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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 537/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Terni, P.zza Europa
n. 5 presso lo studio dell'Avv. Roberto Romani che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Perugia, Via Corso Vannucci n. 30
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
pagina 1 di 16 =Appellata=
OGGETTO: Danni a cose
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note scritte di precisazione delle conclusioni del
04.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto la per ivi sentir condannare la CP_1
convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso il giorno
20.10.2020 nel Comune di Todi, lungo la la SS 3 bis E45, quando l'attore, alla guida della propria autovettura Hyundai TU targata FH186LU, nel mentre procedeva in direzione sud, giunto all'altezza del Km 28+700, entrava in collisione con un capriolo che aveva attraversato all'improvviso la carreggiata.
L'attore affermava -ai fini del risarcimento dei danni- la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.),
[...]
quale proprietario della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello
Stato, nonché quale ente al quale spettano la funzione normativa, amministrativa di programmazione, coordinamento controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 13.700,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre la condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021 si costituiva in giudizio la pagina 2 di 16 contestando la domanda avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, CP_1
con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse;
quindi il
Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 401/2023 pubblicata il 25.05.2023, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 401/2023 ha interposto appello
[...]
proponendo le seguenti censure: Parte_1
- la sentenza del Tribunale è errata nella parte in cui il giudice di prime cure, ha ritenuto non adeguatamente comprovata l'esatta dinamica del fatto. Sostiene la parte appellante che il giudice di prime cure abbia ignorato il principio di cui all'art. 2052 c.c. in tema di onere della prova, pretendendo dall'attore una prova giudiziale altamente difficoltosa,
oltre alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della concreta modalità
dell'accaduto, come pacificamente risultante dalla documentazione prodotta in atti e dalle deposizioni dei testimoni escussi;
- il Tribunale nulla ha argomentato in ordine alla prova liberatoria del caso fortuito,
gravante sulla convenuta, ossia, che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma eccezionale imprevedibile ed inevitabile del danno;
- in particolare la non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi CP_1
istituzionale previsti dalla legge e, segnatamente, non ha adottato idonee misure di contenimento della fauna selvatica, non ha completato i piani di abbattimento dei cinghiali previsti dal Piano Faunistico venatorio regionale, non ha realizzato le opere di recinzione previste dal Piano Faunistico venatorio regionale per evitare l'attraversamento da parte degli animali selvatici della SS79, non ha dotato la SS79 di pagina 3 di 16 illuminazione adeguata, non ha installato una segnaletica orizzontale di pericolo attraversamento animali selvatici adeguata, limitandola ad un solo tratto, precedente il luogo del sinistro, infine ha omesso di considerare che la SS3bis è un'arteria particolarmente frequentata da caprioli e cinghiali (nel tratto in questione è presente una
“fattoria didattica”), circostanza questa rispetto alla quale la era tenuta a CP_1
dimostrare di aver posto in essere condotte alternative, finalizzate ad evitare che gli ungulati interferissero con la circolazione stradale;
- il Tribunale non si è pronunciato sull'importo del risarcimento oggetto della domanda,
ammontare che, in ogni caso, non è stato contestato dalla e che dunque, ai sensi CP_1
dell'art. 115 c.p.c. deve ritenersi provato.
In conformità di tutto quanto argomentato e dedotto l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 cod. civile o dell'art. 2043 cod. civile in rapporto all'incidente oggetto di lite, con condanna dell'ente territoriale al pagamento della somma di
€.9.825,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa depositata il 15.01.2024 si è costituita la che CP_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
pagina 4 di 16 ****
Per ragioni di priorità logica vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello, sollevate dalla con la costituzione in giudizio, tra cui CP_1
innanzitutto l'errata indicazione in citazione del termine di costituzione in giudizio (…
“con invito a costituirsi nel termine di sessanta giorni (60) …” – cfr. pag. 13 dell'atto di appello) che - a detta dell'appellata - è ingannevole e comporterebbe una violazione del diritto di difesa.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che l'errata indicazione da parte dell'appellante del termine per la costituzione (60 giorni prima dell'udienza, anziché 20 giorni prima ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 343 e 347 c.p.c.) non determina l'inammissibilità
dell'appello.
Infatti, a fronte della regolare costituzione in giudizio della parte appellata (avvenuta in data 15.01.24, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza differita d'ufficio dalla
Corte al 7.02.2024) opera il meccanismo di sanatoria delle nullità di cui all'art. 164,
comma 3, c.p.c., o comunque dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo l'atto regolarmente raggiunto lo scopo.
L'eccezione è, dunque, infondata e viene respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi la dedotta inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché l'atto di appello - sia pure non articolato per capitoli specifici- consente di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contiene una compiuta contestazione della pagina 5 di 16 sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello deve ritenersi dunque ammissibile.
****
Passando all'esame dei motivi di gravame, occorre osservare che le dedotte censure – da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse - sono fondate nei termini che seguono.
Come noto, a partire dalla pronuncia n.7969/2020 la giurisprudenza della Suprema Corte
ha modificato il precedente orientamento in relazione al danno causato dalla fauna selvatica, nel senso che si è passati dalla qualificazione di tale danno in termini di un illecito ex art. 2043 c.c., alla qualificazione, invece, della fattispecie in termini di danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c., poiché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione prescinde da una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo e si fonda sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L.
n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
E' stato affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti (Cass. n. 17253/2024; Cass. n. 30072/2023; Cass. n. 3745/2023; Cass. n.
pagina 6 di 16 7969/2020; Cass. n. 12113/2020).
La Cassazione ha pure chiarito che ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno.
Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata è l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere l'onere della prova - di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, comma, c.c., allegare e dimostrare la dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque fosse nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante le dovute cautele – non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quantomeno concorrente) del danno (Cass.
27.4.2023 n. 11107).
Per altro verso, la deve dare la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., dimostrando CP_1
il caso fortuito, ossia che la condotta dell'animale si sia posta al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e che come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o comunque che non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più
adeguate e diligenti misure di gestione e del controllo della fauna (e di connessa tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto,
purché sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
pagina 7 di 16 In buona sostanza, in base alla rinnovata giurisprudenza dei Giudici di legittimità,
rispetto ai quali questa Corte territoriale non ha ragione di discostarsi, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico opera il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli art. 2054 e 2052 c.c., il che comporta la pari efficacia di entrambe e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di che ne risulta gravato. Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una specie oggetto della tutela di cui alla legge 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso CP_1
fortuito (in termini vedi Cass. n. 17253/2024; Cass. 31335/2023; Cass. 13848/2020).
Di recente, inoltre, la Suprema Corte, “anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso”,
ha ritenuto doveroso precisare come sia erronea, in punto di diritto, la tesi (nella fattispecie sostenuta dall'appellata) secondo cui, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale.
In particolare - escluso che la sentenza n.7969/2020 (in tal senso, nel caso in esame, non correttamente richiamata dall'appellata) abbia affermato che nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica l'applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2052
pagina 8 di 16 c.c. sia subordinata al previo accertamento della diligente condotta di guida della vittima
- ha ritenuto, invece, come “la presunzione di responsabilità a carico del conducente
(art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del
proprietario dell'animale, sicché se solo uno dei soggetti interessati supera la
presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se, invece,
entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se
nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in
pari misura” (Cass. Sent. n. 31335/2023).
Orbene, chiariti nei predetti termini i principi giuridici regolanti la materia, nel caso in esame la sentenza impugnata non ne fa buon governo.
Il giudice di prime cure ha infatti rigettato la domanda attorea limitandosi a ritenere non provata dall'attore (odierno appellante) la dinamica del sinistro e la condotta prudente del conducente del veicolo, senza, tuttavia, nulla argomentare sulla prova liberatoria cui
è comunque onerata la di conseguenza non ha applicato correttamente la regola CP_1
del riparto dell'onere della prova, derivante dalla concorrente applicazione al caso di specie degli artt. 2052 e 2054 c.c.
Ebbene, in punto di fatto, l' ha allegato che il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 20 Pt_1
circa, alla guida della propria autovettura Hyundai TU tg. FH 186 LU, nel Comune
di Todi, lungo la SS 3 bis E45, mentre procedeva in direzione sud, entrava in collisione con un capriolo che all'improvviso attraversava la carreggiata.
Né lui, né la moglie - (terzo trasportato) - riportavano lesioni, mentre Persona_1
l'automobile di proprietà subiva ingenti danni e veniva rimossa con l'ausilio di carro attrezzi.
Allegava, inoltre, l'intervento sul luogo del sinistro dei Carabinieri dell'Aliquota
radiomobile della compagnia di Todi che constatavano il danno e accertavano la pagina 9 di 16 presenza della “carcassa” del capriolo dopo l'impatto (cfr. pag 1-2 atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla relazione di servizio dell'incidente stradale e allegata documentazione fotografica dei Carabinieri della Compagnia di Todi, in atti (cfr. Doc. 3 citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante) risulta confermata la circostanza del sinistro occorso tra l'auto attorea e il : “il giorno 29.10.2020, alle ore 20.15, su richiesta della Pt_2
locale Centrale Operativa ci portavamo al Km 28+700 della S.S. 3bis E45, carreggiata
sud, nel comune di Todi, per l'investimento di un capriolo. Giunti sul posto notavamo
soltanto l'animale, mentre l'autovettura coinvolta, una AY TU di colore grigio
targata FH186LV, condotta dal proprietario (ivi identificato Parte_1
mediante documento di identità), per una questione di sicurezza era stata condotta
all'interno dell'area di servizio Tamoil successiva al luogo dell'incidente. Il veicolo
presentava ingenti danni nella parte anteriore destra: gruppo ottico, paraurti,
parafango, cofano e parti meccaniche da verificare. L' riferiva di aver visto Pt_1
l'animale che attraversava la strada da sinistra verso destra e, benché andasse piano, di
non essere riuscito ad arrestare il veicolo in tempo per evitare l'impatto”.
Non risulta sia stata elevata alcuna sanzione amministrativa nei confronti del conducente.
In sede istruttoria la teste (coniuge dell'appellato), terzo trasportato al Persona_1
momento dell'occorso sinistro, ha riferito (cap. 1) “ero in macchina con mio marito,
percorrevamo la carreggiata sud corsia di destra direzione Todi-Collevalenza, erano le
20-20,10 circa di ottobre, era buio e vi era anche un po' di nebbia, quando
all'improvviso dalla destra è saltato un capriolo dentro la strada e mio marito l'ha
colpito” (cfr. verbale udienza del 24 giugno 2022).
Tes_ L'ulteriore testimone . Ca. intervenuto sul luogo del sinistro ha Persona_2
pagina 10 di 16 confermato l'accadimento del fatto storico (cap. 1) “si è vera la circostanza, quando
siamo intervenuti il era morto e si trovava lungo la carreggiata sud, corsia Pt_2
ordinaria di percorrenza e lo abbiamo spostato a mano. Il veicolo di parte attrice si era
fermato più avanti in considerazione della pericolosità dei luoghi in questione. Abbiamo
prima messo in sicurezza la strada e poi ci siamo recati dal conducente del veicolo
coinvolto” (cfr. verbale udienza del 24.06.2022).
Il testimone ha riferito, altresì, dell'aumento di incidenti stradali in conseguenza dell'urto tra autoveicoli e animali selvatici (cap. 5): “assolutamente sì, tanto è vero che pochi
mesi fa – circa aprile – con la macchina di servizio ne abbiamo investito uno proprio sul
medesimo tratto di strada, solo qualche km prima”; ADR: “solo nell'ultimo anno
abbiamo fatto, noi carabinieri, circa sette o otto interventi sulla E45 per incidenti con
caprioli” (cfr. verbale udienza del 24.06.2022), nonché della presenza, a poca distanza del luogo del sinistro, di un'azienda agrituristica venatoria, uno dei cui confini è a ridosso della quattro corsie (E45) (cap. 6): “Sì è vera la circostanza” (cfr. verbale ud.
Del 24.06.2022).
Ebbene, dalla valutazione delle predette risultanze istruttorie la Corte ritiene raggiunta la prova in ordine al fatto storico, ossia lo scontro tra l'autoveicolo di proprietà
dell'appellante (dal medesimo condotto) e l'animale selvatico;
tuttavia risulta incerto che l'improvvisa comparsa dell'animale sulla strada sia stata la causa esclusiva nella causazione del sinistro e del conseguente danno dal medesimo lamentato.
Infatti, se pur l'imprevedibilità e l'irrazionalità è caratteristica ontologica dell'animale selvatico ed è notorio che il capriolo corre velocemente e salta a grandi altezze (in tal senso è infatti la testimonianza del terzo trasportato “all'improvviso dalla Persona_1
destra è saltato un capriolo dentro la strada e mio marito lo ha colpito” - cfr. verbale udienza del 24.6.2022), e lo stesso appellante nel descrivere la dinamica del sinistro ai pagina 11 di 16 Carabinieri intervenuti in loco “riferiva di aver visto l'animale che attraversava la
strada da sinistra verso destra e, benché andasse piano, di non essere riuscito ad
arrestare il veicolo in tempo utile per evitare l'impatto” (cfr. relazione di servizio – Doc.
3 fascicolo di primo grado dell'appellante).
La dinamica del sinistro, così come riferita dalla parte appellante e dalla terza trasportata, risulta per il vero in parte contrastante laddove il primo ha riferito di aver visto attraversare l'animale da sinistra verso destra e di non essere stato in grado di arrestare il veicolo, benché andasse piano, mentre la seconda ha dichiarato che l'animale
è all'improvviso saltato dentro la carreggiata da destra e il marito lo ha colpito (versione,
quest'ultima, che risulta più aderente alle risultanze, dato che l'autovettura è rimasta lesionata nella parte anteriore destra e che, nel caso di provenienza da sinistra, l'animale avrebbe dovuto prima attraversare l'opposta carreggiata).
Nello specifico, non può ritenersi integralmente superata la presunzione di responsabilità
a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, segnatamente che abbia adeguato la velocità di marcia alle condizioni di tempo e di luogo (orario notturno, con presenza di nebbia e di segnaletica stradale verticale di pericolo circa la presenza di animali selvatici) dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso, pur in assenza di specifiche contestazioni sulla corretta osservanza delle norme del codice della strada.
La Corte ritiene, quindi, che il conducente non sia esente da qualsiasi addebito di colpa.
Conclusivamente, questa Corte considera applicabile la presunzione di responsabilità
concorrente ex art. 2054 c.c. dell nell'incidente in esame. Pt_1
A sua volta la non ha fornito la prova del caso fortuito idoneo ad CP_1
escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c., ovvero, non ha dimostrato che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come pagina 12 di 16 causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile ed inevitabile del danno e che, come tale,
sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cioè
che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna).
L'imprevedibilità del fatto e, dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità
dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e provato dal danneggiante;
allo stesso modo la prova che il danno si sia verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito ed è una prova che grava sul danneggiante (Cass. 12714/2024).
Nella fattispecie la prova liberatoria in tal senso specificata non è stata fornita dalla
CP_1
Al contrario, è emerso dalla deposizione del Carabiniere Brig. Ca. Persona_2
che il tratto di strada luogo del sinistro occorso è teatro di ripetuti scontri tra veicoli e animali selvatici - nello specifico caprioli - che improvvisamente e repentinamente invadono la carreggiata: “assolutamente sì, tanto è vero che pochi mesi fa – circa aprile
– con la macchina di servizio ne abbiamo investito uno proprio sul medesimo tratto di
strada, solo qualche km prima”; ADR: “solo nell'ultimo anno abbiamo fatto, noi
carabinieri, circa sette o otto interventi sulla E45 per incidenti con caprioli” (cfr.
verbale udienza del 24.06.2022).
La testimonianza dell'Ufficiale di P.G., inoltre, contraddice, smentendo, la difesa sostenuta dalla secondo cui “negli archivi regionali degli incidenti CP_1
attualmente georeferenziati non risultano ad oggi altri incidenti con caprioli lungo la
E45 nel raggio di un chilometro dal Km 28+700” (cfr. pag. 14 comparsa di costituzione pagina 13 di 16 in appello e doc. 5 e 6 in fascicolo di primo grado dell'appellata), così come la deposizione del teste di parte appellata, all'udienza del 4.3.2022: Testimone_2
“esamino i documenti che mi si mostrano e dichiaro che non è vero, in quanto non
risultano incidenti con caprioli nel raggio di un Km;
così come risulta dagli archivi
della regione”.
La prova liberatoria non risulta fornita dalla neppure laddove pretende di aver CP_1
dimostrato – attraverso l'adozione del “Piano Faunistico Venatorio Regionale”, i regolamenti di “Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e dei bovidi” e l'adesione al
“Progetto Life”, l'adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di connessa protezione e incolumità dei privati.
Infatti, la messa in opera dei dispositivi acustici e luminosi che si attivano al transito del veicolo con la presenza di un animale, di cui ha riferito l'appellata, non ha interessato il tratto di strada in questione e più in generale l'intera E45, ritenuta dalla non tra CP_1
le strade c.d. più a rischio: “Sicuramente no, altrimenti sarebbe stata oggetto di
installazione dei dispositivi di cui ho detto” (cfr. deposizione del teste (cap 6) Tes_2
all'udienza del 4.03.2022) condizione, anche questa, smentita dai fatti nonché dalla testimonianza dell'Agente di P.G. che, al contrario, ha riferito di un'alta frequenza di scontri tra veicoli e caprioli lungo la E45 e nello specifico anche lungo lo stesso tratto di strada in discorso.
Parimenti, la non ha fornito la prova che il danno sia avvenuto a causa CP_1
della condotta colpevole del danneggiato (come ad es. la sua guida imprudente), prova che grava sull'ente rientrando nel caso fortuito, con la conseguenza che è del tutto errato rigettare la domanda per difetto di prove relative a circostanze la cui dimostrazione non era a carico dell'attore, ossia del danneggiato, bensì del convenuto danneggiante.
Conclusivamente, dato quindi per certo il nesso causale tra il fatto oggettivo del transito pagina 14 di 16 repentino dell'animale e l'incidente, ciò che rimane indefinito è l'accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali questa Corte ritiene di applicare, in conformità al consolidato indirizzo della Cassazione sopra richiamato (Cass. 17253/24;
Cass. 31335/2023; Cass. 16650/2022) la presunzione concorrente, in pari misura, della responsabilità sia del conducente del veicolo sia del proprietario dell'animale.
In merito al quantum debeatur, tenuto conto della documentazione in atti (in particolare la fattura n. 301/2020 della autocarrozzeria Boccali s.r.l., quietanzata, relativa alla riparazione dei danni, alla cui produzione - ancorché fuori termine - l'appellata non si è
opposta – cfr. verbale udienza del 04.11.2022), nonché dalla documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autovettura descritti anche nella relazione di servizio dei
Carabinieri (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) e rispondenti alle voci di danno oggetto di riparazione, la quantificazione del danno subito può
considerarsi complessivamente congrua nella misura di € 9.825,00.
Per tutto quanto esposto, va dichiarata la responsabilità concorrente, in pari misura, tra le parti per i danni cagionati all'appellante a seguito dell'occorso per cui è causa;
per l'effetto la va condannata al pagamento della somma di €.4.912,50 in CP_1
favore di a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla Parte_1
data del sinistro (29.10.2020) sino al saldo effettivo.
****
Da tutto quanto argomentato consegue il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini sopra precisati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione del 50%, dato che la domanda risarcitoria è stata solo parzialmente accolta, mentre per la restante metà vanno poste a carico dell'appellata, risultata soccombente in prevalenza sotto il profilo dell'an debeatur, e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto pagina 15 di 16 del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto al n. 401/2023 e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di CP_1
della somma di €.4.912,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi Parte_3
legali dalla data del sinistro (29.10.2020) sino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna la al pagamento del restante 50% delle spese di lite che, CP_1
quanto al primo grado di giudizio, si liquidano nel totale (100%) in €.2.540,00 per compensi professionali ed €.286,38 per anticipazioni e, quanto al presente grado di giudizio, si liquidano nel totale (100%) in €.2.906,00 per compensi professionali ed
€.382,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 22 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 537/2023 R.G. promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Terni, P.zza Europa
n. 5 presso lo studio dell'Avv. Roberto Romani che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta CP_1 P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Perugia, Via Corso Vannucci n. 30
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
pagina 1 di 16 =Appellata=
OGGETTO: Danni a cose
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note scritte di precisazione delle conclusioni del
04.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto la per ivi sentir condannare la CP_1
convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso il giorno
20.10.2020 nel Comune di Todi, lungo la la SS 3 bis E45, quando l'attore, alla guida della propria autovettura Hyundai TU targata FH186LU, nel mentre procedeva in direzione sud, giunto all'altezza del Km 28+700, entrava in collisione con un capriolo che aveva attraversato all'improvviso la carreggiata.
L'attore affermava -ai fini del risarcimento dei danni- la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.),
[...]
quale proprietario della fauna selvatica, appartenente al patrimonio indisponibile dello
Stato, nonché quale ente al quale spettano la funzione normativa, amministrativa di programmazione, coordinamento controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 13.700,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre la condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021 si costituiva in giudizio la pagina 2 di 16 contestando la domanda avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, CP_1
con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse;
quindi il
Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 401/2023 pubblicata il 25.05.2023, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 401/2023 ha interposto appello
[...]
proponendo le seguenti censure: Parte_1
- la sentenza del Tribunale è errata nella parte in cui il giudice di prime cure, ha ritenuto non adeguatamente comprovata l'esatta dinamica del fatto. Sostiene la parte appellante che il giudice di prime cure abbia ignorato il principio di cui all'art. 2052 c.c. in tema di onere della prova, pretendendo dall'attore una prova giudiziale altamente difficoltosa,
oltre alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della concreta modalità
dell'accaduto, come pacificamente risultante dalla documentazione prodotta in atti e dalle deposizioni dei testimoni escussi;
- il Tribunale nulla ha argomentato in ordine alla prova liberatoria del caso fortuito,
gravante sulla convenuta, ossia, che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma eccezionale imprevedibile ed inevitabile del danno;
- in particolare la non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi CP_1
istituzionale previsti dalla legge e, segnatamente, non ha adottato idonee misure di contenimento della fauna selvatica, non ha completato i piani di abbattimento dei cinghiali previsti dal Piano Faunistico venatorio regionale, non ha realizzato le opere di recinzione previste dal Piano Faunistico venatorio regionale per evitare l'attraversamento da parte degli animali selvatici della SS79, non ha dotato la SS79 di pagina 3 di 16 illuminazione adeguata, non ha installato una segnaletica orizzontale di pericolo attraversamento animali selvatici adeguata, limitandola ad un solo tratto, precedente il luogo del sinistro, infine ha omesso di considerare che la SS3bis è un'arteria particolarmente frequentata da caprioli e cinghiali (nel tratto in questione è presente una
“fattoria didattica”), circostanza questa rispetto alla quale la era tenuta a CP_1
dimostrare di aver posto in essere condotte alternative, finalizzate ad evitare che gli ungulati interferissero con la circolazione stradale;
- il Tribunale non si è pronunciato sull'importo del risarcimento oggetto della domanda,
ammontare che, in ogni caso, non è stato contestato dalla e che dunque, ai sensi CP_1
dell'art. 115 c.p.c. deve ritenersi provato.
In conformità di tutto quanto argomentato e dedotto l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2052 cod. civile o dell'art. 2043 cod. civile in rapporto all'incidente oggetto di lite, con condanna dell'ente territoriale al pagamento della somma di
€.9.825,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa depositata il 15.01.2024 si è costituita la che CP_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
pagina 4 di 16 ****
Per ragioni di priorità logica vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità
dell'appello, sollevate dalla con la costituzione in giudizio, tra cui CP_1
innanzitutto l'errata indicazione in citazione del termine di costituzione in giudizio (…
“con invito a costituirsi nel termine di sessanta giorni (60) …” – cfr. pag. 13 dell'atto di appello) che - a detta dell'appellata - è ingannevole e comporterebbe una violazione del diritto di difesa.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che l'errata indicazione da parte dell'appellante del termine per la costituzione (60 giorni prima dell'udienza, anziché 20 giorni prima ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 343 e 347 c.p.c.) non determina l'inammissibilità
dell'appello.
Infatti, a fronte della regolare costituzione in giudizio della parte appellata (avvenuta in data 15.01.24, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza differita d'ufficio dalla
Corte al 7.02.2024) opera il meccanismo di sanatoria delle nullità di cui all'art. 164,
comma 3, c.p.c., o comunque dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo l'atto regolarmente raggiunto lo scopo.
L'eccezione è, dunque, infondata e viene respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-
bis c.p.c, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi la dedotta inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché l'atto di appello - sia pure non articolato per capitoli specifici- consente di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contiene una compiuta contestazione della pagina 5 di 16 sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello deve ritenersi dunque ammissibile.
****
Passando all'esame dei motivi di gravame, occorre osservare che le dedotte censure – da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse - sono fondate nei termini che seguono.
Come noto, a partire dalla pronuncia n.7969/2020 la giurisprudenza della Suprema Corte
ha modificato il precedente orientamento in relazione al danno causato dalla fauna selvatica, nel senso che si è passati dalla qualificazione di tale danno in termini di un illecito ex art. 2043 c.c., alla qualificazione, invece, della fattispecie in termini di danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c., poiché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione prescinde da una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo e si fonda sulla proprietà o, comunque,
sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L.
n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
E' stato affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio CP_1
faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti (Cass. n. 17253/2024; Cass. n. 30072/2023; Cass. n. 3745/2023; Cass. n.
pagina 6 di 16 7969/2020; Cass. n. 12113/2020).
La Cassazione ha pure chiarito che ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno.
Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata è l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere l'onere della prova - di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, comma, c.c., allegare e dimostrare la dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque fosse nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante le dovute cautele – non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quantomeno concorrente) del danno (Cass.
27.4.2023 n. 11107).
Per altro verso, la deve dare la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., dimostrando CP_1
il caso fortuito, ossia che la condotta dell'animale si sia posta al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e che come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o comunque che non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più
adeguate e diligenti misure di gestione e del controllo della fauna (e di connessa tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto,
purché sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
pagina 7 di 16 In buona sostanza, in base alla rinnovata giurisprudenza dei Giudici di legittimità,
rispetto ai quali questa Corte territoriale non ha ragione di discostarsi, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico opera il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli art. 2054 e 2052 c.c., il che comporta la pari efficacia di entrambe e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di che ne risulta gravato. Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una specie oggetto della tutela di cui alla legge 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso CP_1
fortuito (in termini vedi Cass. n. 17253/2024; Cass. 31335/2023; Cass. 13848/2020).
Di recente, inoltre, la Suprema Corte, “anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso”,
ha ritenuto doveroso precisare come sia erronea, in punto di diritto, la tesi (nella fattispecie sostenuta dall'appellata) secondo cui, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale.
In particolare - escluso che la sentenza n.7969/2020 (in tal senso, nel caso in esame, non correttamente richiamata dall'appellata) abbia affermato che nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica l'applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2052
pagina 8 di 16 c.c. sia subordinata al previo accertamento della diligente condotta di guida della vittima
- ha ritenuto, invece, come “la presunzione di responsabilità a carico del conducente
(art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del
proprietario dell'animale, sicché se solo uno dei soggetti interessati supera la
presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se, invece,
entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se
nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in
pari misura” (Cass. Sent. n. 31335/2023).
Orbene, chiariti nei predetti termini i principi giuridici regolanti la materia, nel caso in esame la sentenza impugnata non ne fa buon governo.
Il giudice di prime cure ha infatti rigettato la domanda attorea limitandosi a ritenere non provata dall'attore (odierno appellante) la dinamica del sinistro e la condotta prudente del conducente del veicolo, senza, tuttavia, nulla argomentare sulla prova liberatoria cui
è comunque onerata la di conseguenza non ha applicato correttamente la regola CP_1
del riparto dell'onere della prova, derivante dalla concorrente applicazione al caso di specie degli artt. 2052 e 2054 c.c.
Ebbene, in punto di fatto, l' ha allegato che il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 20 Pt_1
circa, alla guida della propria autovettura Hyundai TU tg. FH 186 LU, nel Comune
di Todi, lungo la SS 3 bis E45, mentre procedeva in direzione sud, entrava in collisione con un capriolo che all'improvviso attraversava la carreggiata.
Né lui, né la moglie - (terzo trasportato) - riportavano lesioni, mentre Persona_1
l'automobile di proprietà subiva ingenti danni e veniva rimossa con l'ausilio di carro attrezzi.
Allegava, inoltre, l'intervento sul luogo del sinistro dei Carabinieri dell'Aliquota
radiomobile della compagnia di Todi che constatavano il danno e accertavano la pagina 9 di 16 presenza della “carcassa” del capriolo dopo l'impatto (cfr. pag 1-2 atto di citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla relazione di servizio dell'incidente stradale e allegata documentazione fotografica dei Carabinieri della Compagnia di Todi, in atti (cfr. Doc. 3 citazione – in fascicolo di primo grado di parte appellante) risulta confermata la circostanza del sinistro occorso tra l'auto attorea e il : “il giorno 29.10.2020, alle ore 20.15, su richiesta della Pt_2
locale Centrale Operativa ci portavamo al Km 28+700 della S.S. 3bis E45, carreggiata
sud, nel comune di Todi, per l'investimento di un capriolo. Giunti sul posto notavamo
soltanto l'animale, mentre l'autovettura coinvolta, una AY TU di colore grigio
targata FH186LV, condotta dal proprietario (ivi identificato Parte_1
mediante documento di identità), per una questione di sicurezza era stata condotta
all'interno dell'area di servizio Tamoil successiva al luogo dell'incidente. Il veicolo
presentava ingenti danni nella parte anteriore destra: gruppo ottico, paraurti,
parafango, cofano e parti meccaniche da verificare. L' riferiva di aver visto Pt_1
l'animale che attraversava la strada da sinistra verso destra e, benché andasse piano, di
non essere riuscito ad arrestare il veicolo in tempo per evitare l'impatto”.
Non risulta sia stata elevata alcuna sanzione amministrativa nei confronti del conducente.
In sede istruttoria la teste (coniuge dell'appellato), terzo trasportato al Persona_1
momento dell'occorso sinistro, ha riferito (cap. 1) “ero in macchina con mio marito,
percorrevamo la carreggiata sud corsia di destra direzione Todi-Collevalenza, erano le
20-20,10 circa di ottobre, era buio e vi era anche un po' di nebbia, quando
all'improvviso dalla destra è saltato un capriolo dentro la strada e mio marito l'ha
colpito” (cfr. verbale udienza del 24 giugno 2022).
Tes_ L'ulteriore testimone . Ca. intervenuto sul luogo del sinistro ha Persona_2
pagina 10 di 16 confermato l'accadimento del fatto storico (cap. 1) “si è vera la circostanza, quando
siamo intervenuti il era morto e si trovava lungo la carreggiata sud, corsia Pt_2
ordinaria di percorrenza e lo abbiamo spostato a mano. Il veicolo di parte attrice si era
fermato più avanti in considerazione della pericolosità dei luoghi in questione. Abbiamo
prima messo in sicurezza la strada e poi ci siamo recati dal conducente del veicolo
coinvolto” (cfr. verbale udienza del 24.06.2022).
Il testimone ha riferito, altresì, dell'aumento di incidenti stradali in conseguenza dell'urto tra autoveicoli e animali selvatici (cap. 5): “assolutamente sì, tanto è vero che pochi
mesi fa – circa aprile – con la macchina di servizio ne abbiamo investito uno proprio sul
medesimo tratto di strada, solo qualche km prima”; ADR: “solo nell'ultimo anno
abbiamo fatto, noi carabinieri, circa sette o otto interventi sulla E45 per incidenti con
caprioli” (cfr. verbale udienza del 24.06.2022), nonché della presenza, a poca distanza del luogo del sinistro, di un'azienda agrituristica venatoria, uno dei cui confini è a ridosso della quattro corsie (E45) (cap. 6): “Sì è vera la circostanza” (cfr. verbale ud.
Del 24.06.2022).
Ebbene, dalla valutazione delle predette risultanze istruttorie la Corte ritiene raggiunta la prova in ordine al fatto storico, ossia lo scontro tra l'autoveicolo di proprietà
dell'appellante (dal medesimo condotto) e l'animale selvatico;
tuttavia risulta incerto che l'improvvisa comparsa dell'animale sulla strada sia stata la causa esclusiva nella causazione del sinistro e del conseguente danno dal medesimo lamentato.
Infatti, se pur l'imprevedibilità e l'irrazionalità è caratteristica ontologica dell'animale selvatico ed è notorio che il capriolo corre velocemente e salta a grandi altezze (in tal senso è infatti la testimonianza del terzo trasportato “all'improvviso dalla Persona_1
destra è saltato un capriolo dentro la strada e mio marito lo ha colpito” - cfr. verbale udienza del 24.6.2022), e lo stesso appellante nel descrivere la dinamica del sinistro ai pagina 11 di 16 Carabinieri intervenuti in loco “riferiva di aver visto l'animale che attraversava la
strada da sinistra verso destra e, benché andasse piano, di non essere riuscito ad
arrestare il veicolo in tempo utile per evitare l'impatto” (cfr. relazione di servizio – Doc.
3 fascicolo di primo grado dell'appellante).
La dinamica del sinistro, così come riferita dalla parte appellante e dalla terza trasportata, risulta per il vero in parte contrastante laddove il primo ha riferito di aver visto attraversare l'animale da sinistra verso destra e di non essere stato in grado di arrestare il veicolo, benché andasse piano, mentre la seconda ha dichiarato che l'animale
è all'improvviso saltato dentro la carreggiata da destra e il marito lo ha colpito (versione,
quest'ultima, che risulta più aderente alle risultanze, dato che l'autovettura è rimasta lesionata nella parte anteriore destra e che, nel caso di provenienza da sinistra, l'animale avrebbe dovuto prima attraversare l'opposta carreggiata).
Nello specifico, non può ritenersi integralmente superata la presunzione di responsabilità
a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 c.c, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, segnatamente che abbia adeguato la velocità di marcia alle condizioni di tempo e di luogo (orario notturno, con presenza di nebbia e di segnaletica stradale verticale di pericolo circa la presenza di animali selvatici) dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso, pur in assenza di specifiche contestazioni sulla corretta osservanza delle norme del codice della strada.
La Corte ritiene, quindi, che il conducente non sia esente da qualsiasi addebito di colpa.
Conclusivamente, questa Corte considera applicabile la presunzione di responsabilità
concorrente ex art. 2054 c.c. dell nell'incidente in esame. Pt_1
A sua volta la non ha fornito la prova del caso fortuito idoneo ad CP_1
escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c., ovvero, non ha dimostrato che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come pagina 12 di 16 causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile ed inevitabile del danno e che, come tale,
sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (cioè
che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna).
L'imprevedibilità del fatto e, dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità
dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e provato dal danneggiante;
allo stesso modo la prova che il danno si sia verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito ed è una prova che grava sul danneggiante (Cass. 12714/2024).
Nella fattispecie la prova liberatoria in tal senso specificata non è stata fornita dalla
CP_1
Al contrario, è emerso dalla deposizione del Carabiniere Brig. Ca. Persona_2
che il tratto di strada luogo del sinistro occorso è teatro di ripetuti scontri tra veicoli e animali selvatici - nello specifico caprioli - che improvvisamente e repentinamente invadono la carreggiata: “assolutamente sì, tanto è vero che pochi mesi fa – circa aprile
– con la macchina di servizio ne abbiamo investito uno proprio sul medesimo tratto di
strada, solo qualche km prima”; ADR: “solo nell'ultimo anno abbiamo fatto, noi
carabinieri, circa sette o otto interventi sulla E45 per incidenti con caprioli” (cfr.
verbale udienza del 24.06.2022).
La testimonianza dell'Ufficiale di P.G., inoltre, contraddice, smentendo, la difesa sostenuta dalla secondo cui “negli archivi regionali degli incidenti CP_1
attualmente georeferenziati non risultano ad oggi altri incidenti con caprioli lungo la
E45 nel raggio di un chilometro dal Km 28+700” (cfr. pag. 14 comparsa di costituzione pagina 13 di 16 in appello e doc. 5 e 6 in fascicolo di primo grado dell'appellata), così come la deposizione del teste di parte appellata, all'udienza del 4.3.2022: Testimone_2
“esamino i documenti che mi si mostrano e dichiaro che non è vero, in quanto non
risultano incidenti con caprioli nel raggio di un Km;
così come risulta dagli archivi
della regione”.
La prova liberatoria non risulta fornita dalla neppure laddove pretende di aver CP_1
dimostrato – attraverso l'adozione del “Piano Faunistico Venatorio Regionale”, i regolamenti di “Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e dei bovidi” e l'adesione al
“Progetto Life”, l'adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di connessa protezione e incolumità dei privati.
Infatti, la messa in opera dei dispositivi acustici e luminosi che si attivano al transito del veicolo con la presenza di un animale, di cui ha riferito l'appellata, non ha interessato il tratto di strada in questione e più in generale l'intera E45, ritenuta dalla non tra CP_1
le strade c.d. più a rischio: “Sicuramente no, altrimenti sarebbe stata oggetto di
installazione dei dispositivi di cui ho detto” (cfr. deposizione del teste (cap 6) Tes_2
all'udienza del 4.03.2022) condizione, anche questa, smentita dai fatti nonché dalla testimonianza dell'Agente di P.G. che, al contrario, ha riferito di un'alta frequenza di scontri tra veicoli e caprioli lungo la E45 e nello specifico anche lungo lo stesso tratto di strada in discorso.
Parimenti, la non ha fornito la prova che il danno sia avvenuto a causa CP_1
della condotta colpevole del danneggiato (come ad es. la sua guida imprudente), prova che grava sull'ente rientrando nel caso fortuito, con la conseguenza che è del tutto errato rigettare la domanda per difetto di prove relative a circostanze la cui dimostrazione non era a carico dell'attore, ossia del danneggiato, bensì del convenuto danneggiante.
Conclusivamente, dato quindi per certo il nesso causale tra il fatto oggettivo del transito pagina 14 di 16 repentino dell'animale e l'incidente, ciò che rimane indefinito è l'accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali questa Corte ritiene di applicare, in conformità al consolidato indirizzo della Cassazione sopra richiamato (Cass. 17253/24;
Cass. 31335/2023; Cass. 16650/2022) la presunzione concorrente, in pari misura, della responsabilità sia del conducente del veicolo sia del proprietario dell'animale.
In merito al quantum debeatur, tenuto conto della documentazione in atti (in particolare la fattura n. 301/2020 della autocarrozzeria Boccali s.r.l., quietanzata, relativa alla riparazione dei danni, alla cui produzione - ancorché fuori termine - l'appellata non si è
opposta – cfr. verbale udienza del 04.11.2022), nonché dalla documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall'autovettura descritti anche nella relazione di servizio dei
Carabinieri (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellante) e rispondenti alle voci di danno oggetto di riparazione, la quantificazione del danno subito può
considerarsi complessivamente congrua nella misura di € 9.825,00.
Per tutto quanto esposto, va dichiarata la responsabilità concorrente, in pari misura, tra le parti per i danni cagionati all'appellante a seguito dell'occorso per cui è causa;
per l'effetto la va condannata al pagamento della somma di €.4.912,50 in CP_1
favore di a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla Parte_1
data del sinistro (29.10.2020) sino al saldo effettivo.
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Da tutto quanto argomentato consegue il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini sopra precisati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione del 50%, dato che la domanda risarcitoria è stata solo parzialmente accolta, mentre per la restante metà vanno poste a carico dell'appellata, risultata soccombente in prevalenza sotto il profilo dell'an debeatur, e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto pagina 15 di 16 del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis reiectis, così Parte_1 CP_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto al n. 401/2023 e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di CP_1
della somma di €.4.912,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi Parte_3
legali dalla data del sinistro (29.10.2020) sino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- condanna la al pagamento del restante 50% delle spese di lite che, CP_1
quanto al primo grado di giudizio, si liquidano nel totale (100%) in €.2.540,00 per compensi professionali ed €.286,38 per anticipazioni e, quanto al presente grado di giudizio, si liquidano nel totale (100%) in €.2.906,00 per compensi professionali ed
€.382,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 22 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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