Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1596 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Lisetti e dall'Avv. Roberto Bellucci, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Umbertide (PG), Piazza Michelangelo n.8/c, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Responsabile di Direzione Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, ed Controparte_5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini, in Perugia, Piazza Italia n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 29.5.2025 all'esito della quale il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
pagina 1 di 11
1.1 Con atto di citazione notificato in data 28/03/2023, in qualità di coobbligato, ha Parte_1
proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2021/2022, emesso il 15/12/2022, pubblicato il 19/12/2022 dall'intestato Tribunale, e notificato in data 16/02/2023 su istanza di
[...]
in qualità di cessionaria del credito, con cui veniva ingiunto a in solido Controparte_1 Parte_1
con la debitrice principale il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_6
29.382,00, oltre interessi come da domanda, spese e compensi della fase monitoria, quale debito residuo del contratto di finanziamento stipulato in data 04/02/2010 dalla debitrice principale con
Santander NS AN S.p.a. . Con un unico motivo di opposizione, ha dedotto di Parte_1
non aver mai assunto alcuna obbligazione con Santander NS AN S.p.a., e ha disconosciuto ex art 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, sia come rappresentante legale della debitrice principale, che in proprio, in qualità di garante. L'opponente ha chiesto, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “……. IN VIA PRELIMINARE
Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esplicitati in narrativa
NEL MERITO
Accertare l'infondatezza della domanda proposta in via monitoria nei confronti di , in Parte_1 fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto Revocare il decreto ingiuntivo
n. 2021/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15/12/2022, pubblicato in data 19/12/2022
Il tutto con vittoria di compensi e spese del giudizio
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2023, si è costituita in giudizio e per essa la mandataria in qualità di cessionaria Controparte_1 Controparte_2
del credito, eccependo, in via preliminare, la violazione del nuovo termine per comparire del convenuto di 120 giorni introdotto con la riforma cd. Cartabia, essendo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata in data 28/03/2023, mentre l'udienza di comparizione delle parti risultava fissata al 03/07/2023.
Ha poi domandato al Tribunale di disporre la mediazione, trattandosi di controversia relativa a materia di contratti bancari per la quale è obbligatorio l'esperimento della procedura di mediazione.
pagina 2 di 11 Nel merito, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente, ritenuto generico e indeterminato, e comunque la sua infondatezza, atteso che Pt_1
non ha preso posizione né contestato gli estratti conto prodotti in sede monitoria, nei quali
[...]
risultano addebitate le rate del finanziamento dul conto corrente che non ha mai negato Parte_1
essere di sua titolarità.
Ha aggiunto che il finanziamento era finalizzato all'acquisto di una autovettura, che risulta regolarmente intestata all'opponente, e che prima della notifica del decreto ingiuntivo, a fronte delle comunicazioni di decadenza del beneficio del termine e di cessione del credito, non aveva mai negato di essere titolare del rapporto.
Ha dedotto anche di essere in possesso dei documenti personali di quali la carta di Parte_1
identità e la patente di guida, consegnati in sede di stipula del contratto e ha pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni “ …..In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 29.382,00, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
pagina 3 di 11 nella denegata ipotesi in cui il disconoscimento avversario fosse ritenuto ammissibile e fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare, in ogni caso,
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme IÀ pagate dal debitore, pari ad euro 11.241,60, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.”
1.3. All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 21/09/2023, il precedente
Giudice istruttore ha ritenuto corretta l'instaurazione del giudizio di opposizione secondo le norme procedurali ante “riforma Cartabia”, dal momento che la domanda principale contenuta nel ricorso monitorio era stata instaurata anteriormente al 28/02/2023, data di entrata in vigore della riforma, e si è riservato sulle ulteriori questioni preliminari.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 21/09/2023, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha – tra l'altro – eccepito che il conto corrente su cui erano effettuati gli addebiti non era suo ma di intestataria del veicolo acquistato con il finanziamento, e Controparte_6
di aver contestato la propria posizione di coobbligato
Scambiate le ulteriori memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il Tribunale, ritenuto di non ammettere la prova per testi articolata dall'opponente in quanto superflua ed inammissibile, e di non dover disporre C.T.U. grafologica, per i motivi espressi nell'ordinanza del 21/09/2023, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29/05/2025.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 29/05/2025, le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
**********
pagina 4 di 11 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116,
c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta in sede monitoria dalla società opposta è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio residuo del contratto di finanziamento stipulato in data 04/02/2010 dalla società debitrice principale con Santander NS AN S.p.a. in ordine alla Controparte_7
quale aveva assunto la qualità di coobbligato degli obblighi restitutori ( doc. 3 fascicolo Parte_1
della fase monitoria).A tale proposito si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento IÀ iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori pagina 5 di 11 . In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n.
1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto inoltre, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003). Il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del
11/04/2006) ha- com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non pagina 6 di 11 contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Nell caso di specie, ha dedotto di non aver mai assunto alcuna obbligazione con Parte_1
Santander NS AN S.p.a., e ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, sia in qualità di rappresentante legale della società debitrice principale, che in proprio, in qualità di garante.
Soltanto dopo l'ordinanza del 21/09/2023, con cui il Tribunale aveva ritenuto – ancorché con valutazione sommaria tipica di quella fase – che il disconoscimento delle sottoscrizioni confliggeva con il pagamento parziale del finanziamento e con l'assenza di qualsivoglia contestazione antecedentemente alla notifica del decreto opposto, con memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.,
l'opponente ha sostenuto che le doglianze spiegate con l'opposizione fossero limitate alla posizione di persona fisica, in qualità di garante, mentre ha ammesso che il conto corrente ove erano Parte_1
state addebitate le rate del finanziamento e l'automobile acquistata attraverso il finanziamento erano di titolarità di (IÀ , di cui egli era legale Controparte_6 Controparte_7
rappresentante e amministratore.
L'opposizione va respinta.
Non può, infatti, ignorarsi che l'opponente ha espressamente dichiarato, con l'atto introduttivo dell'opposizione, che “nessuna delle sottoscrizioni presenti nel contratto prodotto da controparte unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo appartiene a , né quelle del richiedente né Parte_1 men che meno quelle del coobbligato!!” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Ebbene, una cosa è disconoscere la propria firma, oltre che come coobbligato, anche in qualità di rappresentante legale che assume l'obbligazione principale, negando di aver assunto quell'obbligazione, e un'altra è riconoscere l'obbligazione principale, limitandosi a contestare di non aver apposto la firma sul campo relativo al coobbligato, e quindi negando di aver prestato la garanzia.
pagina 7 di 11 Non può ritenersi che l'opponente, che inizialmente ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni del contratto di finanziamento, avesse in realtà inteso disconoscere soltanto la sottoscrizione apposta in qualità di coobbligato, come successivamente sostenuto, atteso il chiaro tenore letterale dell'affermazione sopra riportata, contenuta nell'atto introduttivo.
Fatta questa precisazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo (cfr. Cass. Civ., n. 10849/2012).
Un tale riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735
c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (cfr. Cass. Civ.,
n. 22460/2017).
Ed infatti la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura privata, presuppone che la stessa non sia IÀ stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente ( Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n.
776). Ebbene, nella specie, l'avvenuto pagamento per circa due anni delle rate di finanziamento da parte della di cui l'opponente era, quale accomandatario, Controparte_7
amministratore e legale rappresentante, mediante addebito sul conto corrente della società debitrice
(cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio), costituisce un comportamento assolutamente incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione, essendo manifestamente inverosimile che, a fronte di un contratto mai sottoscritto, una società – e dunque un soggetto per definizione professionale – rimborsi le rate di un finanziamento mai richiesto, e che il legale rappresentante e amministratore non ne sia venuto a conoscenza, tenuto anche conto che il finanziamento era richiesto per l'acquisto di un'autovettura che è risultata regolarmente intestata a (cfr. doc. 7 Controparte_7
della comparsa di costituzione di parte opposta).
pagina 8 di 11 È poi lo stesso opponente – benché solo con la prima memoria istruttoria – ad ammettere che il finanziamento era stato parzialmente pagato da e che l'autovettura Controparte_7
acquistata era intestata a tale società.
D'altra parte, prima del giudizio di opposizione, non risulta documentata alcuna formale contestazione del rapporto da parte dell'opponente, né in qualità di legale rappresentante dell'obbligata principale, né in qualità di coobbligato, malgrado l'invio della comunicazione di cessione del credito a mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. 8, 9 del fascicolo monitorio), e delle diffide di pagamento inoltrate al medesimo quale persona fisica (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione di parte opposta).
Anche a voler riconoscere che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento concernesse solamente la posizione di coobbligato del e non quella Parte_1 apposta quale legale rappresentante della società debitrice principale l'opponente non ha dedotto né allegato l'esistenza di copia del contratto originale del finanziamento recante esclusivamente la propria sottoscrizione sul timbro societario apposto.
In ragione di ciò, la prova per testi richiesta dall'opponente è stata correttamente dichiarata inammissibile, essendo anche in questo caso inverosimile che a fronte di addebiti diretti di rate di finanziamento sul conto corrente della società per circa due anni, non avesse mosso formali Pt_1
contestazioni, ma si fosse limitato ad effettuare una telefonata a Santander NS AN S.p.a. – a suo dire, come assunto nei capitoli di prova articolati – nel marzo 2017, dopo aver ricevuto la comunicazione di cessione del debito, tenuto anche conto che dalla documentazione versata in atti risulta che la predetta comunicazione era notificata a solo nel maggio 2017 (cfr. doc. 9 Parte_1
del fascicolo monitorio).
Inoltre, la banca opposta ha prodotto in atti copia della carta d'identità, della patente e della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2009 di e della visura camerale della Parte_1 [...]
dalla quale si evince che il medesimo era socio accomandatario, Controparte_7 deducendo che tale documentazione era stata fornita all'opposta per la stipula del contratto di finanziamento (cfr. doc. 11 della comparsa di costituzione di parte opposta), a ulteriore dimostrazione che aveva richiesto per conto di e poi sottoscritto il Pt_1 Controparte_7
finanziamento de quo, anche quale coobbligato.
Parte opponete non ha replicato alcunché al riguardo.
pagina 9 di 11 Infine, non può non evidenziarsi che le firme apposte al contratto, tanto nella parte relativa a il richiedente del finanziamento, che in qualità riservata al coobbligato risultano ictu oculi coincidenti, così come la firma apposta sulla procura alle liti e sull'avviso di ricevimento della raccomandata a/r con cui è stata comunicata la cessione del credito.
Per tali ragioni, il parziale rimborso del finanziamento da parte dell'obbligata principale, unitamente alla circostanza che il finanziamento era domandato per l'acquisto di un'automobile intestata alla debitrice principale, dietro presentazione di documenti personali del suo legale rappresentante firmatario e coobbligato, comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata in cui tale finanziamento è pattuito, unitamente alla posizione di coobbligato di e dunque rende Parte_1
inammissibile il successivo disconoscimento in giudizio.
In ogni caso l'odierno opponente, anche a prescindere dalla sottoscrizione quale coobbligato negoziale del finanziamento di che trattasi, sarebbe comunque illimitatamente e solidalmente responsabile ex lege quale socio accomandatario delle obbligazione assunte dalla Controparte_7 secondo quanto previsto dall'art. 2313 c.c. anche nella ipotesi di successiva trasformazione in società a responsabilità limitata stante il disposto di cui all'art. 2500 quinquies c.c. ed il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ Ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione;
quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, la quale deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società. Ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita "aliunde" della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera”. ( Cass. 29745/2020).
L'opposizione va pertanto rigettata.
L'esito del giudizio vede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'opponente.
pagina 10 di 11 Le stesse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma definitivamente, nei Parte_1
confronti della stessa il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 11 di 11