TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
- I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 889 R.G. Anno 2025 Affari Civili Contenziosi promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
IZ (TA) alla via Principe Umberto n. 52 presso e nello studio dell'avv. Caterina RIZZO (codice fiscale: ), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina SURICO C.F._2
(codice fiscale: ), giusta mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto C.F._3 materialmente all'atto di citazione in appello notificato il 18.02.2025;
-Appellante-
AVVERSO
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Controparte_1
), ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in C.F._4
IZ (TA), alla via Pier delle Vigne n. 28, presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Gaetano
CA (codice fiscale: ), che lo rappresenta e difende giusta mandato a C.F._5 margine della comparsa di costituzione depositata il 06.06.2025;
- Appellato –
OGGETTO: Donazione
1 MOTIVI DELLA DECISIONE – Fatto e Diritto
1. Il procedimento di I grado.
Con atto di citazione datato 05.03.2020 e notificato il 07.09.2020, il SI. conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto il SI. , deducendo: - Parte_1 che nella metà del mese di ottobre 2015 il SI. all'epoca genero di , Parte_1 Controparte_1 chiedeva in prestito a quest'ultimo la somma di denaro di €.5.000,00, dovendo ristrutturare un immobile a lui intestato, ubicato in IZ alla via Roma n. 22, da adibire ad esercizio commerciale
- Bar, promettendo la restituzione dell'importo ricevuto entro e non oltre un anno;
- che in data
19.10.2015 il SI. in effetti concedeva in prestito a la somma di denaro di CP_1 Parte_1
€5.000,00 tramite bonifico bancario;
- che il SI. , approfittando del rapporto di Parte_1 affinità allora esistente tra le parti, aveva sempre rinviato la restituzione a della Controparte_1 somma ricevuta in prestito;
- che il SI. aveva chiesto in più occasioni al SI. la CP_1 Parte_1 restituzione della somma di €5.000,00, ma senza esito, così come senza esito era rimasta anche la richiesta di restituzione della somma di denaro formulata al convenuto dall'attore con lettera datata
20.01.2019 – raccomandata a.r. n° 147893494114; - che il SI. , al fine di contenere Controparte_1 la competenza per valore del presente giudizio entro la competenza del Giudice di Pace (€5.000,00), rinunciava agli interessi legali di mora maturati, chiedendo la restituzione della sola sorte capitale.
L'attore chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1- dichiarare, per le causali di cui in narrativa, obbligato a restituire a la somma di €5.000,00; Parte_1 Controparte_1
2- condannare, conseguentemente, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 5.000,00, contenendo la domanda tutta nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
3- condannare, inoltre, a pagare, in favore dell'attore, le spese Parte_1
e le competenze professionali legali del presente giudizio, maggiorati del 15% per spese generali,
Iva e Cap come per legge”.
Si costituiva in giudizio il SI. con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1 all'udienza di comparizione del 22.04.2021, a mezzo della quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D-L- 132/2014 convertito dalla legge n.162/2014 e s.m.; nel merito, deduceva: -
l'infondatezza della domanda attorea, sostenendo di aver ricevuto dall'attore la somma di €5.000,00 non a titolo di prestito, bensì per spirito di liberalità, in considerazione del rapporto di affinità intercorrente tra le parti e per contribuire ai bisogni della famiglia del Monticelli, all'epoca genero dell'attore; - che detta somma non era stata utilizzata per ristrutturare l'immobile di Via Roma n. 22, allo stesso intestato, da adibire ad esercizio commerciale – bar, atteso che a tal fine aveva già fatto ricorso ad un finanziamento di €.20.000,00 concessogli dalla - che la somma di CP_2
2 €.5.000,00 ricevuta con bonifico era stata utilizzata in parte per effettuare lavori di sistemazione dell'appartamento preso in locazione con contratto registrato in data 28.04.2015, e in parte per completare l'arredo di detto appartamento;
- che in altre occasioni il SI. aveva aiutato CP_1 economicamente la famiglia , come quando aveva effettuato un bonifico in favore Persona_1 della locatrice di €.1.500,00 per provvedere al pagamento dell'affitto dovuto per i mesi da ottobre
2018 a febbraio 2019; - che il SI. aveva chiesto al SI. la restituzione della CP_1 Parte_1 somma di €.5.000,00 solo dopo la separazione di quest'ultimo da , figlia dell'attore, Controparte_3 in quanto lo riteneva responsabile della fine del matrimonio e nutriva pertanto un forte risentimento nei suoi confronti, tanto da aggredirlo fisicamente in data 22.01.2019; - che, anche laddove fosse stato risultato provato che la somma era stata erogata a titolo di prestito, il avrebbe dovuto Parte_1 restituire solo il 50% della somma medesima, essendo l'altra metà di proprietà della SI.ra Pt_2
moglie del e cointestataria del conto corrente, la quale nulla aveva mai reclamato.
[...] CP_1
Il SI. concludeva per l'improcedibilità della domanda e nel merito per il rigetto con Parte_1 vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 16.09.2021, in considerazione della difesa del SI. , l'attore integrava Parte_1 le proprie conclusioni con il capo 2A) chiedendo “In via gradatamente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice di Pace, non dovesse ritenere intercorso tra le parti un rapporto di prestito
e che la somma di €5.000,00 corrisposta dall'attore al convenuto è a titolo di donazione, in quest'ultimo caso voglia il Giudice di Pace considerare la donazione non di modico valore e dichiarare la nullità della stessa donazione poiché eseguita in violazione dell'art. 782 c.c. e 783 c.c. condannando, conseguentemente, il convenuto alla restituzione della somma medesima poiché eseguita senza giusta causa e/o per indebito arricchimento”.
All'esito del procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito negativo, il Giudice disponeva l'espletamento dei mezzi istruttori (interrogatorio formale del SI. e Controparte_1 prova testimoniale); la causa veniva quindi decisa con sentenza n. 1327/2024 del 28.08.2024, pubblicata il 12.09.2024 (n. 6170/2020 R.G.), con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvedeva: “1) Controparte_1 Parte_1
Accoglie la domanda per quanto di ragione e per lo effetto condanna al pagamento Parte_1 di euro 2.500 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Controparte_1 compensa le spese di lite tra le parti”.
2. I motivi di appello
Con atto di citazione in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1327/2024 del
28.08.2024, pubblicata il 12.09.2024 (n. 6170/2020 R.G.), notificato il 18.02.2025, il SI. Parte_1
chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
[...]
3 impugnata, nonchè dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità della prova testimoniale, assunta in violazione dell'art. 2721 comma 1 c.c., e la conseguente nullità della prova così come esperita, avente ad oggetto il contratto di prestito, che era stato stipulato in forma orale.
Nel merito, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva affermato che “ritenuto che la donazione tramite bonifico bancario è ammissibile quale donazione diretta, questa in esame, in relazione al valore, (parametro oggettivo) e alle condizioni economiche del donante (parametro soggettivo), non può però ritenersi di modico valore ex art. 783 c.c.. Invero il reddito dell'attore era costituito da una pensione di poco più di euro 1.000 (vds documentazione prodotta) e gravato egli anche di mutuo con istituto finanziario. Esorbitando il modico valore tale donazione è irrituale e priva dei requisiti di forma ad substantiam richiesta dalle norme di riferimento
(art. 782 c.c. e ss.) a pena di nullità, ove non dichiarata con atto pubblico ed alla presenza di testimoni ed accettata nelle medesime forme. Va pertanto, così individuata, dichiarata nulla e revocata tale donazione, con obbligo di restituzione”.
Il Giudice aveva pertanto ordinato la restituzione del 50% della somma, per un valore di €. 2.500,00, somma individuata equitativamente ex art. 1226 c.c., sulla base dell'assunto che della spesa per l'acquisto di arredi e utilità per la casa coniugale ne avesse usufruito anche la moglie del SI.
Parte_1
L'appellante deduceva che la dazione di denaro fatta dal SI. era da considerarsi una CP_1 donazione di modico valore, dal che doveva conseguire inevitabilmente la validità ed efficacia della donazione indiretta, senza alcun obbligo di restituzione della somma.
Precisava che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare la situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell'intero nucleo familiare del SI. , essendo Controparte_1 la moglie di quest'ultimo cointestataria del conto corrente da cui era stato effettuato il bonifico di euro 5000,00; che il SI. risultava proprietario non solo dell'abitazione di residenza ma di CP_1 altri immobili già all'epoca dei fatti, come da allegata visura, e che pertanto la somma donata era sicuramente esigua rispetto al valore dell'intero compendio immobiliare posseduto;
che anche la moglie sig.ra era titolare di ulteriori beni immobili e non si conosceva la sua Parte_2 situazione finanziaria, per cui chiedeva ordinarsi l'esibizione della dichiarazione dei redditi e/o isee e/o certificazione unica dell'intero nucleo familiare a parte appellata e/o all'amministrazione finanziaria. Chiedeva infine la riforma della Sentenza anche in ordine alla compensazione delle spese, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio Controparte_1 grado di giudizio.
4 Il SI. chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: Parte_1 sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
2) dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c. 3) nonché dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale nei limiti di cui in premessa, e dichiarare nulla, quindi, la prova per testimoni esperita. 4) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi esposti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1327/2024 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Dott. Avv. Guido Pesce, nel giudizio n. 6170/2020 R.G., depositata in data 12.09.2024, rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellato, con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si intendono per integralmente riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato, per i motivi esposti nel presente atto;
5) Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con ordinanza del 28.04.2025, pronunciandosi in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta dal SI. contestualmente all'atto di appello, Parte_1 il P.I. sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 1327/2024, pubblicata il
12/09/2024, R.G. n. 6170/2020, emessa dal Giudice di Pace di Taranto dott. Pesce.
Si costituiva quindi in giudizio, iscritto al n. 889/2025 R.G., il SI. con comparsa Controparte_1 di costituzione depositata il 06.06.2025, nella quale si opponeva alla ammissione delle richieste istruttorie formulate dal ed alla nuova produzione documentale, in quanto arbitrarie ed Parte_1 irrituali, ribadiva l'ammissibilità della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado e si riportava all'atto di appello dallo stesso autonomamente proposto, iscritto al n. 1273/2025 R.G., il cui contenuto riportava integralmente.
Precisava che l'appello era formulato: 1) avverso la parte di sentenza n.1327/2024 che non aveva accolto la domanda principale per la quale insisteva (capo 1), 2) 3) delle conclusioni Controparte_1 dell'atto di citazione), escludendo che tra le parti vi fosse stato prestito / mutuo;
2) in via gradatamente subordinata avverso la parte della medesima sentenza che, accogliendo la domanda gradatamente subordinata dell'attore (capo 2A delle conclusioni attoree), aveva dichiarato che tra le parti era intercorsa una donazione nulla non disponendo conseguentemente l'integrale restituzione a CP_1
dell'intera somma di €5.000,00; 3) avverso il capo 2) del
P.Q.M.
della stessa sentenza con
[...] la quale disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti invece che la condanna del convenuto a tenere indenne l'attore di tali spese legali.
Rilevava altresì che con la sentenza n.1327/2024 il Giudice di Pace non solo aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma aveva determinato il quantum secondo il principio di equità che nessuna delle parti gli aveva chiesto e, quindi, in palese violazione dell'art. 5 113 del Codice di procedura civile, senza nemmeno indicare, in modo specifico, quali elementi lo avessero portato alla determinazione in €.2.500,00 della somma da restituire.
Il SI. richiamava le conclusioni di cui all'atto di appello dallo stesso proposto e chiedeva CP_1 infine accogliersi le seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE disporre tutto quanto è necessario per la riunione e riunire al presente giudizio di seconde cure n. 889/2025 R.G. quello di secondo grado recante il n.1273/2025 R.G. del
Tribunale di Taranto – assegnato al medesimo Giudice dott.ssa Stefania D'ERRICO con prima udienza fissata per il giorno 03/07/2025.
NEL MERITO
Per ciò che riguarda l'appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
– iscritto al n.889/2025 R.G.
[...]
1) Preliminarmente dichiarare inammissibili le richieste istruttorie formulate da Parte_1
con l'atto d'appello unitamente alla produzione documentale ivi allegata;
[...]
2) Rigettare le conclusioni formulate da con l'atto d'appello poiché infondate Parte_1 in fatto e diritto. Per ciò che riguarda l'appello autonomo promosso da nei Controparte_1 confronti di iscritto al n. 1273/2025 R.G. riunito al n. 889/2025 R.G. Parte_1
A - Accogliere i su estesi motivi d'appello e doglianze tutte e riformare la sentenza impugnata n.
1327/2024 - datata 28/08/2024 - pubblicata il 12/09/2024 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, accogliendo le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado che qui di Controparte_1 seguito si ritrascrivono:
***
1- dichiarare, per le causali di cui in narrativa, obbligato a restituire a Parte_1 la somma di €5.000,00 ricevute a titolo di prestito;
Controparte_1
2- condannare, conseguentemente, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 5.000,00, contenendo la domanda tutta nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
2A- In via gradatamente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice di Pace (ora tribunale), non dovesse ritenere intercorso tra le parti un rapporto di prestito e che la somma di
€5.000,00 corrisposta dall'attore al convenuto è a titolo di donazione, in quest'ultimo caso voglia il
Giudice di Pace (ora Tribunale) considerare la donazione non di modico valore e dichiarare la nullità della stessa donazione poiché eseguita in violazione dell'art. 782 c.c. e 783 c.c. condannando, conseguentemente, il convenuto alla restituzione della somma medesima poiché eseguita senza giusta causa e/o per indebito arricchimento.
6
3- condannare, inoltre, a pagare, in favore dell'attore, le spese e le competenze Parte_1 professionali legali del presente giudizio, maggiorati del 15% per spese generali, Iva e Cap come per legge.
***
B)- Condannare a pagare in favore di le spese e Parte_1 Controparte_1 competenze professionali legali del presente grado d'appello maggiorati del 15% per spese generali nonché iva e cap come per legge”.
Entrambi i procedimenti venivano chiamati all'udienza del 03.07.2025; i procuratori delle parti chiedevano disporsi la riunione al procedimento n. 889/2025 R.G. di quello contraddistinto dal n.1273/2025 R.G., iscritto a ruolo successivamente;
il P.I. disponeva quindi la riunione ed assegnava alle parti termine sino al 18.09.2025 per il deposito di note conclusive, contenenti le rispettive istanze e conclusioni. All'esito la causa veniva riservata in decisione.
*****
3. I motivi della decisione
In via preliminare, circa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dal SI.
, se ne rileva l'infondatezza. Parte_1
Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda l'importo di 1.100,00 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ovvero mediante la sottoscrizione di moduli o formulari.
Il successivo art 114 c.p.c. precisa poi che “il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti, e queste gliene fanno concorde richiesta”.
Al riguardo, la giurisprudenza delle Suprema Corte afferma che “le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a 1.100,00 euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, “sic et simpliciter”, della norma giuridica applicata alla regola di equità”
(Cassazione Civ., 3 aprile 2012 n. 5287; Cassazione Civ., 25 febbraio 2005 n. 4079)”.
Deve altresì precisarsi che l'attuale formulazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D. Lgs.
2.2.2006 n. 40, prevede che “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul
7 procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
All'errata individuazione da parte del Giudice della regola di decisione della causa consegue la nullità della sentenza (in tal senso, Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.3.2013, n. 5438: “Quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione, afferma che la causa deve essere decisa secondo equità e la decide così espressamente, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale affermazione. Ne deriva che la sentenza è nulla se tale regola sia stata erroneamente individuata. E ciò perchè il giudice dell'impugnazione, quale esso sia, non può valutare se la decisione sia stata in concreto assunta secondo diritto. Tuttavia, la conseguenza è che quest'ultimo deve disporre, secondo la disciplina propria del giudizio di impugnazione alla quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello”).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nella fattispecie, il valore della causa è pacificamente pari ad
€.5.000,00, ovvero la somma richiesta dall'attore SI. nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, in ossequio al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte secondo cui
“ai fini della determinazione della regola di giudizio – di diritto o equitativa – da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c.” (Cass. Civ. n. 2966/2013); pertanto, il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, eventualmente sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione.
Orbene, considerato che il valore della causa eccede l'importo di 1.100,00 euro e che le parti non hanno fatto concorde richiesta al giudicante di pronunciare la sentenza secondo equità, il giudice di primo grado era tenuto decidere la controversia seguendo le regole del diritto.
Occorre quindi valutare se il giudice di prime cure abbia deciso la causa secondo diritto, ovvero - erroneamente - secondo equità.
Ebbene, contrariamente a quanto preliminarmente eccepito dal SI. nell'atto di appello, Parte_1 nella fattispecie deve ritenersi che il Giudice di Primo Grado abbia pronunciato la sentenza secondo diritto, e non secondo equità.
Risultando pacifico in punto di fatto il versamento da parte del SI. in favore del SI. CP_1 della somma di €.5.000,00, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di dover Parte_1 preliminarmente individuare, in punto in diritto, la natura negoziale di tale dazione di danaro, se eseguita per spirito di liberalità nell'ambito di collaborazione e solidarietà familiare, quindi
8 donazione, ovvero a titolo di prestito personale, soggetto alla disciplina del mutuo, con conseguente obbligo restitutorio, escludibile nella prima ipotesi.
All'esito dell'istruttoria espletata, il Giudice di prime cure ha ritenuto che detta dazione di denaro presentasse i caratteri prevalenti della liberalità, nell'ambito di un intento del donante di sorreggere le condizioni economiche della famiglia del genero e della figlia, escludendone la natura giuridica di mutuo;
in considerazione delle condizioni economiche del donante, il Giudice ha peraltro considerato tale donazione non di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c. e ss., e ne ha pertanto dichiarato la nullità in quanto priva dei requisiti di forma ad substantiam richiesta dalle norme di riferimento.
Ciò posto, il Giudice di primo grado ha rilevato come la restituzione della somma donata al Parte_1 non potesse essere integrale, “atteso che tutti i testi dissentendo su prestito o regalia, non divergono sull'utilizzo dei fondi, dichiarando che vennero spesi per l'acquisto di arredi e utilità per la casa coniugale, di cui hanno usufruito anche la coniuge del convenuto e le figlie allora minori, non costituendo peraltro un esclusivo arricchimento senza causa da parte del convenuto. Nel contesto complessivo e nel contemperamento degli interessi delle parti, appare legittimo indicare quale somma in restituzione il 50% di quanto versato, determinata secondo i criteri ex art. 1226 c.c., non palesandosi il valore nel suo preciso ammontare ma sussistendo il diritto alla restituzione”. Il Giudice ha quindi concluso condannando il SI. alla ripetizione di euro 2.500,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo.
Orbene, come è dato evincere dalla motivazione della sentenza di primo grado sopra richiamata, nella decisione della controversia il Giudice di Pace ha fatto applicazione delle norme di diritto relative alla donazione ed al contratto di mutuo, limitandosi ad effettuare in via equitativa la sola liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione dell'impossibilità di quantificarlo con precisione.
Detta liquidazione deve pertanto essere qualificata come avvenuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. in causa da decidersi secondo diritto. Invero, nel caso di specie il giudice di pace ha sì deciso secondo equità, ma ex art. 1226 c.c., ai sensi del quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare,
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Come statuito sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, va tenuto infatti presente che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità correttiva od integrativa (Cass. 16202/2002). Il giudice applica una norma di legge, ma questa presenta una fattispecie normativa incompleta, tale per cui il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice stesso la determinazione di un elemento del rapporto controverso
(in tal senso, Cass. sent. n. 4061/2007).
9 Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve ritenersi decisa secondo diritto e l'eccezione di nullità della sentenza rilevata dal SI. deve essere rigettata. Parte_1
*****
Quanto al merito dei motivi di appello proposti dal SI. , quest'ultimo ha chiesto Parte_1 la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che la dazione di denaro fatta dal SI. fosse da considerarsi una donazione non di modico valore, dovendone invece CP_1 affermare la validità ed efficacia della donazione indiretta, da ritenersi di modico valore, senza alcun obbligo di restituzione della somma mutuata.
Nello specifico, il ha precisato come il Giudice di prime cure abbia omesso di considerare Parte_1 la situazione economico/patrimoniale/finanziaria dell'intero nucleo familiare del SI. CP_1
, essendo la moglie di quest'ultimo cointestataria del conto corrente da cui era stato effettuato
[...] il bonifico di euro 5.000,00; che il SI. risulta proprietario non solo dell'abitazione di CP_1 residenza ma di altri immobili già all'epoca dei fatti, come da allegata visura, e che pertanto la somma donata era sicuramente esigua rispetto al valore dell'intero compendio immobiliare posseduto;
che anche la moglie sig.ra è titolare di ulteriori beni immobili e non si conosce la sua Parte_2 situazione finanziaria, per cui chiedeva ordinarsi l'esibizione della dichiarazione dei redditi e/o isee e/o certificazione unica dell'intero nucleo familiare a parte appellata e/o all'amministrazione finanziaria.
L'appello proposto dal SI. risulta fondato e merita di essere accolto per le motivazioni di Parte_1 seguito esposte.
In primo luogo, occorre precisare che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il rapporto intercorso tra le parti debba qualificarsi come contratto di donazione e non come prestito, non avendo l'originario attore SI. fornito la prova del titolo posto a base della pretesa di CP_1 restituzione.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
(il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di
10 restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del
29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020
n. 17410).
Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra. (Cass. n. 17050/2014).
È stato, infatti evidenziato che “il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto
e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (in tal senso, Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, (ud.
19/05/2021, dep. 08/10/2021), n.27372).
11 Nella fattispecie, risulta pacifica la dazione in favore del della somma di €.5.000,00 da Parte_1 parte del suocero SI. ; peraltro, quest'ultimo, pur essendone onerato, non ha fornito la prova CP_1 del titolo posto a base del pagamento, ovvero l'asserito prestito finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile adibito ad esercizio commerciale intestato al Parte_1
Non possono ritenersi sufficienti, a tal fine, le dichiarazioni rese dai testi addotti dal nel CP_1 corso del giudizio di primo grado;
sul punto, i testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
(ex coniuge del , tutti figli del SI. , hanno riferito di Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 aver assistito, durante un pranzo domenicale svoltosi agli inizi di ottobre 2015, alla richiesta da parte del al di un prestito di €.5.000,00 finalizzato alla ristrutturazione del bar di cui Parte_1 CP_1 era titolare e che lo stesso si sarebbe impegnato a restituire detta somma entro un anno;
hanno altresì affermato che nel mese di gennaio 2017, alla loro presenza, il avrebbe richiesto al CP_1 Parte_1 la restituzione di detta somma, e che quest'ultimo avrebbe risposto di temporeggiare, non avendo momentaneamente liquidità di denaro.
Tali dichiarazioni, rese da persone legate alla parte attrice da vincoli di parentela, benché ammissibili
(non sussistendo il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della
Cort. Cost, n. 248 del 1974), non possono ritenersi pienamente attendibili, a fronte degli ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento di primo grado, i quali inducono a ritenere che la somma di cui trattasi sia stata erogata a titolo di liberalità.
In particolare, occorre avere riguardo alla circostanza, documentalmente provata e comunque non contestata, per cui il SI. già nel 2012 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la Parte_1 società che prevedeva la concessione di una somma pari ad €.20.000,00, con l'obbligo, CP_2 espressamente previsto dall'art. 1 del contratto, di destinare la stessa “alla ristrutturazione del locale in cui si esercita l'attività” (cfr. allegato n. 1 alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).
Inoltre, risulta pacifico che nel periodo antecedente il pagamento della somma di €.5.000,00 (disposto dal SI. e dalla moglie di quest'ultimo cointestataria del conto Controparte_1 Parte_2 corrente, tramite bonifico del 19.10.2015, oltretutto privo di causale), la famiglia Persona_1 ha preso in locazione un appartamento con contratto registrato il 28.04.2015, per cui appare maggiormente verosimile che la somma di €.5.000,00 sia stata utilizzata, così come affermato dal per effettuare lavori di sistemazione dell'appartamento preso in locazione e in parte per Parte_1 completare l'arredo di detto appartamento.
A ciò si aggiunga che è incontestato che il primo atto con cui il SI. ha formalmente chiesto CP_1 al SI. la restituzione della somma di €.5.000,00 è la raccomandata del 29.01.2019 Parte_1
(allegato n. 2 al fascicolo di parte di primo grado del SI. ), ricevuta in data Controparte_1
12 05.02.2019, quindi a distanza di oltre 3 anni dal versamento della predetta somma in favore del medesimo e, oltretutto, solo dopo la separazione di quest'ultimo da , Parte_1 Controparte_3 figlia dell'attore, avvenuta a fine 2018; che tale separazione potesse essere motivo di risentimento del nei confronti del (tanto da indurlo a chiedere la restituzione della somma CP_1 Parte_1 precedentemente donata) può ragionevolmente desumersi dall'episodio di aggressione fisica posta in essere dallo stesso nei confronti del in data 22.01.2019, descritto nella denuncia- CP_1 Parte_1 querela sporta dal (successivamente rimessa dallo stesso) e comprovato dalla relazione di Parte_1
Pronto Soccorso del 22.01.2019 (allegati n. 6 e n. 7 della comparsa di costituzione di primo grado).
Pertanto, il SI. ha allegato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento, Parte_1 ovvero una donazione per far fronte alle necessità della famiglia, da poco tempo trasferitasi presso un nuovo appartamento preso in locazione (circostanza confermata anche dai testi di parte convenuta e , rispettivamente padre e madre di , i quali hanno Controparte_4 Tes_3 Parte_1 dichiarato che la somma di €5.000,00 venne utilizzata per l'acquisto di arredi e utilità per la casa coniugale).
A riprova del fatto che fosse consuetudine dei coniugi erogare delle somme a titolo Parte_3 di liberalità per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia della figlia e del genero CP_3
, basti richiamare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Parte_1
, il quale ha dichiarato di aver concesso al di utilizzare come casa Controparte_1 Parte_1 familiare un vano adibito a garage sottostante la sua abitazione dalla data del matrimonio, avvenuto nel 2007, fino al 2015, ovvero fino a quando, come si è detto, il non ha preso in locazione Parte_1
l'immobile ove si è trasferito ad abitare con la sua famiglia;
ha altresì confermato di aver effettuato un bonifico bancario di €.1.500,00 in favore della figlia per consentirle di pagare i canoni di locazione dovuti per il periodo dall'ottobre 2018 al febbraio 2019, dopo la separazione e l'allontanamento del dalla casa coniugale. Parte_1
In considerazione di tali elementi probatori, deve ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di donazione diretta ad esecuzione indiretta1, così come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure;
merita invece di essere censurata la parte della sentenza di primo grado in cui la donazione è stata ritenuta non di modico valore e quindi dichiarata nulla per violazione degli artt. 782 e 783 c.c..
Sul punto, il Giudice di prime cure ha affermato che “ritenuto che la donazione tramite bonifico bancario è ammissibile quale donazione diretta, questa in esame, in relazione al valore, (parametro 1Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18725/2017, hanno chiarito che il bonifico è una donazione diretta ad esecuzione indiretta: la volontà del donante è trasferire un patrimonio al beneficiario (donazione diretta), ma l'operazione avviene tramite un intermediario (la banca: da qui "esecuzione indiretta"). Trattandosi di donazione diretta, secondo l'art. 782 c.c., se non è modica ricade nell'obbligo di forma dell'atto pubblico, e la mancanza di questo produce nullità. 13 oggettivo) e alle condizioni economiche del donante (parametro soggettivo), non può però ritenersi di modico valore ex art. 783 c.c.. Invero il reddito dell'attore era costituito da una pensione di poco più di euro 1.000 (vds documentazione prodotta) e gravato egli anche di mutuo con istituto finanziario. Esorbitando il modico valore tale donazione è irrituale e priva dei requisiti di forma ad substantiam richiesta dalle norme di riferimento (art. 782 c.c. e ss.) a pena di nullità, ove non dichiarata con atto pubblico ed alla presenza di testimoni ed accettata nelle medesime forme. Va pertanto, così individuata, dichiarata nulla e revocata tale donazione, con obbligo di restituzione”.
Orbene, il carattere di “modico valore” della donazione - in virtù del quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico ad substantiam -, va valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione, e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante.
In tema di donazioni di modico valore, l'articolo 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (in tal senso, Cassazione civile sez. II, 17.02.2020,
n. 3858). Pertanto, dovrà essere valutata la reale situazione patrimoniale del donante, in tutte le sue componenti, spettando al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione, ossia che il suo valore non è stato in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, anche in relazione al rapporto esistente tra le parti.
Sul punto, occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dei mezzi istruttori e dei documenti allegati dal SI. (ovvero la richiesta di esibizione della dichiarazione dei redditi e/o Parte_1 certificazione unica e/o ISEE dei due correntisti e e le visure Controparte_1 Parte_2 catastali dei SInori e – all. n. 2 e 3 dell'atto di appello del SI. , in CP_1 Pt_2 Parte_1 quanto tardivamente proposti e prodotti solo in sede di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo il dimostrato di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per Parte_1 causa allo stesso non imputabile.
Fermo ed impregiudicato quanto precede, l'atto di liberalità di cui trattasi deve comunque ritenersi di modico valore, sia da un punto di vista oggettivo, trattandosi di una somma oggettivamente modesta la cui dazione non poteva avere l'effetto di impoverire eccessivamente il donante, sia da un punto di vista soggettivo, tenuto conto delle condizioni economiche del donante.
14 A tale ultimo proposito, basti considerare che anche successivamente al bonifico di €.5.000,00, effettuato il 19.10.2015, il SI. ha continuato ad erogare delle somme a titolo di liberalità in CP_1 favore della figlia , come comprovato dal bonifico bancario di €.1.500,00 (allegato al CP_3 fascicolo di parte di primo grado del SI. ), eseguito in data 22.02.2019, per sostenerla nel CP_1 pagamento dei canoni di locazione dovuti per il periodo dall'ottobre 2018 al febbraio 2019, il che esclude che la donazione effettuata nel 2015 possa avere eccessivamente impoverito il patrimonio del
SI. e della coniuge peraltro contestataria del conto corrente dal quale i CP_1 Parte_2 bonifici predetti sono stati effettuati.
Da quanto sinora esposto deriva che la donazione di €.5.000,00 effettuata dal SI. nei CP_1 confronti del SI. deve ritenersi di modico valore e quindi pienamente valida ed efficace;
Parte_1 conseguentemente, merita di essere riformata la sentenza di primo grado nella parte con la quale il
Giudice di primo grado ha ordinato al SI. la restituzione in favore del SI. del Parte_1 CP_1
50% della somma, per un valore quindi di €.2.500,00, somma individuata equitativamente ex art. 1226 c.c., sulla base dell'assunto che della spesa per l'acquisto di arredi e utilità per la casa coniugale ne ha usufruito anche la coniuge dell'odierno appellante.
*****
In ragione delle argomentazioni svolte, devono essere rigettati i motivi di censura alla sentenza di primo grado proposti dal SI. con autonomo atto di appello, iscritto al n. 1273/2025 R.G. e CP_1 riunito al presente giudizio con ordinanza del 03.07.2025, in quanto speculari e contrapposti rispetto a quelli proposti dal SI. ritenuti invece meritevoli di accoglimento. Parte_1
*****
4. Le spese
Quanto al regolamento delle spese, il SI. deve essere condannato, in applicazione Controparte_1 del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, contraddistinto dal n. 889/2025, nonché sull'appello proposto da nei
[...] Controparte_1 confronti di e contraddistinto dal n. 1273/2025 R.G., avente ad oggetto: Parte_1
“Donazione”, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto dal SI. e, per l'effetto, in RIFORMA della Parte_1 sentenza n. 1327/2024 del 28.08.2024, pubblicata il 12.09.2024, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n. 6170/2020 R.G.:
15 2) RIGETTA la domanda proposta dal SI. nel giudizio n. 6170/2020 R.G. Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Taranto, avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di €.5.000,00, in quanto erogata in favore del SI. a titolo di Parte_1 donazione di modico valore;
3) CONDANNA il SI. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.800,00 (di cui 650,00 per il primo grado e 1.300,00 per il presente grado di appello), da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali,
IVA e CPA, in favore dei procuratori del sig. , antistatari. Parte_1
Taranto, 6 ottobre 2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
16