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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 1063/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giuseppe Garibaldi n. 29, Siena
PARTE RICORRENTE
e da rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Nadia Stazzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via II Giugno n. 8, Certaldo (Fi)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. CASA CONIUGALE
La casa coniugale ubicata nel Comune di SA NO (SI) in via Don Dino
Carrara civico 2 viene assegnata alla signora nel più ampio Parte_1 ambito degli accordi di separazione tra i coniugi, il Sig. si Controparte_1 impegna a cedere alla Sig.ra la sua quota di proprietà Parte_1 dell'immobile adibito a casa familiare oltre garage siti in SA NO (SI) via Don Dino Carrara n. 2, censiti come segue:
- appartamento ad uso civile abitazione situato su tre piani riportato all'Agenzia delle Entrate di Siena – Ufficio Provinciale del Territorio al Controparte_2 foglio di mappa 70, particella 215 subalterno 8 e 17, piani S1-T-1, categoria
A2 classe 3, consistenza vani 10,5, superficie catastale totale mq. 260, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 225, rendita catastale €.
1.355,70;
- locale garage riportato all'Agenzia delle Entrate di Siena – Ufficio Provinciale del Territorio – Catastali al foglio di mappa 70, particella 215 subalterno CP_2
13, piano S1, categoria c/6, classe 6, consistenza mq. 58, superficie catastale mq. 64, rendita catastale €. 140,79.
Eventualmente oltre quota proporzionale di comproprietà di tutte le parti del fabbricato e sue pertinenze che per legge, destinazione, consuetudine o titolo sono di uso comune e comunque tutti i diritti di comproprietà di titolarità dei medesimi fabbricati di cui trattasi, anche a precisazione ed eventualmente in rettifica dei dati sopra indicati ed anche in ipotesi di aggiornamenti catastali che dovessero rendersi necessari ai fini dell'atto.
Il trasferimento delle suddette quote di proprietà dei citati immobili verrà effettuato innanzi al Notaio già designato di comune accordo dai coniugi, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di
2 omologazione della separazione. Il trasferimento del suddetto bene immobile, dovendo intendersi quale condizione funzionale, essenziale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà con i benefici previsti dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come interpretata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 e dunque in totale esenzione delle imposte di bollo, registro, trascrizione e da ogni altra tassa o imposta. Il suddetto trasferimento della quota di proprietà di 1/2 della casa coniugale e relativa pertinenza, dal signor lla signora vverrà in virtù di quanto CP_1 Pt_1 detto in premessa, a titolo gratuito.
Il trasferimento della quota di proprietà dunque, non prevede alcun esborso in denaro;
restano salve le spese pure e semplici, oltre compenso, del costituendo atto notarile che rimarranno a carico della signora Pt_1
Il signor ascerà la casa coniugale entro e non oltre sette giorni dalla CP_1 firma del presente ricorso ed avrà cura di prelevare ogni suo bene personale dalla casa coniugale entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione. Il signor trasferirà CP_1 formalmente la propria residenza anagrafica dalla casa coniugale entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione.
3.CONTO CORRENTE BANCARIO: le parti danno atto di essere cointestatari di conto corrente n. 139719 acceso presso Banca Cambiano 1884 Spa - Agenzia SA NO;
previo prelevamento dell'importo di €. 18.300,00= da parte del signor CP_1 quale importo a lui dovuto a fronte di antecedenti accordi già presi tra le parti,
i coniugi divideranno al 50% ciascuno l'importo residuo tenuto su detto conto corrente concedendosi fin d'ora reciproco assenso alla firma per la movimentazione del denaro che, nella misura del 50% sarà indirizzato su conto corrente in titolarità esclusiva di ciascun coniuge attraverso giroconto, bonifico bancario o assegno circolare.
3 4.ALTRO:
I coniugi rimarranno ciascuno proprietario esclusivo di beni già di titolarità esclusiva in costanza di matrimonio assumendosi in via esclusiva, d'ora in avanti, oneri e spese di qualunque natura relativi agli stessi beni. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere di comune accordo ogni altra questione di natura economica esistente tra le stesse.
In ultimo, in considerazione della collocazione, all'interno della casa coniugale, dell'urna cineraria del figlio , le parti stabiliscono fin d'ora il diritto di Per_1 visita da parte del signor che potrà accedere all'abitazione, CP_1 precisamente nella camera da letto del figlio ove riposano le ceneri, nelle giornate del sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.00, salvi diversi accordi tra i coniugi, con onere, in capo ad entrambi, di preavviso tempestivo di imprevisti che dovessero impedire la visita.
Con richiesta ulteriore di ordinare al Comune di SA NO (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con compensazione delle spese del presente procedimento”.
RAGIONI Di FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
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considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(23.3.1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_2
(12.2.1992), deceduto;
Per_1 rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di SA NO per l'anno 1985 al n. 32, parte 2, serie
A; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
13/01/1964 a SA NO (SI) e nato il [...] Controparte_1
a SA NO (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 22/06/1985, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA
NO (SI) dell'anno 1985 al n. 32, parte 2, serie A, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
5 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di SA NO (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 30/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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