Art. 34.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilita' dei propri bilanci.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli precedenti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici faranno fronte con disponibilita' dei propri bilanci.