Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 615 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a OLEGGIO (NO) il 21/07/1965. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a OLEGGIO (NO) il 19/07/1969 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SALINA DANILA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
- Revoca dell'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dal mese di gennaio Persona_1
2025 nonché delle spese straordinarie;
- Spese di lite integralmente compensate;
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
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Con ricorso depositato in data 04/04/2024 , adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Novara n. 38 del 15.1.2009, con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , celebrato in data 26.05.1990 in Controparte_1 Parte_1
AR IC (NO) e trascritto negli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Oleggio (NO) al n. 2 – Parte II – Serie A – anno 1990. In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nata il [...] e dell'obbligo di pagamento delle spese straordinarie. Evidenziava, infatti, Per_1 il ricorrente che la figlia, oramai maggiorenne, svolgeva regolare attività lavorativa. Ancora, rappresentava che la propria situazione patrimoniale era peggiorata in quanto lo stesso era gravato del versamento di un assegno di mantenimento in favore della nuova coniuge dell'attore, dalla quale si era separato nell'anno 2020. Riportava, inoltre, che lo stesso non svolgeva più attività lavorativa, in quanto dal 1.4.2023 il ricorrente era titolare di pensione per l'importo mensile pari ad Euro 1.151,49. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che contestava la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso. Nelle more del procedimento le parti davano atto che la figlia della coppia, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, era stata assunta a tempo indeterminato. All'udienza del 25.2.2025, le parti formulavano conclusioni conformi con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.; il Giudice ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
* Ritiene il Tribunale che le conclusioni formulate dalle parti possano essere accolte. Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta che con decorrenza dal gennaio 2025, la figlia maggiorenne della coppia è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, raggiungendo così la propria indipendenza economica. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, a modifica della sentenza n. 38 emessa dal Tribunale di Novara in data 15.1.2009, così provvede:
1. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dal mese Persona_1 di gennaio 2025 nonché della contribuzione alle spese straordinarie;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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