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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3197 del 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier IG De IN Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che ha depositato ricorso per lo Parte_1 scioglimento del matrimonio chiedendo: “che Ill.mo Tribunale adito voglia / A) pronunciare , ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio tra la sig.ra e il Sig. ordinando all'ufficiale dello stato civile Parte_1 Pt_2
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
/ B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione / C) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole / D) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto di percepire un Parte_1 assegna di divorzio dell'importo di Euro 150.00 dall'attuale coniuge mensili da porsi a carico del
Sig. / E) stabilire a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento in Pt_2 Pt_2
favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad Euro 150.00 mensile, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.”;
Rilevato che all'udienza del 25 marzo 2025, fissata ex art. 473-bis.21 c.p.c., il Giudice relatore ha riscontrato la nullità della notifica del ricorso al convenuto, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 66846350252 – 1 è privo della firma dell'agente postale, ossia dell'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante (cfr. in questi termini Cass. 25138/2013;
1 Cass. 17373/2020; Cass. 9552/2021), e ha rilevato che, dall'esame dei documenti allegati al ricorso, risulta che i figli minori delle parti sono residenti a [...], circostanza che palesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina per essere competente territorialmente, ai sensi dell'art. 473- bis.11 c.p.c., il Tribunale di Roma, sicché, apparendo superflua l'instaurazione del contraddittorio con parte convenuta, invitata la parte ricorrente a discutere la causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma c.p.c., parte che ha aderito al rilievo d'incompetenza per territorio del Tribunale di
Latina in favore del Tribunale di Roma, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto condivisibile dal Collegio che sarebbe del tutto superflua l'integrazione del contraddittorio con parte convenuta che comporterebbe solo un inutile dispendio di risorse (cfr. per la superfluità dell'integrazione del contraddittorio quando il contraddittorio non può apportare elementi utili, tra le molte, Cass. sent. 11171 del 2015);
Ritenuto dal Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., deve ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Roma quale giudice del luogo di residenza abituale dei minori;
Ritenuto che, stante la mancata integrazione del contraddittorio, nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina a decidere la presente causa in favore del Tribunale di Roma davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Nulla sulle spese stante la mancata integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier IG De IN
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TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier IG De IN Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che ha depositato ricorso per lo Parte_1 scioglimento del matrimonio chiedendo: “che Ill.mo Tribunale adito voglia / A) pronunciare , ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio tra la sig.ra e il Sig. ordinando all'ufficiale dello stato civile Parte_1 Pt_2
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
/ B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione / C) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole / D) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto di percepire un Parte_1 assegna di divorzio dell'importo di Euro 150.00 dall'attuale coniuge mensili da porsi a carico del
Sig. / E) stabilire a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento in Pt_2 Pt_2
favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad Euro 150.00 mensile, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.”;
Rilevato che all'udienza del 25 marzo 2025, fissata ex art. 473-bis.21 c.p.c., il Giudice relatore ha riscontrato la nullità della notifica del ricorso al convenuto, in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 66846350252 – 1 è privo della firma dell'agente postale, ossia dell'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante (cfr. in questi termini Cass. 25138/2013;
1 Cass. 17373/2020; Cass. 9552/2021), e ha rilevato che, dall'esame dei documenti allegati al ricorso, risulta che i figli minori delle parti sono residenti a [...], circostanza che palesa l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina per essere competente territorialmente, ai sensi dell'art. 473- bis.11 c.p.c., il Tribunale di Roma, sicché, apparendo superflua l'instaurazione del contraddittorio con parte convenuta, invitata la parte ricorrente a discutere la causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma c.p.c., parte che ha aderito al rilievo d'incompetenza per territorio del Tribunale di
Latina in favore del Tribunale di Roma, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto condivisibile dal Collegio che sarebbe del tutto superflua l'integrazione del contraddittorio con parte convenuta che comporterebbe solo un inutile dispendio di risorse (cfr. per la superfluità dell'integrazione del contraddittorio quando il contraddittorio non può apportare elementi utili, tra le molte, Cass. sent. 11171 del 2015);
Ritenuto dal Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., deve ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Roma quale giudice del luogo di residenza abituale dei minori;
Ritenuto che, stante la mancata integrazione del contraddittorio, nulla deve essere disposto sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina a decidere la presente causa in favore del Tribunale di Roma davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Nulla sulle spese stante la mancata integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier IG De IN
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