Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1861 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1861 /2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CHIARAMONTI BARBARA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] l'[...]; CP_3
nato a [...] il [...] CP_4 con il patrocinio dell'avv. SPOLDI ROBERTO parti elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA DI MODIFICA DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO
PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui ai pregressi difensivi e per le ragioni dedotte in udienza, vista anche la documentazione depositata da controparte su ordine dell'Intestato Tribunale che conferma il raggiungimento dell'indipendenza economica di , adversis reiectis, accogliere quanto richiesto in ricorso e, CP_4 segnatamente, disporre la modifica delle condizioni fissate con provvedimento del
8.02.2012 della Corte di Appello di Perugia nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.
62/12 tra e nei seguenti termini: CP_1 Controparte_2
- liberare dal versamento in favore dei figli e da ogni CP_1 CP_4 CP_3 contributo al mantenimento ovvero, in subordine, liberare dal suddetto CP_1 obbligo soltanto nei confronti di e ridurre l'ammontare del contributo in CP_4 favore di alla somma di Euro 100,00 da versare direttamente in suo favore, CP_3 alle coordinate bancarie che avrà cura di comunicare al padre ovvero ancora ridurre
l'ammontare del contributo di mantenimento da versare in favore di entrambi i figli CP_3
e alla somma di Euro 100,00 ciascuno ovvero alla maggiore o minore somma da CP_4 versare, in ogni caso, direttamente in loro favore, alle coordinate bancarie che avranno cura di comunicare al padre;
- dichiarare la caducazione delle condizioni afferenti l'affido congiunto e le modalità di visita dei figli e nonché quelle relative all'assegnazione della casa CP_4 CP_3 famigliare sita in Terni, Via Fontana di Polo n. 1/M alla Sig. . Controparte_2
In estremo subordine: confermare la riduzione del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio ad Euro 100,00 mensili, come già disposta con provvedimento del 10.07.2024. CP_4
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per parte resistente:
“Voglia l'On. Tribunale: disporre l'estromissione dal giudizio di e per le ragioni indicate CP_3 CP_4 nella “comparsa di costituzione e risposta ex art. 473 bis. 16 c.p.c.” del 16/11/2023.
Nel merito, e comunque, rigettare la domanda nei riguardi di tutti i resistenti, in quanto infondata in fatto e diritto.
In ogni caso con vittoria di competenze professionali, oltre forfettario ed accessori.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2023, ha premesso: CP_1
-che con ordinanza del 8.02.2012, in procedimento promosso da nei Controparte_2 confronti di , la Corte di Appello di Perugia, nel confermare il provvedimento CP_1 impugnato che disponeva l'avvio di un percorso di mediazione famigliare, a sua integrazione, ha disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i CP_3 CP_4 genitori, con collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare assegnata alla stessa, ponendo a carico di un assegno mensile per il contributo al CP_1 mantenimento dei figli pari ad Euro 200,00 mensili ciascuno, rivalutabile sulla base degli indici Istat, da versarsi alla madre, oltre il 50% delle spese mediche e straordinarie;
- che , a decorrere dal detto provvedimento, ha sempre provveduto a versare il CP_1 contributo di mantenimento per ciascuno figlio nella somma di Euro 200,00, pari all'attualità ad € 478,19;
- che, medio tempore, è divenuto maggiorenne ed economicamente CP_4 autosufficiente, essendo stato assunto, in data 21.01.2023, presso la Rodhause spa con sede in Castelvetro (MO), percependo retribuzione di circa Euro 1.391,77 lordi;
- che medio tempore, anche è divenuta maggiorenne e risulta titolare di una CP_3 pensione per invalidità civile pari ad Euro 700,18 netti;
- che, nelle more, le condizioni economiche di si sarebbero modificate in peius CP_1 essendo il ricorrente divenuto padre di nato il [...] in [...] quale, Persona_1 il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11279/2015 del 4.09.2015, ha disposto il pagamento da parte di del contributo di mantenimento nella somma mensile di Euro CP_1
200,00, da rivalutare annualmente, con ordine diretto al datore di lavoro;
- che, il ricorrente in accordo con i figli e avrebbe chiesto la revoca del CP_4 CP_3 contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni fissate con provvedimento del 8.02.2012 della Corte di Appello di Perugia revocando l'obbligo posto a suo carico di corrispondere per il mantenimento dei figli e quanto previsto CP_4 CP_3 dall'indicato provvedimento ovvero in subordine la riduzione dell'ammontare del contributo in favore di da determinare in € 100 da versare direttamente in CP_3 favore della figlia;
ovvero di ridurre l'ammontare del contributo di mantenimento da versare in favore di entrambi i figli e alla somma di Euro 100,00 ciascuno ovvero CP_3 CP_4 alla maggiore o minore somma da versare, in ogni caso, direttamente in loro favore, con caducazione della condizioni afferenti l'affido congiunto e le modalità di visita dei figli e nonché quelle relative all'assegnazione della casa famigliare sita in CP_4 CP_3
Terni, Via Fontana di Polo n. 1/M al;
con vittoria di spese. Controparte_2
Si sono costituiti , Controparte_2 CP_4 CP_3
e hanno chiesto la loro estromissione dal giudizio, atteso che il CP_3 CP_4 provvedimento di cui il ricorrente ha chiesto la revoca era stato emesso senza che loro fossero parti di tale contenzioso e, inoltre, in quanto il versamento non è comunque disposto in loro favore. In via subordinata, le parti hanno chiesto comunque il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto formulando eccezioni preliminari. Le parti resistenti hanno preliminarmente contestato che il ricorso fosse congiunto, come desumibile dalla intestazione dell'atto avversario, e hanno rilevato la mancanza degli elementi previsti nell'art. 473 bis.12 c.p.c. in particolare l'indicazione della cittadinanza, del codice fiscale, l'indicazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la richiesta, l'indicazione dei mezzi di prova e l'allegazione delle richieste produzioni documentali relative alla situazione reddituale e patrimoniale della parte ricorrente, chiedendo pertanto la dichiarazione di improcedibilità ovvero di nullità dell'atto introduttivo. Nel merito hanno chiesto il rigetto della richiesta evidenziando quanto al figlio , il conseguimento del diploma nel CP_4 giugno 2022, presso l'Istituto
Alberghiero – indirizzo “SALA”, e l'assunzione nel gennaio 2023 da parte della società
Roadhouse s.p.a. con “contratto di assunzione di apprendistato part-time ai sensi degli artt.
5 e 41 D.Lgs n. 61 del 15/06/2015 con scadenza 04 Dicembre 2024”, evidenziando la percezione di reddito netto pari ad € 550 mensili, e rilevando l'insufficienza del reddito percepito a garantirne l'indipendenza economica e segnalando la precarietà del lavoro svolto. Quanto alla figlia di 22 anni, la stessa non avrebbe ancora raggiunto CP_3
l'indipendenza economica, essendo iscritta all'Università di Roma “La Sapienza”, al 4 anno della facoltà di “Lettere e Filosofia”, indirizzo lingue e civiltà Orientali, avendo dimorato in
Roma in appartamento condiviso con altri studenti, con costi sostenuti grazie ad una borsa di studio, ed avendo deciso da ultimo di rientrare in Terni presso l'abitazione materna unitamente con il fratello continuando a frequentare la sede universitaria come pendolare.
La ragazza ha confermato di percepire indennità di invalidità civile pari ad € 700 mensili circa, a seguito di grave malattia che l'avrebbe colpita, con conseguenti operazioni chirurgiche e faticoso percorso di cura ancora in essere, che ha portato all'accertamento di invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, precisando come la pensione percepita è stata riconosciuta a tempo determinato, con revisione all'Ottobre 2027, rilevando l'insufficienza dell'indennità percepita per far fronte alle necessità di vita dovendo sostenere rilevanti costi per le cure mediche. Tanto premesso i resistenti hanno chiesto in via preliminare l'estromissione dal giudizio dei figli e CP_3 CP_4
sempre in via preliminare l'obbligo del ricorrente di integrare la domanda, colmando
[...] le omissioni segnalate assegnando, eventualmente, nuovo termine a parte convenuta per la propria comparsa di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c.; nel merito il rigetto delle domande, in ogni caso con vittoria di spese.
Le parti hanno quindi depositato le ulteriori memorie.
All'udienza di comparizione il ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile in usufrutto, di percepire come Vigile del Fuoco, reddito mensile netto di euro 1800,00 per 13 mensilità, di avere usufrutto della casa di abitazione e di essere proprietario della casa familiare assegnata alla controparte, di avere risparmi per circa € 25.000, e rata mensile di € 133 per cure mediche, di dover sostenere i costi di mantenimento per il figlio nato il [...] da nuova unione;
la resistente di dimorare nella casa familiare di proprietà del ricorrente alla stessa assegnata di percepire come operaia reddito mensile netto di euro 1500,00 per 13 mensilità, di essere proprietaria di quota di immobile di residenza della madre, di avere risparmi per circa € 4000,00, e esposizioni debitorie per circa € 125,00 mensili, oltre a ulteriore rata di € 244 mensili. La figlia delle parti , ha dichiarato di CP_3 dimorare con la madre nella casa familiare, di essere studentessa universitaria, percettrice di pensione di invalidità per € 700,00 (revisionabile al 2027) per gravi problemi di salute, di sostenere rata mensile di € 250,00 per spese dentistiche;
il figlio , di CP_4 dimorare nella casa familiare, di percepire come cameriere con contratto part time reddito mensile € 600,00 per 13 mensilità contratto in scadenza al dicembre 2024, di sostenere rata mensile di € 67,57 per acquisto telefono.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, e le note conclusionali e di replica, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con ordinanza collegiale del 30.7.2024, considerato che il ricorrente ha allegato il sopraggiungere di una modifica lavorativa per il figlio che sarebbe stato assunto a CP_4 tempo indeterminato con percezione di elevati redditi, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per verificare l'eventuale modifica della situazione lavorativa del figlio e i redditi allo stato percepiti, circostanze rilevanti ai fini della decisione;
disponendo CP_4 nelle more di tale accertamento la riduzione del contributo a carico del padre per il mantenimento dello stesso ad € 100 mensili, in considerazione dei redditi percepiti dal ragazzo.
Nel corso del procedimento è stata acquisita documentazione attestante l'attività lavorativa attualmente svolta dal figlio, e la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Eccezioni preliminari
Preliminarmente l'eccezione formulata dai figli maggiorenni delle parti di estromissione dal presente giudizio deve essere respinta.
Per costante giurisprudenza di legittimità: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento” (Cass. n. 17380/2020). Pertanto, come il figlio maggiorenne può intervenire nel giudizio tra i genitori che abbia per oggetto la determinazione o la modifica del contributo al di lui mantenimento (“Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento” Cass. n.21819/2021), il genitore che agisca nei confronti dell'altro genitore per la modifica delle modalità di mantenimento della prole, può citare in giudizio anche lo stesso figlio.
Pertanto, in presenza di legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non autosufficiente, convivente con il genitore non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio.
Quanto alle eccezioni relative alla mancanza di alcuni elementi nel ricorso introduttivo, tali mancanze non sono previste a pena di nullità e non hanno compromesso il diritto di difesa della parte, non incidendo sul contraddittorio. In relazione, infine, all'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale della parte ricorrente, all'esito del giudizio è stata acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini della decisione nel pieno contraddittorio delle parti.
Modifica delle modalità di mantenimento dei figli.
Quanto alla richiesta di modifica delle modalità di mantenimento dei figli il Collegio ritiene che occorra distinguere tra la posizione della figlia e quella del figlio CP_3 CP_1
Il ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia la percezione da parte della stessa di indennità di invalidità, e la riduzione CP_3 del proprio reddito a seguito della nascita del figlio terzogenito e dell'imposizione a suo carico del contributo al mantenimento del minore nella misura di € 200 mensile oltre
ISTAT.
Dalla documentazione acquisita risulta accertato che la figlia non ha raggiunto CP_3
l'indipendenza economica in quanto è studentessa universitaria convivente con la madre.
La ragazza percepisce indennità di invalidità a causa di grave malattia, che ha portato all'accertamento della totale invalidità. Il Collegio ritiene che la pensione di invalidità percepita dalla figlia della parti non possa far ritenere raggiunta l'indipendenza economica della ragazza, dovendo presumersi la sua destinazione alle cure connesse alla grave patologia che l'ha colpita, e comunque l'indennità è di importo tale da essere insufficiente per garantire l'indipendenza economica di in considerazione degli studi CP_3 universitari intrapresi dalla ragazza.
Quanto alla allegazione del per la quale la nascita del figlio terzogenito con CP_1 conseguente onere per il contributo per il suo mantenimento inciderebbe in maniera rilevante sui redditi disponibili, tale allegazione non può essere condivisa in ragione dell'ammontare dei redditi percepiti dallo stesso (pari a reddito annuo lordo di € 34.771 come desumibile dal 730/2021 in atti) di ammontare sufficiente a sostenere la corresponsione del mantenimento per figlia primogenita e per il figlio ultimogenito, e considerando l'ulteriore circostanza (cfr. infra) del venir meno dell'onere per il mantenimento del figlio secondogenito a carico del ricorrente.
Pertanto la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente deve essere rigettata, dovendo parimenti rigettare la richiesta di versamento diretto di tale importo alla ragazza che costituendosi non ha aderito a questa domanda formulata dal padre, chiedendone l'integrale rigetto.
In relazione al figlio dalla documentazione acquisita in atti è emerso che il ragazzo CP_4 ha conseguito il diploma alberghiero nel giugno 2022, dal gennaio 2023 ha iniziato a prestare attività lavorativa a tempo determinato e parziale (part time) in un locale con contratto di apprendistato e reddito mensile medio di € 550/600.
In data 23.3.2024 è stato assunto con contratto a tempo determinato (rinnovabile ogni tre mesi), come operaio con mansioni di “Caricatore distributori automatici, con orario di lavoro di 40 ore settimanali e reddito mensile medio di € 1500 (come desumibile dalle buste paga in atti). Questo contratto è stato rinnovato per due volte risultando l'ultima scadenza al 31.1.2025. Non risulta pervenuta ulteriore documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa o il mancato rinnovo.
In relazione alla situazione del figlio delle parti deve richiamarsi la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro
a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cass. n. 40282/2021)
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che pur in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato la circostanza che il figlio della parti abbia concluso gli studi nel 2022, e già dal gennaio 2023 abbia prestato attività lavorativa che, seppur con contratti a tempo determinato, è proseguita senza interruzioni, oltre alla percezione, dal momento dell'istaurazione dell'ultimo rapporto di lavoro, di elevato reddito (allo stato sostanzialmente analogo a quello percepito dalla madre convivente), fa ritenere integrato il requisito della raggiunta autonomia economica del ragazzo. Inoltre, la ormai consolidata esperienza lavorativa, e il possesso di un titolo di studio in settore (alberghiero) che notoriamente offre numerose occasioni di lavoro, fa ritenere che anche in caso di mancato rinnovo dell'attuale contratto, il figlio delle parti avrà ampie possibilità di reperire diversa occupazione, adeguatamente remunerata. Inoltre, in caso di necessità il figlio potrà autonomamente, avendo ormai raggiunto la maggiore età e la piena indipendenza, rivolgersi ai genitori per ottenere le tutele normativamente previste (quali ad esempio la corresponsione degli alimenti) qualora ne sussistano i presupposti di legge.
Per quanto esposto il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio deve essere revocato con decorrenza dalla data della presente CP_4 decisione (maggio 2025 essendo spirato al momento dell'emissione della sentenza il termine per il versamento del contributo al mantenimento del mese di aprile), fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori, che devono essere confermati perché solo all'attualità si è raggiunta la prova della sufficiente stabilità dell'occupazione lavorativa del ragazzo e della acquisizione di congrua esperienza lavorativa specifica da parte dello stesso.
Revoca dell'assegnazione della casa familiare
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa familaire alla resistente deve essere respinta in considerazione della permanenza nell'abitazione della figlia delle parti CP_3 maggiorenne non economicamente autonoma.
Quanto alla richiesta del venir meno delle disposizioni in merito all'affidamento e alla frequentazione dei figli, su tale domanda non occorre provvedere poiché al momento del raggiungimento della maggiore età dei figli, le suddette statuizioni cessano di avere efficacia ex lege.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del 8.02.2012 della Corte di Appello di Perugia nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 62/12 tra e , fermo il resto, così dispone: CP_1 Controparte_2
rigetta la domanda di modifica del contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia posto a carico del padre, confermando le modalità di corresponsione di CP_3 tale contributo in essere;
rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familaire alla resistente _2
;
[...]
revoca, con decorrenza dal mese di maggio 2025, il contributo al mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , confermando i CP_4 provvedimenti provvisori emessi nelle more del presente giudizio;
compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 10 aprile 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti