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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI
Sezione V civile
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:15
Dott.ssa RI ZI SE
Dott.ssa Fiorella Gozzer
Dott.ssa Raffaella Filoni
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Parte_1
Avv./Avv.ti LONGOBARDI FLAMINIA;
presente
Appellato/i Controparte_2 IN PROPRIO E NQ GENITORE
Avv./Avv.ti; Parte_2 IN PROPRIO E NQ GENITORE
Avv./Avv.ti TAGLIONI GIANLUCA presente;
Parte_2
Controparte_3
Controparte_4 Avv./Avv.ti ROMAGNOLI MAURIZIO;
sostituzione
ROMA
R.G. 4230/2024
Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere
; Avv Cucinotta, in ***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa RIcristina Bruno Dott.ssa RI ZI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte
dr.ssa RI ZI SE Presidente
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4230/2024
TRA
Parte_3
(Avv. NI AR)
PARTE APPELLANTE
E in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2
sul figlio minore Persona_1
e Avv. Gianluca Taglioni) (Avv. Parte_2
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE Controparte_3
(Avv. Maurizio Romagnoli e Gianfranco Esposito)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11793/2024 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11793/2024, ha accolto parzialmente (al 90%) Controparte_2 (in proprio e nella e da la domanda proposta da Parte_2 qualità di genitori del figlio minore Persona_1 nei confronti del [...] per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_5 dei danni patiti dal figlio ( Persona_1 a seguito di una caduta da cavallo (pony) avvenuta, durante una lezione di equitazione presso l'impianto della convenuta, in data 8.10.2019 ed ha condannato Parte_3 al pagamento di euro 12.503,79, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Il Tribunale, altresì, ha: 1) rigettato la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_6 ; 2) condannato la al pagamento delle spese di CTU oltre alla refusione diControparte_1 quelle legali a favore della parte attrice e di Controparte_3
A R.L. ha proposto appello e ha chiesto: La Parte_3
1) In via preliminare di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) In via principale e nel merito: di accertare l'infondatezza della domanda proposta nel giudizio di primo grado dagli appellati Pt_2 e Per 1 ; di accertare e dichiarare, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia responsabilità della parte appellante nella causazione del fatto di cui alla domanda introduttiva con la condanna delle controparti ( Pt_2 Per_1 alle spese del giudizio;
di "accertare e dichiarare l'operatività della polizza RCT stipulata dall'odierna appellante con e per l'effetto, condannare la GN [...] Controparte_3 Controparte_3 a sollevare e mantenere indenne la CP_1 da qualsivoglia pretesa relativa all'eventuale accoglimento della domanda di Per_1 ed in ogni caso condannare la GN alla rifusione della sorte e delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio"; in via subordinata “in caso di positivo accertamento di responsabilità a carico della CP_1, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a Per 1 ed in ogni caso condannare l'Assicurazioni
GN di Assicurazioni GROUPAMA a manlevare e tenere indenne la [...] CP_1 da qualsivoglia pagamento dovuto in forza del contratto di copertura assicurativa RCT;
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio". In via istruttoria ha chiesto di voler ammettere CTU tecnica di un esperto federale FISE per accertare l'an della domanda e la bontà del suo operato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita Parte_2 la quale ha chiesto: 1) in via preliminare e in rito di dichiarare inammissibile l'appello, di respingere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado nonché la richiesta istruttoria di CTU tecnica;
2) nel merito di rigettare l'appello e condannare l'appellante ex art art 96 3 comma cpc al pagamento di una somma in favore dell'appellata Parte_2 il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
à parimenti costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_6
,
vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 05.12.24 parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensiva.
Successivamente, all'udienza del 30.10.2025 il Collegio, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva del procedimento, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla presente udienza, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di sintetiche note conclusive.
Parte appellante, per l'effetto, ha così precisato (cfr. note del 28.11.25) le proprie conclusioni: 1) “accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di I grado proposta da Per 1 e Pt_2 per i motivi sopra espressi e perché la stessa risulta sfornita di supporto probatorio e conseguentemente rigettare integralmente la domanda proposta dai medesimi"; 2) "accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità della parte appellante CP_1 nella causazione del fatto di cui alla domanda e ed anche in ragione dell'applicazioni delle scriminanti che operano ex lege nei casi quali quello di specie (art. 2050 cc) e per l'effetto condannare parte avversa al pagamento delle spese di giudizio"; 3) "accertare e dichiarare l'operatività della polizza RCT stipulata dall'odierna appellante con e per Controparte_3
l'effetto condannare la GN a sollevare e Controparte_3 mantenere indenne la CP_1 da qualsivoglia pretesa relativa all'eventuale accoglimento della domanda di Per 1 ed in ogni caso - condannare la GN alla rifusione della sorte e delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio"; in via subordinata "in caso di positivo accertamento di responsabilità a carico della CP_1, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a Per_1 ed, in ogni caso condannare l'Assicurazioni GN di Assicurazioni CP_6 a manlevare e tenere indenne la Controparte_1 da qualsivoglia pagamento dovuto in forza del contratto di copertura assicurativa RCT;
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario". in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_2
esclusiva sul minore Persona_1 richiamandosi ai precedenti scritti difensivi, ha ribadito (cfr.note del 27.11.25) la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite del giudizio di merito e del procedimento cautelare. Controparte_6 , infine, ha chiesto (si leggano note del 26.11.25) la conferma integrale della sentenza impugnata. Come detto, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il primo giudice ha motivato: “Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)
Parte_2 ) non è (...); la teste Tes_1 (nata il [...], avvocato, amica di attendibile, come desumibile per un verso, dalla circostanza che sia la teste ES
...che la teste Testimone_3 anno dichiarato (...) che erano le sole persone presenti, oltre ai rispettivi figli, sulla scena del sinistro;
per altro verso, dal fatto che dal documento n. 13 allegato alla citazione non appare, quale testimone, la presenza della Tes_1 medesima.. Ha osservato che: "la teste Tes_2 non poteva non sapere che il cavallo montato dal Per 1 si sarebbe potuto muovere autonomamente, come si evince dalla seguente dichiarazione della teste medesima («tra un binomio
"bambino/pony" e l'altro è prevista una distanza di un paio di metri. Ogni tanto i due binomi si avvicinano eccessivamente, cioè non rispettando la distanza;
io sono lì e dico ai bambini come fare per mantenere la distanza;
un vero e proprio urto tra i pony però non si verifica, perché sono i cavalli stessi a fermarsi prima»). (...); che il movimento del cavallo avrebbe causato la caduta del Per 1 medesimo, come si desume dalla dichiarazione della ES («Nel momento in cui il pony è ripartito, Per_1 aveva le spalle chiuse in avanti ed è scivolato sul pony, cadendo a terra in avanti e su un fianco. Preciso che, se non si hanno le spalle in avanti, non si cade»). Ha ritenuto che:
"dalla testimonianza resa dalla Tes_2 appare, quindi, evidente che la stessa era consapevole sia della possibilità che il cavallo si muovesse autonomamente sia che, data la posizione del minore sullo stesso, questi sarebbe caduto". La ES notando
,
che il minore non osservava le sue istruzioni, avrebbe dovuto avvicinarsi allo stesso, accertarsi che egli l'avesse sentita, tenere lei medesima, eventualmente, le briglie al cavallo per impedirgli di muoversi, adottare, cioè, le necessarie precauzioni per impedire che il movimento del cavallo facesse cadere il minore, come lei sapeva che sarebbe avvenuto, atteso che, per sua stessa ammissione, «se non si hanno le spalle in avanti, non si cade» e, quindi, per converso, se si hanno le spalle in avanti, si cade. La Tes_2 quindi, non ha posto in essere la condotta cautelare doverosa nel caso di specie, come sopra individuata, onde è responsabile del sinistro per cui è causa". Ha rilevato che "il minore, per la sua età alla data del sinistro, nove anni, può ritenersi rientrante nella categoria dei "giovanissimi", che, in forza della citata giurisprudenza, fa sussumere la fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2050 c.c. Ove, pure, il ER non fosse ritenuto giovanissimo, sarebbe comunque da considerare principiante - altra categoria per la quale la giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 2050 c.c. - dato che tutte le parti in causa hanno concordato, come sopra riportato a verbale che "la patente club, risultante dal documento n. 1 allegato alla citazione e dal documento n.
2 allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta, è la patente rilasciata alla persona che si iscrive alla federazione e che parte dal livello 0, cioè di avviamento, e, in particolare, autorizza all'attività di avviamento agli sport equestri e all'esercizio della pratica sportiva degli sport equestri in qualsiasi disciplina all'interno delle strutture dell'Ente che ha proceduto al tesseramento". Ha ritenuto, altresì, "non provata la circostanza che parte attrice, all'atto del tesseramento, abbia espressamente accettato il rischio consentito, previsto dall'art. 378, libro VII, delle norme federali FISE, come dedotto, in sede di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. da parte convenuta". Considerato, tuttavia, che il minore, sebbene giovanissimo e principiante, aveva comunque frequentato diverse lezioni, si ritiene che lo stesso abbia concorso nel fatto da cui è derivato il danno". Sul punto ha concluso che: “la circostanza che la ES fosse, al tempo del sinistro, legata da un contratto di collaborazione sportiva dilettantesco con la società convenuta, rende quest'ultima responsabile contrattualmente o, comunque, ex art. 2049 c.c., nei confronti di parte
-proposta dalla attrice". Infine, ha rigettato la domanda di manleva
[...]
Parte_3 nei confronti della
- sulla base Controparte_6 dell'interpretazione dell'art. 58 delle condizioni assicurative, nella parte in cui stabilisce che "Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno", così motivando: "ove i genitori del minore cavaliere danneggiato abbiano (avessero) agito per il danno riflesso, ossia per il danno da loro direttamente subito, essi, in quanto terzi, la copertura assicurativa dovrebbe essere operante, mentre, per il caso in cui abbiano agito in rappresentanza del minore per i danni da questi patiti, la polizza non opererebbe. (...) Dalla citazione risulta, quindi, che i genitori abbiano agito esclusivamente per il danno riportato dal minore, onde la domanda di manleva deve ritenersi infondata".
La parte appellante ha criticato la sentenza esplicitando i seguenti motivi:
Con il primo "Violazione e falsa applicazione norme di diritto artt. 112 e 99 c.p.c., art
24 cost., art 102 c.p.c." censura la sentenza ritenendola nulla "per aver accolto la domanda attorea dichiarando l'esistenza di una responsabilità dell'istruttrice di equitazione sig.ra soggetto terzo estraneo al rapporto giudiziale e Parte_4
,
peraltro, su causa petendi difforme dalla domanda in primo grado, con lesione dei diritti della convenuta per compressione del diritto difensivo e mancata eventuale integrazione del contraddittorio nei riguardi della signora ES ".
Con il secondo motivo "Omessa pronuncia e violazione di legge ex artt. 112, 115 e
116 c.p.c. e 2697 c.c.” censura la sentenza per non essersi – il Giudice di primo grado
· pronunciato sulla richiesta di CTU tecnica (con conferimento dell'incarico ad un esperto federale FISE) ritenuta, da parte appellante, indispensabile ai fini dell'accertamento dell'“an" della domanda (proposta dalla Pt_2 e dal Per_1 e la sua "bontà di condotta". Con lo stesso motivo si è criticato il Tribunale per aver
"omesso pronuncia anche sulla questione preliminare proposta da parte convenuta
(odierna appellante) in merito alla nullità dell'atto di citazione ove è stata lamentata la mancata indicazione da parte attrice degli elementi minimi per individuare le presunte responsabilità e dunque indicazione del nesso causale".
Con il terzo motivo "Erroneità di analisi del fatto, violazione dei regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e 116 c.p.c." si censura la ricostruzione del fatto e le conclusioni (del Tribunale) sull'accertamento della responsabilità a carico dell'istruttrice, mentre con il quarto "Erroneità di analisi del fatto e violazione e falsa applicazione artt 115 e 116 c.p.c" la censura riguarda la (ritenuta) omessa valutazione e pronuncia su alcune delle circostanze riferite dalle testi escusse.
Con il quinto motivo "Erroneità di analisi del fatto, Violazione e falsa applicazione ex art. 2050 C.C. e regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e
116 c.p.c." l'appellante deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere il minore Persona_1 In allievo principiante mentre, di contro, dalle risultanze istruttorie era emerso che lo stesso "aveva capacità di conduzione del pony in autonomia alle tre andature incluso il galoppo".
Con il sesto motivo “Erroneità di analisi del fatto, violazione dei regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e 116 c.p.c." si ritiene la sentenza contraddittoria per aver, da un lato, accertato che il minore aveva già frequentato diverse lezioni ippiche e, dall'altro, qualificato (comunque) lo stesso come
"principiante"; inoltre si contesta il fatto che il Giudicante non abbia indicato il criterio seguito nel quantificare la percentuale (10%) di colpa del Per_1 ella causazione del sinistro.
Con il settimo motivo "Violazione e falsa applicazione art 2050 CC e regolamenti sportivi FISE, contraddittoria e illogica determinazione" l'appellante ritiene
-
diversamente dal Tribunale che al momento del tesseramento il minore (e
-
conseguentemente i suoi genitori) avessero accettato il "rischio consentito" (previsto dall'art. 378, libro VII, delle norme federali FISE) specifico dell'attività sportiva
(equitazione) scelta dal (per) il figlio.
Con l'ottavo motivo "Motivazione carente, illogica, contradditoria e insufficiente" si censura la sentenza per aver ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. senza, tuttavia, esplicitarne le ragioni.
Con il nono motivo "Erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione norme contrattuali polizza assicurativa FISE - CP_6 si contesta l'interpretazione fatta dal Tribunale relativamente alle norme contrattuali (con particolar riferimento all'art. 58) e il conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata, dall'appellante, nei confronti della GN assicuratrice.
Con l'ultimo motivo "Illogicità o contraddittorietà della motivazione comparata ad ordinanza ex art 185 cpc emessa dal medesimo GOT" l'appellante ritiene che il
Giudicante alla luce dell'ordinanza emessa - avrebbe dovuto disporre l'assunzione
-
di nuovi mezzi istruttori e che alla luce della proposta conciliativa formulata (che, in estrema sintesi, era rivolta alla GN di farsi carico del pagamento del danno patito dal minore Per_2 avrebbe dovuto riconoscere, a suo favore, il diritto ad essere manlevato.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017). Orbene, poste le censure dell'appellante e comunque, nella specie è necessario accertare: 1) se sussiste la responsabilità dell'appellata ex art. 2050 c.c. nella causazione del sinistro;
2) se, nell'ipotesi di accertata responsabilità in capo alla [...] la stessa possa essere manlevata (dalla Controparte_7 sulla baseControparte_1 del contratto assicurativo sottoscritto.
L'appello è fondato nei limiti che seguono. Persona_3 aveva, al momento Dagli atti di causa è emerso: 1) che il minore dell'incidente, nove anni e 2) che tutte le parti in causa (cfr. verbale di udienza del
9.7.24, che precede la sentenza impugnata) sono state concordi nel ritenere che il livello desumibile dalla patente club, risultante dal doc. 1 allegato da parte attrice e dal doc. 2 allegato da parte convenuta, corrispondesse a quello di "avviamento" all'equitazione (patente "di livello 0").
In considerazione di tali presupposti (età e soggetto principiante) il Primo Giudice ha
- condivisibilmente – ritenuto che la fattispecie concreta rientrasse (come in effetti rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art.2050 c.c. ("Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose") secondo la quale il danneggiante per liberarsi dall'obbligo risarcitorio deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ("il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato" (Cass. Ordinanza n. 6737/2019); principio che ribadisce quanto già affermato dalla Suprema Corte per la quale "Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi;
nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre é soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito" (Cass. Sentenza n. 16637/2008). Conseguentemente, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. vi è presunzione di colpa in capo alla società appellante (quale esercente attività pericolosa e gestrice del maneggio) ed è questa che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. - per le attività
-
pericolose (come è stata inquadrata la fattispecie in oggetto) può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, poiché è posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno": occorre cioè dare anche la prova di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (oltre che di non avere commesso violazione delle norme di legge o di comune prudenza), di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle idoneità delle misure preventive adottate (Cass. sent.
6888/05, parte in motivazione). Dirimente, ai fini della attribuibilità della responsabilità dell'incidente in capo all'appellante, è la testimonianza resa (cfr. verbale d'udienza del 1/02/23) da
(istruttrice di equitazione presso la Parte_3Parte_4 legata a quest'ultima, per sua stessa ammissione (non contestata), da un contratto di collaborazione sportiva dilettantistico, cfr. "sostanzialmente quindi sono una dipendente della ") la quale, sui capitoli di prova articolati, ha così risposto: "Al momento del sinistro, Persona_1 era in sella a Falstaff;
il pony era fermo al centro del campo;
io gli ho chiesto di accorciarsi le redini e premere le gambe sul costato del pony così da far avanzare il pony e raggiungere l'altra bambina sulla pista». Per_1 nonostante le mie istruzioni, teneva le redini lunghe sul collo del pony e non imprimeva pressione con le gambe. Io ho anche ripetuto le istruzioni, ma il bambino non le ha eseguite. Il pony, come ho detto prima, era fermo al centro della pista". La stessa ha precisato che: "Esso, però, vedendo l'altro pony passare si è mosso in autonomia senza, cioè, i comandi di ER (accorciamento delle redini e pressione con le gambe del costato), per raggiungere l'altro pony (...); nel momento in cui il pony è ripartito, Per_1 aveva le spalle chiuse in avanti ed è scivolato sul pony, cadendo a terra in avanti e su un fianco. Preciso che se non si hanno le spalle in avanti non si cade."
Orbene, dalla testimonianza della Tes_2 così come riportata emerge che la stessa, avendo visto l'errata posizione in sella del bambino, anche e nonostante il richiamo ripetuto ad obbedire alle istruzioni che gli venivano impartite, ben poteva essere consapevole sia della possibilità che il cavallo poteva muoversi autonomamente, sia che, comunque, data l'errata posizione del minore (cfr. "aveva le spalle chiuse in avanti") sul pony sarebbe stato possibile il verificarsi della caduta.
Cosicchè, corretta e condivisibile è la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha statuito che "la ES , notando che il minore non osservava le sue istruzioni, avrebbe dovuto avvicinarsi allo stesso, accertarsi che egli l'avesse sentita, tenere lei medesima, eventualmente, le briglie (redini) al cavallo per impedirgli di muoversi, adottare, cioè, le necessarie precauzioni per impedire che il movimento del cavallo facesse cadere il minore, come lei sapeva che sarebbe avvenuto, atteso che, per sua stessa ammissione, se non si hanno le spalle in avanti, non si cade» e, quindi, per converso, se si hanno le spalle in avanti, si cade” ed essendo ciò dirimente, devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori censure, alla stregua delle quali non pare affatto esplicitata quella sul quantum liquidato, benchè anche in tal senso formulata la domanda da parte dell'appellante sia pure in subordine (rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a ER La Tes 2 (istruttrice ippica e legata da un rapporto di collaborazione con la società appellante) non ha posto, quindi, in essere la condotta cautelare doverosa nel caso di specie con la conseguenza che la responsabilità per l'incidente occorso al minore
Per 1 è da imputarsi, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla
(società che gestiva il maneggio e proprietaria e/o utilizzatriceControparte_1 dei cavalli ivi esistenti).
Inoltre, sul punto va precisato che l'appellante, nelle conclusioni rassegnate con le ultime note autorizzate (28 novembre 2025), non ha reiterato la contestazione relativa al "fatto che il Giudicante non abbia indicato il criterio seguito nel quantificare la percentuale (10%) di colpa del ER nella causazione del sinistro"; contestazione
- comunque- priva di fondamento in considerazione del fatto che il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto ("Considerato, tuttavia, che il minore, sebbene giovanissimo e principiante, aveva comunque frequentato diverse lezioni, si ritiene che lo stesso abbia concorso nel fatto da cui è derivato il danno;
concorso che, tuttavia, è da ritenersi minimo, non solo per le ricordate caratteristiche di età e di esperienza del minore, ma anche per la repentinità del movimento del cavallo, prevedibile da parte della Tes_2 , per la ben maggiore esperienza della stessa e per quanto dalla stessa dichiarato e sopra riportato (vedasi, tra l'altro, la seguente dichiarazione «tra un binomio "bambino/pony" e l'altro è prevista una distanza di un paio di metri. Ogni tanto i due binomi si avvicinano eccessivamente, cioè non rispettando la distanza»); alla luce della considerazione che precede, si ritiene che il minore abbia concorso nel fatto causativo del danno nella misura del 10%" - cfr. pag. 15 sentenza).
Ricondotta la fattispecie, in virtù di quanto sopra detto, nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. e accertata, conseguentemente, la responsabilità della società appellante (gestrice del maneggio) nella causazione del danno occorso al minore Persona_1 esta da accertare se la domanda di manleva - spiegata dalla [...]
Controparte_1 Parte_1 nei confronti della in virtù del Controparte_6 " contratto assicurativo sottoscritto dalla F.I.S.E. (a favore, tra gli altri, dei suoi
"Affilliati" e " Parte_5 ) e la GN d'Assicurazioni, sia o meno fondata.
Il Primo Giudice ha ritenuto non operante la manleva in virtù dall'interpretazione dell'art. 58 delle condizioni assicurative, nella parte in cui stabilisce che "Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno".
La decisione del Tribunale non può essere condivisa sul punto in quanto, per una corretta interpretazione, l'art. 58 CGA deve essere analizzato tenendo conto dell'intero contesto contrattuale. Ciò in conformità del principio secondo il temaquale "in di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato". (Cass. Ordinanza n. 11475/2024).
Ebbene, l'articolo controverso (rubricato "Estensioni di garanzia - Danni arrecati dai
Cavalli"), dopo aver stabilito (al primo punto) che “La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti al Contraente F.I.S.E., ai suoi Organi centrali e Periferici, aglii Enti affilati ed o aggregati al Contaente, ai Tesserati, nella qualità di organizzatori e/o di esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento da cavalli atleti iscritti al Ruolo del Cavallo Atleta presso il Contraente stesso, di proprietà della F.I.S.E. degli Enti affilati o aggregati e dei Tesserati", prevede
(al secondo punto) che "la garanzia è operante durante: “1) allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, eventi, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
2) i trasferimenti dei cavalli effettuati con mezzi idonei al trasporto e nel rispetto delle norme comuni e sportive.
La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.
Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia pari ad € 260,00 per sinistro relativo a danni a cose".
Ebbene, deve ritenenersi che il capoverso controverso ("non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno") debba essere interpretato in combinato disposto con quello immediatamente precedente
("La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi") e si riferisca alla sola ipotesi di danni arrecati, dai cavalli, a quei soggetti incaricati “di provvedere alla loro cura" escludendo dalla garanzia i danni arrecati ai cavalieri nell'eventualità che siano questi "a prendersi cura" degli animali;
ipotesi - questa- che non ricorre nella fattispecie in oggetto. Questa, deve ritenere la sola interpretazione logica della clausola contrattuale, alla luce del principio giurisprudenziale citato (Cass. Ordinanza 11475/24), in quanto ogni altra interpretazione non farebbe comprendere il motivo per il quale sarebbe stato utilizzato- all'inizio del capoverso – l'avverbio "viceversa" sinonimo di “al contrario".
-
Inoltre, ma non meno importante, l'interpretazione data dal Tribunale (sulla base della eccezione sollevata dalla GN assicurativa) si pone in contraddizione con quanto statuito nella "Sezione Responsabilità Civile verso terzi” all'art. 50
("descrizione del rischio" L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi del Contraente.Sono comprese tutte le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, manifestazioni sportive o ricreative o culturali, gare, organizzate dal Contraente F.I.S.E.. direttamente, o da Ente affiliato o aggregato al Contraente.), all'art.51 ("oggetto dell'Assicurazione" La
Società si obbliga a tenere indenne: la Contraente e le sue strutture, uffici, dipartimenti, comitati;
• i tesserati alla F.I.S.E.... i Soggetti A e B;
per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione) e, in particolare modo, all'art. 54 ("novero dei terzi”) nella parte in cui statuisce che: "Sono considerati Terzi fra di loro: i Tesserati (come il minore Per_1 di Tesserati stessi aderenti alla CP_8 nei confronti di quest'ultima, dei Controparte_9 degli Enti affilati
(l'appellante) o aggregati"
Le ragioni così esposte conducono all'accoglimento dell'appello relativamente alla domanda di manleva.
Talchè la sentenza va in parte riformata e la parte appellata Controparte_3
[...] è tenuta a manlevare la Parte_3 in relazione a quanto da quest'ultima dovuto alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna - ex art. 96 comma 3 c.p.c. - dell'appellante, così come richiesta dall'appellata alla luce del principio Pt_2 secondo cui tale responsabilità "presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.." (Cass. 19948/23) ed "essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente"(Cass. 34429/24), nella specie non ravvisabile.
L'esito del giudizio, con la riforma parziale della sentenza, determina una nuova attribuzione delle spese di lite, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, tra le parti appellante e appellata Controparte_3
, che, liquidate come da dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, seguono la soccombenza della
Controparte_3 in favore dell'appellante.
Mentre, con riguardo alle restanti parti, le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, seguono parimenti il principio di soccombenza come attribuito dal Primo Giudice e vanno poste a carico della parte appellante in favore della parte appellata in proprio e Parte_2
nella qualità.
è tenuta, altresì, a manlevare La parte appellata Controparte_3 in relazione a quanto da quest'ultima dovuto la Parte_3
alla parte attrice per le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nulla va disposto, per il presente giudizio, in relazione alla parte contumace
Controparte_10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11793/24, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
Controparte_3 a manlevare l'appellante [...] condanna la in relazione a tutte le somme dovute alla parte attrice;
Parte_3
al pagamento, in favore della parteControparte_3 condanna la appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in €.5.077,00 e per il presente grado in €.3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
NI AR dichiaratasi antistataria;
condanna l'appellante Parte_3 al pagamento delle Parte_2spese di lite del presente grado in favore della parte appellata in proprio e nella qualità, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per la parte appellata contumace.
Roma, così deciso in data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa RI ZI SE
Sezione V civile
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:15
Dott.ssa RI ZI SE
Dott.ssa Fiorella Gozzer
Dott.ssa Raffaella Filoni
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Parte_1
Avv./Avv.ti LONGOBARDI FLAMINIA;
presente
Appellato/i Controparte_2 IN PROPRIO E NQ GENITORE
Avv./Avv.ti; Parte_2 IN PROPRIO E NQ GENITORE
Avv./Avv.ti TAGLIONI GIANLUCA presente;
Parte_2
Controparte_3
Controparte_4 Avv./Avv.ti ROMAGNOLI MAURIZIO;
sostituzione
ROMA
R.G. 4230/2024
Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere
; Avv Cucinotta, in ***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa RIcristina Bruno Dott.ssa RI ZI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte
dr.ssa RI ZI SE Presidente
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4230/2024
TRA
Parte_3
(Avv. NI AR)
PARTE APPELLANTE
E in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_2
sul figlio minore Persona_1
e Avv. Gianluca Taglioni) (Avv. Parte_2
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE Controparte_3
(Avv. Maurizio Romagnoli e Gianfranco Esposito)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11793/2024 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11793/2024, ha accolto parzialmente (al 90%) Controparte_2 (in proprio e nella e da la domanda proposta da Parte_2 qualità di genitori del figlio minore Persona_1 nei confronti del [...] per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_5 dei danni patiti dal figlio ( Persona_1 a seguito di una caduta da cavallo (pony) avvenuta, durante una lezione di equitazione presso l'impianto della convenuta, in data 8.10.2019 ed ha condannato Parte_3 al pagamento di euro 12.503,79, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Il Tribunale, altresì, ha: 1) rigettato la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_6 ; 2) condannato la al pagamento delle spese di CTU oltre alla refusione diControparte_1 quelle legali a favore della parte attrice e di Controparte_3
A R.L. ha proposto appello e ha chiesto: La Parte_3
1) In via preliminare di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) In via principale e nel merito: di accertare l'infondatezza della domanda proposta nel giudizio di primo grado dagli appellati Pt_2 e Per 1 ; di accertare e dichiarare, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia responsabilità della parte appellante nella causazione del fatto di cui alla domanda introduttiva con la condanna delle controparti ( Pt_2 Per_1 alle spese del giudizio;
di "accertare e dichiarare l'operatività della polizza RCT stipulata dall'odierna appellante con e per l'effetto, condannare la GN [...] Controparte_3 Controparte_3 a sollevare e mantenere indenne la CP_1 da qualsivoglia pretesa relativa all'eventuale accoglimento della domanda di Per_1 ed in ogni caso condannare la GN alla rifusione della sorte e delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio"; in via subordinata “in caso di positivo accertamento di responsabilità a carico della CP_1, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a Per 1 ed in ogni caso condannare l'Assicurazioni
GN di Assicurazioni GROUPAMA a manlevare e tenere indenne la [...] CP_1 da qualsivoglia pagamento dovuto in forza del contratto di copertura assicurativa RCT;
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio". In via istruttoria ha chiesto di voler ammettere CTU tecnica di un esperto federale FISE per accertare l'an della domanda e la bontà del suo operato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita Parte_2 la quale ha chiesto: 1) in via preliminare e in rito di dichiarare inammissibile l'appello, di respingere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado nonché la richiesta istruttoria di CTU tecnica;
2) nel merito di rigettare l'appello e condannare l'appellante ex art art 96 3 comma cpc al pagamento di una somma in favore dell'appellata Parte_2 il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
à parimenti costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_6
,
vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 05.12.24 parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensiva.
Successivamente, all'udienza del 30.10.2025 il Collegio, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva del procedimento, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla presente udienza, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di sintetiche note conclusive.
Parte appellante, per l'effetto, ha così precisato (cfr. note del 28.11.25) le proprie conclusioni: 1) “accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di I grado proposta da Per 1 e Pt_2 per i motivi sopra espressi e perché la stessa risulta sfornita di supporto probatorio e conseguentemente rigettare integralmente la domanda proposta dai medesimi"; 2) "accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità della parte appellante CP_1 nella causazione del fatto di cui alla domanda e ed anche in ragione dell'applicazioni delle scriminanti che operano ex lege nei casi quali quello di specie (art. 2050 cc) e per l'effetto condannare parte avversa al pagamento delle spese di giudizio"; 3) "accertare e dichiarare l'operatività della polizza RCT stipulata dall'odierna appellante con e per Controparte_3
l'effetto condannare la GN a sollevare e Controparte_3 mantenere indenne la CP_1 da qualsivoglia pretesa relativa all'eventuale accoglimento della domanda di Per 1 ed in ogni caso - condannare la GN alla rifusione della sorte e delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio"; in via subordinata "in caso di positivo accertamento di responsabilità a carico della CP_1, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a Per_1 ed, in ogni caso condannare l'Assicurazioni GN di Assicurazioni CP_6 a manlevare e tenere indenne la Controparte_1 da qualsivoglia pagamento dovuto in forza del contratto di copertura assicurativa RCT;
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario". in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_2
esclusiva sul minore Persona_1 richiamandosi ai precedenti scritti difensivi, ha ribadito (cfr.note del 27.11.25) la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite del giudizio di merito e del procedimento cautelare. Controparte_6 , infine, ha chiesto (si leggano note del 26.11.25) la conferma integrale della sentenza impugnata. Come detto, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il primo giudice ha motivato: “Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'articolo 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)
Parte_2 ) non è (...); la teste Tes_1 (nata il [...], avvocato, amica di attendibile, come desumibile per un verso, dalla circostanza che sia la teste ES
...che la teste Testimone_3 anno dichiarato (...) che erano le sole persone presenti, oltre ai rispettivi figli, sulla scena del sinistro;
per altro verso, dal fatto che dal documento n. 13 allegato alla citazione non appare, quale testimone, la presenza della Tes_1 medesima.. Ha osservato che: "la teste Tes_2 non poteva non sapere che il cavallo montato dal Per 1 si sarebbe potuto muovere autonomamente, come si evince dalla seguente dichiarazione della teste medesima («tra un binomio
"bambino/pony" e l'altro è prevista una distanza di un paio di metri. Ogni tanto i due binomi si avvicinano eccessivamente, cioè non rispettando la distanza;
io sono lì e dico ai bambini come fare per mantenere la distanza;
un vero e proprio urto tra i pony però non si verifica, perché sono i cavalli stessi a fermarsi prima»). (...); che il movimento del cavallo avrebbe causato la caduta del Per 1 medesimo, come si desume dalla dichiarazione della ES («Nel momento in cui il pony è ripartito, Per_1 aveva le spalle chiuse in avanti ed è scivolato sul pony, cadendo a terra in avanti e su un fianco. Preciso che, se non si hanno le spalle in avanti, non si cade»). Ha ritenuto che:
"dalla testimonianza resa dalla Tes_2 appare, quindi, evidente che la stessa era consapevole sia della possibilità che il cavallo si muovesse autonomamente sia che, data la posizione del minore sullo stesso, questi sarebbe caduto". La ES notando
,
che il minore non osservava le sue istruzioni, avrebbe dovuto avvicinarsi allo stesso, accertarsi che egli l'avesse sentita, tenere lei medesima, eventualmente, le briglie al cavallo per impedirgli di muoversi, adottare, cioè, le necessarie precauzioni per impedire che il movimento del cavallo facesse cadere il minore, come lei sapeva che sarebbe avvenuto, atteso che, per sua stessa ammissione, «se non si hanno le spalle in avanti, non si cade» e, quindi, per converso, se si hanno le spalle in avanti, si cade. La Tes_2 quindi, non ha posto in essere la condotta cautelare doverosa nel caso di specie, come sopra individuata, onde è responsabile del sinistro per cui è causa". Ha rilevato che "il minore, per la sua età alla data del sinistro, nove anni, può ritenersi rientrante nella categoria dei "giovanissimi", che, in forza della citata giurisprudenza, fa sussumere la fattispecie nella disciplina di cui all'art. 2050 c.c. Ove, pure, il ER non fosse ritenuto giovanissimo, sarebbe comunque da considerare principiante - altra categoria per la quale la giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 2050 c.c. - dato che tutte le parti in causa hanno concordato, come sopra riportato a verbale che "la patente club, risultante dal documento n. 1 allegato alla citazione e dal documento n.
2 allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta, è la patente rilasciata alla persona che si iscrive alla federazione e che parte dal livello 0, cioè di avviamento, e, in particolare, autorizza all'attività di avviamento agli sport equestri e all'esercizio della pratica sportiva degli sport equestri in qualsiasi disciplina all'interno delle strutture dell'Ente che ha proceduto al tesseramento". Ha ritenuto, altresì, "non provata la circostanza che parte attrice, all'atto del tesseramento, abbia espressamente accettato il rischio consentito, previsto dall'art. 378, libro VII, delle norme federali FISE, come dedotto, in sede di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. da parte convenuta". Considerato, tuttavia, che il minore, sebbene giovanissimo e principiante, aveva comunque frequentato diverse lezioni, si ritiene che lo stesso abbia concorso nel fatto da cui è derivato il danno". Sul punto ha concluso che: “la circostanza che la ES fosse, al tempo del sinistro, legata da un contratto di collaborazione sportiva dilettantesco con la società convenuta, rende quest'ultima responsabile contrattualmente o, comunque, ex art. 2049 c.c., nei confronti di parte
-proposta dalla attrice". Infine, ha rigettato la domanda di manleva
[...]
Parte_3 nei confronti della
- sulla base Controparte_6 dell'interpretazione dell'art. 58 delle condizioni assicurative, nella parte in cui stabilisce che "Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno", così motivando: "ove i genitori del minore cavaliere danneggiato abbiano (avessero) agito per il danno riflesso, ossia per il danno da loro direttamente subito, essi, in quanto terzi, la copertura assicurativa dovrebbe essere operante, mentre, per il caso in cui abbiano agito in rappresentanza del minore per i danni da questi patiti, la polizza non opererebbe. (...) Dalla citazione risulta, quindi, che i genitori abbiano agito esclusivamente per il danno riportato dal minore, onde la domanda di manleva deve ritenersi infondata".
La parte appellante ha criticato la sentenza esplicitando i seguenti motivi:
Con il primo "Violazione e falsa applicazione norme di diritto artt. 112 e 99 c.p.c., art
24 cost., art 102 c.p.c." censura la sentenza ritenendola nulla "per aver accolto la domanda attorea dichiarando l'esistenza di una responsabilità dell'istruttrice di equitazione sig.ra soggetto terzo estraneo al rapporto giudiziale e Parte_4
,
peraltro, su causa petendi difforme dalla domanda in primo grado, con lesione dei diritti della convenuta per compressione del diritto difensivo e mancata eventuale integrazione del contraddittorio nei riguardi della signora ES ".
Con il secondo motivo "Omessa pronuncia e violazione di legge ex artt. 112, 115 e
116 c.p.c. e 2697 c.c.” censura la sentenza per non essersi – il Giudice di primo grado
· pronunciato sulla richiesta di CTU tecnica (con conferimento dell'incarico ad un esperto federale FISE) ritenuta, da parte appellante, indispensabile ai fini dell'accertamento dell'“an" della domanda (proposta dalla Pt_2 e dal Per_1 e la sua "bontà di condotta". Con lo stesso motivo si è criticato il Tribunale per aver
"omesso pronuncia anche sulla questione preliminare proposta da parte convenuta
(odierna appellante) in merito alla nullità dell'atto di citazione ove è stata lamentata la mancata indicazione da parte attrice degli elementi minimi per individuare le presunte responsabilità e dunque indicazione del nesso causale".
Con il terzo motivo "Erroneità di analisi del fatto, violazione dei regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e 116 c.p.c." si censura la ricostruzione del fatto e le conclusioni (del Tribunale) sull'accertamento della responsabilità a carico dell'istruttrice, mentre con il quarto "Erroneità di analisi del fatto e violazione e falsa applicazione artt 115 e 116 c.p.c" la censura riguarda la (ritenuta) omessa valutazione e pronuncia su alcune delle circostanze riferite dalle testi escusse.
Con il quinto motivo "Erroneità di analisi del fatto, Violazione e falsa applicazione ex art. 2050 C.C. e regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e
116 c.p.c." l'appellante deduce che il Giudice abbia errato nel ritenere il minore Persona_1 In allievo principiante mentre, di contro, dalle risultanze istruttorie era emerso che lo stesso "aveva capacità di conduzione del pony in autonomia alle tre andature incluso il galoppo".
Con il sesto motivo “Erroneità di analisi del fatto, violazione dei regolamenti federali sport equestri, illogicità e violazione artt 115 e 116 c.p.c." si ritiene la sentenza contraddittoria per aver, da un lato, accertato che il minore aveva già frequentato diverse lezioni ippiche e, dall'altro, qualificato (comunque) lo stesso come
"principiante"; inoltre si contesta il fatto che il Giudicante non abbia indicato il criterio seguito nel quantificare la percentuale (10%) di colpa del Per_1 ella causazione del sinistro.
Con il settimo motivo "Violazione e falsa applicazione art 2050 CC e regolamenti sportivi FISE, contraddittoria e illogica determinazione" l'appellante ritiene
-
diversamente dal Tribunale che al momento del tesseramento il minore (e
-
conseguentemente i suoi genitori) avessero accettato il "rischio consentito" (previsto dall'art. 378, libro VII, delle norme federali FISE) specifico dell'attività sportiva
(equitazione) scelta dal (per) il figlio.
Con l'ottavo motivo "Motivazione carente, illogica, contradditoria e insufficiente" si censura la sentenza per aver ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. senza, tuttavia, esplicitarne le ragioni.
Con il nono motivo "Erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione norme contrattuali polizza assicurativa FISE - CP_6 si contesta l'interpretazione fatta dal Tribunale relativamente alle norme contrattuali (con particolar riferimento all'art. 58) e il conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata, dall'appellante, nei confronti della GN assicuratrice.
Con l'ultimo motivo "Illogicità o contraddittorietà della motivazione comparata ad ordinanza ex art 185 cpc emessa dal medesimo GOT" l'appellante ritiene che il
Giudicante alla luce dell'ordinanza emessa - avrebbe dovuto disporre l'assunzione
-
di nuovi mezzi istruttori e che alla luce della proposta conciliativa formulata (che, in estrema sintesi, era rivolta alla GN di farsi carico del pagamento del danno patito dal minore Per_2 avrebbe dovuto riconoscere, a suo favore, il diritto ad essere manlevato.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017). Orbene, poste le censure dell'appellante e comunque, nella specie è necessario accertare: 1) se sussiste la responsabilità dell'appellata ex art. 2050 c.c. nella causazione del sinistro;
2) se, nell'ipotesi di accertata responsabilità in capo alla [...] la stessa possa essere manlevata (dalla Controparte_7 sulla baseControparte_1 del contratto assicurativo sottoscritto.
L'appello è fondato nei limiti che seguono. Persona_3 aveva, al momento Dagli atti di causa è emerso: 1) che il minore dell'incidente, nove anni e 2) che tutte le parti in causa (cfr. verbale di udienza del
9.7.24, che precede la sentenza impugnata) sono state concordi nel ritenere che il livello desumibile dalla patente club, risultante dal doc. 1 allegato da parte attrice e dal doc. 2 allegato da parte convenuta, corrispondesse a quello di "avviamento" all'equitazione (patente "di livello 0").
In considerazione di tali presupposti (età e soggetto principiante) il Primo Giudice ha
- condivisibilmente – ritenuto che la fattispecie concreta rientrasse (come in effetti rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art.2050 c.c. ("Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose") secondo la quale il danneggiante per liberarsi dall'obbligo risarcitorio deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ("il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato" (Cass. Ordinanza n. 6737/2019); principio che ribadisce quanto già affermato dalla Suprema Corte per la quale "Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi;
nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre é soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito" (Cass. Sentenza n. 16637/2008). Conseguentemente, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. vi è presunzione di colpa in capo alla società appellante (quale esercente attività pericolosa e gestrice del maneggio) ed è questa che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. - per le attività
-
pericolose (come è stata inquadrata la fattispecie in oggetto) può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, poiché è posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno": occorre cioè dare anche la prova di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (oltre che di non avere commesso violazione delle norme di legge o di comune prudenza), di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle idoneità delle misure preventive adottate (Cass. sent.
6888/05, parte in motivazione). Dirimente, ai fini della attribuibilità della responsabilità dell'incidente in capo all'appellante, è la testimonianza resa (cfr. verbale d'udienza del 1/02/23) da
(istruttrice di equitazione presso la Parte_3Parte_4 legata a quest'ultima, per sua stessa ammissione (non contestata), da un contratto di collaborazione sportiva dilettantistico, cfr. "sostanzialmente quindi sono una dipendente della ") la quale, sui capitoli di prova articolati, ha così risposto: "Al momento del sinistro, Persona_1 era in sella a Falstaff;
il pony era fermo al centro del campo;
io gli ho chiesto di accorciarsi le redini e premere le gambe sul costato del pony così da far avanzare il pony e raggiungere l'altra bambina sulla pista». Per_1 nonostante le mie istruzioni, teneva le redini lunghe sul collo del pony e non imprimeva pressione con le gambe. Io ho anche ripetuto le istruzioni, ma il bambino non le ha eseguite. Il pony, come ho detto prima, era fermo al centro della pista". La stessa ha precisato che: "Esso, però, vedendo l'altro pony passare si è mosso in autonomia senza, cioè, i comandi di ER (accorciamento delle redini e pressione con le gambe del costato), per raggiungere l'altro pony (...); nel momento in cui il pony è ripartito, Per_1 aveva le spalle chiuse in avanti ed è scivolato sul pony, cadendo a terra in avanti e su un fianco. Preciso che se non si hanno le spalle in avanti non si cade."
Orbene, dalla testimonianza della Tes_2 così come riportata emerge che la stessa, avendo visto l'errata posizione in sella del bambino, anche e nonostante il richiamo ripetuto ad obbedire alle istruzioni che gli venivano impartite, ben poteva essere consapevole sia della possibilità che il cavallo poteva muoversi autonomamente, sia che, comunque, data l'errata posizione del minore (cfr. "aveva le spalle chiuse in avanti") sul pony sarebbe stato possibile il verificarsi della caduta.
Cosicchè, corretta e condivisibile è la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha statuito che "la ES , notando che il minore non osservava le sue istruzioni, avrebbe dovuto avvicinarsi allo stesso, accertarsi che egli l'avesse sentita, tenere lei medesima, eventualmente, le briglie (redini) al cavallo per impedirgli di muoversi, adottare, cioè, le necessarie precauzioni per impedire che il movimento del cavallo facesse cadere il minore, come lei sapeva che sarebbe avvenuto, atteso che, per sua stessa ammissione, se non si hanno le spalle in avanti, non si cade» e, quindi, per converso, se si hanno le spalle in avanti, si cade” ed essendo ciò dirimente, devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori censure, alla stregua delle quali non pare affatto esplicitata quella sul quantum liquidato, benchè anche in tal senso formulata la domanda da parte dell'appellante sia pure in subordine (rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma effettivamente dovuta a ER La Tes 2 (istruttrice ippica e legata da un rapporto di collaborazione con la società appellante) non ha posto, quindi, in essere la condotta cautelare doverosa nel caso di specie con la conseguenza che la responsabilità per l'incidente occorso al minore
Per 1 è da imputarsi, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla
(società che gestiva il maneggio e proprietaria e/o utilizzatriceControparte_1 dei cavalli ivi esistenti).
Inoltre, sul punto va precisato che l'appellante, nelle conclusioni rassegnate con le ultime note autorizzate (28 novembre 2025), non ha reiterato la contestazione relativa al "fatto che il Giudicante non abbia indicato il criterio seguito nel quantificare la percentuale (10%) di colpa del ER nella causazione del sinistro"; contestazione
- comunque- priva di fondamento in considerazione del fatto che il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto ("Considerato, tuttavia, che il minore, sebbene giovanissimo e principiante, aveva comunque frequentato diverse lezioni, si ritiene che lo stesso abbia concorso nel fatto da cui è derivato il danno;
concorso che, tuttavia, è da ritenersi minimo, non solo per le ricordate caratteristiche di età e di esperienza del minore, ma anche per la repentinità del movimento del cavallo, prevedibile da parte della Tes_2 , per la ben maggiore esperienza della stessa e per quanto dalla stessa dichiarato e sopra riportato (vedasi, tra l'altro, la seguente dichiarazione «tra un binomio "bambino/pony" e l'altro è prevista una distanza di un paio di metri. Ogni tanto i due binomi si avvicinano eccessivamente, cioè non rispettando la distanza»); alla luce della considerazione che precede, si ritiene che il minore abbia concorso nel fatto causativo del danno nella misura del 10%" - cfr. pag. 15 sentenza).
Ricondotta la fattispecie, in virtù di quanto sopra detto, nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. e accertata, conseguentemente, la responsabilità della società appellante (gestrice del maneggio) nella causazione del danno occorso al minore Persona_1 esta da accertare se la domanda di manleva - spiegata dalla [...]
Controparte_1 Parte_1 nei confronti della in virtù del Controparte_6 " contratto assicurativo sottoscritto dalla F.I.S.E. (a favore, tra gli altri, dei suoi
"Affilliati" e " Parte_5 ) e la GN d'Assicurazioni, sia o meno fondata.
Il Primo Giudice ha ritenuto non operante la manleva in virtù dall'interpretazione dell'art. 58 delle condizioni assicurative, nella parte in cui stabilisce che "Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno".
La decisione del Tribunale non può essere condivisa sul punto in quanto, per una corretta interpretazione, l'art. 58 CGA deve essere analizzato tenendo conto dell'intero contesto contrattuale. Ciò in conformità del principio secondo il temaquale "in di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato". (Cass. Ordinanza n. 11475/2024).
Ebbene, l'articolo controverso (rubricato "Estensioni di garanzia - Danni arrecati dai
Cavalli"), dopo aver stabilito (al primo punto) che “La garanzia di responsabilità civile verso terzi si intende estesa ai rischi derivanti al Contraente F.I.S.E., ai suoi Organi centrali e Periferici, aglii Enti affilati ed o aggregati al Contaente, ai Tesserati, nella qualità di organizzatori e/o di esercenti dell'attività svolta sia in gara che in allenamento da cavalli atleti iscritti al Ruolo del Cavallo Atleta presso il Contraente stesso, di proprietà della F.I.S.E. degli Enti affilati o aggregati e dei Tesserati", prevede
(al secondo punto) che "la garanzia è operante durante: “1) allenamenti, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, eventi, concorsi, gare, manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
2) i trasferimenti dei cavalli effettuati con mezzi idonei al trasporto e nel rispetto delle norme comuni e sportive.
La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi.
Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia pari ad € 260,00 per sinistro relativo a danni a cose".
Ebbene, deve ritenenersi che il capoverso controverso ("non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano il cavallo che ha arrecato il danno") debba essere interpretato in combinato disposto con quello immediatamente precedente
("La presente estensione di garanzia si intende estesa anche ai danni che i cavalli possano arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi") e si riferisca alla sola ipotesi di danni arrecati, dai cavalli, a quei soggetti incaricati “di provvedere alla loro cura" escludendo dalla garanzia i danni arrecati ai cavalieri nell'eventualità che siano questi "a prendersi cura" degli animali;
ipotesi - questa- che non ricorre nella fattispecie in oggetto. Questa, deve ritenere la sola interpretazione logica della clausola contrattuale, alla luce del principio giurisprudenziale citato (Cass. Ordinanza 11475/24), in quanto ogni altra interpretazione non farebbe comprendere il motivo per il quale sarebbe stato utilizzato- all'inizio del capoverso – l'avverbio "viceversa" sinonimo di “al contrario".
-
Inoltre, ma non meno importante, l'interpretazione data dal Tribunale (sulla base della eccezione sollevata dalla GN assicurativa) si pone in contraddizione con quanto statuito nella "Sezione Responsabilità Civile verso terzi” all'art. 50
("descrizione del rischio" L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi del Contraente.Sono comprese tutte le attività di allenamento, corsi, esercitazioni, avviamento allo sport, battesimo della sella, manifestazioni sportive o ricreative o culturali, gare, organizzate dal Contraente F.I.S.E.. direttamente, o da Ente affiliato o aggregato al Contraente.), all'art.51 ("oggetto dell'Assicurazione" La
Società si obbliga a tenere indenne: la Contraente e le sue strutture, uffici, dipartimenti, comitati;
• i tesserati alla F.I.S.E.... i Soggetti A e B;
per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione) e, in particolare modo, all'art. 54 ("novero dei terzi”) nella parte in cui statuisce che: "Sono considerati Terzi fra di loro: i Tesserati (come il minore Per_1 di Tesserati stessi aderenti alla CP_8 nei confronti di quest'ultima, dei Controparte_9 degli Enti affilati
(l'appellante) o aggregati"
Le ragioni così esposte conducono all'accoglimento dell'appello relativamente alla domanda di manleva.
Talchè la sentenza va in parte riformata e la parte appellata Controparte_3
[...] è tenuta a manlevare la Parte_3 in relazione a quanto da quest'ultima dovuto alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna - ex art. 96 comma 3 c.p.c. - dell'appellante, così come richiesta dall'appellata alla luce del principio Pt_2 secondo cui tale responsabilità "presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.." (Cass. 19948/23) ed "essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente"(Cass. 34429/24), nella specie non ravvisabile.
L'esito del giudizio, con la riforma parziale della sentenza, determina una nuova attribuzione delle spese di lite, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, tra le parti appellante e appellata Controparte_3
, che, liquidate come da dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, seguono la soccombenza della
Controparte_3 in favore dell'appellante.
Mentre, con riguardo alle restanti parti, le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, seguono parimenti il principio di soccombenza come attribuito dal Primo Giudice e vanno poste a carico della parte appellante in favore della parte appellata in proprio e Parte_2
nella qualità.
è tenuta, altresì, a manlevare La parte appellata Controparte_3 in relazione a quanto da quest'ultima dovuto la Parte_3
alla parte attrice per le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nulla va disposto, per il presente giudizio, in relazione alla parte contumace
Controparte_10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11793/24, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
Controparte_3 a manlevare l'appellante [...] condanna la in relazione a tutte le somme dovute alla parte attrice;
Parte_3
al pagamento, in favore della parteControparte_3 condanna la appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in €.5.077,00 e per il presente grado in €.3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
NI AR dichiaratasi antistataria;
condanna l'appellante Parte_3 al pagamento delle Parte_2spese di lite del presente grado in favore della parte appellata in proprio e nella qualità, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per la parte appellata contumace.
Roma, così deciso in data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa RI ZI SE