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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/3175
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3175/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SCHIAVI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GUERRA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIALE CASTRENSE 8 00182 ROMApresso il difensore avv. GUERRA FEDERICO
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Daniela Bonacchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza di sequestro liberatorio formulata in via cautelare da parte ricorrente;
letta la memoria di costituzione di parte convenuta, che aderisce all'istanza; ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato in corso di causa dalla società ricorrente, la quale, in primo luogo, risulta essersi seriamente attivata per la messa a disposizione della somma di Euro 47.081,94 dovuta in restituzione a parte convenuta, avendo, sin da subito, riconosciuto il proprio debito e comunicato alla convenuta, a fronte della diffida ad adempiere inviatale, l'impossibilità temporanea di restituire l'importo pagato tramite il normale circuito bancario, a causa dell'inserimento dell'acquirente nella lista SDN, come da Lettera del Dipartimento Global Transaction Banking di Intessa Sanpaolo s.p.a.; rilevato che la ricorrente, su indicazione di aveva, successivamente, inviato una CP_2 richiesta via PEC in data 18.2.2025 di esecuzione del bonifico della predetta somma su CR NT RU (indicata dalla come “Buyer's Bank” nel contratto di fornitura inter partes), la quale, tuttavia, rifiutava l'esecuzione del bonifico attraverso CR Tower Milano;
ritenuto che
la funzione del sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c sia quello di evitare al debitore di subire gli effetti della mora debendi, in attesa della definizione del giudizio di merito;
ritenuto che
, nel caso di specie, tale rischio in concreto sussista, visto anche il ricorso monitorio azionato dalla parte convenuta;
ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, insito nel fatto che si tratta di debito esigibile;
P.Q.M.
VISTO l'art. 687 c.p.c.,
Pagina 1 ORDINA il sequestro liberatorio della somma di Euro 47.081,94, messa a disposizione del debitore, mediante deposito di tale somma su un libretto bancario fruttifero, a cura della parte ricorrente che NOMINA quale CUSTODE della somma di denaro sequestrata. Parte_1
Spese al merito.
Si comunichi.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3175/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SCHIAVI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GUERRA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIALE CASTRENSE 8 00182 ROMApresso il difensore avv. GUERRA FEDERICO
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Daniela Bonacchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza di sequestro liberatorio formulata in via cautelare da parte ricorrente;
letta la memoria di costituzione di parte convenuta, che aderisce all'istanza; ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato in corso di causa dalla società ricorrente, la quale, in primo luogo, risulta essersi seriamente attivata per la messa a disposizione della somma di Euro 47.081,94 dovuta in restituzione a parte convenuta, avendo, sin da subito, riconosciuto il proprio debito e comunicato alla convenuta, a fronte della diffida ad adempiere inviatale, l'impossibilità temporanea di restituire l'importo pagato tramite il normale circuito bancario, a causa dell'inserimento dell'acquirente nella lista SDN, come da Lettera del Dipartimento Global Transaction Banking di Intessa Sanpaolo s.p.a.; rilevato che la ricorrente, su indicazione di aveva, successivamente, inviato una CP_2 richiesta via PEC in data 18.2.2025 di esecuzione del bonifico della predetta somma su CR NT RU (indicata dalla come “Buyer's Bank” nel contratto di fornitura inter partes), la quale, tuttavia, rifiutava l'esecuzione del bonifico attraverso CR Tower Milano;
ritenuto che
la funzione del sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 c.p.c sia quello di evitare al debitore di subire gli effetti della mora debendi, in attesa della definizione del giudizio di merito;
ritenuto che
, nel caso di specie, tale rischio in concreto sussista, visto anche il ricorso monitorio azionato dalla parte convenuta;
ritenuta, altresì, la sussistenza del periculum in mora, insito nel fatto che si tratta di debito esigibile;
P.Q.M.
VISTO l'art. 687 c.p.c.,
Pagina 1 ORDINA il sequestro liberatorio della somma di Euro 47.081,94, messa a disposizione del debitore, mediante deposito di tale somma su un libretto bancario fruttifero, a cura della parte ricorrente che NOMINA quale CUSTODE della somma di denaro sequestrata. Parte_1
Spese al merito.
Si comunichi.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
Pagina 2