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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n.R.G. 655/2024) alla sentenza emessa in data 10 agosto 2023 dal Giudice di Pace di Portoferraio, in persona della Dott.ssa Giovanna
D'Alessio n. 49/2023 promossa da:
(C.F. P.IVA ), con sede in viale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n.190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- to e difeso dall'avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso Pt_1 Parte_1
Filiale di Livorno, sita in via Cairoli 12/16, Livorno
[...]
APPELLANTE contro
(c.f. . Iva Controparte_1 P.IVA_3
con sede legale con sede legale in Roma - Via di Novella, 22, in persona del P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con essi elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale IT, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Portoferraio n. 49/2023 (R.G.
163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pari data – opposizione ad ac-
1 certamento esecutivo – imposte comunali sulla pubblicità
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2024
Conclusioni:
Per parte appellante Pt_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1-21, ha sancito la natura patrimoniale del
Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte an- nullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif ID pratica n.
13838281 riferito al Comune di Campo nell'Elba (LI). Con vittoria di spese”
b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG.
N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come so- CP_2
pra meglio generalizzata alla restituzione di quanto versato da in ese- Parte_1
cuzione della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa
Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice
2 di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi CP_2 di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
Per parte appellata CP_1
“In via pregiudiziale e assorbente, accertare e dichiarare improcedibile l'appello e,
- per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, per
l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, onveniva in giu- Parte_1
dizio dinanzi al Giudice di Pace di Portoferraio la società Controparte_3
(società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquida-
[...]
zione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nonché, per quanto più stretta- mente attiene ai nostri fini, affidataria in concessione del servizio di gestione del canone unico patrimoniale del spiegando opposizione avverso Controparte_4
l'avviso di accertamento n. 13838281 notificatole dalla predetta società concessionaria e con il quale le era stato intimato il pagamento del CUA attinente all'imposta per la pubblici- tà per l'importo di € 124,00 relativo a: n. 1 cassonetto luminoso “Postamat” posto in Piazza
AI D'IT , 2 frecce di cui una riportante l'iscrizione “Posta PT” sita in via della
Chiusa e l'altra “Poste e Telegrafo” sita in Via Fucini n. 125 , 2 cartelli posti in Piazza Ma- rinai di IT uno riportante l'iscrizione “Parcheggio riservato clienti Agenzia PT” e l'altro
“Parcheggio riservato clienti Parte_1
A tal fine, parte attrice allegava che nella sua nella sua qualità di esercente di un servizio di pubblica utilità sarebbe esonerata dal pagamento, rilevando, peraltro, che per gli adesivi contenenti le diciture “ e quelli indicanti indirizzo ufficio posto su vetrine e Parte_1
porte d'ingresso, per l'adesivo “prelievo di contante” su distributore automatico di contante,
3 per gli avvisi posti su tasche a vetro interne nessun contributo sarebbe risultato dovuto in quanto non si trattava di mezzi pubblicitari ma di avvisi al pubblico.
Allegava, altresì, che tali scritte erano tutte singolarmente ben al di sotto del limite dimen- sionale del mezzo metro quadrato previsto dalla l. 160/2019.
Parimenti, ad avviso dell'attrice, nulla era dovuto per il cassonetto luminoso e per le inse- gne istituzionali in quanto avvisi di dimensioni inferiore a ½ mq . Nulla era dovuto, infine, per le frecce direzionali su palo in quanto segnali di indicazione e non pubblicitari installati su iniziativa di . Parte_1
La causa veniva iscritta al numero di R.G. 163/2022 e assegnata al Giudice di Pace Dott.ssa
Giovanna D'Alessio.
Si costituiva ritualmente in giudizio rilevando l'infondatezza dei rilievi formu- CP_2
lati dall'attrice, sia in quanto nulla sarebbe stato richiesto in pagamento in riferimento ai mezzi pubblicitari insegne di esercizio, sia a tutti gli elementi indicati parte attrice nelle proprie contestazioni riferendosi l'accertamento impugnato esclusivamente a n. 1 cassonet- to bifacciale la dicitura Postamat, n. 2 frecce rientranti nella definizione di preinsegne di 1 mq ciascuna, e n. 2 cartelli riportanti la dicitura “Parch. Riservato clienti” di 1 mq ciascuno.
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso impugnato.
Successivamente al deposito delle memorie ex articolo 320 c.p.c dove le parti insistevano nelle reciproche istanze il Giudice, stante la causa documentale, all'udienza del 13 luglio
2023 tratteneva la causa in decisione a seguito dell'udienza di discussione e precisazioni delle conclusioni.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
49/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio, con la quale la domanda attrice ve- niva respinta con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato e compensazione delle spese di lite.
Il primo Giudicante così motivava:
“In materia di imposte comunali sulla pubblicità la Suprema Corte di Cassazione ha affer- mato che i segnali di indicazione elencati ex art. 39 lett. C) cds svolgono anche una funzio- ne pubblicitaria tassabile (Cass. 1565/2002).
4 Anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28.10.2020 ha definito
quale mera impresa pubblica (cioè con capitale in tutto in parte in mano ad Parte_1
enti pubblici).
Infatti, se è vero che è titolare del Servizio postale universale sino al Parte_1
2026, è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e che la stessa società offre su libero mercato una pluralità di servizi (bancari finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione degli Uffici .
Numerosa giurisprudenza di Commissione Tributaria Regionale ha evidenziato che la frec- cia direzionale diviene mezzo pubblicitario indicante la posizione di un ufficio che, oltre, a curare la corrispondenza opera sui vari mercati offrendo conti correnti, finanziamenti, in- vestimenti, servizi assicurativi, servizi di telefonia ecc. (fra le molte CTR Lombardia sez. 13 sent. 3993/22 CTR Lombardia sez. 15 sent. 3520/22, CT II grado Trento sez. 01 48/22, CTR
Toscana sez. 6 n. 169/22, CTR Lombardia sez. 26 sent. 3255/22).
Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che le frecce direzionali sono anche un mezzo pubblicitario indicando l'ubicazione di una struttura periferica di una società che offre plurimi servizi oltre a curare i servizi di corrispondenza, questi ultimi oggetto nel corso de- gli anni di progressiva liberalizzazione.
Ugualmente mezzo pubblicitario appare il cassonetto bifacciale riportante la dicitura Po- stamat (non rientra, infatti, fra le ipotesi di esclusioni previste dalla L. 160/2019), così co- me hanno natura pubblicitaria i cartelli che indicano la presenza di parcheggio riservato ai clienti delle valutato che tali cartelli si rivolgono ad una platea indefinita di utenti Pt_1
proprio considerato il numero di servizi offerti dalle . Pt_1
Le dimensioni di questi cartelli appaiono irrilevanti ai fini dell'applicazione del Canone unico, poiché, non risulta provato che essi si trovino esposti nelle vetrine e sulle porte dei locali delle , laddove la L. 160/2019 art. 1 comma 833 lett. q prevede:” Sono esenti Pt_1 dal canone: ….q)i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché' attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
5 Nessuno dei cartelli oggetto di accertamento risulta essere, poi, l'indicazione un'insegna di esercizio per le quali la tassazione è prevista unicamente nel caso in cui l'insegna superi i
5 mq. Per tutti i motivi esposti la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali devono essere interamente compensate vista la contrastante giuri- sprudenza esistente in materia”.
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, onve- Parte_1
niva davanti al Tribunale di Livorno I.C.A. proponendo l'appello avverso la suindicata sen- tenza n. 49/2023.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui avrebbe ritenuto “meritevole dell'imposta pubblicitaria” non conside- Parte_1
rando il fatto che la predetta società, unica affidataria del Servizio Postale Universale sino al 2026, in ragione della natura stessa del servizio dalla stessa espletato (servizio universale di pubblica utilità) meriterebbe l'esenzione dal pagamento del tributo ICP (cfr. atto di ap- pello pag. 6 “... il servizio svolto dall'odierna attrice assume particolare rilevanza in quan- to rientra tra i servizi di pubblica utilità ed è volto a garantire a tutti i cittadini la possibili- tà di fruire dei servi postali, definiti dal legislatore “essenziali”, particolarmente gravosi a causa degli alti costi sostenuti per le fasi di trasporto, smistamento e, soprattutto, recapito.
Data la particolare natura del servizio svolto sull'intero territorio nazionale e internazio- nale da , è pacifica l'esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento del Parte_1
Canone Unico Patrimoniale (CUP)”).
Sempre ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che le frecce direzionali fossero anche un mezzo pubblicitario atteso che l'indicazione su cartello stradale, quale quello oggetto della presente controversia, non potrebbe essere qualificata come “diffusione di messaggio pubblicitario”: “Nella fattispecie in esame il citato cartello, come sopra esposto, indicava esclusivamente la direzione per raggiungere l'ufficio postale, mediante l'utilizzo del vocabolo “Poste PT” senza ulteriore aggettivazione”. Il tutto, non obliterando il fatto che a norma a norma dell'articolo 37 D.Lgs 285/1992 l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale sarebbe a carico degli enti proprietari delle strade come i Comuni nei centri abitati con la conseguenza paradossale per cui “prima il comune
6 di installa di propria iniziativa le “frecce segnaletiche” e poi , Controparte_4 CP_2
per conto del Comune citato, pretende di tassare che, rispetto Parte_1 all'installazione e rimozione delle stesse frecce, non ha alcuna competenza”.
Parte appellante allega, infine, l'erroneità del ragionamento logico giuridico seguito dal primo Giudicante nella parte in cui ha considerato il cassonetto luminoso bifacciale “Po- stamat” ed i cartelli indicanti la presenza di parcheggio quali elementi in grado di veicolare un messaggio pubblicitario assoggettabile al canone unico patrimoniale atteso che i) il cas- sonetto luminoso bifacciale “Postamat” sarebbe stato assimilato dalla giurisprudenza di le- gittimità ad un distributore di banconote/bancomat esenti da imposta sulla pubblicità (e ciò in ragione della funzione da questo espletata che risulterebbe quella di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore e non la funzione di promuovere la domanda di beni e servizi o la finalità di migliorare l'immagine delle ); ii) i cartelli che oggi ci occupano avrebbe- Pt_1 ro l'unica funzione di segnalare il luogo dove poter parcheggiare l'auto in maniera ordinata.
Difetterebbe, infine, il presupposto impositivo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 507/1993.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata con la comparsa di costituzio- CP_1
ne depositata in data 29 agosto 2024 contestava in fatto ed in diritto le allegazioni avversa- rie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In tale sede la compagnia assicuratrice appellata eccepiva: i) in via pregiudiziale ed assor- bente l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 comma 1 c.p.c. in quanto la costituzione dell'appellante non era avvenuta nei termini;
ii) nel merito l'assoluta correttezza della sen- tenza impugnata.
All'udienza del 24 ottobre 2024, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti, delle difese articolate dalle stesse nonché delle eccezioni (tra cui quella di im- procedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione in appello dell'appellante ), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 9 Parte_1 gennaio 2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i seguenti termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 9 gennaio 2024 è stata trat- tenuta in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale (ed assorbente) formulata da parte appellata l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace CP_1 Parte_1
di Portoferraio n. 49/2023 (R.G. 163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pa- ri data, va improcedibile ex art. 348 commi 1 e 3 c.p.c. stante la pacifica mancata costitu- zione dell'appellante nei termini di legge di cui all'art. 347 c.p.c.
Come noto, l'art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell'appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione;
termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato (Cass., sez. 3, 04/04/2023, n. 9269; Cass, sez. U, 05/08/2016, n.
16598; Cass., sez. 2, 09/02/2017, n. 3527; cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. n.
8173/2024, d. 18.1.2024, dep. 26.3.2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si consideri che nonostante l'atto di appello sia stato notificato alla pec dei difensori di costituiti nella precedente fase CP_1
di giudizio in data 20.02.2024 (cfr. all.3 di cui alla produzione documentale di parte appel- lata), la costituzione in giudizio dell'appellante, da effettuarsi mediante deposito del fasci- colo telematico contenente il medesimo atto di appello notificato con le prove dell'avvenuta notifica, e conseguente iscrizione a ruolo della causa, è avvenuta solo alla successiva data dell'8 marzo 2024, ergo trascorsi diciassette giorni dalla notificazione ad CP_1
La disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c. si riferisce solo all'appellante principale, posto che l'appellante incidentale deve, a pena di inammissibilità, proporre appello all'atto della sua costituzione con comparsa di risposta venti giorni prima dell'udienza.
Poiché ora l'improcedibilità è conseguenza immediata ed automatica della mancata costitu- zione dell'appellante, questi, se vuole evitare la declaratoria di improcedibilità del suo gra- vame ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, deve necessaria- mente costituirsi nel giudizio d'appello nei termini di legge, che sono quelli che emergono dall'art. 347 c.p.c.
Diversamente da quanto allegato da parte appellante negli scritti difensivi conclusionali, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato (Cass. 1322/2006; Cass.
8 11594/2005; Cass. 11423/2003). In altri termini, come sostenuto anche dalla migliore dot- trina processualista, la costituzione dell'appellato in caso di mancata tempestiva costituzione dell'appellante non serve ad altro che a far dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello che oggi ci occupa con totale de- finizione in rito della presente controversia attesa la mancata formulazione di un appello in- cidentale che laddove fosse stato tempestivamente proposto dalla parte appellata avrebbe consentito la prosecuzione della causa per la trattazione del solo appello incidentale (che, in tal caso, secondo la migliore dottrina, verrebbe a perdere il suo carattere per trasformarsi in appello principale).
Ciò premesso, le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle que- stioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore impor- Parte_1
to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile per le ragioni di cui in parte motiva l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portoferraio Parte_1
n. 49/2023 (R.G. 163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pari data;
2) conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
3) condanna alla corresponsione in favore di parte appella- Parte_1 ta delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_2
9 462,00 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rela- tiva impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n.R.G. 655/2024) alla sentenza emessa in data 10 agosto 2023 dal Giudice di Pace di Portoferraio, in persona della Dott.ssa Giovanna
D'Alessio n. 49/2023 promossa da:
(C.F. P.IVA ), con sede in viale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n.190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- to e difeso dall'avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso Pt_1 Parte_1
Filiale di Livorno, sita in via Cairoli 12/16, Livorno
[...]
APPELLANTE contro
(c.f. . Iva Controparte_1 P.IVA_3
con sede legale con sede legale in Roma - Via di Novella, 22, in persona del P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con essi elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale IT, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Portoferraio n. 49/2023 (R.G.
163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pari data – opposizione ad ac-
1 certamento esecutivo – imposte comunali sulla pubblicità
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2024
Conclusioni:
Per parte appellante Pt_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1-21, ha sancito la natura patrimoniale del
Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte an- nullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif ID pratica n.
13838281 riferito al Comune di Campo nell'Elba (LI). Con vittoria di spese”
b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG.
N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come so- CP_2
pra meglio generalizzata alla restituzione di quanto versato da in ese- Parte_1
cuzione della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa
Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice
2 di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi CP_2 di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
Per parte appellata CP_1
“In via pregiudiziale e assorbente, accertare e dichiarare improcedibile l'appello e,
- per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, per
l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, onveniva in giu- Parte_1
dizio dinanzi al Giudice di Pace di Portoferraio la società Controparte_3
(società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquida-
[...]
zione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nonché, per quanto più stretta- mente attiene ai nostri fini, affidataria in concessione del servizio di gestione del canone unico patrimoniale del spiegando opposizione avverso Controparte_4
l'avviso di accertamento n. 13838281 notificatole dalla predetta società concessionaria e con il quale le era stato intimato il pagamento del CUA attinente all'imposta per la pubblici- tà per l'importo di € 124,00 relativo a: n. 1 cassonetto luminoso “Postamat” posto in Piazza
AI D'IT , 2 frecce di cui una riportante l'iscrizione “Posta PT” sita in via della
Chiusa e l'altra “Poste e Telegrafo” sita in Via Fucini n. 125 , 2 cartelli posti in Piazza Ma- rinai di IT uno riportante l'iscrizione “Parcheggio riservato clienti Agenzia PT” e l'altro
“Parcheggio riservato clienti Parte_1
A tal fine, parte attrice allegava che nella sua nella sua qualità di esercente di un servizio di pubblica utilità sarebbe esonerata dal pagamento, rilevando, peraltro, che per gli adesivi contenenti le diciture “ e quelli indicanti indirizzo ufficio posto su vetrine e Parte_1
porte d'ingresso, per l'adesivo “prelievo di contante” su distributore automatico di contante,
3 per gli avvisi posti su tasche a vetro interne nessun contributo sarebbe risultato dovuto in quanto non si trattava di mezzi pubblicitari ma di avvisi al pubblico.
Allegava, altresì, che tali scritte erano tutte singolarmente ben al di sotto del limite dimen- sionale del mezzo metro quadrato previsto dalla l. 160/2019.
Parimenti, ad avviso dell'attrice, nulla era dovuto per il cassonetto luminoso e per le inse- gne istituzionali in quanto avvisi di dimensioni inferiore a ½ mq . Nulla era dovuto, infine, per le frecce direzionali su palo in quanto segnali di indicazione e non pubblicitari installati su iniziativa di . Parte_1
La causa veniva iscritta al numero di R.G. 163/2022 e assegnata al Giudice di Pace Dott.ssa
Giovanna D'Alessio.
Si costituiva ritualmente in giudizio rilevando l'infondatezza dei rilievi formu- CP_2
lati dall'attrice, sia in quanto nulla sarebbe stato richiesto in pagamento in riferimento ai mezzi pubblicitari insegne di esercizio, sia a tutti gli elementi indicati parte attrice nelle proprie contestazioni riferendosi l'accertamento impugnato esclusivamente a n. 1 cassonet- to bifacciale la dicitura Postamat, n. 2 frecce rientranti nella definizione di preinsegne di 1 mq ciascuna, e n. 2 cartelli riportanti la dicitura “Parch. Riservato clienti” di 1 mq ciascuno.
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso impugnato.
Successivamente al deposito delle memorie ex articolo 320 c.p.c dove le parti insistevano nelle reciproche istanze il Giudice, stante la causa documentale, all'udienza del 13 luglio
2023 tratteneva la causa in decisione a seguito dell'udienza di discussione e precisazioni delle conclusioni.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
49/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio, con la quale la domanda attrice ve- niva respinta con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato e compensazione delle spese di lite.
Il primo Giudicante così motivava:
“In materia di imposte comunali sulla pubblicità la Suprema Corte di Cassazione ha affer- mato che i segnali di indicazione elencati ex art. 39 lett. C) cds svolgono anche una funzio- ne pubblicitaria tassabile (Cass. 1565/2002).
4 Anche una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28.10.2020 ha definito
quale mera impresa pubblica (cioè con capitale in tutto in parte in mano ad Parte_1
enti pubblici).
Infatti, se è vero che è titolare del Servizio postale universale sino al Parte_1
2026, è altrettanto vero che tale servizio non è più svolto in regime di monopolio e che la stessa società offre su libero mercato una pluralità di servizi (bancari finanziari, telefonici) che fanno perdere l'originaria connotazione degli Uffici .
Numerosa giurisprudenza di Commissione Tributaria Regionale ha evidenziato che la frec- cia direzionale diviene mezzo pubblicitario indicante la posizione di un ufficio che, oltre, a curare la corrispondenza opera sui vari mercati offrendo conti correnti, finanziamenti, in- vestimenti, servizi assicurativi, servizi di telefonia ecc. (fra le molte CTR Lombardia sez. 13 sent. 3993/22 CTR Lombardia sez. 15 sent. 3520/22, CT II grado Trento sez. 01 48/22, CTR
Toscana sez. 6 n. 169/22, CTR Lombardia sez. 26 sent. 3255/22).
Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che le frecce direzionali sono anche un mezzo pubblicitario indicando l'ubicazione di una struttura periferica di una società che offre plurimi servizi oltre a curare i servizi di corrispondenza, questi ultimi oggetto nel corso de- gli anni di progressiva liberalizzazione.
Ugualmente mezzo pubblicitario appare il cassonetto bifacciale riportante la dicitura Po- stamat (non rientra, infatti, fra le ipotesi di esclusioni previste dalla L. 160/2019), così co- me hanno natura pubblicitaria i cartelli che indicano la presenza di parcheggio riservato ai clienti delle valutato che tali cartelli si rivolgono ad una platea indefinita di utenti Pt_1
proprio considerato il numero di servizi offerti dalle . Pt_1
Le dimensioni di questi cartelli appaiono irrilevanti ai fini dell'applicazione del Canone unico, poiché, non risulta provato che essi si trovino esposti nelle vetrine e sulle porte dei locali delle , laddove la L. 160/2019 art. 1 comma 833 lett. q prevede:” Sono esenti Pt_1 dal canone: ….q)i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché' attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
5 Nessuno dei cartelli oggetto di accertamento risulta essere, poi, l'indicazione un'insegna di esercizio per le quali la tassazione è prevista unicamente nel caso in cui l'insegna superi i
5 mq. Per tutti i motivi esposti la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta.
Le spese processuali devono essere interamente compensate vista la contrastante giuri- sprudenza esistente in materia”.
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, onve- Parte_1
niva davanti al Tribunale di Livorno I.C.A. proponendo l'appello avverso la suindicata sen- tenza n. 49/2023.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui avrebbe ritenuto “meritevole dell'imposta pubblicitaria” non conside- Parte_1
rando il fatto che la predetta società, unica affidataria del Servizio Postale Universale sino al 2026, in ragione della natura stessa del servizio dalla stessa espletato (servizio universale di pubblica utilità) meriterebbe l'esenzione dal pagamento del tributo ICP (cfr. atto di ap- pello pag. 6 “... il servizio svolto dall'odierna attrice assume particolare rilevanza in quan- to rientra tra i servizi di pubblica utilità ed è volto a garantire a tutti i cittadini la possibili- tà di fruire dei servi postali, definiti dal legislatore “essenziali”, particolarmente gravosi a causa degli alti costi sostenuti per le fasi di trasporto, smistamento e, soprattutto, recapito.
Data la particolare natura del servizio svolto sull'intero territorio nazionale e internazio- nale da , è pacifica l'esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento del Parte_1
Canone Unico Patrimoniale (CUP)”).
Sempre ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che le frecce direzionali fossero anche un mezzo pubblicitario atteso che l'indicazione su cartello stradale, quale quello oggetto della presente controversia, non potrebbe essere qualificata come “diffusione di messaggio pubblicitario”: “Nella fattispecie in esame il citato cartello, come sopra esposto, indicava esclusivamente la direzione per raggiungere l'ufficio postale, mediante l'utilizzo del vocabolo “Poste PT” senza ulteriore aggettivazione”. Il tutto, non obliterando il fatto che a norma a norma dell'articolo 37 D.Lgs 285/1992 l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale sarebbe a carico degli enti proprietari delle strade come i Comuni nei centri abitati con la conseguenza paradossale per cui “prima il comune
6 di installa di propria iniziativa le “frecce segnaletiche” e poi , Controparte_4 CP_2
per conto del Comune citato, pretende di tassare che, rispetto Parte_1 all'installazione e rimozione delle stesse frecce, non ha alcuna competenza”.
Parte appellante allega, infine, l'erroneità del ragionamento logico giuridico seguito dal primo Giudicante nella parte in cui ha considerato il cassonetto luminoso bifacciale “Po- stamat” ed i cartelli indicanti la presenza di parcheggio quali elementi in grado di veicolare un messaggio pubblicitario assoggettabile al canone unico patrimoniale atteso che i) il cas- sonetto luminoso bifacciale “Postamat” sarebbe stato assimilato dalla giurisprudenza di le- gittimità ad un distributore di banconote/bancomat esenti da imposta sulla pubblicità (e ciò in ragione della funzione da questo espletata che risulterebbe quella di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore e non la funzione di promuovere la domanda di beni e servizi o la finalità di migliorare l'immagine delle ); ii) i cartelli che oggi ci occupano avrebbe- Pt_1 ro l'unica funzione di segnalare il luogo dove poter parcheggiare l'auto in maniera ordinata.
Difetterebbe, infine, il presupposto impositivo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 507/1993.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata con la comparsa di costituzio- CP_1
ne depositata in data 29 agosto 2024 contestava in fatto ed in diritto le allegazioni avversa- rie chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
In tale sede la compagnia assicuratrice appellata eccepiva: i) in via pregiudiziale ed assor- bente l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 comma 1 c.p.c. in quanto la costituzione dell'appellante non era avvenuta nei termini;
ii) nel merito l'assoluta correttezza della sen- tenza impugnata.
All'udienza del 24 ottobre 2024, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante, lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate dalle parti, delle difese articolate dalle stesse nonché delle eccezioni (tra cui quella di im- procedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione in appello dell'appellante ), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava al 9 Parte_1 gennaio 2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i seguenti termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 9 gennaio 2024 è stata trat- tenuta in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale (ed assorbente) formulata da parte appellata l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace CP_1 Parte_1
di Portoferraio n. 49/2023 (R.G. 163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pa- ri data, va improcedibile ex art. 348 commi 1 e 3 c.p.c. stante la pacifica mancata costitu- zione dell'appellante nei termini di legge di cui all'art. 347 c.p.c.
Come noto, l'art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell'appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione;
termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato (Cass., sez. 3, 04/04/2023, n. 9269; Cass, sez. U, 05/08/2016, n.
16598; Cass., sez. 2, 09/02/2017, n. 3527; cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. n.
8173/2024, d. 18.1.2024, dep. 26.3.2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si consideri che nonostante l'atto di appello sia stato notificato alla pec dei difensori di costituiti nella precedente fase CP_1
di giudizio in data 20.02.2024 (cfr. all.3 di cui alla produzione documentale di parte appel- lata), la costituzione in giudizio dell'appellante, da effettuarsi mediante deposito del fasci- colo telematico contenente il medesimo atto di appello notificato con le prove dell'avvenuta notifica, e conseguente iscrizione a ruolo della causa, è avvenuta solo alla successiva data dell'8 marzo 2024, ergo trascorsi diciassette giorni dalla notificazione ad CP_1
La disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c. si riferisce solo all'appellante principale, posto che l'appellante incidentale deve, a pena di inammissibilità, proporre appello all'atto della sua costituzione con comparsa di risposta venti giorni prima dell'udienza.
Poiché ora l'improcedibilità è conseguenza immediata ed automatica della mancata costitu- zione dell'appellante, questi, se vuole evitare la declaratoria di improcedibilità del suo gra- vame ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, deve necessaria- mente costituirsi nel giudizio d'appello nei termini di legge, che sono quelli che emergono dall'art. 347 c.p.c.
Diversamente da quanto allegato da parte appellante negli scritti difensivi conclusionali, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato (Cass. 1322/2006; Cass.
8 11594/2005; Cass. 11423/2003). In altri termini, come sostenuto anche dalla migliore dot- trina processualista, la costituzione dell'appellato in caso di mancata tempestiva costituzione dell'appellante non serve ad altro che a far dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello che oggi ci occupa con totale de- finizione in rito della presente controversia attesa la mancata formulazione di un appello in- cidentale che laddove fosse stato tempestivamente proposto dalla parte appellata avrebbe consentito la prosecuzione della causa per la trattazione del solo appello incidentale (che, in tal caso, secondo la migliore dottrina, verrebbe a perdere il suo carattere per trasformarsi in appello principale).
Ciò premesso, le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria) tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle que- stioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore impor- Parte_1
to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile per le ragioni di cui in parte motiva l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portoferraio Parte_1
n. 49/2023 (R.G. 163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pari data;
2) conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
3) condanna alla corresponsione in favore di parte appella- Parte_1 ta delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_2
9 462,00 oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rela- tiva impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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