Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13943 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Mirko Capuano in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avvocati Ilaria Sordi e Valentina Piccioli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 20/05/2025):
“modificare nei seguenti termini le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
2530/2018 pubblicata il 27/9/2018:
1
frequenterà la madre due fine settimana al mese a Firenze, ove la madre si Per_1
recherà a proprie spese;
la frequentazione tra madre e figlio durante i periodi di vacanza, fermi restando i periodi stabiliti in sentenza di divorzio, dovrà sempre tenere conto dei desideri e degli impegni del figlio nonché delle esigenze lavorative della madre, con la conseguenza che madre e figlio potranno trascorrere insieme periodi di vacanza più lunghi o più brevi rispetto a quelli indicati in sentenza;
qualora il figlio debba raggiungere la madre nel luogo di residenza della stessa, il trasferimento del figlio sarà a cura e spese della madre;
- a modifica del capo 4 del dispositivo: porre a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di complessivi € Parte_1
250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli, di cui
€ 150,00 da versare direttamente a tramite ricarica della carta Postepay della Per_2 figlia, e € 100,00 da versare a;
l'importo è soggetto a Controparte_1
rivalutazione annuale Istat e dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese;
porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
prevedere che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente da
[...]
a decorrere da febbraio 2025 compreso (con la conseguenza che CP_1 Pt_1
gli restituirà le quote percepite da febbraio 2025 in poi);
[...]
- le spese legali del presente procedimento sono a carico della madre, la quale si obbliga a rimborsarle alla controparte nella misura concordata di € 6.200,00 comprensivi di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.; detto importo verrà versato a
[...]
entro 30 giorni da oggi;
CP_1
- i difensori dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/12/2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2530/2018, emessa dal Tribunale di
2 Firenze nel procedimento n. 10032/2016 R.G., con la quale è stato disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e , con collocazione Per_2 Per_1
prevalente presso il padre, ed è stato posto a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli in via diretta durante il tempo trascorso con ciascuno di essi.
In particolare, la ha chiesto l'affido esclusivo del figlio , la Pt_1 Per_1 collocazione di quest'ultimo presso la madre, e di porre a carico del padre l'obbligo di versarle un assegno per il mantenimento ordinario del figlio.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande avversarie, e ha altresì domandato di porre a carico della un Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli di € 500,00 mensili.
Ciò premesso, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi agli interessi del figlio minore , nato il [...], il quale continuerà a vivere con il padre, Per_1
mantenendo un rapporto continuativo anche con la madre, secondo i desideri espressi dallo stesso minore, ascoltato all'udienza del 28/3/2025.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli (ovvero a nonché a , nata il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della ricorrente secondo il principio di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo nell'importo concordato tra le parti, che risulta conforme al d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2530/2018 pubblicata il
27/9/2018 nel procedimento n. 10032/2016 R.G.:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- pone a carico di le spese legali del presente procedimento, quantificate Parte_1
nella misura concordata dalle parti di € 6.200,00, importo comprensivo di rimborso
3 forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., che la ricorrente si è obbligata a versare alla controparte nei trenta giorni successivi all'udienza del 20/5/2025.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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