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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2023 + 3208/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto IZ- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3151-3208/23 R.G., poste in decisione all'udienza del
03/12/2025 e promosse da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Busto IZ Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesca Cramis, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Gallarate CP_1 presso lo studio dell'avv. Carlo Piazza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI Avv. Maria Cristina
OD
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:Voglia il Tribunale:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Addebitare la presente separazione al sig. in considerazione delle motivazioni addotte CP_1 in atti ed in considerazione del comportamento processuale dello stesso che ha pregiudicato la definizione congiunta della causa nell'interesse primario delle minori;
Le figlie e verranno affidate congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione familiare sita in Casale Litta (VA) alla via
TE OB n. 13/A che verrà pertanto assegnata alla sig.ra ; Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri padre-figlie, la sig.ra chiede la prosecuzione del percorso Pt_1 indicato dalla Dott.ssa CP_2 disporre che il padre versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_1 somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, secondo le Linee Guida della Corte
d'Appello di Milano;
decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 18.07.2009 nel comune di Busto IZ, come da Pt_1 CP_1 atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 89, parte II, serie A anno 2009 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni oggi richieste dalla sig.ra
Parte_1
Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni rassegnate in atti;
Condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del comportamento CP_1 processuale tenuto dallo stesso ulteriormente comprovato da un'ingiustificata e perpetrata volontà di non addivenire ad una definizione congiunta della presente causa nell'interesse primario delle minori;
In via istruttoria:
Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto dei propri atti da intendersi qui integralmente trascritti, insistendo nella richiesta di ammissione di tutte le prove già dedotte e non ancora ammesse, opponendosi sin d'ora all'ammissione delle prove ex adverso richieste per le ragioni già esposte in atti alle quali ci si richiama integralmente.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore di parte ricorrente. pagina 2 di 8
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: -nel merito in via principale:
-autorizzare i coniugi a vivere separati a mensa et a talamo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
-addebitare la presente separazione alla ricorrente e ciò per i motivi esposti in Parte_1 narrativa alla comparsa di costituzione e/o per quelli ritenuti di giustizia;
-disporre l'affidamento provvisorio dei figli minori , e all' Per_1 Per_2 Persona_4 [...]
con limitazione della responsabilità genitoriale al fine di: CP_3
a) attivare senza indugio i necessari protocolli di intervento sul modello suggerito da riconosciuti esperti nazionali in materia di immotivato rifiuto genitoriale, al fine ristabilire, nell'esclusivo interesse della prole, una corretta e normale frequentazione della stessa con entrambi i genitori;
b) premesso quanto al punto a), stabilire un palinsesto di frequentazione prole/genitori che preveda nel tempo ordinario un tempo paritetico di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (ad esempio a complete settimane alterne ovvero a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì oltre a due giorni infrasettimanali consecutivi comprensivi di pernottamento), salva la possibilità che persistendo l'ostruzionismo materno venga valutata la possibilità di affidamento esclusivo al padre ovvero la dimora prevalente della prole presso di lui;
-disporre, che le festività natalizie verranno suddivise equamente tra I genitori con ripartizione paritetica dei rispettivi periodi, e che quelle pasquali verranno trascorse dalle figlie per l'intero periodo di vacanze scolastiche, ad anni alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
-disporre che le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico verranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, ivi compresi i relativi “ponti” e vacanze scolastiche correlate;
-disporre che durante le vacanze estive le minori trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari;
-confermare allo stato la residenza anagrafica dei figli , e presso Per_1 Per_2 Persona_4
l'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi sita in Casale Litta (VA) Via TE OB
n. 13/A la quale non sarà oggetto d'assegnazione, ovvero che verrà assegnata a entrambi i genitori che vi si alterneranno secondo i tempi che verranno previsti dal palinsesto affidativo da definirsi ut supra.
In via subordinata: nel caso di provvisoria assegnazione dell'immobile familiare a uno dei genitori, stabilire a favore dell'altro una congrua indennità di godimento della medesima ai sensi e per gli pagina 3 di 8 effetti dell'art. 337 sexies c.c.
-disporre che anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e le stesse;
-disporre che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore contribuisca al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza delle stesse presso di sé. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017;
-in via subordinata, fermo restando il criterio del mantenimento in forma diretta, attribuire a ciascun genitore l'acquisto diretto di beni e servizi nell'interesse dei figli, ripartendo l'onere in capitoli di spesa da individuarsi in maniera specifica (a titolo meramente esemplificativo: abbigliamento, scarpe, acquisto del materiale scolastico, spese mediche, ecc.), ciò mediante una scelta che rispecchi il principio della proporzionalità;
-in estremo subordine: - nel caso venga ritenuta la necessità di definire anche provvisoriamente un palinsesto provvisorio di frequentazione non paritetico, prevedere un contributo perequativo da parte di un genitore a favore dell'altro ai sensi e per gli effetti dell'art. 337ter c.c. che tenga conto dei 5 criteri ivi indicati;
-rigettare la domanda di addebito formulata da parte avversa in quanto totalmente destituita di fondamento giuridico-fattuale;
-rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente in quanto totalmente priva di motivazione e di fondamento giuridico/fattuale;
-rigettare la richiesta di affidamento al SER.D del Sig. poiché del tutto destituita di CP_1 fondamento giuridico fattuale;
-nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., per le motivazioni tutte dedotte nella comparsa di costituzione e risposta o per quelle ritenute di
Giustizia;
-invitare le parti a proseguire i percorsi già attivati di supporto psicologico personale e di Co.Ge;
-decorsi i termini di legge dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 18/07/2009, nel Comune di Busto CP_1 Parte_1
IZ (VA), come da atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 89, parte II, serie A, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni oggi richieste dal Sig. . CP_1
pagina 4 di 8 Con vittoria spese e competenze di causa a favore del resistente.
-In via istruttoria:
-parte resistente, fatto salvo quanto sopra precisato, si riporta infine ai propri atti di causa da intendersi qui integralmente trascritti. Il resistente insiste inoltre per l'ammissione delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del Sig. , ci si oppone per le ragioni di cui ai sopracitati atti di parte CP_1 resistente e nella denegata ipotesi di loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati dalla scrivente difesa nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del ricorrente Sig. . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che in ordine alla domanda di separazione è intervenuta in corso di causa la sentenza non definitiva n. 1185/2023, l'oggetto della vertenza deve focalizzarsi sulle restanti questioni attinenti alle reciproche domande di addebito, all'affidamento e collocamento della prole, alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie ed al divorzio.
In primo luogo, merita accoglimento la domanda di addebito della separazione all'altro coniuge avanzata dalla ricorrente.
Di recente, la Cassazione, sezione I (ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291) ha riaffermato il proprio consolidato orientamento secondo cui sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito grava l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso concreto, un adeguato fondamento probatorio in ordine alla consumazione, ad opera del resistente, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio emerge dalle dichiarazioni rese dalla figlie avanti i Servizi Sociali in ordine alla frequente ubriachezza del ed alla sua condotta CP_1 aggressiva a livello sia verbale, sia (più raramente) fisico nei confronti della in relazione alla Pt_1 quale elementi di riscontro sono desumibili dalle registrazioni audio e dall'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 C.P.
Nel contempo, risulta palesemente infondata l'analoga domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal sul presupposto del tradimento della ricorrente, che egli avrebbe scoperto CP_1 rinvenendo in un PC di utilizzo comune dei coniugi una conversazione intercorsa nell'aprile del 2023 tra lei e tale di contenuto inequivocabile;
in effetti, a prescindere dalla natura dei rapporti tra Per_5 pagina 5 di 8 loro, non vi è prova che la presunta relazione costituisca la causa del fallimento dell'unione coniugale anche se non si tenesse conto della condotta vessatoria del convenuto oggetto del procedimento penale in corso, posto che nel 2019 il resistente aveva intrattenuto una relazione con tale Persona_6 mentre la moglie era incinta della terza figlia, a riprova di una comunione di vita già compromessa.
Per quanto concerne i provvedimenti in favore della prole, deve disporsi l'affidamento delle tre minori al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre limitatamente alla sfera dei rapporti con il padre, tenuto conto delle risultanze della C.T.U. redatta dalla dr.ssa e del parere del Per_7
Curatore Speciale.
In particolate, la C.T.U. ha così scritto:
“Lo stato psicologico delle bambine appare profondamente condizionato da una transizione separativa coniugale gestita in modo disfunzionale dalla coppia genitoriale e dalla condizione di un gravissimo coinvolgimento nel conflitto coniugale. Le minori appaiono sicuramente legate affettivamente ad entrambe le figure genitoriali, esprimono il bisogno di un contesto caldamente nutritivo, affettivo, equilibrato senza doversi sentire strumentalizzate e “tirate” tra i membri della famiglia;
appare evidente una forte tendenza delle bambine ad assumere posizioni nel contenzioso tra i genitori ed alleanze disfunzionali che propendono nettamente verso la figura materna. Tutte e tre presentano buone competenze emotive ed intellettive, tuttavia faticano ad avere uno sguardo lucido nei confronti degli aspetti di disfunzionalità dei genitori e dell'evoluzione della vicenda familiare”.
Pertanto, l'Ente avrà il mandato di regolamentare le permanenze delle minori presso il padre, con l'obiettivo ultimo di liberalizzare gli incontri padre-figlie, mantenendo il monitoraggio sul nucleo familiare, onde consentire la segnalazione di eventuali sopravvenute situazioni di pregiudizio alla
Procura presso il Tribunale per i Minori.
Si prende atto, peraltro, che, secondo quanto riferito dal Curatore Speciale, “dall'incontro è emerso che la situazione è notevolmente migliorata nell'ultimo periodo;
anche i genitori riescono a rendersi autonomi in alcuni momenti, rispetto all'aiuto di , organizzando da soli gli incontri con le minori. Per_8
Soprattutto e dimostrano maggior accettazione del padre, tanto che ultimamente sono Per_1 Per_2 salite in macchina con lui, anche se per brevi tratti ed hanno pranzato e cenato con lo stesso. Alle partite di calcio delle bambine partecipa anche il padre in un clima di distensione.”
Per quanto concerne la fissazione di un contributo al mantenimento delle tre figlie, può confermarsi la determinazione del contributo mensile già effettuata dal Giudice delegato nell'ammontare di € 250 per ciascuna, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguata rispetto al divario reddituale tra le parti quale emergente dai modelli fiscali del 2025 relativi ai redditi del 2024, tenuto conto dell'assegnazione pagina 6 di 8 alla della casa coniugale, che qui si conferma. Pt_1
Stante la sua qualifica di genitore collocatario, deve attribuirsi alla madre il 100% dell'assegno unico.
Deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande non connesse relative a presunti crediti a titolo di prestito del verso la come già rilevato dal Giudice delegato. CP_1 Pt_1
In conseguenza del decorso del termine di legge dall'emissione della sentenza non definitiva di separazione e della constatata indisponibilità delle parti alla riconciliazione, sussistono gli estremi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e Pt_1 CP_1 in data 18/07/2009 nel comune di Busto IZ, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 89, parte II, serie A anno 2009.
Alla soccombenza del consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1 come da quantificazione operata in dispositivo, mentre appare equo porre a carico di Pt_1 entrambi, in via tra loro solidale, sia il compenso del Curatore Speciale, sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U., in considerazione dei profili di criticità riscontrati in capo ad entrambi
(per quanto differenti nella loro intensità).
Deve respingersi la domanda risarcitoria avanzata dalla ai sensi dell'art. 96 C.P.C., atteso che Pt_1 il prolungamento della durata della causa è dipeso anche dai tentativi delle parti di pervenire ad una definizione bonaria della vertenza, non potendosi di per sé ravvisare una responsabilità processuale dal mero rifiuto di accettare la proposta transattiva del Giudice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto IZ, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la separazione è addebitabile al resistente e rigetta l'analoga domanda del CP_1
2) Dispone l'affidamento delle tre minori al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre limitatamente alla sfera relativa al rapporto con il padre;
3) Assegna ai Servizi Sociali il compito di regolare le visite paterne con l'obiettivo della progressiva liberalizzazione, provvedendo anche al monitoraggio del nucleo familiare;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento delle tre figlie dell'importo di € 250 mensile per ciascuna, oltre la rivalutazione annua I.S.T.A.T. ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) Assegna alla ricorrente la casa coniugale;
7) Dichiara inammissibili le domande non connesse;
8) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in Pt_1 CP_1 data 18/07/2009 nel comune di Busto IZ, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto pagina 7 di 8 Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 89, parte II, serie A anno 2009:
9) Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 C.P.C.;
10) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 7.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
11) Pone a carico solidale di entrambi il costo della C.T.U.;
12) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto IZ nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente estensore pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto IZ- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3151-3208/23 R.G., poste in decisione all'udienza del
03/12/2025 e promosse da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Busto IZ Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesca Cramis, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Gallarate CP_1 presso lo studio dell'avv. Carlo Piazza, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI Avv. Maria Cristina
OD
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:Voglia il Tribunale:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Addebitare la presente separazione al sig. in considerazione delle motivazioni addotte CP_1 in atti ed in considerazione del comportamento processuale dello stesso che ha pregiudicato la definizione congiunta della causa nell'interesse primario delle minori;
Le figlie e verranno affidate congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 prevalente delle stesse presso la madre nell'abitazione familiare sita in Casale Litta (VA) alla via
TE OB n. 13/A che verrà pertanto assegnata alla sig.ra ; Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri padre-figlie, la sig.ra chiede la prosecuzione del percorso Pt_1 indicato dalla Dott.ssa CP_2 disporre che il padre versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_1 somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, secondo le Linee Guida della Corte
d'Appello di Milano;
decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 18.07.2009 nel comune di Busto IZ, come da Pt_1 CP_1 atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 89, parte II, serie A anno 2009 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni oggi richieste dalla sig.ra
Parte_1
Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni rassegnate in atti;
Condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del comportamento CP_1 processuale tenuto dallo stesso ulteriormente comprovato da un'ingiustificata e perpetrata volontà di non addivenire ad una definizione congiunta della presente causa nell'interesse primario delle minori;
In via istruttoria:
Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto dei propri atti da intendersi qui integralmente trascritti, insistendo nella richiesta di ammissione di tutte le prove già dedotte e non ancora ammesse, opponendosi sin d'ora all'ammissione delle prove ex adverso richieste per le ragioni già esposte in atti alle quali ci si richiama integralmente.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore di parte ricorrente. pagina 2 di 8
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: -nel merito in via principale:
-autorizzare i coniugi a vivere separati a mensa et a talamo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
-addebitare la presente separazione alla ricorrente e ciò per i motivi esposti in Parte_1 narrativa alla comparsa di costituzione e/o per quelli ritenuti di giustizia;
-disporre l'affidamento provvisorio dei figli minori , e all' Per_1 Per_2 Persona_4 [...]
con limitazione della responsabilità genitoriale al fine di: CP_3
a) attivare senza indugio i necessari protocolli di intervento sul modello suggerito da riconosciuti esperti nazionali in materia di immotivato rifiuto genitoriale, al fine ristabilire, nell'esclusivo interesse della prole, una corretta e normale frequentazione della stessa con entrambi i genitori;
b) premesso quanto al punto a), stabilire un palinsesto di frequentazione prole/genitori che preveda nel tempo ordinario un tempo paritetico di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (ad esempio a complete settimane alterne ovvero a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì oltre a due giorni infrasettimanali consecutivi comprensivi di pernottamento), salva la possibilità che persistendo l'ostruzionismo materno venga valutata la possibilità di affidamento esclusivo al padre ovvero la dimora prevalente della prole presso di lui;
-disporre, che le festività natalizie verranno suddivise equamente tra I genitori con ripartizione paritetica dei rispettivi periodi, e che quelle pasquali verranno trascorse dalle figlie per l'intero periodo di vacanze scolastiche, ad anni alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
-disporre che le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico verranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, ivi compresi i relativi “ponti” e vacanze scolastiche correlate;
-disporre che durante le vacanze estive le minori trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni pari e della madre in quelli dispari;
-confermare allo stato la residenza anagrafica dei figli , e presso Per_1 Per_2 Persona_4
l'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi sita in Casale Litta (VA) Via TE OB
n. 13/A la quale non sarà oggetto d'assegnazione, ovvero che verrà assegnata a entrambi i genitori che vi si alterneranno secondo i tempi che verranno previsti dal palinsesto affidativo da definirsi ut supra.
In via subordinata: nel caso di provvisoria assegnazione dell'immobile familiare a uno dei genitori, stabilire a favore dell'altro una congrua indennità di godimento della medesima ai sensi e per gli pagina 3 di 8 effetti dell'art. 337 sexies c.c.
-disporre che anche quando le figlie si trovino presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e le stesse;
-disporre che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore contribuisca al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza delle stesse presso di sé. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate, secondo le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14 novembre 2017;
-in via subordinata, fermo restando il criterio del mantenimento in forma diretta, attribuire a ciascun genitore l'acquisto diretto di beni e servizi nell'interesse dei figli, ripartendo l'onere in capitoli di spesa da individuarsi in maniera specifica (a titolo meramente esemplificativo: abbigliamento, scarpe, acquisto del materiale scolastico, spese mediche, ecc.), ciò mediante una scelta che rispecchi il principio della proporzionalità;
-in estremo subordine: - nel caso venga ritenuta la necessità di definire anche provvisoriamente un palinsesto provvisorio di frequentazione non paritetico, prevedere un contributo perequativo da parte di un genitore a favore dell'altro ai sensi e per gli effetti dell'art. 337ter c.c. che tenga conto dei 5 criteri ivi indicati;
-rigettare la domanda di addebito formulata da parte avversa in quanto totalmente destituita di fondamento giuridico-fattuale;
-rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente in quanto totalmente priva di motivazione e di fondamento giuridico/fattuale;
-rigettare la richiesta di affidamento al SER.D del Sig. poiché del tutto destituita di CP_1 fondamento giuridico fattuale;
-nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., per le motivazioni tutte dedotte nella comparsa di costituzione e risposta o per quelle ritenute di
Giustizia;
-invitare le parti a proseguire i percorsi già attivati di supporto psicologico personale e di Co.Ge;
-decorsi i termini di legge dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 18/07/2009, nel Comune di Busto CP_1 Parte_1
IZ (VA), come da atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune con atto n. 89, parte II, serie A, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni oggi richieste dal Sig. . CP_1
pagina 4 di 8 Con vittoria spese e competenze di causa a favore del resistente.
-In via istruttoria:
-parte resistente, fatto salvo quanto sopra precisato, si riporta infine ai propri atti di causa da intendersi qui integralmente trascritti. Il resistente insiste inoltre per l'ammissione delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del Sig. , ci si oppone per le ragioni di cui ai sopracitati atti di parte CP_1 resistente e nella denegata ipotesi di loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati dalla scrivente difesa nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del ricorrente Sig. . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che in ordine alla domanda di separazione è intervenuta in corso di causa la sentenza non definitiva n. 1185/2023, l'oggetto della vertenza deve focalizzarsi sulle restanti questioni attinenti alle reciproche domande di addebito, all'affidamento e collocamento della prole, alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie ed al divorzio.
In primo luogo, merita accoglimento la domanda di addebito della separazione all'altro coniuge avanzata dalla ricorrente.
Di recente, la Cassazione, sezione I (ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291) ha riaffermato il proprio consolidato orientamento secondo cui sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito grava l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso concreto, un adeguato fondamento probatorio in ordine alla consumazione, ad opera del resistente, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio emerge dalle dichiarazioni rese dalla figlie avanti i Servizi Sociali in ordine alla frequente ubriachezza del ed alla sua condotta CP_1 aggressiva a livello sia verbale, sia (più raramente) fisico nei confronti della in relazione alla Pt_1 quale elementi di riscontro sono desumibili dalle registrazioni audio e dall'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 572 C.P.
Nel contempo, risulta palesemente infondata l'analoga domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal sul presupposto del tradimento della ricorrente, che egli avrebbe scoperto CP_1 rinvenendo in un PC di utilizzo comune dei coniugi una conversazione intercorsa nell'aprile del 2023 tra lei e tale di contenuto inequivocabile;
in effetti, a prescindere dalla natura dei rapporti tra Per_5 pagina 5 di 8 loro, non vi è prova che la presunta relazione costituisca la causa del fallimento dell'unione coniugale anche se non si tenesse conto della condotta vessatoria del convenuto oggetto del procedimento penale in corso, posto che nel 2019 il resistente aveva intrattenuto una relazione con tale Persona_6 mentre la moglie era incinta della terza figlia, a riprova di una comunione di vita già compromessa.
Per quanto concerne i provvedimenti in favore della prole, deve disporsi l'affidamento delle tre minori al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre limitatamente alla sfera dei rapporti con il padre, tenuto conto delle risultanze della C.T.U. redatta dalla dr.ssa e del parere del Per_7
Curatore Speciale.
In particolate, la C.T.U. ha così scritto:
“Lo stato psicologico delle bambine appare profondamente condizionato da una transizione separativa coniugale gestita in modo disfunzionale dalla coppia genitoriale e dalla condizione di un gravissimo coinvolgimento nel conflitto coniugale. Le minori appaiono sicuramente legate affettivamente ad entrambe le figure genitoriali, esprimono il bisogno di un contesto caldamente nutritivo, affettivo, equilibrato senza doversi sentire strumentalizzate e “tirate” tra i membri della famiglia;
appare evidente una forte tendenza delle bambine ad assumere posizioni nel contenzioso tra i genitori ed alleanze disfunzionali che propendono nettamente verso la figura materna. Tutte e tre presentano buone competenze emotive ed intellettive, tuttavia faticano ad avere uno sguardo lucido nei confronti degli aspetti di disfunzionalità dei genitori e dell'evoluzione della vicenda familiare”.
Pertanto, l'Ente avrà il mandato di regolamentare le permanenze delle minori presso il padre, con l'obiettivo ultimo di liberalizzare gli incontri padre-figlie, mantenendo il monitoraggio sul nucleo familiare, onde consentire la segnalazione di eventuali sopravvenute situazioni di pregiudizio alla
Procura presso il Tribunale per i Minori.
Si prende atto, peraltro, che, secondo quanto riferito dal Curatore Speciale, “dall'incontro è emerso che la situazione è notevolmente migliorata nell'ultimo periodo;
anche i genitori riescono a rendersi autonomi in alcuni momenti, rispetto all'aiuto di , organizzando da soli gli incontri con le minori. Per_8
Soprattutto e dimostrano maggior accettazione del padre, tanto che ultimamente sono Per_1 Per_2 salite in macchina con lui, anche se per brevi tratti ed hanno pranzato e cenato con lo stesso. Alle partite di calcio delle bambine partecipa anche il padre in un clima di distensione.”
Per quanto concerne la fissazione di un contributo al mantenimento delle tre figlie, può confermarsi la determinazione del contributo mensile già effettuata dal Giudice delegato nell'ammontare di € 250 per ciascuna, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguata rispetto al divario reddituale tra le parti quale emergente dai modelli fiscali del 2025 relativi ai redditi del 2024, tenuto conto dell'assegnazione pagina 6 di 8 alla della casa coniugale, che qui si conferma. Pt_1
Stante la sua qualifica di genitore collocatario, deve attribuirsi alla madre il 100% dell'assegno unico.
Deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande non connesse relative a presunti crediti a titolo di prestito del verso la come già rilevato dal Giudice delegato. CP_1 Pt_1
In conseguenza del decorso del termine di legge dall'emissione della sentenza non definitiva di separazione e della constatata indisponibilità delle parti alla riconciliazione, sussistono gli estremi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e Pt_1 CP_1 in data 18/07/2009 nel comune di Busto IZ, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 89, parte II, serie A anno 2009.
Alla soccombenza del consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1 come da quantificazione operata in dispositivo, mentre appare equo porre a carico di Pt_1 entrambi, in via tra loro solidale, sia il compenso del Curatore Speciale, sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U., in considerazione dei profili di criticità riscontrati in capo ad entrambi
(per quanto differenti nella loro intensità).
Deve respingersi la domanda risarcitoria avanzata dalla ai sensi dell'art. 96 C.P.C., atteso che Pt_1 il prolungamento della durata della causa è dipeso anche dai tentativi delle parti di pervenire ad una definizione bonaria della vertenza, non potendosi di per sé ravvisare una responsabilità processuale dal mero rifiuto di accettare la proposta transattiva del Giudice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto IZ, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la separazione è addebitabile al resistente e rigetta l'analoga domanda del CP_1
2) Dispone l'affidamento delle tre minori al Comune di residenza con il loro collocamento presso la madre limitatamente alla sfera relativa al rapporto con il padre;
3) Assegna ai Servizi Sociali il compito di regolare le visite paterne con l'obiettivo della progressiva liberalizzazione, provvedendo anche al monitoraggio del nucleo familiare;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento delle tre figlie dell'importo di € 250 mensile per ciascuna, oltre la rivalutazione annua I.S.T.A.T. ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) Assegna alla ricorrente la casa coniugale;
7) Dichiara inammissibili le domande non connesse;
8) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in Pt_1 CP_1 data 18/07/2009 nel comune di Busto IZ, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto pagina 7 di 8 Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 89, parte II, serie A anno 2009:
9) Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 C.P.C.;
10) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 7.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
11) Pone a carico solidale di entrambi il costo della C.T.U.;
12) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Busto IZ nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente estensore pagina 8 di 8