Articolo 2 della Legge 4 maggio 1951, n. 538
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 agosto 1951
Art. 2.
L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell' art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , sara' riassorbibile nei futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 1, solo per effetto di promozione al grado superiore.
Entrata in vigore il 2 agosto 1951