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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12843/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12843/2022 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore Avv. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mauro Pappalardo (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Loreto Balatelle, n.183 lett. A.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024, che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione dell'8.10.2022 il conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
affinché il Tribunale Civile di Catania revocasse e/o dichiarasse l'inefficacia nei confronti
[...] della massa fallimentare della -ai sensi dell'art. 67, II comma, L.F.- del Parte_1 pagamento di € 5.346,84, effettuato il 15/16.10.2019 dalla conto e nell'interesse Parte_2 dalla società fallita in favore di a seguito di ordinanza di assegnazione nel CP_2 procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dal convenuto medesimo. Ciò in quanto lesivo della par condicio creditorum, attesa la conoscenza da parte dell'accipiens, dello stato di decozione della società fallita, la natura di pagamento di debito liquido ed esigibile, la non regolarità del pagamento medesimo e il suo compimento nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Per l'effetto chiedeva la condanna del Grasso alla restituzione in favore della attrice della Pt_3 somma suindicata oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data del pagamento illegittimo ovvero, in subordine, dalla data del fallimento o della diffida, ovvero ancora dalla data della domanda;
e con gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. sulla somma rivalutata, ovvero su quella per cui vi sarà condanna.
pagina 1 di 5 Il convenuto, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio, con atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. -la cui raccomandata spedita in data 11.10.2022 è stata ricevuta dalla moglie del in data CP_2
14.10.2022- non si è tuttavia costituito.
Dopo la concessione dei termini istruttori per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per p.c. al 7.10.2024. Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa è stata assegnata a sentenza concedendosi il termine di giorni 60 per il deposito degli atti conclusivi.
*************
Così ricostruite le richieste attoree e i fatti di causa, è opinione di questo Tribunale che l'azione promossa dalla curatela del sia fondata e meriti di essere accolta. Parte_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolare CP_2 notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.10.2022 con relativa raccomandata ricevuta dalla moglie il 14.10.2022, non si è costituito in giudizio rimanendo per l'appunto contumace (v. atto di citazione notificato depositato nel fascicolo del il Parte_1
04.11.2022).
Quanto al merito, il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della Parte_1 avente sede legale in Aci Catena, Via Allegracuore, n. 6, n. R.E.A. CT-318894, con sentenza n.
176/2019 del 17.10.2019 (v. doc. 7 fascicolo ). Parte_1 Il curatore, dall'esame della documentazione rinvenuta, ha quindi verificato che nel semestre anteriore a detta pronuncia, precisamente in data 15/16.10.2019, il , grazie ad un'ordinanza di CP_2 assegnazione, ha ottenuto dalla l pagamento della somma di € 5.346,84 (v. doc. 4 e 5 Parte_2 fascicolo ), allegando che “trattasi di pagamenti anomali, in quanto eseguiti da un terzo con Parte_1 denaro del fallito, compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ex 67, II comma,
L.F. in quanto lesivo della par condicio creditorum e con la piena conoscenza dello stato di insolvenza, per avere il medesimo creditore agito in via esecutiva con procedimento monitorio e procedure esecutive presso terzi” e che “sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 67, II comma, L.F. per dar luogo alla revoca del pagamento de quo, in quanto lesivo della par condicio creditorum”. Nondimeno, ai fini del decidere giova premettere come l'azione revocatoria fallimentare abbia la finalità di reintegrare il patrimonio della società fallita, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dalla stessa in pregiudizio ai creditori in un determinato periodo di tempo e in presenza di due presupposti: uno oggettivo (atto a titolo oneroso che arrechi pregiudizio ai creditori compiuto) e uno soggettivo (che il soggetto convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza). L'azione revocatoria fallimentare ha, infatti, natura distributiva in quanto volta alla corretta applicazione delle regole concorsuali in relazione a tutti i pagamenti effettuati nel periodo sospetto quando è accertata la scientia decoctionis (Cfr. Cass. S.U. n. 5049/2022).
Fatta tale necessaria precisazione, si ritiene sussistano nella fattispecie in esame tutti gli elementi richiesti dall'art. 67, comma II, L.F. a mente del quale “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Ebbene, posto che il fallimento della è stato dichiarato dal Tribunale di Catania con Parte_1 sentenza del 17.10.2019, dal corredo probatorio depositato dalla curatela si evince chiaramente che la società fallita ha cessato la propria attività a giugno 2019, allorquando si è interrotto il rapporto lavorativo del dipendente . CP_2
pagina 2 di 5 Il lavoratore, quindi, in virtù delle spettanze ancora dovutegli ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1650/19, emesso dal Tribunale di Catania -sez. lavoro-, notificando alla debitrice relativo atto di precetto il 26.07.2019 (v. doc. 2 fascicolo ) ed ha Parte_1 poi avviato un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del credito vantato. Da qui l'emissione dell'ordinanza di assegnazione in favore del creditore della somma di € 6.192,45, corrispondente a quanto dichiarato dal terzo pignorato (v. doc. 3 e 4 pignoramento e Parte_2 ordinanza di assegnazione Tribunale di Catania dell'8.10.2019 fascicolo ) ed il successivo Parte_1 versamento dell'importo di € 5.346,84 eseguito dalla mezzo di bonifico bancario in Parte_2 data 15/16.10.2019 (v. doc. 5 fascicolo ). Parte_4
Or, tale pagamento, essendo stato effettuato, nei giorni precedenti il Fallimento è revocabile ai sensi del citato art. 67, co. II, L.F.. Difatti, nella fattispecie in esame è soddisfatto il requisito temporale del compimento dell'atto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento per essere stato il pagamento eseguito il 15/16.10.2019 a fronte di una dichiarazione di fallimento pronunciata in data 17.10.2019, ciò in quanto l'atto oggetto di revoca è proprio il pagamento e non l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione (anch'essa comunque emessa nel prefato arco temporale); ed è altresì soddisfatto l'ulteriore requisito richiesto del pagamento di un debito liquido ed esigibile, effettuato per di più con un mezzo anormale, dovendosi considerare tale, per pacifica opinione giurisprudenziale, il pagamento eseguito da un soggetto terzo con denaro del debitore, all'esito di una procedure esecutiva mobiliare presso terzi, essendo stata comunque compromessa la par condicio creditorum. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di fallimento del debitore è revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante l'esperimento della procedura esecutiva presso terzi, in quanto tale pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato liberamente dallo stesso debitore insolvente;
poiché ciò che rileva ai fini della sua revocabilità non è l'atteggiamento psicologico che lo sorregge ma l'effetto che lo stesso produce sull'integrità della garanzia patrimoniale, cui procura lesione, atteso il suo valore comunque preferenziale, compromettendo la par condicio creditorum (in questo senso Cass. civ., nn. 19947/2017, 16072/2017, 25928/2015, 13908/2014,
23652/2012, 7579/2011).
In ordine al requisito soggettivo della consapevolezza della condizione nella quale versava la società poi fallita, deve ritenersi raggiunta la prova anche della sussistenza in capo al Grasso della c.d. scientia decoctionis, cioè della conoscenza da parte del soggetto che ha ricevuto il pagamento dello stato di insolvenza del debitore per il quale è stato eseguito il pagamento medesimo.
Nella fattispecie, la consapevolezza del Grasso dello stato di insolvenza in cui si trovava la
[...] emerge già dal fatto che lo stesso per poter recuperare il proprio credito ha dovuto Parte_1 agire esecutivamente, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo e promuovendo un procedimento di pignoramento presso terzi, oltre che dalle notizie apparse sulla stampa locale nel giugno 2019 che dimostrano una conoscenza diffusa delle accennate difficoltà (v. all.ti alle memorie 183 c.p.c. del
). Parte_1
Deve, inoltre, trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale per cui la prova della scientia decoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni e gli elementi presuntivi per l'accertamento della conoscenza, in capo al lavoratore, dello stato di insolvenza del debitore devono essere messi in relazione con la sua natura di soggetto vicino alla società nonché con le azioni che lo stesso è stato costretto ad intraprendere per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria
(si richiama, tra le ultime, Cass. civ., n. 24655/2020, che ha affermato che la conoscenza dello stato d'insolvenza è oggetto di apprezzamento del giudice di merito e che il relativo convincimento può
pagina 3 di 5 formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati). Si valorizza, poi, quanto osservato dalla curatela del Fallimento, circa l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 -co. III lett f.- L.F., ai sensi della quale sono esclusi da revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”. Ciò poiché la norma, nel prevedere la non revocabilità dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e da altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, in base ad un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di merito (si vedano Trib. Catania, Sez. IV, n. 3046/2019 e Trib. Napoli, n. 12743/2013) non fa riferimento ad ogni tipologia di emolumento, in qualunque modo ed in qualunque tempo corrisposto ma, piuttosto, a pagamenti di retribuzioni che vengono corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività d'impresa (in quanto la ratio della norma è quella di favorire la continuazione dell'attività caratteristica nel periodo di crisi, evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell'attività di impresa).
Nel caso di specie, tuttavia, il pagamento in parola non solo è avvenuto con mezzi anormali, ma non è stato neppure contestuale alla prestazione lavorativa, in quanto effettuato diversi mesi dopo il sorgere del credito, dopo che il rapporto di lavoro era stato definitivamente risolto e l'attività era cessata nel giugno 2019. Di guisa che si esclude che il pagamento del quale si chiede la revoca possa rientrare nell'ipotesi di esenzione previsto dall'art. 67, comma III, lett. f) L.F.: nella fattispecie, infatti, non si ravvisa, come è evidente, alcuna tutela della continuità dell'attività di impresa. In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento al pagamento e deve per l'effetto dichiararsi l'inefficacia dello stesso nei confronti del fallimento, con conseguente condanna del convenuto, rimasto contumace, alla restituzione dell'importo complessivamente ricevuto di € 5.346,84. In punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 L.F. ha natura costitutiva, per cui l'obbligazione che ne deriva ha natura di debito di valuta e non di valore (Cfr. Cassazione civile sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cassazione civile, sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto dell'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende, dunque, la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (Cfr. Cass. civile, Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cassazione civile nn.12850/2018,
27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cassazione civile, Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da pagina 4 di 5 parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004). Nel caso alla mano, pertanto, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma di € 5.346,84 devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal rigettata ed assorbita ogni ulteriore Parte_1 domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_2
- dichiara l'inefficacia nei confronti del del pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 5.346,84 eseguito in favore del convenuto;
- condanna a corrispondere alla curatela del la CP_2 Parte_1 somma di € 5.346,84, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto a corrispondere al le spese di lite, che Parte_1 liquida in euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese vive, spese generali pari al 15%, IVA e
C.P.A se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12843/2022 R.G. promossa da:
P.I. , in persona del Curatore Avv. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mauro Pappalardo (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Loreto Balatelle, n.183 lett. A.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024, che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione dell'8.10.2022 il conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
affinché il Tribunale Civile di Catania revocasse e/o dichiarasse l'inefficacia nei confronti
[...] della massa fallimentare della -ai sensi dell'art. 67, II comma, L.F.- del Parte_1 pagamento di € 5.346,84, effettuato il 15/16.10.2019 dalla conto e nell'interesse Parte_2 dalla società fallita in favore di a seguito di ordinanza di assegnazione nel CP_2 procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dal convenuto medesimo. Ciò in quanto lesivo della par condicio creditorum, attesa la conoscenza da parte dell'accipiens, dello stato di decozione della società fallita, la natura di pagamento di debito liquido ed esigibile, la non regolarità del pagamento medesimo e il suo compimento nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Per l'effetto chiedeva la condanna del Grasso alla restituzione in favore della attrice della Pt_3 somma suindicata oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data del pagamento illegittimo ovvero, in subordine, dalla data del fallimento o della diffida, ovvero ancora dalla data della domanda;
e con gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. sulla somma rivalutata, ovvero su quella per cui vi sarà condanna.
pagina 1 di 5 Il convenuto, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio, con atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. -la cui raccomandata spedita in data 11.10.2022 è stata ricevuta dalla moglie del in data CP_2
14.10.2022- non si è tuttavia costituito.
Dopo la concessione dei termini istruttori per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per p.c. al 7.10.2024. Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa è stata assegnata a sentenza concedendosi il termine di giorni 60 per il deposito degli atti conclusivi.
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Così ricostruite le richieste attoree e i fatti di causa, è opinione di questo Tribunale che l'azione promossa dalla curatela del sia fondata e meriti di essere accolta. Parte_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolare CP_2 notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.10.2022 con relativa raccomandata ricevuta dalla moglie il 14.10.2022, non si è costituito in giudizio rimanendo per l'appunto contumace (v. atto di citazione notificato depositato nel fascicolo del il Parte_1
04.11.2022).
Quanto al merito, il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della Parte_1 avente sede legale in Aci Catena, Via Allegracuore, n. 6, n. R.E.A. CT-318894, con sentenza n.
176/2019 del 17.10.2019 (v. doc. 7 fascicolo ). Parte_1 Il curatore, dall'esame della documentazione rinvenuta, ha quindi verificato che nel semestre anteriore a detta pronuncia, precisamente in data 15/16.10.2019, il , grazie ad un'ordinanza di CP_2 assegnazione, ha ottenuto dalla l pagamento della somma di € 5.346,84 (v. doc. 4 e 5 Parte_2 fascicolo ), allegando che “trattasi di pagamenti anomali, in quanto eseguiti da un terzo con Parte_1 denaro del fallito, compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ex 67, II comma,
L.F. in quanto lesivo della par condicio creditorum e con la piena conoscenza dello stato di insolvenza, per avere il medesimo creditore agito in via esecutiva con procedimento monitorio e procedure esecutive presso terzi” e che “sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 67, II comma, L.F. per dar luogo alla revoca del pagamento de quo, in quanto lesivo della par condicio creditorum”. Nondimeno, ai fini del decidere giova premettere come l'azione revocatoria fallimentare abbia la finalità di reintegrare il patrimonio della società fallita, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dalla stessa in pregiudizio ai creditori in un determinato periodo di tempo e in presenza di due presupposti: uno oggettivo (atto a titolo oneroso che arrechi pregiudizio ai creditori compiuto) e uno soggettivo (che il soggetto convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza). L'azione revocatoria fallimentare ha, infatti, natura distributiva in quanto volta alla corretta applicazione delle regole concorsuali in relazione a tutti i pagamenti effettuati nel periodo sospetto quando è accertata la scientia decoctionis (Cfr. Cass. S.U. n. 5049/2022).
Fatta tale necessaria precisazione, si ritiene sussistano nella fattispecie in esame tutti gli elementi richiesti dall'art. 67, comma II, L.F. a mente del quale “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Ebbene, posto che il fallimento della è stato dichiarato dal Tribunale di Catania con Parte_1 sentenza del 17.10.2019, dal corredo probatorio depositato dalla curatela si evince chiaramente che la società fallita ha cessato la propria attività a giugno 2019, allorquando si è interrotto il rapporto lavorativo del dipendente . CP_2
pagina 2 di 5 Il lavoratore, quindi, in virtù delle spettanze ancora dovutegli ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1650/19, emesso dal Tribunale di Catania -sez. lavoro-, notificando alla debitrice relativo atto di precetto il 26.07.2019 (v. doc. 2 fascicolo ) ed ha Parte_1 poi avviato un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del credito vantato. Da qui l'emissione dell'ordinanza di assegnazione in favore del creditore della somma di € 6.192,45, corrispondente a quanto dichiarato dal terzo pignorato (v. doc. 3 e 4 pignoramento e Parte_2 ordinanza di assegnazione Tribunale di Catania dell'8.10.2019 fascicolo ) ed il successivo Parte_1 versamento dell'importo di € 5.346,84 eseguito dalla mezzo di bonifico bancario in Parte_2 data 15/16.10.2019 (v. doc. 5 fascicolo ). Parte_4
Or, tale pagamento, essendo stato effettuato, nei giorni precedenti il Fallimento è revocabile ai sensi del citato art. 67, co. II, L.F.. Difatti, nella fattispecie in esame è soddisfatto il requisito temporale del compimento dell'atto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento per essere stato il pagamento eseguito il 15/16.10.2019 a fronte di una dichiarazione di fallimento pronunciata in data 17.10.2019, ciò in quanto l'atto oggetto di revoca è proprio il pagamento e non l'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'Esecuzione (anch'essa comunque emessa nel prefato arco temporale); ed è altresì soddisfatto l'ulteriore requisito richiesto del pagamento di un debito liquido ed esigibile, effettuato per di più con un mezzo anormale, dovendosi considerare tale, per pacifica opinione giurisprudenziale, il pagamento eseguito da un soggetto terzo con denaro del debitore, all'esito di una procedure esecutiva mobiliare presso terzi, essendo stata comunque compromessa la par condicio creditorum. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di fallimento del debitore è revocabile il pagamento ottenuto dal creditore mediante l'esperimento della procedura esecutiva presso terzi, in quanto tale pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato liberamente dallo stesso debitore insolvente;
poiché ciò che rileva ai fini della sua revocabilità non è l'atteggiamento psicologico che lo sorregge ma l'effetto che lo stesso produce sull'integrità della garanzia patrimoniale, cui procura lesione, atteso il suo valore comunque preferenziale, compromettendo la par condicio creditorum (in questo senso Cass. civ., nn. 19947/2017, 16072/2017, 25928/2015, 13908/2014,
23652/2012, 7579/2011).
In ordine al requisito soggettivo della consapevolezza della condizione nella quale versava la società poi fallita, deve ritenersi raggiunta la prova anche della sussistenza in capo al Grasso della c.d. scientia decoctionis, cioè della conoscenza da parte del soggetto che ha ricevuto il pagamento dello stato di insolvenza del debitore per il quale è stato eseguito il pagamento medesimo.
Nella fattispecie, la consapevolezza del Grasso dello stato di insolvenza in cui si trovava la
[...] emerge già dal fatto che lo stesso per poter recuperare il proprio credito ha dovuto Parte_1 agire esecutivamente, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo e promuovendo un procedimento di pignoramento presso terzi, oltre che dalle notizie apparse sulla stampa locale nel giugno 2019 che dimostrano una conoscenza diffusa delle accennate difficoltà (v. all.ti alle memorie 183 c.p.c. del
). Parte_1
Deve, inoltre, trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale per cui la prova della scientia decoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni e gli elementi presuntivi per l'accertamento della conoscenza, in capo al lavoratore, dello stato di insolvenza del debitore devono essere messi in relazione con la sua natura di soggetto vicino alla società nonché con le azioni che lo stesso è stato costretto ad intraprendere per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria
(si richiama, tra le ultime, Cass. civ., n. 24655/2020, che ha affermato che la conoscenza dello stato d'insolvenza è oggetto di apprezzamento del giudice di merito e che il relativo convincimento può
pagina 3 di 5 formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati). Si valorizza, poi, quanto osservato dalla curatela del Fallimento, circa l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 -co. III lett f.- L.F., ai sensi della quale sono esclusi da revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”. Ciò poiché la norma, nel prevedere la non revocabilità dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e da altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, in base ad un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di merito (si vedano Trib. Catania, Sez. IV, n. 3046/2019 e Trib. Napoli, n. 12743/2013) non fa riferimento ad ogni tipologia di emolumento, in qualunque modo ed in qualunque tempo corrisposto ma, piuttosto, a pagamenti di retribuzioni che vengono corrisposti contestualmente o quasi contestualmente alla prestazione lavorativa, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni lavorative indispensabili a scongiurare il blocco dell'attività d'impresa (in quanto la ratio della norma è quella di favorire la continuazione dell'attività caratteristica nel periodo di crisi, evitando che la minaccia di future revocatorie disincentivi la prestazione di lavoro o comunque la collaborazione dei soggetti necessari al proseguimento dell'attività di impresa).
Nel caso di specie, tuttavia, il pagamento in parola non solo è avvenuto con mezzi anormali, ma non è stato neppure contestuale alla prestazione lavorativa, in quanto effettuato diversi mesi dopo il sorgere del credito, dopo che il rapporto di lavoro era stato definitivamente risolto e l'attività era cessata nel giugno 2019. Di guisa che si esclude che il pagamento del quale si chiede la revoca possa rientrare nell'ipotesi di esenzione previsto dall'art. 67, comma III, lett. f) L.F.: nella fattispecie, infatti, non si ravvisa, come è evidente, alcuna tutela della continuità dell'attività di impresa. In conclusione, deve ritenersi accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria con riferimento al pagamento e deve per l'effetto dichiararsi l'inefficacia dello stesso nei confronti del fallimento, con conseguente condanna del convenuto, rimasto contumace, alla restituzione dell'importo complessivamente ricevuto di € 5.346,84. In punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 L.F. ha natura costitutiva, per cui l'obbligazione che ne deriva ha natura di debito di valuta e non di valore (Cfr. Cassazione civile sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cassazione civile, sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto dell'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende, dunque, la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (Cfr. Cass. civile, Sez. un., 23.11.2018, n. 30416, nonché Cassazione civile nn.12850/2018,
27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e 887/2006), nei termini meglio chiariti da Cassazione civile, Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da pagina 4 di 5 parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n. 4423/2004). Nel caso alla mano, pertanto, non può riconoscersi la chiesta rivalutazione, mentre sulla somma di € 5.346,84 devono essere riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal rigettata ed assorbita ogni ulteriore Parte_1 domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_2
- dichiara l'inefficacia nei confronti del del pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 5.346,84 eseguito in favore del convenuto;
- condanna a corrispondere alla curatela del la CP_2 Parte_1 somma di € 5.346,84, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto a corrispondere al le spese di lite, che Parte_1 liquida in euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese vive, spese generali pari al 15%, IVA e
C.P.A se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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