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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 1736 / 2025 R.G. e al n. 2225/2025 R.G. promosse da
rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura come in Parte_1 atti;
-ricorrente- contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di essere affetto da “ EPATOPATIA CRONICA HPV CORRELATA, ITTERO EPATO- D
CELLULARE IN SOGGETTO CON TE CU DA , Controparte_2
RA OP CP_3 Controparte_4
IPERTENSIVA 2^ CLSSE FUNZIONALE NYHA”;
- di avere presentato il 7/9/2023 all' domanda amministrativa per l'accertamento degli stati di CP_1 invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971, nonchè per il riconoscimento dell'Handicap;
-di essere stato sottoposto a visita in data 28/02/2024 dalla competente Commissione medica e, all'esito, veniva formulata la diagnosi “ EPATOPATIA CRONICA HPV CORRELATA IN SOGGETTO CON MENISCECTOMIA DX, Parte_2
”e gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità
[...] lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 ), Percentuale:67%;
-di avere impugnato il verbale sanitario del 23/4/2024 per il riconoscimento dell'invalidità civile con il quale era stato riconosciuto Invalido nella misura del 67% adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico Legale dovevano ritenersi ingiustificate e pertanto meritevoli di CP_1 censura;
-che, infatti, risultava sottostimato il complesso patologico del ricorrente peraltro ulteriormente aggravatosi stante le risultanze della visita cardiologica del 6/5/2024 attestante cardiopatia ipertensiva in 2^ Classe NYHA con Ecocardiogramma Colordoppler di pari data che ha rilevato FE/48%) che, correttamente valutato nella sua interezza, era tale da comportare la richiesta riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità civile dall'art.13 della Legge n° 118/1971 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo proposto il nominato CTU riteneva che l'attore era in atto affetto da “ esiti di epatite acuta
HBV correlata in soggetto in buone condizioni generali e senza, in atto, segni clinici e di laboratorio di ripresa di malattia;
esiti trauma caviglia, operato, esiti Meniscectomia ginocchio dx, spondilodiscoartrosi cervico- lombare, ipertensione arteriosa” e concludeva ritenendo lo stesso “ invalido civile nella misura percentuale del 57% a far data dal mese di dicembre 2024 (Dicembre duemilaeventiquattro)”;
-di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e, in particolare dichiarava: di non concordare con il giudizio del CTU che aveva assegnato il codice 6424 all' epatopatia valutandola al 15 %; il codice
7210 agli esiti del trauma alla caviglia sin. ed il codice 7205 agli esiti della meniscectomia dx, valutando complessivamente tali esiti, trattandosi di limitazioni incidenti sullo stesso sistema, al 15
%; il codice 7001 alla spondiloartrosi, valutandola al 25 %; infine il codice 6441 all' ipertensione valutandola al 25 % e applicando la formula a scalare ha valutato l' invalidità complessiva al 57 %;
- che, nello specifico, il CTU ha sottovalutato : l' epatite cronica HBV correlata valutandola al 15 %, infatti la persistenza degli anticorpi Hbcab Igm, rilevata agli ultimi esami del 13/12/2024, giustifica una valutazione della malattia al 30 %; la cardiopatia ipertensiva, assegnando il codice 6441 e valutandola al 25 %, a fronte di una certificazione specialistica del 16/05/2024 che inquadra la cardiopatia in II classe NYHA rilevando che tale stadio era tabellato con il codice 6442 con valutazione dal 41 al 50 % e, considerato che l' esame ecocardiografico aveva evidenziato una F.E.
Del 48 %, sicchè la corretta valutazione della cardiopatia non poteva essere minore del 45 %;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N.R.G.
1736/25 il ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig. ne determina la riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa in misura non inferiore al 74% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa 7/9/2023 e/o, quantomeno, sin dalla data della visita cardiologica del
16/5/2024;2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5” ;
Successivamente, il medesimo ricorrente, con ricorso depositato in data 06/03/2025 lamentando di essere affetto dalle medesime patologie sopra indicate esponeva :
-di avere presentato il 09/05/2024, essendo in possesso del requisito contributivo di cui all'art.4 della
Legge n° 222/84, alla sede Provinciale di Catania domanda n. 9038000321552 per conseguire CP_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità contributiva (art.2 Legge n° 222/74) e, in via subordinata per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità contributiva (art.1
Legge n° 222/84);
-che la domanda veniva, dapprima, respinta dall' di Paternò sull'assunto che negli CP_5 ultimi 5 anni non risultavano versati almeno n.156 contributi settimanali di Catania, e in seguito a ricorso amministrativo al Comitato Provinciale della sede di Catania accolto, l'Agenzia CP_1 CP_1 di Paternò annullava i motivi del precedente rifiuto, confermando però di non potere accogliere la domanda, non essendo risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa “art.2 L. 12giugno 1984, n.222”, né una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali “art. 1della legge 12 giugno 1984, n.222”;
- di avere, pertanto, proposto ulteriore ricorso amministrativo in data 31/07/2024 rimasto senza esito;
- di avere, pertanto, impugnato gli esiti dell'accertamento innanzi ad avendo quest'ultimo CP_1 erroneamente valutato di escludere che potessero ricorrere le condizioni sanitarie sia per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità, sia per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, dal momento che le patologie riscontrate e certificate erano sufficienti nella loro totalità a determinare un complessivo quadro clinico tale da comportare quantomeno la richiesta permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ( ) sin dalla data di presentazione della domanda Parte_3 amministrativa del /09/05/2024;
- che il CTU nominato nel procedimento per ATP, all'esito degli accertamenti espletati riteneva che il ricorrente affetto da “esiti di epatite acuta HBV correlata in soggetto in buone condizioni cliniche e senza in atto, segni clinici e di laboratorio di ripresa malattia;
esiti trauma caviglia sin. operato, esiti di Meniscectomia ginocchio dx, spondilodiscoartrosi cervico-lombare, ipertensione arteriosa” non fosse meritevole nè della pensione di inabilità (art.2 della legge n. 222/(4), né dell'assegno di invalidità (art.1 L. n. 222/84);
- di avere proposto avverso gli esiti della CTU formale dissenso;
- che, infatti, il giudizio medico legale del consulente nominato in sede di ATP doveva ritenersi errato in quanto non era stato correttamente valutato che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo e che tale attività presuppone un lavoro all' aperto, con spostamento di carichi pesanti, faticoso, soggetto alle intemperie.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso iscritto al N.R.G. 2225/25 rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig. ne determina la Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa ameno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini di “ ” (Art.1 Legge 12.06.1984 n° 222/84); 2)Condannare parte Parte_3 convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (ART.1, LEGGE 12/671984, N. 222)”. CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo, preliminarmente, la riunione dei procedimenti e, nel resto, spiegando difese volte al rigetto di entrambe le domande spiegate da parte ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”.
Stante le evidenti ragioni di economia processuale in data 15 maggio 2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti sopra indicati.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e, con successivo giudizio, dell'assegno ordinario di invalidità.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo in entrambi i casi il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni richieste. All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe negando che al ricorrente potesse ricondursi uno stato patologico tale da giustificare il riconoscimento dell'una o dell'altra prestazione.
Nella specie, quanto al riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza il consulente ha ritenuto che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 67% argomentando nei seguenti termini: “ In data 28.02.2024 veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell'ASL di Catania, che esprimeva il seguente giudizio medico legale “Epatotpatia cronica HPV correlata in soggetto con meniscectomia dx. Spondiloartrosi lombare. Spalla dx dolorosa”. La Commissione Medica riconosce l'interessata: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL.
509/88). Percentuale 67%”. Avverso tale giudizio il legale del sig. proponeva istanza di Pt_1 accertamento tecnico preventivo. Il CTU nominato (Dott. , in sede di ATP così Per_1 concludeva: “…CONCLUSIONI Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che il sig. , nato il [...], visitato su domanda del 7-9-2023, Parte_1 riconosciuto Invalido nella misura percentuale del 67%. In atto è affetto da 'esiti di epatite acuta
HBV correlata in soggetto in buone condizioni cliniche e senza, in atto, segni clinici e di laboratorio dì ripresa di malattia;
esiti trauma caviglia sin. operato, esiti Meniscectomia ginocchio dx. spondilodiscoartrosi cervico lombare, ipertensione arteriosa'. Lo stesso è da considerare Invalido civile nella misura percentuale del 57% (cinquantasette per cento) a far data dal mese di dicembre
2024 (dicembre duemilaventiquattro).”Tale giudizio si presta ad essere riformato atteso che il ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetto da: “Epatopatia cronica HBV correlata in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di meniscectomia ginocchio destro e di sinoviectomia alla caviglia sinistra”. Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia: Cod. 6424 (Apparato digerente) Epatite cronica attiva 51%; Cod. 7210 (Apparato locomotore – arto inferiore) Anchilosi di Tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole 30%. Cod. 7205 (Apparato locomotore – arto inferiore) Anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%; Cod. 7001 (Apparato locomotore – rachide)
Anchilosi totale del rachide 75%; Cod. 6441 (Apparato cardiocircolatorio) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve 21-3. Su tali premesse e alla luce del quadro clinico unitario si ritiene tuttavia necessario ancorare la valutazione medico legale al caso concreto, pertanto alla luce della documentazione clinica e laboratoristica acquisita, l'epatopatia cronica HBV-correlata, pur rientrando tabellarmente nella voce “epatite cronica attiva” (Cod. 6424 – 51%), non presenta allo stato un quadro di citolisi attiva né segni clinico-funzionali di insufficienza epatica scompensata;
Pertanto, in applicazione del criterio medico-legale di adeguamento alla effettiva gravità funzionale, la menomazione epatica può essere prudenzialmente stimata in misura pari al
30%. Con riferimento alle menomazioni a carico dell'apparato locomotore, i postumi (esiti di meniscectomia del ginocchio destro e sinoviectomia della cavigliasinistra) determinano limitazioni articolari di carattere modesto-moderato, prive di anchilosi strutturate valutabili secondo le voci
7210 e 7205 in misura piena;
In applicazione del principio di non cumulabilità aritmetica dei postumi insistenti sul medesimo organo o distretto funzionale, tali esiti possono essere valutati congiuntamente in misura complessiva pari al 15%.
Ed ancora, il quadro degenerativo a carico del rachide lombare, pur non configurando una anchilosi totale, comporta una limitazione antalgica e funzionale cronica del movimento pertanto i In analogia con la voce tabellare indicata (Cod. 7001), può essere stimata una menomazione pari al 25%.Per quanto concerne la cardiopatia ipertensiva, pur rientrando nel range previsto per le miocardiopatie
o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (Cod. 6441 – 21-30%), la documentazione non evidenzia segni di scompenso emodinamico o impegno funzionale severo. Pertanto, si ritiene appropriato attribuire un valore mediano del range tabellare, ossia pari al 25%.Quindi sulla scorta delle sintetiche superiori considerazioni, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., è possibile considerare un quadro invalidante pari al 67% riformando pertanto la precedente valutazione medico legale. Il requisito sopra indicato deve essere riconosciutocon decorrenza dalla domanda amministrativa ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi ANNI 2 dal presente accertamento medico legale ”.
Quanto poi alla sussistenza dei presupposti per fruire della prestazione ordinaria di invalidità nello specifico il CTU ha rilevato: “ Il giudizio medico legale espresso dalla sede di Catania in ordine CP_1 alla domanda di assegno ordinario di invalidità si presta ad essere confermato atteso che il ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetto da: “Epatopatia cronica HBV correlata in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di meniscectomia ginocchio destro e di sinoviectomia alla caviglia sinistra”. Ovvero, sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita e della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, si ritiene di poter escludere la sussistenza del presupposto medico-legale per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, atteso che, in concreto, le patologie riscontrate non determinano una compromissione funzionale tale da incidere in misura significativa e permanente sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. In particolare, considerato che il soggetto svolge attività di bracciante agricolo, deve ritenersi che il quadro morboso in esame — pur comportando limitazioni di entità lieve-moderata sul piano statico-dinamico e dismetabolico — non determina una riduzione stabile della capacità lavorativa superiore ai limiti previsti dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222, e cioè non comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali.Pertanto, il giudizio medico-legale complessivo è di non riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Tali giudizi sono da condividere, dal momento che appaiono immuni da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondati su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre sorretti da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto entrambe le domande proposte vanno rigettate.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo CP_1
e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 28/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 1736 / 2025 R.G. e al n. 2225/2025 R.G. promosse da
rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da procura come in Parte_1 atti;
-ricorrente- contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza, giusta procura in atti;
-resistente- Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di essere affetto da “ EPATOPATIA CRONICA HPV CORRELATA, ITTERO EPATO- D
CELLULARE IN SOGGETTO CON TE CU DA , Controparte_2
RA OP CP_3 Controparte_4
IPERTENSIVA 2^ CLSSE FUNZIONALE NYHA”;
- di avere presentato il 7/9/2023 all' domanda amministrativa per l'accertamento degli stati di CP_1 invalidità civile al fine di conseguire il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge n.118/1971, nonchè per il riconoscimento dell'Handicap;
-di essere stato sottoposto a visita in data 28/02/2024 dalla competente Commissione medica e, all'esito, veniva formulata la diagnosi “ EPATOPATIA CRONICA HPV CORRELATA IN SOGGETTO CON MENISCECTOMIA DX, Parte_2
”e gli veniva riconosciuto lo status di Invalido con riduzione permanente della capacità
[...] lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 della L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 ), Percentuale:67%;
-di avere impugnato il verbale sanitario del 23/4/2024 per il riconoscimento dell'invalidità civile con il quale era stato riconosciuto Invalido nella misura del 67% adducendo che le conclusioni cui era pervenuto il Centro Medico Legale dovevano ritenersi ingiustificate e pertanto meritevoli di CP_1 censura;
-che, infatti, risultava sottostimato il complesso patologico del ricorrente peraltro ulteriormente aggravatosi stante le risultanze della visita cardiologica del 6/5/2024 attestante cardiopatia ipertensiva in 2^ Classe NYHA con Ecocardiogramma Colordoppler di pari data che ha rilevato FE/48%) che, correttamente valutato nella sua interezza, era tale da comportare la richiesta riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità civile dall'art.13 della Legge n° 118/1971 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che all'esito degli accertamenti medico legali espletati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo proposto il nominato CTU riteneva che l'attore era in atto affetto da “ esiti di epatite acuta
HBV correlata in soggetto in buone condizioni generali e senza, in atto, segni clinici e di laboratorio di ripresa di malattia;
esiti trauma caviglia, operato, esiti Meniscectomia ginocchio dx, spondilodiscoartrosi cervico- lombare, ipertensione arteriosa” e concludeva ritenendo lo stesso “ invalido civile nella misura percentuale del 57% a far data dal mese di dicembre 2024 (Dicembre duemilaeventiquattro)”;
-di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e, in particolare dichiarava: di non concordare con il giudizio del CTU che aveva assegnato il codice 6424 all' epatopatia valutandola al 15 %; il codice
7210 agli esiti del trauma alla caviglia sin. ed il codice 7205 agli esiti della meniscectomia dx, valutando complessivamente tali esiti, trattandosi di limitazioni incidenti sullo stesso sistema, al 15
%; il codice 7001 alla spondiloartrosi, valutandola al 25 %; infine il codice 6441 all' ipertensione valutandola al 25 % e applicando la formula a scalare ha valutato l' invalidità complessiva al 57 %;
- che, nello specifico, il CTU ha sottovalutato : l' epatite cronica HBV correlata valutandola al 15 %, infatti la persistenza degli anticorpi Hbcab Igm, rilevata agli ultimi esami del 13/12/2024, giustifica una valutazione della malattia al 30 %; la cardiopatia ipertensiva, assegnando il codice 6441 e valutandola al 25 %, a fronte di una certificazione specialistica del 16/05/2024 che inquadra la cardiopatia in II classe NYHA rilevando che tale stadio era tabellato con il codice 6442 con valutazione dal 41 al 50 % e, considerato che l' esame ecocardiografico aveva evidenziato una F.E.
Del 48 %, sicchè la corretta valutazione della cardiopatia non poteva essere minore del 45 %;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N.R.G.
1736/25 il ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig. ne determina la riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa in misura non inferiore al 74% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa 7/9/2023 e/o, quantomeno, sin dalla data della visita cardiologica del
16/5/2024;2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5” ;
Successivamente, il medesimo ricorrente, con ricorso depositato in data 06/03/2025 lamentando di essere affetto dalle medesime patologie sopra indicate esponeva :
-di avere presentato il 09/05/2024, essendo in possesso del requisito contributivo di cui all'art.4 della
Legge n° 222/84, alla sede Provinciale di Catania domanda n. 9038000321552 per conseguire CP_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità contributiva (art.2 Legge n° 222/74) e, in via subordinata per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità contributiva (art.1
Legge n° 222/84);
-che la domanda veniva, dapprima, respinta dall' di Paternò sull'assunto che negli CP_5 ultimi 5 anni non risultavano versati almeno n.156 contributi settimanali di Catania, e in seguito a ricorso amministrativo al Comitato Provinciale della sede di Catania accolto, l'Agenzia CP_1 CP_1 di Paternò annullava i motivi del precedente rifiuto, confermando però di non potere accogliere la domanda, non essendo risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa “art.2 L. 12giugno 1984, n.222”, né una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali “art. 1della legge 12 giugno 1984, n.222”;
- di avere, pertanto, proposto ulteriore ricorso amministrativo in data 31/07/2024 rimasto senza esito;
- di avere, pertanto, impugnato gli esiti dell'accertamento innanzi ad avendo quest'ultimo CP_1 erroneamente valutato di escludere che potessero ricorrere le condizioni sanitarie sia per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità, sia per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, dal momento che le patologie riscontrate e certificate erano sufficienti nella loro totalità a determinare un complessivo quadro clinico tale da comportare quantomeno la richiesta permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ( ) sin dalla data di presentazione della domanda Parte_3 amministrativa del /09/05/2024;
- che il CTU nominato nel procedimento per ATP, all'esito degli accertamenti espletati riteneva che il ricorrente affetto da “esiti di epatite acuta HBV correlata in soggetto in buone condizioni cliniche e senza in atto, segni clinici e di laboratorio di ripresa malattia;
esiti trauma caviglia sin. operato, esiti di Meniscectomia ginocchio dx, spondilodiscoartrosi cervico-lombare, ipertensione arteriosa” non fosse meritevole nè della pensione di inabilità (art.2 della legge n. 222/(4), né dell'assegno di invalidità (art.1 L. n. 222/84);
- di avere proposto avverso gli esiti della CTU formale dissenso;
- che, infatti, il giudizio medico legale del consulente nominato in sede di ATP doveva ritenersi errato in quanto non era stato correttamente valutato che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo e che tale attività presuppone un lavoro all' aperto, con spostamento di carichi pesanti, faticoso, soggetto alle intemperie.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso iscritto al N.R.G. 2225/25 rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sig. ne determina la Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa ameno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini di “ ” (Art.1 Legge 12.06.1984 n° 222/84); 2)Condannare parte Parte_3 convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5; 3) In via istruttoria disporre il rinnovo della consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dello status invalidante richiesto per accedere al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (ART.1, LEGGE 12/671984, N. 222)”. CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo, preliminarmente, la riunione dei procedimenti e, nel resto, spiegando difese volte al rigetto di entrambe le domande spiegate da parte ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”.
Stante le evidenti ragioni di economia processuale in data 15 maggio 2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti sopra indicati.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e, con successivo giudizio, dell'assegno ordinario di invalidità.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo in entrambi i casi il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni richieste. All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe negando che al ricorrente potesse ricondursi uno stato patologico tale da giustificare il riconoscimento dell'una o dell'altra prestazione.
Nella specie, quanto al riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza il consulente ha ritenuto che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 67% argomentando nei seguenti termini: “ In data 28.02.2024 veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell'ASL di Catania, che esprimeva il seguente giudizio medico legale “Epatotpatia cronica HPV correlata in soggetto con meniscectomia dx. Spondiloartrosi lombare. Spalla dx dolorosa”. La Commissione Medica riconosce l'interessata: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL.
509/88). Percentuale 67%”. Avverso tale giudizio il legale del sig. proponeva istanza di Pt_1 accertamento tecnico preventivo. Il CTU nominato (Dott. , in sede di ATP così Per_1 concludeva: “…CONCLUSIONI Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che il sig. , nato il [...], visitato su domanda del 7-9-2023, Parte_1 riconosciuto Invalido nella misura percentuale del 67%. In atto è affetto da 'esiti di epatite acuta
HBV correlata in soggetto in buone condizioni cliniche e senza, in atto, segni clinici e di laboratorio dì ripresa di malattia;
esiti trauma caviglia sin. operato, esiti Meniscectomia ginocchio dx. spondilodiscoartrosi cervico lombare, ipertensione arteriosa'. Lo stesso è da considerare Invalido civile nella misura percentuale del 57% (cinquantasette per cento) a far data dal mese di dicembre
2024 (dicembre duemilaventiquattro).”Tale giudizio si presta ad essere riformato atteso che il ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetto da: “Epatopatia cronica HBV correlata in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di meniscectomia ginocchio destro e di sinoviectomia alla caviglia sinistra”. Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia: Cod. 6424 (Apparato digerente) Epatite cronica attiva 51%; Cod. 7210 (Apparato locomotore – arto inferiore) Anchilosi di Tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole 30%. Cod. 7205 (Apparato locomotore – arto inferiore) Anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%; Cod. 7001 (Apparato locomotore – rachide)
Anchilosi totale del rachide 75%; Cod. 6441 (Apparato cardiocircolatorio) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve 21-3. Su tali premesse e alla luce del quadro clinico unitario si ritiene tuttavia necessario ancorare la valutazione medico legale al caso concreto, pertanto alla luce della documentazione clinica e laboratoristica acquisita, l'epatopatia cronica HBV-correlata, pur rientrando tabellarmente nella voce “epatite cronica attiva” (Cod. 6424 – 51%), non presenta allo stato un quadro di citolisi attiva né segni clinico-funzionali di insufficienza epatica scompensata;
Pertanto, in applicazione del criterio medico-legale di adeguamento alla effettiva gravità funzionale, la menomazione epatica può essere prudenzialmente stimata in misura pari al
30%. Con riferimento alle menomazioni a carico dell'apparato locomotore, i postumi (esiti di meniscectomia del ginocchio destro e sinoviectomia della cavigliasinistra) determinano limitazioni articolari di carattere modesto-moderato, prive di anchilosi strutturate valutabili secondo le voci
7210 e 7205 in misura piena;
In applicazione del principio di non cumulabilità aritmetica dei postumi insistenti sul medesimo organo o distretto funzionale, tali esiti possono essere valutati congiuntamente in misura complessiva pari al 15%.
Ed ancora, il quadro degenerativo a carico del rachide lombare, pur non configurando una anchilosi totale, comporta una limitazione antalgica e funzionale cronica del movimento pertanto i In analogia con la voce tabellare indicata (Cod. 7001), può essere stimata una menomazione pari al 25%.Per quanto concerne la cardiopatia ipertensiva, pur rientrando nel range previsto per le miocardiopatie
o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (Cod. 6441 – 21-30%), la documentazione non evidenzia segni di scompenso emodinamico o impegno funzionale severo. Pertanto, si ritiene appropriato attribuire un valore mediano del range tabellare, ossia pari al 25%.Quindi sulla scorta delle sintetiche superiori considerazioni, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., è possibile considerare un quadro invalidante pari al 67% riformando pertanto la precedente valutazione medico legale. Il requisito sopra indicato deve essere riconosciutocon decorrenza dalla domanda amministrativa ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi ANNI 2 dal presente accertamento medico legale ”.
Quanto poi alla sussistenza dei presupposti per fruire della prestazione ordinaria di invalidità nello specifico il CTU ha rilevato: “ Il giudizio medico legale espresso dalla sede di Catania in ordine CP_1 alla domanda di assegno ordinario di invalidità si presta ad essere confermato atteso che il ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetto da: “Epatopatia cronica HBV correlata in soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di meniscectomia ginocchio destro e di sinoviectomia alla caviglia sinistra”. Ovvero, sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita e della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, si ritiene di poter escludere la sussistenza del presupposto medico-legale per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, atteso che, in concreto, le patologie riscontrate non determinano una compromissione funzionale tale da incidere in misura significativa e permanente sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. In particolare, considerato che il soggetto svolge attività di bracciante agricolo, deve ritenersi che il quadro morboso in esame — pur comportando limitazioni di entità lieve-moderata sul piano statico-dinamico e dismetabolico — non determina una riduzione stabile della capacità lavorativa superiore ai limiti previsti dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222, e cioè non comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali.Pertanto, il giudizio medico-legale complessivo è di non riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”.
Tali giudizi sono da condividere, dal momento che appaiono immuni da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondati su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre sorretti da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto entrambe le domande proposte vanno rigettate.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo CP_1
e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 28/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso