Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.