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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 3.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 22298/2017 e 23385/18
r.g.a.c., vertenti
TRA
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ALIPERTI, giusta
[...]
procura in calce agli atti introduttivi,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta nel proc. n. 22298/17
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., con il CP_3
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 patrocinio dell'avv. ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
convenuta/opposta nel proc. n. 23385/18
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 3.7.2017, in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ha intimato alla _4
(di seguito, , in persona del l.r.p.t., il
[...] Pt_1
pagamento di € 10.252.290,14, quale residua esposizione debitoria derivante dal mutuo del 17.10.2008 per atto del notaio erogato in Persona_1
favore della società e oggetto di parziale accollo in capo Controparte_5
all'intimata per rogito del medesimo notaio, datato 15.10.2010.
La debitrice si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. e deducendo: 1) la nullità del precetto per genericità del suo contenuto e perché intimato sulla base di scrittura privata autenticata;
2) l'illegittimità dell'atto di accollo;
3) la nullità
del mutuo, parzialmente finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria;
4) la nullità del mutuo per difetto di causa;
5) l'applicazione di interessi “non conformi ai parametri di indicizzazione
Euribor”; 6) l'applicazione di interessi moratori composti;
7) l'applicazione
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 di interessi anatocistici ultralegali sulla linea di finanziamento indicata come
“A”; 8) l'illegittima cessione alla società di strumenti Controparte_6
finanziari derivati;
9) l'anomala erogazione di € 3.700.000,00; 10) l'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di CP_5
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
Con precetto notificato il 20.7.2018, quale Controparte_7
cessionaria del medesimo credito, e, per essa, la mandataria,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_2
(di _4
seguito, , in persona del l.r.p.t., il pagamento della medesima Pt_1
somma di € 10.252.290,14.
L'intimata si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. designato dal n. 23385/18 e poi riunito al presente procedimento. Così facendo, essa ha sollevato le medesime eccezioni già fatte valere nella causa di più risalente iscrizione, oltre che: 11)
la stipulazione di pattuizioni usurarie nel contratto di mutuo e la nullità dello stesso per impossibilità dell'oggetto; 12) la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati a copertura del rischio tassi, per “eccessivo
sbilanciamento dell'alea”, per assenza di meritevolezza degli interessi perseguiti, per difetto della qualifica di operatore qualificato in capo al cliente, per conflitto di interessi, per mancata indicazione della facoltà di
Part recesso, per difetto di causa concreta, per mancata indicazione del c.d. ;
13) l'usurarietà del tasso applicato;
14) l'inesistenza dello ius variandi in
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 capo alla banca;
15) l'applicazione di interessi anatocistici;
16) l'illegittima applicazione dei criteri di accredito e addebito delle valute;
17) la mancata trasmissione degli estratti conto;
18) l'usurarietà dei costi del finanziamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
I termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. sono stati concessi, con ordinanza del
28.5.2018, con decorrenza dal 30.6.2018. Non applicandosi alla controversia,
concernente un'opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini, le preclusioni previste dall'art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c. per il deposito di nuovi documenti devono ritenersi compiute alla data del 29.8.2018.
Pertanto, la produzione del 26.9.2018, con la quale l'opponente ha versato in atti documentazione integrativa, deve intendersi tardivamente avvenuta e, come tale, inammissibile, al pari delle restanti richieste istruttorie ivi articolate.
2. Nell'esposizione delle ragioni a fondamento della decisione, è
opportuno descrivere le incontestate premesse fattuali dalle quali trae origine il credito controverso.
Con scrittura privata del 17.10.2008, autenticata dal notaio
[...]
(rep. 32366, racc. 10331), poi Per_1 Controparte_8
pacificamente confluita per incorporazione in concesse a Controparte_1
un mutuo di € 17.500.000,00, garantito da ipoteca su Controparte_5
svariati immobili della mutuataria.
Con due atti di erogazione e quietanza, entrambi per notar e Per_1
rispettivamente datati 31.10.2008 e 15.10.2010, la mutuataria riconosceva di
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 avere ricevuto la somma promessa, in due tranche di € 16.700.000,00 e di €
800.000,00.
Quindi, con atto di accollo parziale non liberatorio e di suddivisione ex art. 39 TUB per notar del 15.10.2010 (rep. 34874, racc. 11885), la Per_1
acquirente di alcuni degli immobili ipotecati, ha assunto su di Parte_1
sé il debito della per l'importo di € 9.000.000,00 a titolo di CP_5
capitale.
3. Con sentenza non definitiva n. 927/25, pubblicata il 28.1.2025, tutti i motivi di opposizione rassegnati dalla società attrice sono stati rigettati, ad eccezione dei seguenti, per i quali è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria mediante CTU, revocata prima del suo effettivo svolgimento in ragione delle ulteriori deduzioni delle parti.
3.1. In particolare, l'opponente si duole che la società Controparte_5
sia stata indotta dalla banca ad acquistare strumenti finanziari derivati. Nel
qualificare tale operazione come illegittima, essa sostiene che ne sarebbero discesi danni al patrimonio della consistenti nel CP_5
dimezzamento dell'importo concesso per l'acquisto di derivati e nella perdita del capitale investito;
ciò sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi informativi, di diligenza e di buona fede gravanti sull'istituto di credito, dalla violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dalla mancanza di causa concreta nel contratto.
Inoltre, alle pagine dalla quattordicesima alla ventitreesima dell'atto di opposizione relativo al giudizio riunito, la debitrice eccepisce la nullità, sotto diversi profili, del predetto contratto di interest rate swap stipulato il
31.10.2008 fra e Controparte_8 Controparte_9
n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 5 di 9
[...] 3.2. Essa sembra in tal modo voler portare in compensazione il credito,
sorto in capo alla per effetto della illegittimità del suindicato CP_5
strumento finanziario, con il debito sulla stessa gravante per effetto del finanziamento, del quale con i precetti opposti è stato intimato il pagamento.
Come già rilevato rispetto ad altre difese nella sentenza parziale del
28.1.2025, l'eccezione di compensazione, svolta dall'accollante in relazione a un credito dell'accollato, a sua volta non liberato – come nel caso di specie
– della sua obbligazione nei confronti dell'accollatario, è astrattamente ammissibile ex artt. 1302 e 1273 c.c. (v. Cass., Sez. I, n. 11956/93).
Non lo è, tuttavia, nei rapporti con il cessionario del credito, ovverosia con poiché “i crediti oggetto delle operazioni di CP_3
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un
patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in
via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso” (v. Cass., Sez. III, nn. 13735/22, 21843/19).
Essendo IF cessionaria sulla base di un contratto stipulato ai sensi della citata l. n. 130/99, ad essa non può dunque rivolgersi la descritta eccezione di compensazione, che va invece esaminata nei rapporti con l'originaria creditrice, Controparte_10
[...
. Con nota del 20.2.2025, ha depositato le sentenze n. CP_1
3336/21 e n. 4225/19, pacificamente passata in giudicato, emesse da
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 quest'Ufficio dopo lo spirare dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. e, come tali,
producibili in giudizio anche dopo lo spirare della relativa preclusione.
Come si desume dalla lettura della sentenza n. 4225 cit. e dell'atto di citazione introduttivo del relativo giudizio, sono state in quella sede oggetto di trattazione le medesime questioni tuttora controverse nel presente giudizio, ovverosia la dedotta nullità del contratto di interest rate swap per carenza di causa in concreto e per eccessivo sbilanciamento dell'alea, oltre che di risarcimento per violazione degli obblighi informativi.
Su tali questioni, pertanto, è sceso il giudicato, formatosi in termini di reiezione della domanda, e non è di conseguenza possibile addivenire qui a un diverso accertamento, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 2909
c.c., della regola giudizialmente individuata, in via definitiva, per la disciplina del caso concreto.
Peraltro, ove pure la domanda di nullità fosse stata formulata in termini parzialmente differenti da quelli adombrati nel presente giudizio, resterebbe ferma l'inammissibilità di una pronuncia diversa da quella già resa,
trattandosi di un'azione “pertinente ad un diritto autodeterminato,
individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (V.
Cass., Sez. II, n. 4717/22).
3.4. Non induce a diversa conclusione il fatto che il giudizio nel quale il giudicato si è formato si sia svolto senza la partecipazione di ma Pt_1
nel contraddittorio fra le sole e CP_1 CP_5
Come si è visto, infatti, l'ammissibilità della compensazione eccepita dall'accollatario con riferimento a crediti dell'accollante non liberato riposa sul combinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c.
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 In particolare, l'art. 1302 c.c. consente al condebitore in solido di portare in compensazione il controcredito di altro condebitore fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
Ciò, tuttavia, si risolve in una legittimazione per così dire surrogatoria a far valere un diritto altrui, la quale, a sua volta, presuppone che nel patrimonio del soggetto surrogato esista il diritto in questione.
Nel caso di specie, tuttavia, per effetto del giudicato formatosi nei rapporti fra e il diritto al risarcimento dei danni da CP_5 CP_1
invalidità del contratto di IRS e da violazione degli obblighi informativi dell'intermediario è stato già definitivamente escluso per effetto della richiamata sentenza e non può, pertanto, essere affermato in questa sede.
La domanda, pertanto, va definitivamente rigettata.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di _4
, in persona del l.r.p.t., e sulla domanda proposta da CP_1
nei _4
confronti di in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., disattesa ogni CP_3
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande dell'opponente, con riferimento ai motivi di opposizione non esaminati nella sentenza n. 927/25;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di e di in solido fra loro, liquidate ex CP_1 CP_3
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 d.m. n. 55/14 (scaglione massimo, aumentato ex art. 6 d.m. cit.)
in complessivi € 26.800,00 (dei quali € 5.600,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 8.700,00 per la fase di trattazione, € 9.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 4/6/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 3.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 22298/2017 e 23385/18
r.g.a.c., vertenti
TRA
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ALIPERTI, giusta
[...]
procura in calce agli atti introduttivi,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta nel proc. n. 22298/17
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., con il CP_3
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 patrocinio dell'avv. ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
convenuta/opposta nel proc. n. 23385/18
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 3.7.2017, in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ha intimato alla _4
(di seguito, , in persona del l.r.p.t., il
[...] Pt_1
pagamento di € 10.252.290,14, quale residua esposizione debitoria derivante dal mutuo del 17.10.2008 per atto del notaio erogato in Persona_1
favore della società e oggetto di parziale accollo in capo Controparte_5
all'intimata per rogito del medesimo notaio, datato 15.10.2010.
La debitrice si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. e deducendo: 1) la nullità del precetto per genericità del suo contenuto e perché intimato sulla base di scrittura privata autenticata;
2) l'illegittimità dell'atto di accollo;
3) la nullità
del mutuo, parzialmente finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria;
4) la nullità del mutuo per difetto di causa;
5) l'applicazione di interessi “non conformi ai parametri di indicizzazione
Euribor”; 6) l'applicazione di interessi moratori composti;
7) l'applicazione
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 di interessi anatocistici ultralegali sulla linea di finanziamento indicata come
“A”; 8) l'illegittima cessione alla società di strumenti Controparte_6
finanziari derivati;
9) l'anomala erogazione di € 3.700.000,00; 10) l'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di CP_5
condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
Con precetto notificato il 20.7.2018, quale Controparte_7
cessionaria del medesimo credito, e, per essa, la mandataria,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_2
(di _4
seguito, , in persona del l.r.p.t., il pagamento della medesima Pt_1
somma di € 10.252.290,14.
L'intimata si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. designato dal n. 23385/18 e poi riunito al presente procedimento. Così facendo, essa ha sollevato le medesime eccezioni già fatte valere nella causa di più risalente iscrizione, oltre che: 11)
la stipulazione di pattuizioni usurarie nel contratto di mutuo e la nullità dello stesso per impossibilità dell'oggetto; 12) la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati a copertura del rischio tassi, per “eccessivo
sbilanciamento dell'alea”, per assenza di meritevolezza degli interessi perseguiti, per difetto della qualifica di operatore qualificato in capo al cliente, per conflitto di interessi, per mancata indicazione della facoltà di
Part recesso, per difetto di causa concreta, per mancata indicazione del c.d. ;
13) l'usurarietà del tasso applicato;
14) l'inesistenza dello ius variandi in
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 capo alla banca;
15) l'applicazione di interessi anatocistici;
16) l'illegittima applicazione dei criteri di accredito e addebito delle valute;
17) la mancata trasmissione degli estratti conto;
18) l'usurarietà dei costi del finanziamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
I termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. sono stati concessi, con ordinanza del
28.5.2018, con decorrenza dal 30.6.2018. Non applicandosi alla controversia,
concernente un'opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini, le preclusioni previste dall'art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c. per il deposito di nuovi documenti devono ritenersi compiute alla data del 29.8.2018.
Pertanto, la produzione del 26.9.2018, con la quale l'opponente ha versato in atti documentazione integrativa, deve intendersi tardivamente avvenuta e, come tale, inammissibile, al pari delle restanti richieste istruttorie ivi articolate.
2. Nell'esposizione delle ragioni a fondamento della decisione, è
opportuno descrivere le incontestate premesse fattuali dalle quali trae origine il credito controverso.
Con scrittura privata del 17.10.2008, autenticata dal notaio
[...]
(rep. 32366, racc. 10331), poi Per_1 Controparte_8
pacificamente confluita per incorporazione in concesse a Controparte_1
un mutuo di € 17.500.000,00, garantito da ipoteca su Controparte_5
svariati immobili della mutuataria.
Con due atti di erogazione e quietanza, entrambi per notar e Per_1
rispettivamente datati 31.10.2008 e 15.10.2010, la mutuataria riconosceva di
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 avere ricevuto la somma promessa, in due tranche di € 16.700.000,00 e di €
800.000,00.
Quindi, con atto di accollo parziale non liberatorio e di suddivisione ex art. 39 TUB per notar del 15.10.2010 (rep. 34874, racc. 11885), la Per_1
acquirente di alcuni degli immobili ipotecati, ha assunto su di Parte_1
sé il debito della per l'importo di € 9.000.000,00 a titolo di CP_5
capitale.
3. Con sentenza non definitiva n. 927/25, pubblicata il 28.1.2025, tutti i motivi di opposizione rassegnati dalla società attrice sono stati rigettati, ad eccezione dei seguenti, per i quali è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria mediante CTU, revocata prima del suo effettivo svolgimento in ragione delle ulteriori deduzioni delle parti.
3.1. In particolare, l'opponente si duole che la società Controparte_5
sia stata indotta dalla banca ad acquistare strumenti finanziari derivati. Nel
qualificare tale operazione come illegittima, essa sostiene che ne sarebbero discesi danni al patrimonio della consistenti nel CP_5
dimezzamento dell'importo concesso per l'acquisto di derivati e nella perdita del capitale investito;
ciò sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi informativi, di diligenza e di buona fede gravanti sull'istituto di credito, dalla violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dalla mancanza di causa concreta nel contratto.
Inoltre, alle pagine dalla quattordicesima alla ventitreesima dell'atto di opposizione relativo al giudizio riunito, la debitrice eccepisce la nullità, sotto diversi profili, del predetto contratto di interest rate swap stipulato il
31.10.2008 fra e Controparte_8 Controparte_9
n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 5 di 9
[...] 3.2. Essa sembra in tal modo voler portare in compensazione il credito,
sorto in capo alla per effetto della illegittimità del suindicato CP_5
strumento finanziario, con il debito sulla stessa gravante per effetto del finanziamento, del quale con i precetti opposti è stato intimato il pagamento.
Come già rilevato rispetto ad altre difese nella sentenza parziale del
28.1.2025, l'eccezione di compensazione, svolta dall'accollante in relazione a un credito dell'accollato, a sua volta non liberato – come nel caso di specie
– della sua obbligazione nei confronti dell'accollatario, è astrattamente ammissibile ex artt. 1302 e 1273 c.c. (v. Cass., Sez. I, n. 11956/93).
Non lo è, tuttavia, nei rapporti con il cessionario del credito, ovverosia con poiché “i crediti oggetto delle operazioni di CP_3
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un
patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in
via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su
crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo
intercorso” (v. Cass., Sez. III, nn. 13735/22, 21843/19).
Essendo IF cessionaria sulla base di un contratto stipulato ai sensi della citata l. n. 130/99, ad essa non può dunque rivolgersi la descritta eccezione di compensazione, che va invece esaminata nei rapporti con l'originaria creditrice, Controparte_10
[...
. Con nota del 20.2.2025, ha depositato le sentenze n. CP_1
3336/21 e n. 4225/19, pacificamente passata in giudicato, emesse da
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 quest'Ufficio dopo lo spirare dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. e, come tali,
producibili in giudizio anche dopo lo spirare della relativa preclusione.
Come si desume dalla lettura della sentenza n. 4225 cit. e dell'atto di citazione introduttivo del relativo giudizio, sono state in quella sede oggetto di trattazione le medesime questioni tuttora controverse nel presente giudizio, ovverosia la dedotta nullità del contratto di interest rate swap per carenza di causa in concreto e per eccessivo sbilanciamento dell'alea, oltre che di risarcimento per violazione degli obblighi informativi.
Su tali questioni, pertanto, è sceso il giudicato, formatosi in termini di reiezione della domanda, e non è di conseguenza possibile addivenire qui a un diverso accertamento, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 2909
c.c., della regola giudizialmente individuata, in via definitiva, per la disciplina del caso concreto.
Peraltro, ove pure la domanda di nullità fosse stata formulata in termini parzialmente differenti da quelli adombrati nel presente giudizio, resterebbe ferma l'inammissibilità di una pronuncia diversa da quella già resa,
trattandosi di un'azione “pertinente ad un diritto autodeterminato,
individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (V.
Cass., Sez. II, n. 4717/22).
3.4. Non induce a diversa conclusione il fatto che il giudizio nel quale il giudicato si è formato si sia svolto senza la partecipazione di ma Pt_1
nel contraddittorio fra le sole e CP_1 CP_5
Come si è visto, infatti, l'ammissibilità della compensazione eccepita dall'accollatario con riferimento a crediti dell'accollante non liberato riposa sul combinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c.
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 In particolare, l'art. 1302 c.c. consente al condebitore in solido di portare in compensazione il controcredito di altro condebitore fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
Ciò, tuttavia, si risolve in una legittimazione per così dire surrogatoria a far valere un diritto altrui, la quale, a sua volta, presuppone che nel patrimonio del soggetto surrogato esista il diritto in questione.
Nel caso di specie, tuttavia, per effetto del giudicato formatosi nei rapporti fra e il diritto al risarcimento dei danni da CP_5 CP_1
invalidità del contratto di IRS e da violazione degli obblighi informativi dell'intermediario è stato già definitivamente escluso per effetto della richiamata sentenza e non può, pertanto, essere affermato in questa sede.
La domanda, pertanto, va definitivamente rigettata.
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di _4
, in persona del l.r.p.t., e sulla domanda proposta da CP_1
nei _4
confronti di in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., disattesa ogni CP_3
contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande dell'opponente, con riferimento ai motivi di opposizione non esaminati nella sentenza n. 927/25;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di e di in solido fra loro, liquidate ex CP_1 CP_3
Procc riuniti.n n. 22298/17 e 23385/18 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 d.m. n. 55/14 (scaglione massimo, aumentato ex art. 6 d.m. cit.)
in complessivi € 26.800,00 (dei quali € 5.600,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 8.700,00 per la fase di trattazione, € 9.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 4/6/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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