Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
- dott.ssa Roberta Brera Presidente
- dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel.
- dott. Michele Delli Paoli Giudice
letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti di (c.f. ) con sede in Alessandria, corso Controparte_1 P.IVA_1
F. Cavallotti 34/7
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede in Alessandria;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale il trasporto merci su strada (come da visura);
rilevato, in particolare, che sulla fallibilità della società cooperativa, la giurisprudenza ha affermato che deve aversi riguardo al fatto che la stessa operi con criteri di economicità in senso oggettivo, intesa quale esigenza di proporzionalità tra costi e ricavi, trattandosi di requisito non incompatibile con il fine mutualistico e che, quindi, ben può essere presente anche in una società cooperativa la quale, in presenza di dette caratteristiche, può essere assoggettata al fallimento (Cass. ord. 25478 del 10.10.2019);
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dall'esame dell'ultimo bilancio depositato, del 2022, risultano crediti verso clienti di oltre 500.000 euro e costi di produzione per materie prime di oltre 500.000 euro, sussistono poi costi per il personale per oltre 700.000 euro e oneri diversi di gestione per oltre 33.000 euro;
in linea a tali dati
è anche il bilancio al 31.12.2021;
la debitrice, quindi, offrendo sul mercato prodotti a terzi il cui corrispettivo doveva essere utilizzato per coprire i costi di gestione, tra cui il costo del lavoro, è soggetto che opera necessariamente in regime di economicità, diversamente opinando il lavoro dei soci sarebbe stato fornito gratuitamente;
ne consegue che la stessa è assoggettabile al fallimento;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la Contr Contr convenuta un debito di oltre 490.000 euro verso (risultante dalla nota di in atti);
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa non si è costituita;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) n. 1,
2 e 3 CCI(vd. bilanci in atti e modelli IVA);
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento del debito nei confronti del creditore ricorrente e di ,
o della presenza presso il Tribunale di Alessandria di diversi decreti ingiuntivi contro la resistente, in materia lavoristica, per circa 30.000 euro;
o dal mancato deposito del bilancio 2023;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Elisabetta Bianco;
NOMINA
Curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
2 al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno _25.6.25 ore 12_nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_2
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 - alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 4.3.25
Il Presidente
Il Giudice relatore Roberta Brera
Elisabetta Bianco
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