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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4988/2019 del Ruolo Generale promossa
ᎠᎪ Parte_1 con gli Avv.ti M.R. Ramundo e A. Rampino,
attore
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. C. Molfetta,
- convenuta
CONCLUSIONI delle Parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
*
*
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art. 16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
"concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. nel merito, in via principale, Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti ha ricevuto da Parte_1 l'importo di € accertare e dichiarare che Controparte_1
10.180,00 a titolo di prestito personale, e così per lo effetto condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito ed indebitamente ritenuto, nell'ammontare come sopra quantificato o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di della messa in mora e sino al soddisfo;
- in via gradata accertare e dichiarare che Controparte_1 si è ingiustamente arricchita a danno di Parte_1 e, per lo effetto condannarla ad indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale, mediante il pagamento in favore di esso Parte_1 della somma di € 10.180,00= oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto e sino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge. ". [in corsivo le testuali conclusioni di Parte attrice].
Visto che Parte convenuta ha concluso come segue: "1. Accertata e dichiarata la natura di liberalità delle somme date alla convenuta di cui se ne chiede la restituzione, rigettare la relativa domanda per così come formulata perché infondata in fatto e diritto e comunque mai provata;
2.
Dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, ovvero rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. Vi è opposizione al richiesto giuramento suppletorio per le ragioni già sopra rassegnate. E con riserva di replica.
4. Con condanna al pagamento di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. [in corsivo le testuali istanze di suddetta Parte].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
· Con atto di citazione, ritualmente notificato l'Attore conveniva innanzi a questo Tribunale la
-
Sig.ra CP_1 asserendo di avere verso la fine dell'anno 2014 intrattenuto con la stessa una relazione sentimentale, senza convivenza di alcun genere.
- Aggiungeva, altresì, l'Attore che Parte convenuta - durante l'intercorsa frequentazione - gli aveva chiesto aiuto economico, ricevendo da lui un prestito personale dapprima dell'importo di euro
5.000,00 (con bonifico bancario dell' 11.3.2015 con causale "prestito"); e successivamente di euro
1.900,00 (con bonifico bancario del 2.7.2015, sempre con la medesima causale) e infine di euro
3.280,00 (con bonifico del 22.1.2016, con la stessa causale).
- Lamentava, infine, la Parte attrice di essere creditore della Convenuta, con la quale aveva ormai interrotto la relazione sentimentale, per l'importo complessivo di euro 10.180.
Si costituiva Parte convenuta, impugnando e contestando integralmente gli avversi assunti,
-
chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Secondo la Convenuta, le erogazioni di denaro da parte dell'Attore erano da ascriversi a gesti di liberalità, visto il rapporto sentimentale all'epoca intercorrente. E, infatti, CP_1 concludeva chiedendo quanto segue: "1. Accertata e dichiarata la natura di liberalità delle somme date alla convenuta di cui se ne chiede la restituzione, rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
2. Dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, ovvero rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. Con condanna al pagamento di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario". [in corsivo le testuali istanze della Convenuta].
- Veniva svolta attività istruttoria, che confortava gli assunti di Parte attrice e le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Dopo un tentativo di conciliazione (peraltro, molto vituperato proprio dalla Difesa di Parte attrice) promosso da questo Giudice vista la delicatezza della situazione, all'udienza del 12.3.2025 la causa veniva infine spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio (e, soprattutto, provato documentalmente da Parte attrice, con riferimento alle causali dei tre bonifici bancari effettuati dall'Attore in favore della Convenuta), deve ritenersi fondata la domanda di pagamento delle somme oggetto del presente giudizio;
così, che le istanze attoree vanno integralmente accolte.
II) Nell'ambito delle relazioni affettive tra partner non coniugati e anche non conviventi oppure tra parenti e amici, il sostegno economico reciproco è una pratica comune, che si trova priva di specifica regolamentazione specialmente in caso di rottura del rapporto sentimentale o amicale.
L'art. 1813 c.c. disciplina il mutuo, che si perfeziona con la consegna del denaro e l'obbligo di restituzione;
e la Giurisprudenza (sin da C. Cass. Civ., n. 11327/2015; C. Cass. civ., sez. II, sent. n.
22576 del 7.11.2016) ha più volte ribadito che, mancando una chiara prova dell'intento di prestare, il trasferimento può essere interpretato come un atto di liberalità.
III) Va aggiunto che, nel caso che ci occupa, non siamo al cospetto di quella che è stata una coppia di fatto, stante la mancanza di qualsiasi convivenza stabile e continuativa oppure occasionale.
Solo con l'attestazione tramite la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza e con tale dichiarazione ufficiale si possono ottenere le tutele previste dalla legge, pur con tutte le protezioni introdotte dalla Legge Cirinnà n. 72/2016.
Un aspetto saliente della vicenda ai fini della qualificazione giuridica dei trasferimenti di denaro tra gli ex partner, Parti del presente giudizio, è il principio dell'affidamento e della buona fede. In costanza di relazione, l'Attore ha indubbiamente aiutato economicamente in maniera concreta la odierna Convenuta, a cui all'epoca era sentimentalmente legato, erogando un prestito fra privati a mezzo di bonifici bancari dalla causale inequivocabile.
Tuttavia, terminata la relazione, l'Attore non ha motivo di subire alcun ulteriore danno patrimoniale, continuando a privarsi delle somme di denaro a suo tempo prestate alla odierna
Convenuta, in capo alla quale si profila un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto che non vi è più alcuna giustificazione giuridica per il trasferimento di valore, oggetto del presente giudizio, che come accertato non può qualificarsi come donazione o prestazione gratuita o gesto- di affettuosa liberalità.
Si concorda con la Giurisprudenza (C. Cass. Civ. n. 49016/2017 C. Cass. Civ. n. 1688/2018), secondo cui le causali nei bonifici sono come nel caso di specie - elementi determinanti per stabilire la natura del trasferimento di denaro.
E, sempre nel caso che ci occupa, le causali dei bonifici inquadrano sicuramente la fattispecie oggetto del presente giudizio nell'alveo del prestito fra privati, piuttosto che di manifestazioni di liberalità o di regalìe.
La domanda della Parte attrice va, quindi, integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale soccombenza della Parte convenuta, che va condannata alla rifusione all'Attore delle spese di lite sostenute, che vengono liquidate in euro 7.500 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1 con gli con l'Avv. C. Molfetta, così Avv.ti M.R. Ramundo e A. Rampino,
contro
Controparte_1
provvede:
1) accerta e dichiara che l'Attore è creditore nei confronti della Convenuta dell'importo di euro
10.180,00, versatole a titolo di prestito personale;
2) per l'effetto, condanna la Convenuta alla restituzione in favore dell'Attore dell'importo di euro
10.180,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della messa in mora e sino all'integrale soddisfo;
3) condanna, altresì, la Convenuta al pagamento in favore dell'Attore delle spese e competenze del giudizio, quantificate euro 7.500 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Brindisi, 22 luglio 2025
II GOP Avv. Rosanna Cafaroམི་ཐང་ག་ད་མ་ད།།
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4988/2019 del Ruolo Generale promossa
ᎠᎪ Parte_1 con gli Avv.ti M.R. Ramundo e A. Rampino,
attore
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. C. Molfetta,
- convenuta
CONCLUSIONI delle Parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
*
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art. 16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
"concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. nel merito, in via principale, Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti ha ricevuto da Parte_1 l'importo di € accertare e dichiarare che Controparte_1
10.180,00 a titolo di prestito personale, e così per lo effetto condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito ed indebitamente ritenuto, nell'ammontare come sopra quantificato o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di della messa in mora e sino al soddisfo;
- in via gradata accertare e dichiarare che Controparte_1 si è ingiustamente arricchita a danno di Parte_1 e, per lo effetto condannarla ad indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale, mediante il pagamento in favore di esso Parte_1 della somma di € 10.180,00= oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto e sino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge. ". [in corsivo le testuali conclusioni di Parte attrice].
Visto che Parte convenuta ha concluso come segue: "1. Accertata e dichiarata la natura di liberalità delle somme date alla convenuta di cui se ne chiede la restituzione, rigettare la relativa domanda per così come formulata perché infondata in fatto e diritto e comunque mai provata;
2.
Dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, ovvero rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. Vi è opposizione al richiesto giuramento suppletorio per le ragioni già sopra rassegnate. E con riserva di replica.
4. Con condanna al pagamento di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. [in corsivo le testuali istanze di suddetta Parte].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
· Con atto di citazione, ritualmente notificato l'Attore conveniva innanzi a questo Tribunale la
-
Sig.ra CP_1 asserendo di avere verso la fine dell'anno 2014 intrattenuto con la stessa una relazione sentimentale, senza convivenza di alcun genere.
- Aggiungeva, altresì, l'Attore che Parte convenuta - durante l'intercorsa frequentazione - gli aveva chiesto aiuto economico, ricevendo da lui un prestito personale dapprima dell'importo di euro
5.000,00 (con bonifico bancario dell' 11.3.2015 con causale "prestito"); e successivamente di euro
1.900,00 (con bonifico bancario del 2.7.2015, sempre con la medesima causale) e infine di euro
3.280,00 (con bonifico del 22.1.2016, con la stessa causale).
- Lamentava, infine, la Parte attrice di essere creditore della Convenuta, con la quale aveva ormai interrotto la relazione sentimentale, per l'importo complessivo di euro 10.180.
Si costituiva Parte convenuta, impugnando e contestando integralmente gli avversi assunti,
-
chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Secondo la Convenuta, le erogazioni di denaro da parte dell'Attore erano da ascriversi a gesti di liberalità, visto il rapporto sentimentale all'epoca intercorrente. E, infatti, CP_1 concludeva chiedendo quanto segue: "1. Accertata e dichiarata la natura di liberalità delle somme date alla convenuta di cui se ne chiede la restituzione, rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
2. Dichiarare inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, ovvero rigettare la relativa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. Con condanna al pagamento di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato anticipatario". [in corsivo le testuali istanze della Convenuta].
- Veniva svolta attività istruttoria, che confortava gli assunti di Parte attrice e le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Dopo un tentativo di conciliazione (peraltro, molto vituperato proprio dalla Difesa di Parte attrice) promosso da questo Giudice vista la delicatezza della situazione, all'udienza del 12.3.2025 la causa veniva infine spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal
30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio (e, soprattutto, provato documentalmente da Parte attrice, con riferimento alle causali dei tre bonifici bancari effettuati dall'Attore in favore della Convenuta), deve ritenersi fondata la domanda di pagamento delle somme oggetto del presente giudizio;
così, che le istanze attoree vanno integralmente accolte.
II) Nell'ambito delle relazioni affettive tra partner non coniugati e anche non conviventi oppure tra parenti e amici, il sostegno economico reciproco è una pratica comune, che si trova priva di specifica regolamentazione specialmente in caso di rottura del rapporto sentimentale o amicale.
L'art. 1813 c.c. disciplina il mutuo, che si perfeziona con la consegna del denaro e l'obbligo di restituzione;
e la Giurisprudenza (sin da C. Cass. Civ., n. 11327/2015; C. Cass. civ., sez. II, sent. n.
22576 del 7.11.2016) ha più volte ribadito che, mancando una chiara prova dell'intento di prestare, il trasferimento può essere interpretato come un atto di liberalità.
III) Va aggiunto che, nel caso che ci occupa, non siamo al cospetto di quella che è stata una coppia di fatto, stante la mancanza di qualsiasi convivenza stabile e continuativa oppure occasionale.
Solo con l'attestazione tramite la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza e con tale dichiarazione ufficiale si possono ottenere le tutele previste dalla legge, pur con tutte le protezioni introdotte dalla Legge Cirinnà n. 72/2016.
Un aspetto saliente della vicenda ai fini della qualificazione giuridica dei trasferimenti di denaro tra gli ex partner, Parti del presente giudizio, è il principio dell'affidamento e della buona fede. In costanza di relazione, l'Attore ha indubbiamente aiutato economicamente in maniera concreta la odierna Convenuta, a cui all'epoca era sentimentalmente legato, erogando un prestito fra privati a mezzo di bonifici bancari dalla causale inequivocabile.
Tuttavia, terminata la relazione, l'Attore non ha motivo di subire alcun ulteriore danno patrimoniale, continuando a privarsi delle somme di denaro a suo tempo prestate alla odierna
Convenuta, in capo alla quale si profila un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto che non vi è più alcuna giustificazione giuridica per il trasferimento di valore, oggetto del presente giudizio, che come accertato non può qualificarsi come donazione o prestazione gratuita o gesto- di affettuosa liberalità.
Si concorda con la Giurisprudenza (C. Cass. Civ. n. 49016/2017 C. Cass. Civ. n. 1688/2018), secondo cui le causali nei bonifici sono come nel caso di specie - elementi determinanti per stabilire la natura del trasferimento di denaro.
E, sempre nel caso che ci occupa, le causali dei bonifici inquadrano sicuramente la fattispecie oggetto del presente giudizio nell'alveo del prestito fra privati, piuttosto che di manifestazioni di liberalità o di regalìe.
La domanda della Parte attrice va, quindi, integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale soccombenza della Parte convenuta, che va condannata alla rifusione all'Attore delle spese di lite sostenute, che vengono liquidate in euro 7.500 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1 con gli con l'Avv. C. Molfetta, così Avv.ti M.R. Ramundo e A. Rampino,
contro
Controparte_1
provvede:
1) accerta e dichiara che l'Attore è creditore nei confronti della Convenuta dell'importo di euro
10.180,00, versatole a titolo di prestito personale;
2) per l'effetto, condanna la Convenuta alla restituzione in favore dell'Attore dell'importo di euro
10.180,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della messa in mora e sino all'integrale soddisfo;
3) condanna, altresì, la Convenuta al pagamento in favore dell'Attore delle spese e competenze del giudizio, quantificate euro 7.500 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge.
Brindisi, 22 luglio 2025
II GOP Avv. Rosanna Cafaroམི་ཐང་ག་ད་མ་ད།།