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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4152 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Parte_1 Parte_2
Malecchi, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni di separazione su domand a congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 11.11.2024, Pt_1
e – premesso di aver contratto matrimonio civile in Lanuvio il
[...] Parte_2
5.10.2010; che con decreto del 6.10.2021 il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, prevedendo, a carico del marito, un contributo per il mantenimento della moglie pari a € 500,00, mensili;
che, nel corso degli anni, il SI. non ha mai corrisposto quanto da lui dovuto per il mantenimento della moglie a causa Pt_1
di sopraggiunte difficoltà economiche che hanno reso impossibile il versamento delle relative somme;
che, in considerazione di ciò, la SI.ra intende rinunciare al mantenimento Pt_2
previsto, in suo favore, in sede di separazione – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione Collegiale, revocare l'assegno posto a carico del SI. , a titolo di mantenimento della SI.ra , Parte_1 Parte_2 attesa l'espressa rinuncia della stessa”.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente
R.G.V.G. n. 4152/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in modifica del decreto del Tribunale di
Velletri del 6.10.2021 e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4152 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Parte_1 Parte_2
Malecchi, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni di separazione su domand a congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 11.11.2024, Pt_1
e – premesso di aver contratto matrimonio civile in Lanuvio il
[...] Parte_2
5.10.2010; che con decreto del 6.10.2021 il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, prevedendo, a carico del marito, un contributo per il mantenimento della moglie pari a € 500,00, mensili;
che, nel corso degli anni, il SI. non ha mai corrisposto quanto da lui dovuto per il mantenimento della moglie a causa Pt_1
di sopraggiunte difficoltà economiche che hanno reso impossibile il versamento delle relative somme;
che, in considerazione di ciò, la SI.ra intende rinunciare al mantenimento Pt_2
previsto, in suo favore, in sede di separazione – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione Collegiale, revocare l'assegno posto a carico del SI. , a titolo di mantenimento della SI.ra , Parte_1 Parte_2 attesa l'espressa rinuncia della stessa”.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente
R.G.V.G. n. 4152/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in modifica del decreto del Tribunale di
Velletri del 6.10.2021 e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di conSIlio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi