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5 gennaio 1957
5 gennaio 1957
Art. 1.
Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.
Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 23/01/1990, n. 26Provvedimento: […] in particolare, per quanto concerne l'art. 1 della legge n. 1378 del 1956, integrato dalla legge n. 75 del 1985, la difesa del Governo rileva che si tratta di norme non applicabili nel caso concreto essendo relative a professioni libere diverse da quella di perito industriale. […] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985 n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;Leggi di più...
- art. 33 Costituzione·
- esame di Stato abilitante·
- disparità di trattamento·
- art. 7 legge 1395/1923·
- iscrizione albo professionale·
- discrezionalità legislatore·
- giurisdizione Corte Costituzionale·
- art. 1 legge 1378/1956·
- art. 3 Costituzione·
- rilevanza questione·
- legge 75/1985·
- inammissibilità questione·
- legittimità costituzionale·
- motivazione giudice a quo·
- periti industriali