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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23907/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI Sammarro, ha pronunciato all'esito della discussione orale del 02.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23907 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 23343/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Parte_1 C.F._1
ER OR;
ATTRICE
E
C.F. , con sede in VE EL (MI) Via Montegrappa 14; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che era proprietaria dell'immobile sito in via Via Privata Friuli 28 Parte_1
VE EL (MI) con estremi catastali Foglio 1 part. 1109 sub 722 cat D7, che immobile era stato concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo a EN YU con contratto stipulato il
01/01/2021 registrato in data 18/01/2021 presso l'Ufficio del registro di Pavia, al n 361 serie 3T –
TNZ21T000361000QH, per un canone annuo di € 26.000,00 per le prime due annualità, di € 29.000,00 per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 ed € 32.800,00 per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 da pagarsi in rate anticipate, oltre al pagamento degli oneri accessori, ed aggiornamento ISTAT nella misura del 75% annuo, che il contratto di locazione a partire dal 01/09/2022 era stato ceduto a
[...] on atto registrato presso gli uffici di Pavia in data 08/09/2022, che la conduttrice cessionaria si CP_1
è resa morosa nel pagamento delle mensilità del canone e delle spese per diverse mensilità del canone per cui in data 01.07.2024 aveva comunicato la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. avvalendosi pagina 1 di 3 delle clausole negoziali, che la parte conduttrice aveva maturato un debito complessivo dell'importo di
€ 17.810,31 per canoni di locazione e spese non pagati, intimava lo sfratto per morosità, convenendo la conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida e, nel merito, dichiarare risolto il contratto di locazione e condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile.
on compariva all'udienza né si costituiva in giudizio. CP_1
Il giudice, rilevata l'insussistenza delle condizioni per convalidare lo sfratto sul rilievo che la domanda non era volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per morosità, avendo l'intimante invocato la clausola risolutiva e non era quindi riconducibile alla disciplina contenuta nell'art. 1453 c.c. che, in caso di accoglimento, si conclude con una pronuncia costitutiva, ma bensì alla diversa fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1456 c.c., che richiede una pronuncia dichiarativa, disponeva il mutamento del rito.
All'esito della notifica del verbale di mutamento del rito, la conduttrice restava contumace.
Con memoria depositata in data 01.09.2025 lamentava che la morosità si Parte_1 era aggravata ed ammontava ad € 30.198,31.
restava contumace. CP_1
All'udienza di discussione del 02.10.2025 dava atto dell'intervenuto Parte_1 pagamento di € 3.000,00 da parte della conduttrice per cui la morosità ammontava ad € 27.198,31 ed insisteva nella domanda.
All'esito, la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto con contratto stipulato il 01/01/2021 registrato in data 18/01/2021 presso l'Ufficio del registro di Pavia, al n 361 serie 3T – TNZ21T000361000QH,
concedeva in locazione ad uso diverso a EN YU l'immobile sito Parte_1 in via Via Privata Friuli 28 VE EL (MI) con estremi catastali Foglio 1 part. 1109 sub 722 cat
D7, per un canone annuo di € 26.000,00 per le prime due annualità, di € 29.000,00 per il periodo
01/01/2023 – 31/12/2024 ed € 32.800,00 per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 da pagarsi in rate anticipate, oltre accessori ed ISTAT nella misura del 75% l'anno, e che a partire dal 01/09/2022 era subentrata nella conduzione dell'immobile con atto registrato presso gli uffici di Pavia in CP_1 data 08/09/2022.
Tanto premesso, la domanda é fondata per quanto di ragione e dev'essere accolta nei termini appresso detti, atteso che non si è presentata nella fase sommaria né si è costituita in giudizio CP_1
e non ha in particolare dimostrato il pagamento della somma di € 27.198,31, pur essendo gravata dal pagina 2 di 3 relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione trova un preciso riscontro nel contratto allegato.
Pertanto, considerato che l'art. 4 del contratto di locazione prevede la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal mancato puntuale pagamento, anche parziale, del canone ovvero delle quote degli accessori, nei termini e nei modi pattuiti, dev'essere accolta la domanda di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile.
Al riguardo deve ritenersi preclusa ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento atteso il rilievo che assume la clausola risolutiva espressa contenuta nella citata clausola del contratto di locazione, che implica una pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto cui accede, a prescindere dal rilievo che comunque la morosità maturata supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio.
Tenuto conto che la conduttrice non si è costituita e non ha quindi allegato né dimostrato specifiche situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerate le ragioni del rilascio, fondato sul perdurante inadempimento della convenuta, la data di esecuzione può essere fissata per il 10.11.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione;
- Ordina il rilascio dell'unità immobiliare per cui è casa e fissa per l'esecuzione la data del
10.11.2025;
- Condanna al rimborso delle spese di lite che liquida in € 382,50 per esborsi ed € CP_1
2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 2 ottobre 2025
Il giudice
NI Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI Sammarro, ha pronunciato all'esito della discussione orale del 02.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23907 del R.G.A.C. dell'anno 2025, già n. 23343/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Parte_1 C.F._1
ER OR;
ATTRICE
E
C.F. , con sede in VE EL (MI) Via Montegrappa 14; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risoluzione locazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che era proprietaria dell'immobile sito in via Via Privata Friuli 28 Parte_1
VE EL (MI) con estremi catastali Foglio 1 part. 1109 sub 722 cat D7, che immobile era stato concesso in locazione ad uso diverso dall'abitativo a EN YU con contratto stipulato il
01/01/2021 registrato in data 18/01/2021 presso l'Ufficio del registro di Pavia, al n 361 serie 3T –
TNZ21T000361000QH, per un canone annuo di € 26.000,00 per le prime due annualità, di € 29.000,00 per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 ed € 32.800,00 per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 da pagarsi in rate anticipate, oltre al pagamento degli oneri accessori, ed aggiornamento ISTAT nella misura del 75% annuo, che il contratto di locazione a partire dal 01/09/2022 era stato ceduto a
[...] on atto registrato presso gli uffici di Pavia in data 08/09/2022, che la conduttrice cessionaria si CP_1
è resa morosa nel pagamento delle mensilità del canone e delle spese per diverse mensilità del canone per cui in data 01.07.2024 aveva comunicato la risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. avvalendosi pagina 1 di 3 delle clausole negoziali, che la parte conduttrice aveva maturato un debito complessivo dell'importo di
€ 17.810,31 per canoni di locazione e spese non pagati, intimava lo sfratto per morosità, convenendo la conduttrice davanti a questo giudice per la relativa convalida e, nel merito, dichiarare risolto il contratto di locazione e condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile.
on compariva all'udienza né si costituiva in giudizio. CP_1
Il giudice, rilevata l'insussistenza delle condizioni per convalidare lo sfratto sul rilievo che la domanda non era volta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione per morosità, avendo l'intimante invocato la clausola risolutiva e non era quindi riconducibile alla disciplina contenuta nell'art. 1453 c.c. che, in caso di accoglimento, si conclude con una pronuncia costitutiva, ma bensì alla diversa fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1456 c.c., che richiede una pronuncia dichiarativa, disponeva il mutamento del rito.
All'esito della notifica del verbale di mutamento del rito, la conduttrice restava contumace.
Con memoria depositata in data 01.09.2025 lamentava che la morosità si Parte_1 era aggravata ed ammontava ad € 30.198,31.
restava contumace. CP_1
All'udienza di discussione del 02.10.2025 dava atto dell'intervenuto Parte_1 pagamento di € 3.000,00 da parte della conduttrice per cui la morosità ammontava ad € 27.198,31 ed insisteva nella domanda.
All'esito, la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto con contratto stipulato il 01/01/2021 registrato in data 18/01/2021 presso l'Ufficio del registro di Pavia, al n 361 serie 3T – TNZ21T000361000QH,
concedeva in locazione ad uso diverso a EN YU l'immobile sito Parte_1 in via Via Privata Friuli 28 VE EL (MI) con estremi catastali Foglio 1 part. 1109 sub 722 cat
D7, per un canone annuo di € 26.000,00 per le prime due annualità, di € 29.000,00 per il periodo
01/01/2023 – 31/12/2024 ed € 32.800,00 per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2026 da pagarsi in rate anticipate, oltre accessori ed ISTAT nella misura del 75% l'anno, e che a partire dal 01/09/2022 era subentrata nella conduzione dell'immobile con atto registrato presso gli uffici di Pavia in CP_1 data 08/09/2022.
Tanto premesso, la domanda é fondata per quanto di ragione e dev'essere accolta nei termini appresso detti, atteso che non si è presentata nella fase sommaria né si è costituita in giudizio CP_1
e non ha in particolare dimostrato il pagamento della somma di € 27.198,31, pur essendo gravata dal pagina 2 di 3 relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione trova un preciso riscontro nel contratto allegato.
Pertanto, considerato che l'art. 4 del contratto di locazione prevede la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal mancato puntuale pagamento, anche parziale, del canone ovvero delle quote degli accessori, nei termini e nei modi pattuiti, dev'essere accolta la domanda di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile.
Al riguardo deve ritenersi preclusa ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento atteso il rilievo che assume la clausola risolutiva espressa contenuta nella citata clausola del contratto di locazione, che implica una pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto cui accede, a prescindere dal rilievo che comunque la morosità maturata supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio.
Tenuto conto che la conduttrice non si è costituita e non ha quindi allegato né dimostrato specifiche situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerate le ragioni del rilascio, fondato sul perdurante inadempimento della convenuta, la data di esecuzione può essere fissata per il 10.11.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione;
- Ordina il rilascio dell'unità immobiliare per cui è casa e fissa per l'esecuzione la data del
10.11.2025;
- Condanna al rimborso delle spese di lite che liquida in € 382,50 per esborsi ed € CP_1
2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 2 ottobre 2025
Il giudice
NI Sammarro
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