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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHINA SONIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Mortara (PV) in Corso Garibaldi n.28;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomello, in data 19/01/2018, (atto n.1, parte
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 454/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CHIEDONO altresì che l'Ill.mo Tribunale di Pavia, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
Legge 1 dicembre 1978 n.- 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate per la separazione. - ordinare al passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza di divorzio in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 898/1970.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate ed hanno precisato di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
civile in Lomello, in data 19/01/2018, (atto n.1, parte I, del registro Parte_2
degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2024
Pag. 2 di 3 Il Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCHINA SONIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Mortara (PV) in Corso Garibaldi n.28;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomello, in data 19/01/2018, (atto n.1, parte
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 454/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“CHIEDONO altresì che l'Ill.mo Tribunale di Pavia, decorso il termine previsto dall'art. 3 della
Legge 1 dicembre 1978 n.- 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate per la separazione. - ordinare al passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza di divorzio in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 898/1970.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate ed hanno precisato di non volersi riconciliare;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
civile in Lomello, in data 19/01/2018, (atto n.1, parte I, del registro Parte_2
degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2024
Pag. 2 di 3 Il Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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