Articolo 34 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 33Articolo 35
Versione
6 settembre 1957
Art. 34.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilita' dei propri bilanci.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957