Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6346/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
16/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLUTTI MARIA ROSARIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZUCCOLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni congiunte: 1) I coniugi e vivranno separati e nel Parte_1 CP_1 reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale ubicata in ER e CA (MN), Località
CA, Via Angelieri n. 42/A, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella sua disponibilità e sarà a lui assegnata, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, dandosi atto la Sig.ra ha già CP_1 rilasciato la predetta abitazione e si è trasferita a NG (MN), presso la propria famiglia di origine, ove ha già trasferito la residenza, asportando dalla
3) Darsi atto che i coniugi hanno già compiutamente regolato, in separata sede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo.
4) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti, fatta eccezione per la somma euro 2.000,00 omnia che il Sig. ha già corrisposto al legale della moglie, quale contributo per il suo Pt_1 compenso professionale.
* * *
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e – udienza da Parte_1 CP_1 sostituirsi con il deposito di note scritte – preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito di separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle seguenti conclusioni.Nel merito: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NG (MN) in data 08.08.1992 (trascritto nel Registro Atti di matrimonio del predetto Comune al N. 2 P. 2 Serie A dell'anno 1992) tra e , ordinandosi ex art. 10 della L. 01.12.1970 Parte_1 CP_1
N. 898, la trasmissione, a cura del Cancelliere addetto, della sentenza in copia conforme all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 N. 1238.
Ritenersi poi le seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO
1) Confermarsi l'assegnazione al marito della dimora ex Parte_1 coniugale ubicata in ER e CA (MN), Località CA, Via Angelieri n. 42/A, di sua esclusiva proprietà, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti.
2) Confermarsi che le parti hanno già compiutamente regolato, in separata sede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo.
3) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti.
4) I coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza alla quale prestano acquiescenza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
QUINGENTOLE in data 08/08/1992 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A , anno 1992) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUINGENTOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
10.4.2025.
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola