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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - Corso Promessi Sposi N. 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNB20000068 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1
contro
Agenzia Entrate, direzione provinciale di Lecco, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad "ecotassa" per veicolo con targa Targa_1
(immatricolato in Italia il 14.10.2020), di euro 2.000,00, oltre sanzioni ed interessi.
Unico il motivo di ricorso, l'asserita illegittimità dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30.12.2018 n.
145, che ha introdotto la cosiddetta "ecotassa", per contrarietà all'articolo 110 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), nella parte in cui impone il pagamento di tale imposta solo in caso di acquisto e immatricolazione di un veicolo usato, in precedenza immatricolato in altro stato dell'Unione
Europea (come nel caso di specie), e non anche nell'ipotesi in cui oggetto dell'acquisto sia un veicolo usato già immatricolato in Italia.
Si chiede:
- in via preliminare, di disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato;
- in via principale e di merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità suindicata e, per l'effetto, di disapplicare il sunnominato comma 1043 dell'articolo 1 della legge 145/2018, nonchè di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'atto impugnato, ordinando il rimborso di quanto già corrisposto dal contribuente in forza di detto atto.
Con vittoria di spese.
In data 12 gennaio 2026 viene rigettata l'istanza di sospensione .
Si costituisce Agenzia Entrate che rappresenta di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'assenza di un orientamento consolidato sulla materia.
Aderisce alla predetta richiesta il Ricorrente, il quale però chiede il rimborso del contributo unificato di euro 30,00, oltre il rimborso della spese di acquisto della firma digitale per euro 68,08, nonchè il rimborso di quanto già versato (un terzo dell'imposta dovuta e relativi interessi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della cessazione della materia del contendere, per cui non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 546/1992.
Relativamente alle spese di giudizio, in base al principio della socccombenza virtuale e stante la palese illegittimità della pretesa dell'Ufficio, il quale si doveva astenere dall' emanare l'atto in questione, Agenzia Entrate è tenuta al pagamento delle spese richieste dal Ricorrente, oltre ovviamente a provvedere al rimborso senza alcun indugio di quanto anticipato dallo stesso Contribuente per imposta
(un terzo) e relativi interessi, come documentato nel fascicolo processuale.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Condanna Agenzia
Entrate al pagamento al Ricorrente delle spese di lite di euro 68,08 e al rimborso del contributo unificato di euro 30,00 .
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - Corso Promessi Sposi N. 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNB20000068 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1
contro
Agenzia Entrate, direzione provinciale di Lecco, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad "ecotassa" per veicolo con targa Targa_1
(immatricolato in Italia il 14.10.2020), di euro 2.000,00, oltre sanzioni ed interessi.
Unico il motivo di ricorso, l'asserita illegittimità dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30.12.2018 n.
145, che ha introdotto la cosiddetta "ecotassa", per contrarietà all'articolo 110 del TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), nella parte in cui impone il pagamento di tale imposta solo in caso di acquisto e immatricolazione di un veicolo usato, in precedenza immatricolato in altro stato dell'Unione
Europea (come nel caso di specie), e non anche nell'ipotesi in cui oggetto dell'acquisto sia un veicolo usato già immatricolato in Italia.
Si chiede:
- in via preliminare, di disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato;
- in via principale e di merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità suindicata e, per l'effetto, di disapplicare il sunnominato comma 1043 dell'articolo 1 della legge 145/2018, nonchè di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica l'atto impugnato, ordinando il rimborso di quanto già corrisposto dal contribuente in forza di detto atto.
Con vittoria di spese.
In data 12 gennaio 2026 viene rigettata l'istanza di sospensione .
Si costituisce Agenzia Entrate che rappresenta di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'assenza di un orientamento consolidato sulla materia.
Aderisce alla predetta richiesta il Ricorrente, il quale però chiede il rimborso del contributo unificato di euro 30,00, oltre il rimborso della spese di acquisto della firma digitale per euro 68,08, nonchè il rimborso di quanto già versato (un terzo dell'imposta dovuta e relativi interessi).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della cessazione della materia del contendere, per cui non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 546/1992.
Relativamente alle spese di giudizio, in base al principio della socccombenza virtuale e stante la palese illegittimità della pretesa dell'Ufficio, il quale si doveva astenere dall' emanare l'atto in questione, Agenzia Entrate è tenuta al pagamento delle spese richieste dal Ricorrente, oltre ovviamente a provvedere al rimborso senza alcun indugio di quanto anticipato dallo stesso Contribuente per imposta
(un terzo) e relativi interessi, come documentato nel fascicolo processuale.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Condanna Agenzia
Entrate al pagamento al Ricorrente delle spese di lite di euro 68,08 e al rimborso del contributo unificato di euro 30,00 .