Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1983, n. 137
CASS
Sentenza 8 gennaio 1983

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Il giudice del merito, se è libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento, senza necessità di specifici riferimenti alle singole risultanze processuali, ha tuttavia l'Obbligo di indicare il contenuto delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché, in Sede di legittimità, sia possibile verificare se l'esame delle risultanze processuali sia stato da lui effettuato con congrua considerazione degli elementi rilevanti e sia, inoltre, possibile il controllo dell'iter attraverso il quale è pervenuto alla decisione adottata, ai fini della valutazione della correttezza giuridica, della coerenza logica e dell'adeguatezza della relativa motivazione.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, deve essere effettuata con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti, ancorché questa sia anteriore all'entrata in vigore della legge citata, e con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, senza possibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l'art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l'ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1983, n. 137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 137
    Data del deposito : 8 gennaio 1983

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