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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14337/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14337/2020 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 20 marzo 2025 alle ore 11,25 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MURACE STEFANO Parte_1
Per , l'avv.to Valentina Maccherini in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ENNE MARTA e dell'avv. DELIA DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Murace si riporta alle conclusioni già precisate nei precedenti scritti ed alla memoria di discussione in atti. Rileva in particolare che contrariamente a quanto dedotto ex adverso il doc. 2 riporta come luogo di fornitura il comune di Rosignano Marittimo.
L'avv. Maccherini si riporta ai precedenti scritti ed in particolare alla memoria di discussione. In ordine all'effettiva ubicazione dell'utenza e al suo indirizzo rileva che dalla stessa produzione documentale di pagina 1 di 8 Cont controparte si evince che ad fu indicato in più di un'occasione la frazione di Castiglioncello, comune di Rosignano Marittimo.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14337/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO Parte_1 C.F._1 DAVIDE e dell'avv. MURACE STEFANO ( ) elettivamente domiciliato presso C.F._2 il difensore avv. DE GAETANO DAVIDE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ENNE MARTA DELIA e dell'avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO ( ) VIA PASSIONE 8 20122 MILANO elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
FRANCESCO PETRARCA 4 20123 MILANO presso il difensore avv. ENNE MARTA DELIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito in via principale A) revocare il decreto ingiuntivo n.° 4100/2020 (R.G.N.10189/2020) emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/10/2020 annullare le fatture 0669328/2017-0661124/2016-0330051/20180614337/2018 e accertata
l'insussistenza del credito vantato da dichiarare non dovute le somme annotate nelle CP_1
predette fatture. B) Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertato il
pagina 3 di 8 concorso di colpa di nel consumo abnorme di acqua dell'utenza del , CP_1 Parte_1
ridurre conseguentemente l'importo del debito effettivo gravante sull'attore opponente in misura proporzionale alla percentuale di colpa del gestore C) in via ulteriormente gradata CP_1
dichiarare non dovuti gli importi delle fatture 0669328/2017-0661124/2016-0330051/2018-
0614337/2018 relativamente al servizio di fognatura e depurazione nella misura di euro 5676,16 e gli oneri di depurazione nella misura proporzionale al consumo (effettivo) di acqua consumata nel periodo oggetto di fatturazione in contestazione. Con vittoria di spese e compensi professionali. “
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE - previa concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2020 – R.G. n. 10189/2020 emesso il 19.10.2020 dal Tribunale di Firenze, confermare il decreto ingiuntivo n. 4100/2020 – R.G. n. 10189/2020 concesso in favore di
IN VIA SUBORDINATA CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 4100/2020 opposto, dichiarare in ogni caso tenuta e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 25.011,95 portato dalle fatture dettagliatamente elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori di legge ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, ovvero a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa oltre le spese legali per la procedura di ingiunzione liquidate in € 810,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese al 15%, iva e cpa ed oltre a quelle successive occorrende;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 4100/2020 opposto, dichiarare in ogni caso tenuta e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di € 810,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese al
15%, iva e cpa ed oltre a quelle successive occorrende, così come liquidati nel procedimento monitorio de quo;
IN OGNI CASO - condannare il sig. al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di legge, rimettendone la determinazione alla valutazione equitativa del Giudicante.”.
------------------------------
pagina 4 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò posto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
pagina 5 di 8 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione. Occorre premettere che, con riferimento al contratto di somministrazione idrica, in caso di contestazione dei consumi, occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza, verificando cioè se il rilevamento di consumi anomali dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, e quindi, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o pagina 6 di 8 all'utente, dovendo trovare sul punto applicazione il normale criterio di ripartizione dell'onere della prova. Pertanto, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. A tal fine, è necessario ricostruire l'iter storico dei fatti così come risultante dalle allegazioni delle parti e dai documenti in atti.
Ebbene, nel caso di specie è risultato agli atti che il contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato inter-partes, prevedeva quale luogo di fornitura di acqua, l'immobile sito via delle Rose 34 in
Rosignano Marittimo, per un consumo medio stimato di 115 metri cubi trattandosi di seconda casa utilizzata pressoché nel periodo estivo. Il consumo di acqua ebbe a crescere nel tempo in misura esponenziale a causa di una perdita occulta di acqua scoperta casualmente dall'istante, in occasione del diniego di pagamento da parte della banca, come confermato dalla teste escussa all' Testimone_1
udienza del 26 novembre 2024. La teste, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha dichiarato altresì di non aver mai visto le fatture oggetto del monitorio né tanto meno la fattura nella quale si dava atto di un consumo superiore alla media storica, circostanza questa confermata anche dallo stesso opponente in sede di interrogatorio formale e non smentita da parte opposta. Ha altresì dichiarato che i contatori sono posti a circa 400 metri dall'abitazione, su una collinetta ben distante da casa.
Orbene, al di là della correttezza o meno dell'indirizzo di recapito delle fatture, la parte opposta non ha dato prova del ricevimento delle stesse da parte dell'utente il che si traduce allo stato in una violazione di quanto previsto dall'art.
7.9 della Carta Servizio. Risulta prodotta in atti una email del 16.07.2017, in nome e per conto della parte opponente, con la quale si dava atto della conoscenza effettiva di una Cont perdita idrica con richiesta esplicita rivolta all' di voler mettere in atto la procedura per il riconoscimento delle perdite occulte e la sistemazione del pregresso contabile dal gennaio 2017,
Cont l' tuttavia non dava riscontro a tale e-mail e non forniva informazioni, né attivava il procedimento di ricalcolo dei consumi per perdita occulta. Il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi generali di correttezza e buona fede, ad una serie di obblighi informativi ed esecutivi verso il cliente anche a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Non risulta la prova che tali obblighi siano stati osservati. L'Azienda di fornitura dell'acqua è tenuta inoltre alla lettura del contatore provvedendo, altresì, in ipotesi di impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'interessato, o a richiedere mediante raccomandata pagina 7 di 8 tale accesso, oppure a rilasciare una cartolina di autolettura all'utente, con indicazione delle modalità e dei tempi della comunicazione dei consumi auto rilevati. Una tempestiva lettura, ove effettuata, avrebbe consentito di percepire l'anomalia e di intervenirvi in modo da evitare il protrarsi nel tempo dell'aggravio dei consumi, ma la parte opposta non ha dato prova in tal senso.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria documentale e per testi espletata, deve ritenersi non provato il credito ingiunto e pertanto il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Alla luce del comportamento processuale della parte opponente che ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice ma non ha onorato l'impegno assunto, ritiene questo Giudice sussistenti valide ragioni per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2020 (R.G.N.10189/2020) emesso dal Tribunale di Firenze;
- spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
(depositata in PCT alle ore 21,51 per problemi di connessione)
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14337/2020 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 20 marzo 2025 alle ore 11,25 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to MURACE STEFANO Parte_1
Per , l'avv.to Valentina Maccherini in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ENNE MARTA e dell'avv. DELIA DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Murace si riporta alle conclusioni già precisate nei precedenti scritti ed alla memoria di discussione in atti. Rileva in particolare che contrariamente a quanto dedotto ex adverso il doc. 2 riporta come luogo di fornitura il comune di Rosignano Marittimo.
L'avv. Maccherini si riporta ai precedenti scritti ed in particolare alla memoria di discussione. In ordine all'effettiva ubicazione dell'utenza e al suo indirizzo rileva che dalla stessa produzione documentale di pagina 1 di 8 Cont controparte si evince che ad fu indicato in più di un'occasione la frazione di Castiglioncello, comune di Rosignano Marittimo.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14337/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO Parte_1 C.F._1 DAVIDE e dell'avv. MURACE STEFANO ( ) elettivamente domiciliato presso C.F._2 il difensore avv. DE GAETANO DAVIDE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ENNE MARTA DELIA e dell'avv. DELL'ISOLA ARTURO MARIA FRANCESCO ( ) VIA PASSIONE 8 20122 MILANO elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
FRANCESCO PETRARCA 4 20123 MILANO presso il difensore avv. ENNE MARTA DELIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito in via principale A) revocare il decreto ingiuntivo n.° 4100/2020 (R.G.N.10189/2020) emesso dal Tribunale di Firenze in data 19/10/2020 annullare le fatture 0669328/2017-0661124/2016-0330051/20180614337/2018 e accertata
l'insussistenza del credito vantato da dichiarare non dovute le somme annotate nelle CP_1
predette fatture. B) Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertato il
pagina 3 di 8 concorso di colpa di nel consumo abnorme di acqua dell'utenza del , CP_1 Parte_1
ridurre conseguentemente l'importo del debito effettivo gravante sull'attore opponente in misura proporzionale alla percentuale di colpa del gestore C) in via ulteriormente gradata CP_1
dichiarare non dovuti gli importi delle fatture 0669328/2017-0661124/2016-0330051/2018-
0614337/2018 relativamente al servizio di fognatura e depurazione nella misura di euro 5676,16 e gli oneri di depurazione nella misura proporzionale al consumo (effettivo) di acqua consumata nel periodo oggetto di fatturazione in contestazione. Con vittoria di spese e compensi professionali. “
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE - previa concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2020 – R.G. n. 10189/2020 emesso il 19.10.2020 dal Tribunale di Firenze, confermare il decreto ingiuntivo n. 4100/2020 – R.G. n. 10189/2020 concesso in favore di
IN VIA SUBORDINATA CP_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 4100/2020 opposto, dichiarare in ogni caso tenuta e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 25.011,95 portato dalle fatture dettagliatamente elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori di legge ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, ovvero a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa oltre le spese legali per la procedura di ingiunzione liquidate in € 810,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese al 15%, iva e cpa ed oltre a quelle successive occorrende;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 4100/2020 opposto, dichiarare in ogni caso tenuta e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di € 810,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese al
15%, iva e cpa ed oltre a quelle successive occorrende, così come liquidati nel procedimento monitorio de quo;
IN OGNI CASO - condannare il sig. al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di legge, rimettendone la determinazione alla valutazione equitativa del Giudicante.”.
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pagina 4 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò posto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
pagina 5 di 8 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione. Occorre premettere che, con riferimento al contratto di somministrazione idrica, in caso di contestazione dei consumi, occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza, verificando cioè se il rilevamento di consumi anomali dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, e quindi, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o pagina 6 di 8 all'utente, dovendo trovare sul punto applicazione il normale criterio di ripartizione dell'onere della prova. Pertanto, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. A tal fine, è necessario ricostruire l'iter storico dei fatti così come risultante dalle allegazioni delle parti e dai documenti in atti.
Ebbene, nel caso di specie è risultato agli atti che il contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato inter-partes, prevedeva quale luogo di fornitura di acqua, l'immobile sito via delle Rose 34 in
Rosignano Marittimo, per un consumo medio stimato di 115 metri cubi trattandosi di seconda casa utilizzata pressoché nel periodo estivo. Il consumo di acqua ebbe a crescere nel tempo in misura esponenziale a causa di una perdita occulta di acqua scoperta casualmente dall'istante, in occasione del diniego di pagamento da parte della banca, come confermato dalla teste escussa all' Testimone_1
udienza del 26 novembre 2024. La teste, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha dichiarato altresì di non aver mai visto le fatture oggetto del monitorio né tanto meno la fattura nella quale si dava atto di un consumo superiore alla media storica, circostanza questa confermata anche dallo stesso opponente in sede di interrogatorio formale e non smentita da parte opposta. Ha altresì dichiarato che i contatori sono posti a circa 400 metri dall'abitazione, su una collinetta ben distante da casa.
Orbene, al di là della correttezza o meno dell'indirizzo di recapito delle fatture, la parte opposta non ha dato prova del ricevimento delle stesse da parte dell'utente il che si traduce allo stato in una violazione di quanto previsto dall'art.
7.9 della Carta Servizio. Risulta prodotta in atti una email del 16.07.2017, in nome e per conto della parte opponente, con la quale si dava atto della conoscenza effettiva di una Cont perdita idrica con richiesta esplicita rivolta all' di voler mettere in atto la procedura per il riconoscimento delle perdite occulte e la sistemazione del pregresso contabile dal gennaio 2017,
Cont l' tuttavia non dava riscontro a tale e-mail e non forniva informazioni, né attivava il procedimento di ricalcolo dei consumi per perdita occulta. Il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi generali di correttezza e buona fede, ad una serie di obblighi informativi ed esecutivi verso il cliente anche a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Non risulta la prova che tali obblighi siano stati osservati. L'Azienda di fornitura dell'acqua è tenuta inoltre alla lettura del contatore provvedendo, altresì, in ipotesi di impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'interessato, o a richiedere mediante raccomandata pagina 7 di 8 tale accesso, oppure a rilasciare una cartolina di autolettura all'utente, con indicazione delle modalità e dei tempi della comunicazione dei consumi auto rilevati. Una tempestiva lettura, ove effettuata, avrebbe consentito di percepire l'anomalia e di intervenirvi in modo da evitare il protrarsi nel tempo dell'aggravio dei consumi, ma la parte opposta non ha dato prova in tal senso.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria documentale e per testi espletata, deve ritenersi non provato il credito ingiunto e pertanto il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Alla luce del comportamento processuale della parte opponente che ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice ma non ha onorato l'impegno assunto, ritiene questo Giudice sussistenti valide ragioni per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2020 (R.G.N.10189/2020) emesso dal Tribunale di Firenze;
- spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,27 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
(depositata in PCT alle ore 21,51 per problemi di connessione)
Firenze, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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