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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 52853/2023, promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI FABIO
E
con il patrocinio dell'Avv. RIGHETTI FABIO Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio a Roma in data 23.01.2019, che dall'unione coniugale non erano nati figli- hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “
1. La casa familiare in Roma, Piazza Giovanni dalle Bande Nere n.14 viene assegnata in godimento al Sig. e l'altro coniuge, la Sig.ra andrà Parte_1 Controparte_1 ad abitare a Spotomo (SV) in Vico Nicei n. 14;
2. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
3. Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
4. che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.”. Con ordinanza in data 20.12.2024 è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio, il quale, con ordinanza in data 15.1.2025, ha disposto che le parti indicassero il termine entro il quale la moglie si sarebbe allontanata dalla casa familiare. Con note depositate in data 17- 27.1.2025 le parti hanno rappresentato che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare, trasferendosi a Spotorno.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 20.12.2024
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 coniugati in Roma il 23.01.2019, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2019, atto n. 00005, parte 1, serie 35); rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data 20.12.2024; spese alla sentenza definitiva
Roma, 11.2.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi