Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1109/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di: dott.ssa Lorena Mussoni Presidente rel. dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis 49
e 51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario a San Lorenzo in Campo in data 27/07/2024, optando per il regime della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 49 e 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 11/04/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel corso dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso congiunto confermando integralmente le condizioni relative al trasferimento immobiliare.
Ancona e sottoscritto anche dal Presidente del Tribunale di Pesaro in data 10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis.
49 cc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2 lettera b) della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi i sensi dell'articolo 127 ter
5° c.p.c, dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo due della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
2. Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi sopra indicati, alle condizioni tutte, di cui al ricorso introduttivo e al verbale di udienza del 20/05/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
3. Ordina che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
4. Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Provvede come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Lorena Mussoni Deciso in Pesaro il 27/05/2025
Il Presidente est.
Lorena Mussoni