Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 2757/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2757 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.09.2024, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Virginia Luisa e Fabio Lusa, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, c.f.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonietta Venosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 155 ter c.c. depositato il 21.07.2022, il ricorrente, sig. Pt_1
chiedeva disporsi la revisione parziale delle condizioni stabilite con il
[...] decreto (nr.1996/2017) emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.04.2017 a modifica delle statuizioni accessorie di cui alla sentenza di divorzio n.1102/2015 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 04.12.2015, chiedendo, in via principale, di revocare l'assegno divorzile pari ad € 200,00 riconosciuto in favore della ex moglie e, in via subordinata, di ridurre l'ammontare del predetto contributo.
A sostegno della domanda deduceva la sopravvenienza di circostanze nuove tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio e confermate dal predetto decreto.
In particolare, deduceva un peggioramento della propria situazione economica, essendosi trasferito nel corso del 2019, unitamente alla FI , presso Per_1 un'abitazione condotta in locazione per un canone mensile pari ad euro 500,00, oltre alle spese condominiali.
Assumeva, poi, un implemento delle spese sostenute per il mantenimento della FI , prossima al trasferimento presso la città di Ferrara per frequentare Per_1
l'università, onde esso istante avrebbe corrisposto anche il canone per l'appartamento locato dalla stessa.
Stante l'aggravio di spese, esponeva, infine. di aver sospeso la corresponsione dell'assegno divorzile a partire dal mese di marzo 2020, senza che l'ex coniuge avesse mai reclamato o tentato di recuperare le somme non versate.
Con decreto depositato in data 04.10.2022 il Giudice Delegato dal Presidente fissava l'udienza del 23.02.2023 per la comparizione delle parti (rinviata al
28.09.2023 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio). 2 Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra con comparsa Controparte_1 depositata in data 25.09.2023, a mezzo della quale contestava le avverse pretese evidenziando come l'accoglimento della richiesta avversa le avrebbe impedito di provvedere al proprio sostentamento, essendo affetta da certificato disturbo ansioso depressivo ostativo allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
La comparente rappresentava di vivere presso l'abitazione della madre pensionata e di aver percepito il reddito di cittadinanza dal novembre del 2020 fino a luglio
2023; dopodiché, restava sprovvista di qualsivoglia entrata e sosteneva le spese sanitarie e quelle relative alle utenze grazie all'ausilio delle sorelle.
Manifestava, infine, l'intento di inoltrare richiesta per la pensione di invalidità, ribadendo come l'unica fonte reddituale fosse rappresentata dall'assegno divorzile
All'udienza del 28.09.2023 il Giudice, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il designato Collegio, con ordinanza depositata in data 26.10.2023, rinviava all'udienza dell'11.04.2024 disponendo la comparizione personale delle parti.
All'esito dell'audizione il giudice relatore riservava al collegio e la causa veniva rinviata per l'acquisizione dei prova del rigetto della domanda di pensione di invalidità, come dedotto dalla innanzi al giudice relatore. CP_1
All'udienza di discussione svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa era riservata in decisione al collegio.
***
La domanda è fondata nei soli limiti e per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Si osserva, in primo luogo, che l'istante non ha fornito prova in ordine alle spese sostenute per la conduzione in locazione dell'immobile sito in Ravenna e da lui abitato unitamente alla FI (per un ammontare del canone locatizio Per_1 asseritamente pari ad euro 500,00, oltre ad oneri condominiali), né ha dimostrato di aver corrisposto metà della rata (pari a complessivi euro 450,00) del mutuo contratto per l'acquisto di un non meglio identificato immobile precedentemente abitato in uno alla ex-compagna (cfr. dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 28.09.2023); al più, le predette incombenze potrebbero comportare un aumento delle uscite in capo al sig. per complessivi euro 275,00 (ricavabili Pt_1
3 tramite un'operazione aritmetica di sottrazione dell'importo dimidiato della quota del mutuo dall'ammontare del canone mensile asseritamente corrisposto per la conduzione dell'appartamento sito in Ravenna).
Tuttavia, malgrado la circostanza per cui il ricorrente provvede alla FI Per_1 in via esclusiva attraverso il suo diretto sostentamento non rappresenti elemento di novità, appare innegabile - per essere la circostanza non contestata dalla sig.ra e, dunque, provata in virtù del principio di non contestazione codificato CP_1 all'art. 115 c.p.c. - un aumento delle spese in capo al sig. , il quale assicura Pt_1 alla FI, studentessa universitaria, le condizioni necessarie per concludere gli studi universitari intrapresi (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023).
Va evidenziato, altresì, che l'omessa richiesta da parte della sig.ra di CP_1 adempimento delle somme non corrisposte dal a titolo di assegno divorzile Pt_1
a far data dal mese di marzo 2020, è indice di una capacità a produrre reddito.
Occorre tenere conto, infine, del contegno processuale tenuto dalla resistente, la quale non ha depositato note per la trattazione scritta dell'udienza del 26.09.2024
e non ha ottemperato alla richiesta del designato Collegio di deposito del decreto di rigetto della domanda di pensione di invalidità (cfr. ordinanza depositata in data
12.04.2024): tali carenze documentali sono argomenti di prova valutabili ex art. 116 cpc che fanno presumere una capacità reddituale superiore a quanto dichiarato.
Alla luce delle svolte considerazioni, riteine dunque il tribunale che la domanda vada in parte accolta, sussistendo elementi sopravvenuti – come sopra esposti - tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'assegno divorzile determinato in favore della sig.ra in euro 150,00, somma soggetta a rivalutazione annuale CP_1 in base agli indici ISTAT.
Vanno disposte, altresì, le formalità prescritte dalla legge.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, a modifica del decreto nr.1996/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.04.2017
4 nell'ambito del procedimento recante n. 360/2017 V.G., riduce l'ammontare dell'assegno divorzile posto a carico del sig. (c.f.: Parte_1
) in favore della sig.ra (c.f.: CodiceFiscale_3 Controparte_1
) ad euro 150,00 mensili, con decorrenza dal deposito del C.F._2 ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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