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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n.13648/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], cittadina americana, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Lorenzo Puglisi, ( ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Milano, in Corso di Porta Vittoria
Parte opponente (P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), con sede legale in Milano (Mi), Controparte_2 C.F._3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F . con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP). Parte opposta CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
Nel merito in via principale:
- dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dalla odierna attrice opponente. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura.
PARTE OPPOSTA
In via pregiudiziale, di rito
-accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito,
pagina 1 di 5 - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora pagamento in Parte_2 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1861/23 emesso dal tribunale di Milano in data 23.01.2023 a favore della
[...]
per la somma di euro 10.135,78, oltre interessi. Controparte_1
Parte opponente premetteva che il decreto ingiuntivo in parola era stato richiesto sulla base di una presunta morosità dell'odierna opponente con riferimento a un rapporto contrattuale dalla stessa intrattenuto con che sarebbe asseritamente stato trasferito a in virtù di un' Parte_3 CP_1 operazione di cessione di crediti. L'opponente deduceva che nel 2019 aveva provveduto a richiedere formalmente alla la Parte_3 chiusura dell'unico conto corrente in essere presso l'istituto di credito, ossia il n. 821488; che la CP_3 le rilasciava un estratto conto alla data del 31 marzo 2019 in cui, a seguito dell'addebito del 25 marzo 2019 della somma di euro 9.774,36, il saldo finale veniva indicato pari a zero, senza alcuna menzione di componenti negative e/o passive;
che al momento della chiusura dell'unico rapporto di conto corrente tra la opponente e la non vi era alcuna passività a suo carico. Parte_3
Deduceva, inoltre, che la in qualità di cessionaria di una serie di imprecisati crediti Controparte_1 di , aveva agito nei suoi confronti per una sorte capitale pari esattamente all'importo già Parte_3 addebitato alla medesima nel mese di marzo 2019 e quindi non dovuto;
che da certificazione ex art. 50
TUB prodotta da a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, infatti, il presunto CP_1 credito nei confronti della opponente avrebbe come voce principale proprio la somma di euro 9.774,36 già addebitata al momento della chiusura del conto corrente;
che le ulteriori voci non erano altro che una serie di presunti e non dovuti addebiti connessi all'illegittimo e ingiustificato passaggio “a sofferenza”. L'opponente deduceva che la pretesa creditoria di si fondava sull'acquisizione di un Controparte_1 credito già insussistente al momento della cessione, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto andava revocato. L'opponente concludeva: Nel merito in via principale: dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dalla odierna attrice opponente.
pagina 2 di 5 Si costituiva a quale contestava tutte le domande ex adverso formulate, Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. L'opposta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale. L'opposta allegava che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento. Altresì eccepiva l'applicabilità, al presente giudizio di opposizione, del rito antecedente la cc.dd. Riforma Cartabia;
che nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 06/10/2022 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia;
che il giudizio doveva proseguire con le forme di cui al rito antecedente non con il rito erroneamente applicato da controparte.
Altresì deduceva che la presente controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità. In punto di estinzione deduceva che controparte produceva un estratto conto dal quale si evincerebbe l'avvenuta estinzione del debito ma invero, come espressamente indicato nel documento ex adverso depositato, si trattava di un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui veniva addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza;
che la documentazione contabile versata in atti attestava insindacabilmente genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. L'opposto concludeva In via pregiudiziale, di rito accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.; In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto;
assegnava il termine per instaurare il procedimento di mediazione ed all'esito assegnava i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c. . all'udienza del 17.12.2024 rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.. L'opposizione proposta deve ritenersi fondata. Orbene oggetto di causa è un contratto di conto corrente sottoscritto tra l'odierna opponente e la trasferito all'opposta in virtù di un' operazione di cessione di crediti in data 25 Parte_3 novembre 2021(doc.3 fasc. monitorio). Parte opposta deduceva nel ricorso che il rapporto ceduto a seguito di morosità, passava a sofferenza ed il credito alla data della cessione ammontava complessivamente ad € 10.135,78, allegando a prova l' estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc.4 fasc.monitorio).
pagina 3 di 5 L'opponente eccepiva che nel 2019 aveva provveduto a richiedere alla la chiusura Parte_3 dell'unico conto corrente n. 821488 e la rilasciava un estratto conto alla data del 31 marzo 2019 CP_3 in cui, a seguito dell'addebito del 25 marzo 2019 della somma di euro 9.774,36, il saldo finale veniva indicato pari a zero, senza alcuna menzione di componenti negative e/o passive (doc.2 fasc. opponente).
Sul punto parte opposta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale ed altresì che l'estratto depositato dall'opponente non era che un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui viene addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza.
In merito alla legittimazione si osserva che il ceduto “potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Tra esse vanno sì comprese quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, purché, però, anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notificazione o alla sua conoscenza di fatto” (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575).
Applicando il suddetto principio al caso de quo deve ritenersi opponibile al cessionario l'eccezione di estinzione in quanto si sarebbe verificata in data 25.3.2019 come risulta dall'estratto conto (doc.2 fasc. opponente) e pertanto prima della notifica della cessione al debitore avvenuta in data 11.3.2022 (doc.8 fasc.monitorio) e comunque prima della cessione avvenuta in data 25 novembre 2021. In relazione alle contestazioni sul credito si deve ricordare che il giudizio di opposizione è un giudizio di cognizione piena in cui attore sostanziale è l'opposto. Parte opposta in relazione alle contestazioni sull'estinzione del credito si limitava ad allegare che
“l'estratto depositato non era che un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui viene addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza” senza chiarire né documentare alcunchè in relazione a tale asserito conto tecnico. Altresì inidonea alla prova del credito il richiamato estratto conto ex art 50 TUB depositato in sede monitoria. Si deve osservare in relazione all'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che
“deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50d.l.gs. 1 ° settembre 1993 n. 385: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste- la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione”
(Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). Si osserva che in applicazione del suddetto principio l'estratto ex art.50 TUB in presenza come nel caso de quo di precisa contestazione e di un estratto conto attestante l'estinzione del credito precedente alla notifica della cessione non è idoneo a provare il credito. Per le motivazioni esposte rilevato che le deduzioni di parte opposta, in assenza del deposito degli estratti conto integrali di rapporto, o comunque di documentazione tesa a superare le discrepanze tra l' estratto conto con saldo zero e l'estratto ex art. 50 TUB, sono rimaste prive di supporto probatorio, l'opposizione va accolta. In accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione al valore della domanda. Rilevata l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 2023/2127 del 11/05/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e della dimidiazione degli onorari pagina 4 di 5 spettanti all'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 130 del DPR 30.5.2002 n. 155, i suddetti importi sono ridotti della metà, per un totale di € 1.270,00 oltre rimborso spese forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2023; Condanna lla refusione delle spese legali sostenute da Controparte_1 Parte_4 liquidate in euro 1.270,00 per compenso oltre spese generali, CU, oneri e accessori da corrispondere in favore dell'Erario.
Milano, 11 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n.13648/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], cittadina americana, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Lorenzo Puglisi, ( ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Milano, in Corso di Porta Vittoria
Parte opponente (P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), con sede legale in Milano (Mi), Controparte_2 C.F._3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F . con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP). Parte opposta CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
Nel merito in via principale:
- dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dalla odierna attrice opponente. In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura.
PARTE OPPOSTA
In via pregiudiziale, di rito
-accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via preliminare, nel merito,
pagina 1 di 5 - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora pagamento in Parte_2 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1861/23 emesso dal tribunale di Milano in data 23.01.2023 a favore della
[...]
per la somma di euro 10.135,78, oltre interessi. Controparte_1
Parte opponente premetteva che il decreto ingiuntivo in parola era stato richiesto sulla base di una presunta morosità dell'odierna opponente con riferimento a un rapporto contrattuale dalla stessa intrattenuto con che sarebbe asseritamente stato trasferito a in virtù di un' Parte_3 CP_1 operazione di cessione di crediti. L'opponente deduceva che nel 2019 aveva provveduto a richiedere formalmente alla la Parte_3 chiusura dell'unico conto corrente in essere presso l'istituto di credito, ossia il n. 821488; che la CP_3 le rilasciava un estratto conto alla data del 31 marzo 2019 in cui, a seguito dell'addebito del 25 marzo 2019 della somma di euro 9.774,36, il saldo finale veniva indicato pari a zero, senza alcuna menzione di componenti negative e/o passive;
che al momento della chiusura dell'unico rapporto di conto corrente tra la opponente e la non vi era alcuna passività a suo carico. Parte_3
Deduceva, inoltre, che la in qualità di cessionaria di una serie di imprecisati crediti Controparte_1 di , aveva agito nei suoi confronti per una sorte capitale pari esattamente all'importo già Parte_3 addebitato alla medesima nel mese di marzo 2019 e quindi non dovuto;
che da certificazione ex art. 50
TUB prodotta da a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, infatti, il presunto CP_1 credito nei confronti della opponente avrebbe come voce principale proprio la somma di euro 9.774,36 già addebitata al momento della chiusura del conto corrente;
che le ulteriori voci non erano altro che una serie di presunti e non dovuti addebiti connessi all'illegittimo e ingiustificato passaggio “a sofferenza”. L'opponente deduceva che la pretesa creditoria di si fondava sull'acquisizione di un Controparte_1 credito già insussistente al momento della cessione, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto andava revocato. L'opponente concludeva: Nel merito in via principale: dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dalla odierna attrice opponente.
pagina 2 di 5 Si costituiva a quale contestava tutte le domande ex adverso formulate, Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. L'opposta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale. L'opposta allegava che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento. Altresì eccepiva l'applicabilità, al presente giudizio di opposizione, del rito antecedente la cc.dd. Riforma Cartabia;
che nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 06/10/2022 e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia;
che il giudizio doveva proseguire con le forme di cui al rito antecedente non con il rito erroneamente applicato da controparte.
Altresì deduceva che la presente controversia era soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità. In punto di estinzione deduceva che controparte produceva un estratto conto dal quale si evincerebbe l'avvenuta estinzione del debito ma invero, come espressamente indicato nel documento ex adverso depositato, si trattava di un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui veniva addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza;
che la documentazione contabile versata in atti attestava insindacabilmente genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. L'opposto concludeva In via pregiudiziale, di rito accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.; In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 RG n. 36717/2022 emesso dal Tribunale di Milano stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 del 23/01/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del decreto;
assegnava il termine per instaurare il procedimento di mediazione ed all'esito assegnava i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c. . all'udienza del 17.12.2024 rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.. L'opposizione proposta deve ritenersi fondata. Orbene oggetto di causa è un contratto di conto corrente sottoscritto tra l'odierna opponente e la trasferito all'opposta in virtù di un' operazione di cessione di crediti in data 25 Parte_3 novembre 2021(doc.3 fasc. monitorio). Parte opposta deduceva nel ricorso che il rapporto ceduto a seguito di morosità, passava a sofferenza ed il credito alla data della cessione ammontava complessivamente ad € 10.135,78, allegando a prova l' estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc.4 fasc.monitorio).
pagina 3 di 5 L'opponente eccepiva che nel 2019 aveva provveduto a richiedere alla la chiusura Parte_3 dell'unico conto corrente n. 821488 e la rilasciava un estratto conto alla data del 31 marzo 2019 CP_3 in cui, a seguito dell'addebito del 25 marzo 2019 della somma di euro 9.774,36, il saldo finale veniva indicato pari a zero, senza alcuna menzione di componenti negative e/o passive (doc.2 fasc. opponente).
Sul punto parte opposta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale ed altresì che l'estratto depositato dall'opponente non era che un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui viene addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza.
In merito alla legittimazione si osserva che il ceduto “potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Tra esse vanno sì comprese quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, purché, però, anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notificazione o alla sua conoscenza di fatto” (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575).
Applicando il suddetto principio al caso de quo deve ritenersi opponibile al cessionario l'eccezione di estinzione in quanto si sarebbe verificata in data 25.3.2019 come risulta dall'estratto conto (doc.2 fasc. opponente) e pertanto prima della notifica della cessione al debitore avvenuta in data 11.3.2022 (doc.8 fasc.monitorio) e comunque prima della cessione avvenuta in data 25 novembre 2021. In relazione alle contestazioni sul credito si deve ricordare che il giudizio di opposizione è un giudizio di cognizione piena in cui attore sostanziale è l'opposto. Parte opposta in relazione alle contestazioni sull'estinzione del credito si limitava ad allegare che
“l'estratto depositato non era che un giro interno fatto dallo sportello per chiusura conto in cui viene addebitato un conto tecnico per il passaggio a sofferenza” senza chiarire né documentare alcunchè in relazione a tale asserito conto tecnico. Altresì inidonea alla prova del credito il richiamato estratto conto ex art 50 TUB depositato in sede monitoria. Si deve osservare in relazione all'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che
“deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50d.l.gs. 1 ° settembre 1993 n. 385: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste- la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione”
(Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). Si osserva che in applicazione del suddetto principio l'estratto ex art.50 TUB in presenza come nel caso de quo di precisa contestazione e di un estratto conto attestante l'estinzione del credito precedente alla notifica della cessione non è idoneo a provare il credito. Per le motivazioni esposte rilevato che le deduzioni di parte opposta, in assenza del deposito degli estratti conto integrali di rapporto, o comunque di documentazione tesa a superare le discrepanze tra l' estratto conto con saldo zero e l'estratto ex art. 50 TUB, sono rimaste prive di supporto probatorio, l'opposizione va accolta. In accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione al valore della domanda. Rilevata l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 2023/2127 del 11/05/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e della dimidiazione degli onorari pagina 4 di 5 spettanti all'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 130 del DPR 30.5.2002 n. 155, i suddetti importi sono ridotti della metà, per un totale di € 1.270,00 oltre rimborso spese forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1861/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/01/2023; Condanna lla refusione delle spese legali sostenute da Controparte_1 Parte_4 liquidate in euro 1.270,00 per compenso oltre spese generali, CU, oneri e accessori da corrispondere in favore dell'Erario.
Milano, 11 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Rossella Filippi
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