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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1287 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli e dall'avv. Francesco Paolo Rubbio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: ripetizione di indebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna alla restituzione di € CP_1
239.601,83, indebitamente corrisposti, come accertato incidentalmente nel corso di altro giudizio.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, dal momento che CP_1 il debito della cooperativa ricorrente è stato inglobato dai seguenti avvisi di addebitom non opposti nel termine di legge: “nn. 599 2019 00002819 01 000 notificato in data 13/03/2019, 599 2019 00009874 81 000 notificato in data 04/07/2019, 599 2019 00022860 47 000 notificato in data 03/10/2019”.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE La vicenda può essere sintetizzata come segue:
- Nel corso di altro giudizio (Rg. 458/20), teso all'accertamento negativo del credito (per l'importo di € 557.843,63 per contributi, oltre € 307.738,60 per accessori e sanzioni) di cui al verbale unico di accertamento n. 2018006368/DDL del 18 settembre 2019, inerente al periodo dal 1.1.2013 al 30.8.2018 era stata disposta CTU per verificar se i pagamenti documentati dalla cooperativa fossero stati sufficienti o meno ad estinguere il debito;
1 - Il consulente tecnico aveva appurato che, non solo il credito menzionato dall' non sussisteva più, ma pure che i pagamenti eseguiti dalla Cooperativa CP_1 odierna ricorrente erano tali da dare luogo ad un indebito quantificabile in € 239.601,83;
- Il giudizio suddetto veniva definito per cessazione della materia del contendere (sent. 75/2023), tenuto conto del fatto (menzionato dal giudice in sentenza) che l' a seguito del deposito della detta CTU, aveva “provveduto in autotutela CP_1 ad accettare i versamenti effettuati dalla cooperativa ricorrente in uno ai flussi di regolarizzazione presentati dopo l'accesso ispettivo, e a detrarli dal debito accertato e calcolato in sede ispettiva, nonché ad abbandonare l'ulteriore residua contribuzione pretesa nel verbale NUI 2018006368/DDL del 24/09/2019” (cfr. sentenza suddetta, all. 5 fasc. ric.).
- Prima dell'introduzione del predetto giudizio (precisamente, fra il marzo e l'ottobre 2019), tuttavia, l' aveva già provveduto a notificare i seguenti titoli, CP_1 che contemplavano solo in parte i crediti oggetto dell'avviso di accertamento di cui sopra:
1. avviso di addebito n. 599 2019 00002819 01 000, recante l'importo di € 408.589,90 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 02/2018 A 11/2018”.
2. avviso di addebito n. 599 2019 00009874 81 000, recante l'importo di € 278.225,59 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 10/2018 A 03/2019”.
3. avviso di addebito n. 599 2019 00022860 47 000, recante l'importo di € 5.894,44 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 01/2014 A 01/2014”.
- I detti avvisi di addebito non venivano opposti nel termine di 40 gg. dalla notificazione dei rispettivi titoli.
La cooperativa ricorrente agisce oggi per la ripetizione dell'indebito quantificato dal CTU nel precedente giudizio. L' eccepisce l'intervenuta intangibilità dei crediti contributivi menzionati nei CP_1 detti avvisi di addebito per mancata opposizione nei termini di legge.
Va detto che il CTU, chiamato a verificare l'effettiva sussistenza del debito (inerente al periodo dal gennaio 2013 al 30 agosto 2018) menzionato nell'avviso di accertamento del 2019, aveva concluso come segue: “La partita debitoria pari ad €. 58.259,57, andrebbe versata [dalla cooperativa ] all'istituto, … L'istituto, Parte_1 di converso, dovrebbe provvedere ad autorizzare in sede esattoriale un rimborso delle somme sopra riportate, pari ad €.262.063,56, o il loro eventuale utilizzo in compensazione con altri carichi erariali”. In sostanza, il CTU aveva appurato l'esistenza di un credito da indebito di € 203,803,99, cui andava sommato l'importo “a credito” risultante nel cassetto previdenziale della cooperativa, pari ad € 35.797,84 (di qui l'odierna pretesa restitutoria di € 239.601,83).
2 Va ribadito che il predetto indebito concerne il periodo dal 1.1.2013 fino al 30.8.2018, che era stato oggetto di accertamento negativo in seno al precedente giudizio.
Solo parzialmente coincidenti con le predette ragioni creditorie sono i crediti sottesi agli avvisi di addebito menzionati dall' e non opposti dalla cooperativa. CP_1
Infatti, mentre l'AVA n. 599 2019 00022860 47 000 (per € 5.894,44) concerne effettivamente l'anno 2014, quindi, un periodo incluso nell'accertamento di cui sopra, l'AVA n. 599 2019 00009874 81 000 riguarda un periodo successivo allo stesso (da ottobre 2018 a marzo 2019), quindi, non oggetto del precedente giudizio. L'AVA n. 599 2019 00002819 01 000, infine, per una parte riguarda un periodo contemplato nel verbale di accertamento del 2019 (ossia, il periodo da febbraio al 30.8.2018), e per altra parte investe un periodo successivo (da settembre a novembre 2018).
Quanto precede rileva in considerazione del fatto che, come riferito da altro giudice nella sent. n. 75/2023, l' in via di autotutela, avvedutosi dell'inconsistenza della CP_1 propria pretesa, ha proceduto ad “abbandonare l'ulteriore residua contribuzione pretesa nel verbale NUI 2018006368/DDL del 24/09/2019”, ossia, ogni pretesa inerente al periodo gennaio 2013-agosto 2018. Quindi, sebbene sia vero che (come insegna costante giurisprudenza) la mancata opposizione agli avvisi di addebito inerenti al periodo oggetto del verbale di accertamento suddetto ha determinato la cristallizzazione del credito a favore dell' , è però anche vero che l' ha “abbandonato” la propria pretesa CP_1 CP_1 riconoscendone l'infondatezza in via di autotutela. In sostanza, l'eccezione dell' imperniata sulla decadenza dal potere di CP_1 contestare il credito, è infondata, limitatamente a quella porzione di pretesa contributiva che era stata “abbandonata”. L'infondatezza non deriva dal potere della cooperativa di “aggirare” il termine decadenziale di 40 gg., mediante un'azione solo
“nominalmente” diversa (come sostenuto in memoria dall' ), bensì dal fatto CP_1 che lo stesso in via di autotutela, ha rinunciato al credito ammettendone CP_1
l'insussistenza. Del resto, era solo questa la ragione per la quale, in seno a un'azione per l'accertamento negativo del credito, avrebbe potuto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere (che, notoriamente, si configura laddove l'attore abbia conseguito in altro modo il bene della vita oggetto di domanda – nel caso di specie, l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito).
Diverso discorso va invece operato con riferimento a quelle somme menzionate negli avvisi di addebito che NON erano inerenti al periodo oggetto del verbale di accertamento (ossia, all'AVA n. 599 2019 00009874 81 000 e a parte del credito di cui all'AVA n. 599 2019 00002819 01 000). Per tali titoli, infatti, nessuna decisione in via di autotutela è stata adottata dall' CP_1 ed, effettivamente, la mancata opposizione della cooperativa entro il termine di 40 giorni ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria.
3 Da quanto precede emerge che, ad oggi, l' è ancora creditore per le somme CP_1 menzionate negli Avvisi appena indicati e concernenti il periodo dal 1.9.2018 in poi. La cooperativa, invece, è titolare di un credito compensabile con quello che precede nella misura indicata dal CTU.
Considerato che
il credito dell'Istituto è di importo maggiore di quello della cooperativa (il solo AVA 599 2019 00009874 81 contempla infatti un credito di € 278.225,59), la domanda restitutoria avanzata dalla cooperativa va rigettata, dovendosi piuttosto procedere a una compensazione (come peraltro indicato dal CTU e sopra riportato) fra le poste reciproche appena delineate. E' infatti indubbio che i reciproci crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
parallelamente, atteso che i detti crediti riguardano il medesimo rapporto, quindi, l'istituto di riferimento non è quello della compensazione in senso tecnico, bensì quello della c.d. compensazione impropria, non è necessaria l'eccezione di parte, potendo il giudice dichiarare d'ufficio l'estinzione delle reciproche pretese.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza parziale delle argomentazioni spese da entrambe le parti in causa.
PQM
- Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle rispettive pretese, come indicato in parte motiva, fino a esaurimento del minor credito vantato dalla cooperativa nei confronti dell' CP_1
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 05/06/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli e dall'avv. Francesco Paolo Rubbio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: ripetizione di indebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna alla restituzione di € CP_1
239.601,83, indebitamente corrisposti, come accertato incidentalmente nel corso di altro giudizio.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, dal momento che CP_1 il debito della cooperativa ricorrente è stato inglobato dai seguenti avvisi di addebitom non opposti nel termine di legge: “nn. 599 2019 00002819 01 000 notificato in data 13/03/2019, 599 2019 00009874 81 000 notificato in data 04/07/2019, 599 2019 00022860 47 000 notificato in data 03/10/2019”.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE La vicenda può essere sintetizzata come segue:
- Nel corso di altro giudizio (Rg. 458/20), teso all'accertamento negativo del credito (per l'importo di € 557.843,63 per contributi, oltre € 307.738,60 per accessori e sanzioni) di cui al verbale unico di accertamento n. 2018006368/DDL del 18 settembre 2019, inerente al periodo dal 1.1.2013 al 30.8.2018 era stata disposta CTU per verificar se i pagamenti documentati dalla cooperativa fossero stati sufficienti o meno ad estinguere il debito;
1 - Il consulente tecnico aveva appurato che, non solo il credito menzionato dall' non sussisteva più, ma pure che i pagamenti eseguiti dalla Cooperativa CP_1 odierna ricorrente erano tali da dare luogo ad un indebito quantificabile in € 239.601,83;
- Il giudizio suddetto veniva definito per cessazione della materia del contendere (sent. 75/2023), tenuto conto del fatto (menzionato dal giudice in sentenza) che l' a seguito del deposito della detta CTU, aveva “provveduto in autotutela CP_1 ad accettare i versamenti effettuati dalla cooperativa ricorrente in uno ai flussi di regolarizzazione presentati dopo l'accesso ispettivo, e a detrarli dal debito accertato e calcolato in sede ispettiva, nonché ad abbandonare l'ulteriore residua contribuzione pretesa nel verbale NUI 2018006368/DDL del 24/09/2019” (cfr. sentenza suddetta, all. 5 fasc. ric.).
- Prima dell'introduzione del predetto giudizio (precisamente, fra il marzo e l'ottobre 2019), tuttavia, l' aveva già provveduto a notificare i seguenti titoli, CP_1 che contemplavano solo in parte i crediti oggetto dell'avviso di accertamento di cui sopra:
1. avviso di addebito n. 599 2019 00002819 01 000, recante l'importo di € 408.589,90 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 02/2018 A 11/2018”.
2. avviso di addebito n. 599 2019 00009874 81 000, recante l'importo di € 278.225,59 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 10/2018 A 03/2019”.
3. avviso di addebito n. 599 2019 00022860 47 000, recante l'importo di € 5.894,44 per contributi e sanzioni per il periodo “DA 01/2014 A 01/2014”.
- I detti avvisi di addebito non venivano opposti nel termine di 40 gg. dalla notificazione dei rispettivi titoli.
La cooperativa ricorrente agisce oggi per la ripetizione dell'indebito quantificato dal CTU nel precedente giudizio. L' eccepisce l'intervenuta intangibilità dei crediti contributivi menzionati nei CP_1 detti avvisi di addebito per mancata opposizione nei termini di legge.
Va detto che il CTU, chiamato a verificare l'effettiva sussistenza del debito (inerente al periodo dal gennaio 2013 al 30 agosto 2018) menzionato nell'avviso di accertamento del 2019, aveva concluso come segue: “La partita debitoria pari ad €. 58.259,57, andrebbe versata [dalla cooperativa ] all'istituto, … L'istituto, Parte_1 di converso, dovrebbe provvedere ad autorizzare in sede esattoriale un rimborso delle somme sopra riportate, pari ad €.262.063,56, o il loro eventuale utilizzo in compensazione con altri carichi erariali”. In sostanza, il CTU aveva appurato l'esistenza di un credito da indebito di € 203,803,99, cui andava sommato l'importo “a credito” risultante nel cassetto previdenziale della cooperativa, pari ad € 35.797,84 (di qui l'odierna pretesa restitutoria di € 239.601,83).
2 Va ribadito che il predetto indebito concerne il periodo dal 1.1.2013 fino al 30.8.2018, che era stato oggetto di accertamento negativo in seno al precedente giudizio.
Solo parzialmente coincidenti con le predette ragioni creditorie sono i crediti sottesi agli avvisi di addebito menzionati dall' e non opposti dalla cooperativa. CP_1
Infatti, mentre l'AVA n. 599 2019 00022860 47 000 (per € 5.894,44) concerne effettivamente l'anno 2014, quindi, un periodo incluso nell'accertamento di cui sopra, l'AVA n. 599 2019 00009874 81 000 riguarda un periodo successivo allo stesso (da ottobre 2018 a marzo 2019), quindi, non oggetto del precedente giudizio. L'AVA n. 599 2019 00002819 01 000, infine, per una parte riguarda un periodo contemplato nel verbale di accertamento del 2019 (ossia, il periodo da febbraio al 30.8.2018), e per altra parte investe un periodo successivo (da settembre a novembre 2018).
Quanto precede rileva in considerazione del fatto che, come riferito da altro giudice nella sent. n. 75/2023, l' in via di autotutela, avvedutosi dell'inconsistenza della CP_1 propria pretesa, ha proceduto ad “abbandonare l'ulteriore residua contribuzione pretesa nel verbale NUI 2018006368/DDL del 24/09/2019”, ossia, ogni pretesa inerente al periodo gennaio 2013-agosto 2018. Quindi, sebbene sia vero che (come insegna costante giurisprudenza) la mancata opposizione agli avvisi di addebito inerenti al periodo oggetto del verbale di accertamento suddetto ha determinato la cristallizzazione del credito a favore dell' , è però anche vero che l' ha “abbandonato” la propria pretesa CP_1 CP_1 riconoscendone l'infondatezza in via di autotutela. In sostanza, l'eccezione dell' imperniata sulla decadenza dal potere di CP_1 contestare il credito, è infondata, limitatamente a quella porzione di pretesa contributiva che era stata “abbandonata”. L'infondatezza non deriva dal potere della cooperativa di “aggirare” il termine decadenziale di 40 gg., mediante un'azione solo
“nominalmente” diversa (come sostenuto in memoria dall' ), bensì dal fatto CP_1 che lo stesso in via di autotutela, ha rinunciato al credito ammettendone CP_1
l'insussistenza. Del resto, era solo questa la ragione per la quale, in seno a un'azione per l'accertamento negativo del credito, avrebbe potuto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere (che, notoriamente, si configura laddove l'attore abbia conseguito in altro modo il bene della vita oggetto di domanda – nel caso di specie, l'accertamento dell'inesistenza del proprio debito).
Diverso discorso va invece operato con riferimento a quelle somme menzionate negli avvisi di addebito che NON erano inerenti al periodo oggetto del verbale di accertamento (ossia, all'AVA n. 599 2019 00009874 81 000 e a parte del credito di cui all'AVA n. 599 2019 00002819 01 000). Per tali titoli, infatti, nessuna decisione in via di autotutela è stata adottata dall' CP_1 ed, effettivamente, la mancata opposizione della cooperativa entro il termine di 40 giorni ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria.
3 Da quanto precede emerge che, ad oggi, l' è ancora creditore per le somme CP_1 menzionate negli Avvisi appena indicati e concernenti il periodo dal 1.9.2018 in poi. La cooperativa, invece, è titolare di un credito compensabile con quello che precede nella misura indicata dal CTU.
Considerato che
il credito dell'Istituto è di importo maggiore di quello della cooperativa (il solo AVA 599 2019 00009874 81 contempla infatti un credito di € 278.225,59), la domanda restitutoria avanzata dalla cooperativa va rigettata, dovendosi piuttosto procedere a una compensazione (come peraltro indicato dal CTU e sopra riportato) fra le poste reciproche appena delineate. E' infatti indubbio che i reciproci crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
parallelamente, atteso che i detti crediti riguardano il medesimo rapporto, quindi, l'istituto di riferimento non è quello della compensazione in senso tecnico, bensì quello della c.d. compensazione impropria, non è necessaria l'eccezione di parte, potendo il giudice dichiarare d'ufficio l'estinzione delle reciproche pretese.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza parziale delle argomentazioni spese da entrambe le parti in causa.
PQM
- Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle rispettive pretese, come indicato in parte motiva, fino a esaurimento del minor credito vantato dalla cooperativa nei confronti dell' CP_1
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 05/06/2025 Il giudice
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