Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 21/5/2025 alle ore 10,02 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 149/25 RGL promossa da
, c.f. (avv. Michele Serpe) Parte_1 C.F._1
contro
(non costituito) Controparte_1
È collegato e dichiara la propria identità:
l'avv. Michele Serpe che dà atto che nei luoghi da cui si collega non sono presenti soggetti non legittimati e che non ha in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Serpe si riporta agli atti, esonera il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e dà atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi ha partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 6.2.2025 , docente attualmente Parte_1
in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23
e di aver maturato ferie per complessivi 45,16 giorni (oltre 5 giorni di festività soppresse) senza averne mai fruiti, contestando che il docente possa essere considerato in ferie in tutti i giorni di sospensione delle lezioni ha chiesto il pagamento della somma di € 3.526,88 a titolo di indennità sostitutiva.
Il è contumace. CP_1
I rapporti di lavoro a tempo determinato fatti valere si evincono dal prodotto stato 1
2. La tesi della ricorrente è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
3. Anche per quanto riguarda le festività soppresse la tesi della ricorrente appare conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste
2 quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. Anche se il ricorrente non può giovarsi della non contestazione perché il
è contumace, il conteggio delle ferie e delle festività maturate svolto in CP_1
ricorso appare congruo alla luce del CCNL richiamato. A questo punto, secondo i principi sopra evidenziati, sarebbe stato onere del dimostrare che le CP_1
ferie erano state fruite o che vi era stato invito a fruirne.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, ad CP_2
la somma di € 3.526,88 oltre interessi legali o rivalutazione Parte_1
monetaria se maggiore dalla data di cessazione di ciascuno dei rapporti di lavoro per cui è causa;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco Viani
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