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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4664/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“assegno ordinario di invalidità “e vertente
T R A
c.f. rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo dall'avv. Franco Rosa del Foro di Salerno
RICORRENTE
E
, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.24 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino, Per_1
unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno C.so Garibaldi 38, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che aveva promosso un ricorso per ottenere , ex art. 445 bis c.p.c. , l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la sussistenza Persona_2
delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445 , bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità: in particolare concludeva chiedendo che il giudice disattendesse la perizia redatta dal dott. e per l'effetto dichiarasse il Per_2
proprio diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, dalla data della presentazione della relativa domanda all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ovvero in subordine, dalla decorrenza determinata da nuovo CTU di cui chiedeva la nomina.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto Istituto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti, pur precisando che il ricorrente era in possesso del requisito contributivo richiesto ai fini dell'eventuale erogazione del beneficio.
All'udienza del 3.12.2024 il giudice, ritenutane la necessità, disponeva un supplemento di perizia designando il medesimo Ctu nominato nel procedimento per Atp, ovvero il dott.
Persona_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Orbene il consulente tecnico, all'esito delle indagini a lui affidate, ha diagnosticato che la parte ricorrente è affetta da infermità tali che realizzano, nel loro complesso, una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'istante, precisando che tale riduzione deve ritenersi verificatasi a far tempo dal gennaio 2025.
2 Il Giudice ritiene di dover accertare e fare proprio anche per quanto attiene alla decorrenza il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise. Non è dubitabile, invero, che le malattie riscontrate nella parte ricorrente, permanenti e destinate ad ulteriore aggravarsi, considerati sia l'età che il tipo di attività svolta, incidono notevolmente sulla sua capacità di lavoro, rendendo non solo impossibile l'ulteriore espletamento di detta attività lavorativa, ma impedendo altresì di mettere a profitto le residue energie lavorative in una diversa e meno usurante occupazione confacente alla sua individualità e – in definitiva – realizzando nel loro complesso fin dalla data indicata dal C.T.U. quella riduzione di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato che, a termini dell'art.1 della legge
12.06.1984 n°222, fa nascere il di lui diritto all'assegno ordinario di invalidità, introdotto con la indicata norma.
La domanda va, quindi, accolta, nei limiti della declaratoria della invalidità e con la decorrenza indicati dal C.T.U.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia in relazione alla domanda come spiegata e della decorrenza fissata, le spese del giudizio vanno compensate per intero tra le parti;
vanno poste, invece, definitivamente a carico dell' quelle peritali liquidate CP_1
con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 13 settembre 2024 da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t. , così provvede:
a) dichiara parte ricorrente invalida ai sensi dell'art.1 della legge 222/1984 a decorrere dal gennaio 2025 ;
b) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
c) liquida con separato decreto le spese di consulenza tecnica .
Salerno 1 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
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