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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Causa n. 653 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 9.12.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
DA BI Presidente
PA BO CO Giudice rel.
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di
AS RA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. LERA FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 14.12.2023 dal Questore di Massa Carrara a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale manifestata con la richiesta di appuntamento del ricorrente in
Pagina 1 di 24 questura in data 27.01.2023 (convocato in Questura il 16.5.23, cfr.: doc. allegato il
27.5.25 non contestato).
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Firenze/sez. Livorno ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT e ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, avendo escluso elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 01.08.23 pervenuto a PCT solo il 8.5.25 - ha basato la propria valutazione negativa su:
- documenti allegati dal richiedente (sommariamente descritti come: ”fotocopia del
permesso di soggiorno, promessa di assunzione a tempo determinato per tre mesi,
documentazione medica”)
- quanto riportato dal richiedente nel questionario compilato il 16.5.23 (dove risulta risiedere in Italia da ottobre 2016, avere un livello di italiano A2 senza documenti attestanti, non lavorare, vivere in un CAS ed avere moglie e figli in Nigeria)
- iter amministrativo delle precedenti domande di protezione internazionale del richiedente (la prima, MS0001091, rigettata dalla CT di Firenze e la “reiterata”,
MS0001571, dichiarata inammissibile dalla CT il 29.7.21 con decisione confermata da
Tribunale di Genova il 19.7.22).
Ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19/comma 1 e 1.1. TUI.,
pur a fronte di una permanenza sul TN da oltre 6 anni, per non essere riuscito ad integrarsi fattivamente nel contesto socio-culturale italiano, pur titolare di PDS da maggio 2017, essendo ancora ospite di un Cas, per non aver mai svolto attività
lavorativa, avendo valutato la lamentata lombalgia, quale problema di salute non grave, così come già il Tribunale nel 2022, ed avendo valutato anche la documentazione medica ulteriore non idonea a mutare il giudizio evidenziando che da
Pagina 2 di 24 verbale di PS di marzo 2022 risulta che non ha mai effettuato accertamenti non potendo eccepire al rimpatrio la volontà di curarsi in Italia.
Il ricorso si fonda - in fatto - sul contenuto della domanda di riconoscimento della protezione speciale e della relazione sociale -a firma della responsabile del centro di accoglienza- dove si leggono specifiche sulla condizione del ricorrente, sulla sua permanenza in Italia, sulla sua capacità di apprendimento, sulle capacità lavorative,
sulle condizioni di salute psico-fisica che determinano una condizione di vulnerabilità
oltre alle condizioni di insicurezza del paese di origine.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente produce la relazione del Cas ospitante del 7.1.2024 dove si legge che è stato inserito nel progetto SAI SdS Lunigiana ad inizio luglio 2023 (ndr., un mese prima del parere della
CT) dove è stato evidenziato un buon livello di collaborazione nella puntualità e partecipazione agli impegni nonostante una serie di fragilità emotive e psicologiche,
con il conseguimento del livello A1 e la frequenza di corso serale in presenza presso il
CPIA di La Spezia, tre volte a settimana, per il liv.A2, avendo anche iniziato a lavorare a luglio 2023 a Pontremoli (26TH come addetto-facchinaggio Controparte_2
(gestione carico e scarico merci) fino ad agosto 2023 per problematiche relative al versamento dei contributi da parte della ditta, in seguito, come vendemmiatore presso
Luni, che tuttavia, nonostante le richieste, non ha provveduto alla regolare contrattualizzazione, successivamente, con contratto a tempo determinato (per 2 mesi novembre - dicembre) presso la cooperativa Lunears di Pontremoli come addetto alla manutenzione del verde e pulizia strade, non rinnovato. Si legge inoltre che, “per alcune
fragilità più volte emerse” è stato avviato un percorso di presa di consapevolezza del disagio psicologico e, dopo diversi colloqui, è stato effettuato colloquio di valutazione presso il C.S.M., risultando inoltre affetto e portatore di epatite B, avendo in corso accertamenti infettivologici presso osp. di . CP_3
Pagina 3 di 24 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 09.02.2024, la giudice designata sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio (il 06.06.24), si costituisce parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo integralmente alle considerazioni della Commissione
ed a quelle del questore che riporta in corsivo.
Il rileva che le ragioni a fondamento della domanda sono state esaminate CP_1
dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale
di Firenze, Sezione di Livorno - per ben tre volte - e, segnatamente, in data 10.04.2018,
09.07.2021 e, da ultimo, il 01.08.2023 e che anche il tribunale di Genova, con decisione di luglio 2022, ha confermato le valutazioni del . Evidenzia come, dagli atti, e CP_1
dopo molti anni (dal 2016 circa), risulti una sostanziale insussistenza di una effettiva integrazione sul territorio nazionale. In ordine al lavoro, è stata riferita una generica promessa di impegno ad essere assunto per soli tre mesi, nonché l'assenza della conoscenza della lingua italiana, precisando che tali circostanze, quand'anche presenti,
di per sé non costituiscono elementi sufficienti a superare i motivi ostativi rappresentati dalla Commissione Territoriale di Livorno ed anche dal , CP_1
ritenendo in facto che i motivi della richiesta avanzata dallo straniero non abbiano mai trovato riscontro in ben tre sessioni di differenti valutazioni (cfr. le citate Commissioni
di Livorno, due delle quali ribadite dal Tribunale di Genova). Circa le relazioni familiari, l'istante ha riferito di avere in Nigeria la moglie, due bambini, la madre, un fratello ed una sorella, con i quali è in buoni rapporti ed anche in contatto telefonico.
Sul rischio di subire torture e violazioni sistematiche dei diritti umani in Nigeria,
vengono riportati episodi e considerazioni di carattere generale sulla situazione di quel paese senza che queste indichino specifiche situazioni attinenti al ricorrente. Nel
merito, quindi, il ricorrente di fatto non ha dimostrato di avere i requisiti necessari visto che il mero riferimento ad una possibile opportunità di lavoro, o una presunta patologia, per la quale non è stata prodotta alcuna documentazione medica alla
Commissione Territoriale per le determinazioni del caso, non costituiscono elementi
Pagina 4 di 24 decisivi a superare i requisiti richiesti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998
n. 286.
Alla prima udienza di comparizione, confermata la sospensione, la causa è stata rinviata in prosecuzione istruttoria, a fronte delle contestazioni del e della CP_1
insufficiente documentazione in atti.
Con nota del 27.04.25, autorizzata per l'udienza, la Difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso limitandosi a dare atto di quanto deposita.
Contestualmente risultano pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: 2 attestati del 2025 di frequenza corsi professionali;
Patto di Servizio personalizzato del 26.6.2019
Centro per l'Impiego, Disoccupazione con colloqui dal 2019 al 2024; lettera del 30.6.23
di assunzione della 26^General Company srls per contratto di lavoro a 36h/sett. a
Pontremoli come facchino dal 3.7.23 al 31.7.23 (un mese circa); Unilav del 14.11.23 da
Lunears Coop Sociale come addetto pulizia per lavoro a t.d. (15.11.23-31.12.23, circa 1
mese e mezzo); contratto di lavoro del 7.5.24 con Lunears Coop Sociale per lavoro a t.d.
(7.5.24-30.6.24, circa 2 mesi) come addetto ausiliario e relativo Unilav;
Unilav del 5.9.23
da per lavoro a t.d. (6.9.24-31.10.24, circa 2 mesi) come Parte_2
bracciante agricolo;
parziale di Convenzione per attivazione tirocini non curricolari tra
SerindForm srl e Comune di Pontremoli gennaio- maggio 2025; modello 730 anno 2024
(poco leggibile con reddito imp. in euro 2873); attestato liv. A2 del 10.6.24; attestato frequenza per primo percorso didattico scuola statale del 4.4.25; certificato medico privato del 11.2.25 riferito a problemi lombari;
referto del 27.10.23 AzUSL Toscana
Nord-Ovest - RM Rachide lombosacrale;
referto del 16.1.24 Az.Osp.Universitaria
Pisana per valutazione e presa incarico epatologica eventuale terapia soppressiva con anti HBV e vaccinazione anti HAV, valutazione ortopedica per dolori livello cervicale e schiena con rischio abuso antidolorifici;
referto visita epatologica del 12.9.24 che- per il momento – non indica terapia antivirale;
referto del 28.11.24 per ecocardiografia mono e bidimensionale dellAzUSL Toscana;
relazione psichiatrica del 4.6.24 dell' U.F. Salute
Mentale Adulti dell'Az (ndr., dove viene rilevata “Una sintomatologia Parte_3
Pagina 5 di 24 caratterizzata da convincimenti di intensità delirante, fenomeni dispercettivi di natura uditiva -
a carattere di voce imperativa- e somatizzazioni corporee correlate a tematiche spirituali -
influssi/attacchi spirituali mandati dalla prima moglie del padre che hanno fatto deporre per una
sindrome culturalmente legata poi progredita sintomatologicamente in disturbo psicotico-, con
intensa polarizzazione ideica sulle suddette tematiche e relativi rituali di preghiera altamente
interferenti, tali da inficiare il vissuto quotidiano e l'area lavorativa”; si legge anche che, con una corretta assunzione della terapia impostata, il quadro clinico è andato parzialmente migliorando ed il paziente ha mostrato un inizio di insight riguardo la propria condizione, necessitando di una corretta assunzione della terapia impostata che è a base di antipsicotici, stabilizzanti dell'umore, e benzodiazepine con periodiche visite specialistiche di controllo, rilevando che, per il disturbo da cui risulta affetto data anche la generale fragilità della sua condizione sociale e psicologica, è auspicabile che il paziente prosegua sul territorio il percorso intrapreso); relazione psichiatrica del
14.4.25 dell' U.F. Salute Mentale Adulti dell'Az. (ndr., dove si legge che, Parte_3
a fine 2024, il paziente ha sospeso autonomamente la terapia psicofarmacologica impostata riferendo benessere per cui era stata accordata tale sospensione;
tuttavia nei mesi successivi si è assistito ad una recrudescenza della sintomatologia con, in particolare, una flessione del tono dell'umore e la comparsa di dispercezioni uditive semplici -click e ronzii- per cui nel dicembre 2024 è stata impostata una nuova terapia a base di antidepressivi triciclici e antipsicotici tipici con un miglioramento del quadro clinico. Inoltre, a seguito di segnalazione di verosimili difficoltà cognitive di apprendimento durante il percorso scolastico, è stata effettuata nell'aprile a 2025
valutazione psicologica dalla quale risulta che il paziente risponde ai quesiti posti solo se sollecitato e in modo essenziale e che la barriera linguistica non permette l'utilizzo di batterie di test, avendo ottenuto un punteggio grezzo di 18 su 60, quindi inferiore a quello ottenuto dalla media della popolazione della sua stessa età, inferiore alla media della popolazione dello stesso genere, inferiore alla media della popolazione con la sua stessa istruzione, risultando intelligenza inferiore alla media e quindi con un quadro compatibile hai limiti della deficitarietà); relazione del 24.4.25 del Progetto SAI (ndr.,
Pagina 6 di 24 nella quale trovano conferma le difficoltà nell'apprendimento presso il CPIA di
Sarzana frequentato per ottenere la terza media, ma anche problematiche relazionali per difficoltà di comunicazione con gli altri, ossessioni, insonnie a tematiche deliranti,
pur accompagnate dalle legittime preoccupazioni familiari;
pur impegnandosi nella ricerca di lavoro con il supporto del centro e pur ottenendo contratti, per motivi comportamentali, i rapporti non riescono a proseguire e, consultando i datori di lavoro,
emerge che i disturbi psichiatrici interferiscono con le sue performance lavorative pur dimostrando impegno e volontà presentandosi sempre puntualmente al lavoro emerge la sua difficoltà di comprendere i contesti, le situazioni, nelle quali emergono dei deficit
da accertare sia sul piano della comunicazione che dell'apprendimento della memoria dell'attenzione; che è stato di recente inserito nel progetto GOL vulnerabili per il quale ha svolto corsi di formazione ed un tirocinio formativo presso l'ufficio tecnico del
Comune di Pontremoli nella manutenzione del verde pubblico che è tuttora in corso con risultati positivi;
che è seguito al reparto di patologia dell'ospedale di CP_3
per la HBV e sono poi emerse patologie di tipo cardiaco e ortopedico che necessitano di monitoraggi oltre che l'assunzione di farmaci per mantenersi in buona salute).
Sentito all'udienza del 7.5.25, senza ausilio di interprete comprendendo e parlando l'italiano, il ricorrente ha riferito che:
- sta facendo controlli per epatite B all'ospedale di Pisa e, per il resto, è seguito dal
C.S.M. di Aulla
- è arrivato in Italia nel 2016, non ricordando di preciso quando è partito dalla Nigeria
dove ha lasciato la madre, la moglie ed i suoi tre figli con i quali è in contatto, stanno bene e studiano e che vorrebbe far venire in Italia perché non vuole tornare in Nigeria
perché era sempre malato
-dal 2016, ha sempre vissuto in Italia nella provincia di Massa in Centri di Accoglienza
Governativi, lavorando da ultimo con un rimborso spese nella pulizia del verde
-contribuisce al mantenimento di moglie e figli che vengono aiutati dalla madre e dai 4
fratelle e dalle 3 sorelle che sono in Nigeria.
Pagina 7 di 24 All'udienza del 26.11.25 la causa è stata discussa dalle parti che hanno richiamato le rispettive difese e conclusioni ed il giudice ha rimesso gli atti al Collegio.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha espresso la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data antecedente l'11.03.23 (in data 27.01.2023, formalizzandola in data 16.05.23), dopo aver presentato due domande di protezione internazionale (nel 2017 e nel 2021, entrambe rigettate, la seconda delle quali impugnata in Tribunale e nuovamente rigettata nel luglio 2022), con ingresso risalente al 24.10.16, e domanda di protezione speciale a gennaio 2023.
Si riscontrano quindi solo alcuni mesi di permanenza irregolare (tra il 2016 e la domanda del 2017 e dopo il rigetto definitivo di luglio 2022 fino a gennaio 2023) senza tuttavia segnalazioni per NDR da parte del . CP_1
Sull'epoca della manifestazione della volontà di presentare la domanda in esame, non vi è questione tra le parti, essendo pacificamente il 27 gennaio 2023 (cfr., in tal senso anche il report della questura del 21.7.25).
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 8 di 24 - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
In sostanza, sulla base del previgente art. 19, «non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
Pagina 9 di 24 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», ma anche «qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per
ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della
salute», pericolo per il quale «si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il d.l. 130/2020 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, «in tema di protezione speciale ai sensi
dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 30 del
2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se
conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di
integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando
non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di
osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile» (Cass. Sez. 1,
30/03/2025, n. 8363, Rv. 674450-01; confronta, negli stessi termini, Cass. Sez. 1,
12/11/2024, n. 29159, Rv. 673204-01, che valorizza «ogni apprezzabile sforzo di inserimento
nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di
alfabetizzazione o di contratti di lavoro»).
Per completezza, va, ad ogni modo, evidenziato che, pur dopo l'espunzione, da parte del d.l. 20/2023, del riferimento esplicito alla «vita privata e familiare», l'art. 19 in esame continua a vietare l'espulsione qualora ricorrano gli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (richiamati dall'art. 5, co. 6, TUI).
La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha fugato ogni dubbio interpretativo, statuendo che la riforma del 2023 non ha abrogato la rilevanza dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel nostro
Pagina 10 di 24 ordinamento, sicché il giudice deve effettuare una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione di vulnerabilità che fronteggerebbe in caso di rimpatrio, al fine di accertare se l'allontanamento costituisca un'interferenza sproporzionata nella sua vita privata.
In particolare, la detta sentenza (emessa, peraltro, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., proprio per fornire un indirizzo chiaro su una questione che
«presenta gravi difficoltà interpretative») ha affermato il seguente principio di diritto: «La
rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023,
dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della
vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo
continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la
protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino
straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo
allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun
rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad
esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della
vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso
concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9
settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata
della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di
integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del
necessario rispetto delle sue regole».
Tale principio si applica, a fortiori, alle domande presentate prima della piena operatività delle restrizioni, in virtù del regime intertemporale più favorevole.
Premessa la ricostruzione normativa aggiornata, proprio sotto il profilo della valorizzazione del diritto alla vita privata di colui che ha presentato domanda di protezione, nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene il ricorrente non abbia effettivamente documentato un adeguato percorso di inserimento lavorativo sul T.N.,
Pagina 11 di 24 d'altra parte, pur avendo ancora importanti legami familiari in Nigeria, lo stesso risulta in Italia da oltre 9 anni dove, oltre ad aver appreso la lingua ad un livello tale da aver sostenuto senza problemi l'audizione in questo giudizio, ha intrecciato valide relazioni sociali anche, e soprattutto, a supporto della sua situazione personale caratterizzata da numerosi profili di vulnerabilità, come emerso dalle relazioni del
CSM del territorio che lo ha preso in cura dalla fine del 2023.
Il ricorrente infatti, oltre ad avere sempre tenuto una condotta regolare, ha scoperto in
Italia di essere affetto da due gravi problemi di salute, aggravati dall'accertato deficit cognitivo, uno dei quali lo ha seriamente pregiudicato nel suo percorso inclusivo scolastico-professionale avendo comportato, come evidenziato nelle relazioni sanitarie allegate, una sostanziale inabilità al lavoro, trattandosi - per quella psichiatrica - di patologia astrattamente invalidante sulla base della classificazione internazionale delle malattie ( ICD-9-CM) a prescindere dalla mancata attivazione delle procedure certificative1, trattandosi, come rilevato anche dai sanitari, di patologia a rischio di aggravamento se non adeguatamente controllata e curata (cfr. citate relazioni del 2024
e del 2025 del ), desumendosi la presenza di tutti i Controparte_4
presupposti della protezione speciale.
Nelle condizioni descritte nella documentazione medica aggiornata, in quanto affetto da infezione per epatite B con patologia psichiatrica per disturbo psicotico, aggravata da grave deficit cognitivo, con indagini per problemi cardiaci appena avviate, si ritiene che il Paese di origine non sarebbe in grado di assicurare al ricorrente le tutele sociali,
assistenziali e previdenziali connesse alle patologie che lo affliggono, con evidente violazione del diritto alla sua vita privata oltreché alla sua salute.
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene infatti sussistano i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19/2°comma lett d-bis)
d.lvo 286/98.
Pagina 12 di 24 Il titolo di soggiorno per cure mediche non risulta pertinente al caso di specie,
trattandosi di permesso di soggiorno concepito dal legislatore per far fronte, tramite apposite cure, ad una situazione temporanea e provvisoria di grave malattia come si evince dalla brevità della durata (uguale od inferiore all'anno), dal poter essere rinnovato solo se persistono le gravi condizioni di salute debitamente certificate e dal non essere prevista espressamente la sua convertibilità in un altro permesso di soggiorno. Pertanto, cessate le esigenze di copertura costituzionale imposte dall'art. 32
Cost., il soggetto potrebbe vedersi negato il rinnovo del titolo.
Nel caso di specie il ricorrente è invece afflitto da plurime malattie croniche e notoriamente prive di reale margine di guarigione. Tali circostanze, considerate unitamente all'inadeguatezza del sistema socio-sanitario del paese di origine con riferimento alle note gravissime carenze sanitarie e della scarsità di meccanismi di assistenza in caso di inabilità fisica in paesi come la Nigeria, consentono di ritenere che,
in caso di rientro nel proprio paese, il ricorrente vedrebbe gravemente pregiudicato il diritto al rispetto della propria vita privata, considerata la verosimile provenienza da villaggio (e non da centro urbano) nell'area del Delta del Niger (Stato di Edo) ed il rischio anche di stigma ed emarginazione in relazione alla patologia psichiatrica.
Infatti, in Nigeria la maggior parte dei pazienti paga le medicine personalmente e, a causa del costo alto dei medicinali, gli stessi risultano inaccessibili alla maggior parte della popolazione. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata,
la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato per CP_5
assicurare la disponibilità di medicine di buona qualità, efficaci e sicure2.
La Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa,
pur avendo un numero di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basso per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a
Pagina 13 di 24 favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. Si
rilevano situazioni di sottoutilizzo e sovra utilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata3.
Il Discrimination Against Persons with Disabilities (Prohibition) Act del 2018 vieta la discriminazione basata sulla disabilità e impone sanzioni, tra cui multe e pene detentive, in caso di violazioni. Tuttavia, secondo le fonti, la sua applicazione è debole,
a causa della scarsa consapevolezza dell'opinione pubblica4.
A luglio 2025, 23 - dei 36 - Stati nigeriani avevano promulgato leggi proprie in materia di disabilità5. Le persone con disabilità, in particolare quelle che vivono in zone rurali (o colpite da conflitti), sono vittime di una forte emarginazione, con un accesso limitato a servizi essenziali come l'istruzione, la sanità, l'occupazione e i trasporti,
aggravata dallo stigma e dalla discriminazione6.
Guardando ai servizi disponibili ed all'accesso alla cure per i disturbi psichiatrici,
secondo un articolo accademico del 2017, i servizi di salute mentale nel Paese sono concentrati principalmente in grandi ospedali psichiatrici pubblici e ci sono pochissimi professionisti a cui la vasta popolazione nigeriana può rivolgersi. La pubblicazione sottolinea come, negli ultimi anni, in alcune località della Nigeria, si sono sviluppati dei servizi di salute mentale di comunità, che hanno portato ad alcuni miglioramenti nell'accesso alle cure. Tuttavia, nonostante gli sforzi per promuovere servizi più 3 World Health Organization, Country Information Nigeria, n.d., https://www.afro.who.int/countries/nigeria 4 Premium Times, INVESTIGATION: Nigerians with disabilities experience discrimination despite existing laws, 3 aprile 2024, https://www.premiumtimesng.com/health/health-features/682798- investigation-nigerians-with-disabilities-experience-discrimination-despite-existing-laws.html?tztc=1;
Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria, Country
Brief, luglio 2025, p. 7, https://globaldisabilityfund.org/new/wp-content/uploads/2025/07/SITAN-Nigeria-
Brief.pdf 5 Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria,
Country Brief, luglio 2025, p. 3, https://globaldisabilityfund.org/new/wp-content/uploads/2025/07/SITAN-
Nigeria-Brief.pdf; Dialogue Earth, In northern Nigeria, floods impact disabled people most, 19 febbraio
2025, https://dialogue. Email_1 6 Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria,
Country Full Report, maggio 2025, pp. 48-49, https://globaldisabilityfund.org/new/wp- content/uploads/2025/05/SITAN-Nigeria.pdf.
Pagina 14 di 24 accessibili, la scarsa conoscenza della malattia e delle possibili cure fa sì che, anche laddove disponibili, questi servizi siano utilizzati da una percentuale molto bassa di persone7. Articoli successivi hanno rilevato le medesime carenze sistemiche8.
Per quanto riguarda le modalità e possibilità di accesso alle cure, le informazioni disponibili, seppur non univoche, rilevano un numero limitato di specialisti operanti nel Paese, a fronte di una popolazione di oltre 218 milioni9. A seconda delle fonti consultate, infatti, il numero esatto di psichiatri varia. Secondo la citata pubblicazione del 2017, nel Paese ci sarebbe all'incirca uno psichiatra ogni milione di abitanti10.
Secondo un articolo di dell'ottobre 201911 (citato anche da una pubblicazione CP_6
accademica del maggio 202112) in tutto il Paese opererebbero 150 psichiatri, mentre secondo altre pubblicazioni accademiche questi sarebbero all'incirca 300, localizzati in particolare nelle zone urbane. La popolazione delle aree rurali vivrebbe invece in una condizione di scarsa consapevolezza e conoscenza delle malattie mentali13. Un rapporto 7 Eaton et al., Interventions to increase use of services;
in Nigeria, 2017, Controparte_7 https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-017-0173-z#ref-CR6 8 et al., Mental health challenges in Nigeria: Bridging the gap between demand Persona_1 and resources, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, febbraio 2024, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/764DF9CC74D3FE21D88840F50CCF89BB/S2054425124000190a.pdf/mental-health- challenges-in-nigeria-bridging-the-gap-between-demand-and-resources.pdf; ED NA et al.,
Integrating mental health into primary care in Nigeria: Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, dicembre 2023, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/9AFAC2B48878A3132FB389FDA420204C/S2054425124000049a.pdf/integrating-mental- health-into-primary-care-in-nigeria-implementation-outcomes-and-clinical-impact-of-the-happiness- intervention.pdf. 9 Population of Nigeria, https://www.worldometers.info/world-population/nigeria- CP_8 population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20Nigeria,the%20latest%20United%20Nations%
20data 10 Eaton et al., Interventions to increase use of services;
in Nigeria, 2017, Controparte_7 https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-017-0173-z#ref-CR6 11 Nigeria has a mental health problem, 2 ottobre 2019, CP_6 https://www.aljazeera.com/economy/2019/10/2/nigeria-has-a-mental-health-problem 12 , An Urgent Need in Nigeria, 28 Controparte_9 Controparte_10 aprile 2021, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=69608 13 , The time is now: reforming Nigeria's outdated mental health laws, agosto Controparte_11 2022, https://www.researchgate.net/publication/343149240_The_time_is_now_reforming_Nigeria%27s_outdated Per_ _mental_health_laws; G.O. et al., Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, South African Journal of Psychiatry, 19 aprile 2024, p. 3, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11079425/pdf/SAJPsy-30-2134.pdf
Pagina 15 di 24 rilasciato nel gennaio 2024 dalla Cambridge University Press riporta che il Paese ha gravi carenze in questo ambito, con solo 250 psichiatri per 200 milioni di persone, uno psicologo ogni 2 milioni di persone, un infermiere psichiatrico ogni 103mila persone e nessun fondo governativo per centri per la salute mentale comunitari14. Inoltre, vi è
una carenza di neurologi, con molti professionisti appena formati che lasciano il Paese
per lavorare all'estero. Ci sono pochi professionisti della salute mentale e neurologica,
come psicologi clinici, assistenti sociali, neurofisioterapisti e terapisti occupazionali. Le
infrastrutture per i pazienti con disturbi mentali sono inadeguate e faticano a far fronte alla crescente domanda e al cronico sottofinanziamento15.
L'unico dato fornito dal rapporto Atlas dell'OMS è il numero di strutture di assistenza ospedaliera: ci sono solo otto ospedali neuro-psichiatrici federali e un numero simile di dipartimenti psichiatrici ospedalieri universitari. Per l'OMS non sono disponibili informazioni e dati attendibili relativi al numero di specialisti operanti nel settore, al numero di ammissioni ospedaliere, ai programmi di prevenzione e promozione della salute mentale attivi ad oggi16.
Con particolare riferimento alla zona dell'Edo State, è presente nell'area il Federal
Neuro-Psychiatric Hospital, a Benin City, una struttura pubblica esistente dal 1964. Nella
medesima zona geografica, Sud-Sud, ma in Cross River State, si trova inoltre il Federal
Psychiatric Hospital di Calabar17.
Pagina 16 di 24 A causa della mancanza di risorse umane e della scarsa capacità di identificare e trattare i disturbi mentali, i centri di salute primaria del territorio solitamente indirizzano i casi a strutture specializzate, dislocate all'interno del Paese18.
Altri ostacoli ad un adeguato trattamento della malattia mentale sono la mancanza di un quadro legislativo adeguato, seppur sia stata recentemente promulgata una nuova legge in sostituzione del Lunacy Act del 2018, la scarsità di fondi, la difficoltà
nell'identificare la malattia a livello non specialistico e la mancanza di programmi specifici per trattare la malattia19.
Con riferimento ai costi, non esiste alcun programma di supporto economico per la cura di disturbi mentali e i costi delle medicine non vengono generalmente rimborsati da assicurazioni. Sulla base dei prezzi di trattamenti riferibili a cinque strutture ospedaliere - due private e tre pubbliche, distribuite in varie zone della Nigeria - i costi
(non comprensivi del prezzo del posto letto, dei pasti e dei trasporti) per il trattamento ambulatoriale e ospedaliero con uno psichiatra vanno da 42 a 85 dollari, le sessioni di psicoterapia dai 60 agli 85 dollari e l'ammissione in una clinica psichiatrica dai 50 ai 188
dollari20.
Nonostante i recenti sforzi per promuovere servizi più accessibili, la persistente mancanza di informazione sulla salute mentale e la possibilità di trattare in modo efficace le patologie psichiatriche fanno sì che, anche laddove disponibili, una piccolissima parte delle persone riceva un'assistenza adeguata21. Molti individui non hanno quindi accesso alle cure necessarie e come risultato, le persone affette da
Pagina 17 di 24 malattie psichiatriche spesso si rivolgono ai curatori tradizionali o alle chiese22. Un
report di Human Rights Watch fa notare che l'avvicinamento delle persone affette da malattie mentali ai curatori tradizionali e alle chiese è anche dovuto all'alto costo delle cure23.
Per concludere, le citate gravi carenze del sistema sociale, previdenziale e sanitario del paese di origine, nelle condizioni di vulnerabilità psico-fisica del ricorrente, sono tali per cui, nella valutazione del rischio di violazione del diritto alla propria vita privata, non si ritiene possano rilevare gli scarsi esiti del percorso inclusivo socio-
lavorativo o gli indubbi legami familiari del ricorrente con moglie e figli nel paese di origine andando tenuto conto - come elemento prevalente – lo stato psico-fisico descritto, avendo peraltro documentato un impegno ai fini di un effettivo inserimento sociale nel nostro paese che è risultato pregiudicato proprio dalle inabilità
documentate.
Nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1, va inoltre presa in considerazione la previsione del primo periodo della norma, che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.”.
Tra questi, secondo la formulazione risultante dalla legge di conversione del d.l.
130/20, si prevede il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità,
inutile e implicita nella supremazia alla legge del dettato costituzionale) e, tra questi,
del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3. La norma costituzionale garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche garantito dalla Costituzione.
In tale contesto, occorre tenere conto delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza.
Pagina 18 di 24 Passando quindi ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione della
Nigeria con particolare attenzione ad Edo State ed alla regione Delta del Niger.
Questa regione, come noto, ha una storia di sicurezza fragile e gruppi separatisti che mirano alla secessione, in particolare il Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano
del IA (MASSOB) ed il popolo indigeno del IA (IPOB). Questi gruppi hanno ampiamente sostenuto un cambiamento pacifico. Nel settembre 2017, il governo federale ha però dichiarato IPOB un'organizzazione terroristica. Ci sono state segnalazioni di uccisioni, discriminazioni, arresti arbitrari e vessazioni di entrambi i gruppi per mano delle autorità statali. Membri e manifestanti pro-IA sono stati arrestati negli ultimi anni. Dall'agosto 2020, la violenza tra IPOB e la polizia di stato e l'esercito è aumentata, tanto che nel dicembre 2020 è stata creata una nuova ala paramilitare Igbo, chiamata Eastern Security Network (ESN), che proclama di difendersi dagli attacchi dei pastori AN. Sono seguiti scontri con le forze statali e nel gennaio
2021 è stato dichiarato un cessate il fuoco24.
La regione sperimenta inoltre: la criminalità e la violenza legata al cultismo, con le sette che si scontrano tra loro e con le forze armate;
la violenza della folla;
la violenza politica;
la pirateria, che agisce attacchi a petroliere, pescherecci, dirottamenti e rapine di navi mercantili per il riscatto;
conflitti interetnici o comunitari, con comunità locali che si scontrano sulla proprietà della terra, disputano sui confini, e sul controllo degli impianti di petrolio e gas;
conflitti tra pastori AN e agricoltori;
la violenza legata al
Popolo indigeno del IA (IPOB) e alla sua ala paramilitare, l'Eastern Security Network
(ESN); la violenza delle forze dell'ordine25. Nello stato di Edo come in genere nel Delta
Pagina 19 di 24 del Niger, il cultismo è una delle principali fonti di violenza.26 Lo Stato di Edo è altresì
interessato dai conflitti tra pastori e agricoltori,27 con il primo incidente di questa natura registrato nel 2015. Da allora, gli scontri tra agricoltori e pastori nello CP_21
stato hanno provocato la perdita di vite umane e la distruzione di intere proprietà. I
conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori28. La
violenza criminale, anch'essa particolarmente diffusa, ha tuttavia riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e criminali comuni29.
Secondo Nigeria Watch, in tutto il 2024, le proteste pro-IA nel sud-est della Nigeria
hanno causato 379 vittime, con lo Stato di Imo che ha registrato il numero più alto di
Per_ morti (174), seguito da (114), (50), (34) ed 7). Molte delle Per_5 Per_6 Per_8
vittime erano membri dell'IPOB e dell'ESN, uccisi in operazioni speciali delle forze di sicurezza governative. Tuttavia, tra le altre vittime figurano anche governanti tradizionali, politici, imprenditori e agenti di sicurezza.30 Lo Stato è interessato anche dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership31. Infine, i rapimenti rappresentano
Co 26 , Nigeria's campus cults: Buccaneers, BL AX and other feared groups, 2 giugno 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922 27 ICG - International Crisis Group, Herders against Farmers: Nigeria's Expanding Deadly Conflict, 19 settembre 2017, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers- nigerias-expanding-deadly-conflict; Nigeria: Government failures fuel escalating Controparte_22 conflict between farmers and herders as death toll nears 4,000, 17 dicembre 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2018/12/nigeria-government-failures-fuel-escalating- conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/. 28 in the Niger Delta ( ), Niger Delta Annual Controparte_23 CP_24 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/#. CP_ 29 in the Niger Delta ( Foundation), Niger Delta Annual Controparte_23 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/# 30 Nigeria Watch, Fourteen report 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-
Report24.pdf 31 in the Niger Delta (PIND Foundation), Niger Delta Annual Controparte_23 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/#
Pagina 20 di 24 uno dei principali problemi di sicurezza,32 nonché violenze ed uccisioni a sfondo politico33.
Si deve poi tenere in considerazione la particolare situazione della Nigeria colpita nell'ottobre del 2022 dalla peggiore alluvione della sua storia. La devastazione in
Nigeria è stata peggiore dell'ultima grande alluvione avvenuta nel 2012. Il bilancio dei morti e dei danni, senza precedenti per il Paese, è stato aggravato dalla crisi climatica.
Dei 36 stati che compongono il Paese, ben 34 sono stati colpiti dalla furia dell'acqua. Le
persone colpite direttamente sono 3,2 milioni, mentre gli sfollati arrivano a un milione e mezzo. Sono morte 612 persone e più di 300.000 abitazioni sono state spazzate via o danneggiate e danni significativi colpiscono anche più di mezzo milione di ettari di terreno agricolo. Le inondazioni hanno innescato un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua, soprattutto negli stati nord-orientali. Più di 320 morti sono stati segnalati per colera negli stati di Yobe, e Adamawa.34. La persistenza della grave crisi Per_9
climatica risulta confermata anche per l'autunno 2023 35.
A ciò si aggiunge L'inflazione alimentare della Nigeria che ha raggiunto il 22% a luglio del 2022, causando gravi difficoltà mentre le famiglie lottavano per permettersi il cibo.
A giugno 2022, il governo federale ha annunciato che 2 milioni di famiglie stanno beneficiando del suo programma di trasferimento condizionale di denaro (CCT). Oltre
95 milioni di nigeriani vivono in povertà con circa 1,90 dollari al giorno secondo le stime della Banca Mondiale. Una ricerca di Human Rights Watch del 2021 ha rilevato che la Nigeria non ha un sistema di protezione sociale funzionale per proteggere i cittadini dagli shock economici. Ha inoltre rilevato che iniziative ad hoc come il
Pagina 21 di 24 programma CCT non sono riuscite a proteggere il diritto delle persone a un tenore di vita adeguato durante la pandemia di Covid-19 36.
Se la presenza di risulta per il momento non riguardare il sud del Paese, Per_10
altre condizioni di criticità di carattere generale risultano presenti anche in Edo State.
Ci si riferisce, in particolare, alla violenza legata alla massiccia presenza di bande
Per_1 cultiste, su tutte BL AX ed Tra gennaio 2020 e febbraio 2023, sono state più di
400 le vittime da ricondurre agli scontri tra pastori e agricoltori sull'intero territorio del
Delta del Niger38; mentre, per quanto concerne specificamente lo Stato di Edo, Nigeria
Watch riporta, tra gennaio 2021 e aprile 2023, almeno 6 notizie di attacchi attribuibili a pastori, nel corso dei quali sono morte in totale 23 persone39. Alle condizioni di insicurezza appena tratteggiate sono da aggiungere anche i fenomeni già ricordati
supra dei rapimenti a fini estorsivi posti in essere dalla criminalità organizzata, le violenze legate alla difficoltà di reperimento di denaro contante, e i disordini registrati in occasione delle elezioni presidenziali di febbraio 2023.
Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Del resto, il richiedente non ha precedenti penali e lo stesso non Controparte_1
ha segnalato NDR a suo carico.
Pagina 22 di 24 Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
quindi rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello
Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ.
Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Vista l'istanza di ammissione online, priva di riscontro sul dep.to, allegata con il ricorso
dep.to il 20.1.24 e visto il provvedimento del COA che data invece la presentazione della istanza
di ammissione successivamente, il 22.1.24, RISERVA di provvedere sulla richiesta liquidazione
all'esito del deposito di chiarimenti sul punto da parte del difensore con allegazione di:
> documentazione utile a stabilire la data di effettiva presentazione dell'istanza a norma degli
artt. 78, 79 e 122 TUSG
> brevi note illustrative in relazione alla sussistenza dei presupposti di legge di ammissibilità al
beneficio anche per le fasi di studio ed introduttiva
> chiarimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con riguardo al caso di specie
su quale sia la data da intendersi come data di presentazione dell'istanza anche e soprattutto ai
fini della decorrenza degli effetti di cui all'art. 109 dpr 115/02.
P.Q.M.
Pagina 23 di 24 Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente
, nato in [...] il [...] – CUI 05E91R6 Parte_1
• non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Depositata per la controfirma il 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(PA BO CO) (DA BI)
Pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0201501300010110001&dgu=2
017-03-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-
18&art.codiceRedazionale=17A02015&art.num=1&art.tiposerie=SG; 2 World Health Organization, Country Information Nigeria, n.d., https://www.afro.who.int/countries/nigeria 14 Cambridge Prisms, Global Mental Health, Integrating mental health into primary care in Nigeria:
Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, 28 dicembre 2023, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/9AFAC2B48878A3132FB389FDA420204C/S2054425124000049a.pdf/integrating-mental- health-into-primary-care-in-nigeria-implementation-outcomes-and-clinical-impact-of-the-happiness- intervention.pdf. 15 , Mind the widening gap: A trauma-driven mental health crisis in Nigeria, 26 maggio Controparte_12 2024, https://blogs.bmj.com/bmjgh/2024/05/26/mind-the-widening-gap-a-trauma-driven-mental-health- crisis-in-nigeria/; O.C. , et al., and in Nigeria: A CP_13 CP_14 Controparte_15 Systematic Review, 15 luglio 2024, p. 12, https://journalindj.com/index.php/INDJ/article/view/445. 16 , 2020; Member State Profile;
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 9.12.2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
DA BI Presidente
PA BO CO Giudice rel.
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di
AS RA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. LERA FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 14.12.2023 dal Questore di Massa Carrara a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale manifestata con la richiesta di appuntamento del ricorrente in
Pagina 1 di 24 questura in data 27.01.2023 (convocato in Questura il 16.5.23, cfr.: doc. allegato il
27.5.25 non contestato).
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Firenze/sez. Livorno ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT e ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, avendo escluso elementi valutabili ai sensi dell'art. 5/comma 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 01.08.23 pervenuto a PCT solo il 8.5.25 - ha basato la propria valutazione negativa su:
- documenti allegati dal richiedente (sommariamente descritti come: ”fotocopia del
permesso di soggiorno, promessa di assunzione a tempo determinato per tre mesi,
documentazione medica”)
- quanto riportato dal richiedente nel questionario compilato il 16.5.23 (dove risulta risiedere in Italia da ottobre 2016, avere un livello di italiano A2 senza documenti attestanti, non lavorare, vivere in un CAS ed avere moglie e figli in Nigeria)
- iter amministrativo delle precedenti domande di protezione internazionale del richiedente (la prima, MS0001091, rigettata dalla CT di Firenze e la “reiterata”,
MS0001571, dichiarata inammissibile dalla CT il 29.7.21 con decisione confermata da
Tribunale di Genova il 19.7.22).
Ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19/comma 1 e 1.1. TUI.,
pur a fronte di una permanenza sul TN da oltre 6 anni, per non essere riuscito ad integrarsi fattivamente nel contesto socio-culturale italiano, pur titolare di PDS da maggio 2017, essendo ancora ospite di un Cas, per non aver mai svolto attività
lavorativa, avendo valutato la lamentata lombalgia, quale problema di salute non grave, così come già il Tribunale nel 2022, ed avendo valutato anche la documentazione medica ulteriore non idonea a mutare il giudizio evidenziando che da
Pagina 2 di 24 verbale di PS di marzo 2022 risulta che non ha mai effettuato accertamenti non potendo eccepire al rimpatrio la volontà di curarsi in Italia.
Il ricorso si fonda - in fatto - sul contenuto della domanda di riconoscimento della protezione speciale e della relazione sociale -a firma della responsabile del centro di accoglienza- dove si leggono specifiche sulla condizione del ricorrente, sulla sua permanenza in Italia, sulla sua capacità di apprendimento, sulle capacità lavorative,
sulle condizioni di salute psico-fisica che determinano una condizione di vulnerabilità
oltre alle condizioni di insicurezza del paese di origine.
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente produce la relazione del Cas ospitante del 7.1.2024 dove si legge che è stato inserito nel progetto SAI SdS Lunigiana ad inizio luglio 2023 (ndr., un mese prima del parere della
CT) dove è stato evidenziato un buon livello di collaborazione nella puntualità e partecipazione agli impegni nonostante una serie di fragilità emotive e psicologiche,
con il conseguimento del livello A1 e la frequenza di corso serale in presenza presso il
CPIA di La Spezia, tre volte a settimana, per il liv.A2, avendo anche iniziato a lavorare a luglio 2023 a Pontremoli (26TH come addetto-facchinaggio Controparte_2
(gestione carico e scarico merci) fino ad agosto 2023 per problematiche relative al versamento dei contributi da parte della ditta, in seguito, come vendemmiatore presso
Luni, che tuttavia, nonostante le richieste, non ha provveduto alla regolare contrattualizzazione, successivamente, con contratto a tempo determinato (per 2 mesi novembre - dicembre) presso la cooperativa Lunears di Pontremoli come addetto alla manutenzione del verde e pulizia strade, non rinnovato. Si legge inoltre che, “per alcune
fragilità più volte emerse” è stato avviato un percorso di presa di consapevolezza del disagio psicologico e, dopo diversi colloqui, è stato effettuato colloquio di valutazione presso il C.S.M., risultando inoltre affetto e portatore di epatite B, avendo in corso accertamenti infettivologici presso osp. di . CP_3
Pagina 3 di 24 Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera
parte del 09.02.2024, la giudice designata sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio (il 06.06.24), si costituisce parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo integralmente alle considerazioni della Commissione
ed a quelle del questore che riporta in corsivo.
Il rileva che le ragioni a fondamento della domanda sono state esaminate CP_1
dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale
di Firenze, Sezione di Livorno - per ben tre volte - e, segnatamente, in data 10.04.2018,
09.07.2021 e, da ultimo, il 01.08.2023 e che anche il tribunale di Genova, con decisione di luglio 2022, ha confermato le valutazioni del . Evidenzia come, dagli atti, e CP_1
dopo molti anni (dal 2016 circa), risulti una sostanziale insussistenza di una effettiva integrazione sul territorio nazionale. In ordine al lavoro, è stata riferita una generica promessa di impegno ad essere assunto per soli tre mesi, nonché l'assenza della conoscenza della lingua italiana, precisando che tali circostanze, quand'anche presenti,
di per sé non costituiscono elementi sufficienti a superare i motivi ostativi rappresentati dalla Commissione Territoriale di Livorno ed anche dal , CP_1
ritenendo in facto che i motivi della richiesta avanzata dallo straniero non abbiano mai trovato riscontro in ben tre sessioni di differenti valutazioni (cfr. le citate Commissioni
di Livorno, due delle quali ribadite dal Tribunale di Genova). Circa le relazioni familiari, l'istante ha riferito di avere in Nigeria la moglie, due bambini, la madre, un fratello ed una sorella, con i quali è in buoni rapporti ed anche in contatto telefonico.
Sul rischio di subire torture e violazioni sistematiche dei diritti umani in Nigeria,
vengono riportati episodi e considerazioni di carattere generale sulla situazione di quel paese senza che queste indichino specifiche situazioni attinenti al ricorrente. Nel
merito, quindi, il ricorrente di fatto non ha dimostrato di avere i requisiti necessari visto che il mero riferimento ad una possibile opportunità di lavoro, o una presunta patologia, per la quale non è stata prodotta alcuna documentazione medica alla
Commissione Territoriale per le determinazioni del caso, non costituiscono elementi
Pagina 4 di 24 decisivi a superare i requisiti richiesti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, comma 1.2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998
n. 286.
Alla prima udienza di comparizione, confermata la sospensione, la causa è stata rinviata in prosecuzione istruttoria, a fronte delle contestazioni del e della CP_1
insufficiente documentazione in atti.
Con nota del 27.04.25, autorizzata per l'udienza, la Difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso limitandosi a dare atto di quanto deposita.
Contestualmente risultano pervenuti a PCT i seguenti ulteriori documenti: 2 attestati del 2025 di frequenza corsi professionali;
Patto di Servizio personalizzato del 26.6.2019
Centro per l'Impiego, Disoccupazione con colloqui dal 2019 al 2024; lettera del 30.6.23
di assunzione della 26^General Company srls per contratto di lavoro a 36h/sett. a
Pontremoli come facchino dal 3.7.23 al 31.7.23 (un mese circa); Unilav del 14.11.23 da
Lunears Coop Sociale come addetto pulizia per lavoro a t.d. (15.11.23-31.12.23, circa 1
mese e mezzo); contratto di lavoro del 7.5.24 con Lunears Coop Sociale per lavoro a t.d.
(7.5.24-30.6.24, circa 2 mesi) come addetto ausiliario e relativo Unilav;
Unilav del 5.9.23
da per lavoro a t.d. (6.9.24-31.10.24, circa 2 mesi) come Parte_2
bracciante agricolo;
parziale di Convenzione per attivazione tirocini non curricolari tra
SerindForm srl e Comune di Pontremoli gennaio- maggio 2025; modello 730 anno 2024
(poco leggibile con reddito imp. in euro 2873); attestato liv. A2 del 10.6.24; attestato frequenza per primo percorso didattico scuola statale del 4.4.25; certificato medico privato del 11.2.25 riferito a problemi lombari;
referto del 27.10.23 AzUSL Toscana
Nord-Ovest - RM Rachide lombosacrale;
referto del 16.1.24 Az.Osp.Universitaria
Pisana per valutazione e presa incarico epatologica eventuale terapia soppressiva con anti HBV e vaccinazione anti HAV, valutazione ortopedica per dolori livello cervicale e schiena con rischio abuso antidolorifici;
referto visita epatologica del 12.9.24 che- per il momento – non indica terapia antivirale;
referto del 28.11.24 per ecocardiografia mono e bidimensionale dellAzUSL Toscana;
relazione psichiatrica del 4.6.24 dell' U.F. Salute
Mentale Adulti dell'Az (ndr., dove viene rilevata “Una sintomatologia Parte_3
Pagina 5 di 24 caratterizzata da convincimenti di intensità delirante, fenomeni dispercettivi di natura uditiva -
a carattere di voce imperativa- e somatizzazioni corporee correlate a tematiche spirituali -
influssi/attacchi spirituali mandati dalla prima moglie del padre che hanno fatto deporre per una
sindrome culturalmente legata poi progredita sintomatologicamente in disturbo psicotico-, con
intensa polarizzazione ideica sulle suddette tematiche e relativi rituali di preghiera altamente
interferenti, tali da inficiare il vissuto quotidiano e l'area lavorativa”; si legge anche che, con una corretta assunzione della terapia impostata, il quadro clinico è andato parzialmente migliorando ed il paziente ha mostrato un inizio di insight riguardo la propria condizione, necessitando di una corretta assunzione della terapia impostata che è a base di antipsicotici, stabilizzanti dell'umore, e benzodiazepine con periodiche visite specialistiche di controllo, rilevando che, per il disturbo da cui risulta affetto data anche la generale fragilità della sua condizione sociale e psicologica, è auspicabile che il paziente prosegua sul territorio il percorso intrapreso); relazione psichiatrica del
14.4.25 dell' U.F. Salute Mentale Adulti dell'Az. (ndr., dove si legge che, Parte_3
a fine 2024, il paziente ha sospeso autonomamente la terapia psicofarmacologica impostata riferendo benessere per cui era stata accordata tale sospensione;
tuttavia nei mesi successivi si è assistito ad una recrudescenza della sintomatologia con, in particolare, una flessione del tono dell'umore e la comparsa di dispercezioni uditive semplici -click e ronzii- per cui nel dicembre 2024 è stata impostata una nuova terapia a base di antidepressivi triciclici e antipsicotici tipici con un miglioramento del quadro clinico. Inoltre, a seguito di segnalazione di verosimili difficoltà cognitive di apprendimento durante il percorso scolastico, è stata effettuata nell'aprile a 2025
valutazione psicologica dalla quale risulta che il paziente risponde ai quesiti posti solo se sollecitato e in modo essenziale e che la barriera linguistica non permette l'utilizzo di batterie di test, avendo ottenuto un punteggio grezzo di 18 su 60, quindi inferiore a quello ottenuto dalla media della popolazione della sua stessa età, inferiore alla media della popolazione dello stesso genere, inferiore alla media della popolazione con la sua stessa istruzione, risultando intelligenza inferiore alla media e quindi con un quadro compatibile hai limiti della deficitarietà); relazione del 24.4.25 del Progetto SAI (ndr.,
Pagina 6 di 24 nella quale trovano conferma le difficoltà nell'apprendimento presso il CPIA di
Sarzana frequentato per ottenere la terza media, ma anche problematiche relazionali per difficoltà di comunicazione con gli altri, ossessioni, insonnie a tematiche deliranti,
pur accompagnate dalle legittime preoccupazioni familiari;
pur impegnandosi nella ricerca di lavoro con il supporto del centro e pur ottenendo contratti, per motivi comportamentali, i rapporti non riescono a proseguire e, consultando i datori di lavoro,
emerge che i disturbi psichiatrici interferiscono con le sue performance lavorative pur dimostrando impegno e volontà presentandosi sempre puntualmente al lavoro emerge la sua difficoltà di comprendere i contesti, le situazioni, nelle quali emergono dei deficit
da accertare sia sul piano della comunicazione che dell'apprendimento della memoria dell'attenzione; che è stato di recente inserito nel progetto GOL vulnerabili per il quale ha svolto corsi di formazione ed un tirocinio formativo presso l'ufficio tecnico del
Comune di Pontremoli nella manutenzione del verde pubblico che è tuttora in corso con risultati positivi;
che è seguito al reparto di patologia dell'ospedale di CP_3
per la HBV e sono poi emerse patologie di tipo cardiaco e ortopedico che necessitano di monitoraggi oltre che l'assunzione di farmaci per mantenersi in buona salute).
Sentito all'udienza del 7.5.25, senza ausilio di interprete comprendendo e parlando l'italiano, il ricorrente ha riferito che:
- sta facendo controlli per epatite B all'ospedale di Pisa e, per il resto, è seguito dal
C.S.M. di Aulla
- è arrivato in Italia nel 2016, non ricordando di preciso quando è partito dalla Nigeria
dove ha lasciato la madre, la moglie ed i suoi tre figli con i quali è in contatto, stanno bene e studiano e che vorrebbe far venire in Italia perché non vuole tornare in Nigeria
perché era sempre malato
-dal 2016, ha sempre vissuto in Italia nella provincia di Massa in Centri di Accoglienza
Governativi, lavorando da ultimo con un rimborso spese nella pulizia del verde
-contribuisce al mantenimento di moglie e figli che vengono aiutati dalla madre e dai 4
fratelle e dalle 3 sorelle che sono in Nigeria.
Pagina 7 di 24 All'udienza del 26.11.25 la causa è stata discussa dalle parti che hanno richiamato le rispettive difese e conclusioni ed il giudice ha rimesso gli atti al Collegio.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha espresso la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data antecedente l'11.03.23 (in data 27.01.2023, formalizzandola in data 16.05.23), dopo aver presentato due domande di protezione internazionale (nel 2017 e nel 2021, entrambe rigettate, la seconda delle quali impugnata in Tribunale e nuovamente rigettata nel luglio 2022), con ingresso risalente al 24.10.16, e domanda di protezione speciale a gennaio 2023.
Si riscontrano quindi solo alcuni mesi di permanenza irregolare (tra il 2016 e la domanda del 2017 e dopo il rigetto definitivo di luglio 2022 fino a gennaio 2023) senza tuttavia segnalazioni per NDR da parte del . CP_1
Sull'epoca della manifestazione della volontà di presentare la domanda in esame, non vi è questione tra le parti, essendo pacificamente il 27 gennaio 2023 (cfr., in tal senso anche il report della questura del 21.7.25).
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 8 di 24 - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
In sostanza, sulla base del previgente art. 19, «non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
Pagina 9 di 24 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», ma anche «qualora esistano
fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per
ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della
salute», pericolo per il quale «si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il d.l. 130/2020 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, «in tema di protezione speciale ai sensi
dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 30 del
2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se
conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di
integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando
non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di
osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile» (Cass. Sez. 1,
30/03/2025, n. 8363, Rv. 674450-01; confronta, negli stessi termini, Cass. Sez. 1,
12/11/2024, n. 29159, Rv. 673204-01, che valorizza «ogni apprezzabile sforzo di inserimento
nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di
alfabetizzazione o di contratti di lavoro»).
Per completezza, va, ad ogni modo, evidenziato che, pur dopo l'espunzione, da parte del d.l. 20/2023, del riferimento esplicito alla «vita privata e familiare», l'art. 19 in esame continua a vietare l'espulsione qualora ricorrano gli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (richiamati dall'art. 5, co. 6, TUI).
La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha fugato ogni dubbio interpretativo, statuendo che la riforma del 2023 non ha abrogato la rilevanza dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nel nostro
Pagina 10 di 24 ordinamento, sicché il giudice deve effettuare una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto dallo straniero in Italia e la situazione di vulnerabilità che fronteggerebbe in caso di rimpatrio, al fine di accertare se l'allontanamento costituisca un'interferenza sproporzionata nella sua vita privata.
In particolare, la detta sentenza (emessa, peraltro, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., proprio per fornire un indirizzo chiaro su una questione che
«presenta gravi difficoltà interpretative») ha affermato il seguente principio di diritto: «La
rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023,
dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della
vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo
continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la
protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino
straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo
allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun
rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad
esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della
vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso
concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9
settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata
della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di
integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del
necessario rispetto delle sue regole».
Tale principio si applica, a fortiori, alle domande presentate prima della piena operatività delle restrizioni, in virtù del regime intertemporale più favorevole.
Premessa la ricostruzione normativa aggiornata, proprio sotto il profilo della valorizzazione del diritto alla vita privata di colui che ha presentato domanda di protezione, nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene il ricorrente non abbia effettivamente documentato un adeguato percorso di inserimento lavorativo sul T.N.,
Pagina 11 di 24 d'altra parte, pur avendo ancora importanti legami familiari in Nigeria, lo stesso risulta in Italia da oltre 9 anni dove, oltre ad aver appreso la lingua ad un livello tale da aver sostenuto senza problemi l'audizione in questo giudizio, ha intrecciato valide relazioni sociali anche, e soprattutto, a supporto della sua situazione personale caratterizzata da numerosi profili di vulnerabilità, come emerso dalle relazioni del
CSM del territorio che lo ha preso in cura dalla fine del 2023.
Il ricorrente infatti, oltre ad avere sempre tenuto una condotta regolare, ha scoperto in
Italia di essere affetto da due gravi problemi di salute, aggravati dall'accertato deficit cognitivo, uno dei quali lo ha seriamente pregiudicato nel suo percorso inclusivo scolastico-professionale avendo comportato, come evidenziato nelle relazioni sanitarie allegate, una sostanziale inabilità al lavoro, trattandosi - per quella psichiatrica - di patologia astrattamente invalidante sulla base della classificazione internazionale delle malattie ( ICD-9-CM) a prescindere dalla mancata attivazione delle procedure certificative1, trattandosi, come rilevato anche dai sanitari, di patologia a rischio di aggravamento se non adeguatamente controllata e curata (cfr. citate relazioni del 2024
e del 2025 del ), desumendosi la presenza di tutti i Controparte_4
presupposti della protezione speciale.
Nelle condizioni descritte nella documentazione medica aggiornata, in quanto affetto da infezione per epatite B con patologia psichiatrica per disturbo psicotico, aggravata da grave deficit cognitivo, con indagini per problemi cardiaci appena avviate, si ritiene che il Paese di origine non sarebbe in grado di assicurare al ricorrente le tutele sociali,
assistenziali e previdenziali connesse alle patologie che lo affliggono, con evidente violazione del diritto alla sua vita privata oltreché alla sua salute.
Nel caso di specie, il Collegio non ritiene infatti sussistano i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per cure mediche ex art.19/2°comma lett d-bis)
d.lvo 286/98.
Pagina 12 di 24 Il titolo di soggiorno per cure mediche non risulta pertinente al caso di specie,
trattandosi di permesso di soggiorno concepito dal legislatore per far fronte, tramite apposite cure, ad una situazione temporanea e provvisoria di grave malattia come si evince dalla brevità della durata (uguale od inferiore all'anno), dal poter essere rinnovato solo se persistono le gravi condizioni di salute debitamente certificate e dal non essere prevista espressamente la sua convertibilità in un altro permesso di soggiorno. Pertanto, cessate le esigenze di copertura costituzionale imposte dall'art. 32
Cost., il soggetto potrebbe vedersi negato il rinnovo del titolo.
Nel caso di specie il ricorrente è invece afflitto da plurime malattie croniche e notoriamente prive di reale margine di guarigione. Tali circostanze, considerate unitamente all'inadeguatezza del sistema socio-sanitario del paese di origine con riferimento alle note gravissime carenze sanitarie e della scarsità di meccanismi di assistenza in caso di inabilità fisica in paesi come la Nigeria, consentono di ritenere che,
in caso di rientro nel proprio paese, il ricorrente vedrebbe gravemente pregiudicato il diritto al rispetto della propria vita privata, considerata la verosimile provenienza da villaggio (e non da centro urbano) nell'area del Delta del Niger (Stato di Edo) ed il rischio anche di stigma ed emarginazione in relazione alla patologia psichiatrica.
Infatti, in Nigeria la maggior parte dei pazienti paga le medicine personalmente e, a causa del costo alto dei medicinali, gli stessi risultano inaccessibili alla maggior parte della popolazione. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata,
la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato per CP_5
assicurare la disponibilità di medicine di buona qualità, efficaci e sicure2.
La Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa,
pur avendo un numero di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basso per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a
Pagina 13 di 24 favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. Si
rilevano situazioni di sottoutilizzo e sovra utilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata3.
Il Discrimination Against Persons with Disabilities (Prohibition) Act del 2018 vieta la discriminazione basata sulla disabilità e impone sanzioni, tra cui multe e pene detentive, in caso di violazioni. Tuttavia, secondo le fonti, la sua applicazione è debole,
a causa della scarsa consapevolezza dell'opinione pubblica4.
A luglio 2025, 23 - dei 36 - Stati nigeriani avevano promulgato leggi proprie in materia di disabilità5. Le persone con disabilità, in particolare quelle che vivono in zone rurali (o colpite da conflitti), sono vittime di una forte emarginazione, con un accesso limitato a servizi essenziali come l'istruzione, la sanità, l'occupazione e i trasporti,
aggravata dallo stigma e dalla discriminazione6.
Guardando ai servizi disponibili ed all'accesso alla cure per i disturbi psichiatrici,
secondo un articolo accademico del 2017, i servizi di salute mentale nel Paese sono concentrati principalmente in grandi ospedali psichiatrici pubblici e ci sono pochissimi professionisti a cui la vasta popolazione nigeriana può rivolgersi. La pubblicazione sottolinea come, negli ultimi anni, in alcune località della Nigeria, si sono sviluppati dei servizi di salute mentale di comunità, che hanno portato ad alcuni miglioramenti nell'accesso alle cure. Tuttavia, nonostante gli sforzi per promuovere servizi più 3 World Health Organization, Country Information Nigeria, n.d., https://www.afro.who.int/countries/nigeria 4 Premium Times, INVESTIGATION: Nigerians with disabilities experience discrimination despite existing laws, 3 aprile 2024, https://www.premiumtimesng.com/health/health-features/682798- investigation-nigerians-with-disabilities-experience-discrimination-despite-existing-laws.html?tztc=1;
Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria, Country
Brief, luglio 2025, p. 7, https://globaldisabilityfund.org/new/wp-content/uploads/2025/07/SITAN-Nigeria-
Brief.pdf 5 Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria,
Country Brief, luglio 2025, p. 3, https://globaldisabilityfund.org/new/wp-content/uploads/2025/07/SITAN-
Nigeria-Brief.pdf; Dialogue Earth, In northern Nigeria, floods impact disabled people most, 19 febbraio
2025, https://dialogue. Email_1 6 Global Disability Fund, Situational Analysis on the Rights of Persons with Disabilities in Nigeria,
Country Full Report, maggio 2025, pp. 48-49, https://globaldisabilityfund.org/new/wp- content/uploads/2025/05/SITAN-Nigeria.pdf.
Pagina 14 di 24 accessibili, la scarsa conoscenza della malattia e delle possibili cure fa sì che, anche laddove disponibili, questi servizi siano utilizzati da una percentuale molto bassa di persone7. Articoli successivi hanno rilevato le medesime carenze sistemiche8.
Per quanto riguarda le modalità e possibilità di accesso alle cure, le informazioni disponibili, seppur non univoche, rilevano un numero limitato di specialisti operanti nel Paese, a fronte di una popolazione di oltre 218 milioni9. A seconda delle fonti consultate, infatti, il numero esatto di psichiatri varia. Secondo la citata pubblicazione del 2017, nel Paese ci sarebbe all'incirca uno psichiatra ogni milione di abitanti10.
Secondo un articolo di dell'ottobre 201911 (citato anche da una pubblicazione CP_6
accademica del maggio 202112) in tutto il Paese opererebbero 150 psichiatri, mentre secondo altre pubblicazioni accademiche questi sarebbero all'incirca 300, localizzati in particolare nelle zone urbane. La popolazione delle aree rurali vivrebbe invece in una condizione di scarsa consapevolezza e conoscenza delle malattie mentali13. Un rapporto 7 Eaton et al., Interventions to increase use of services;
in Nigeria, 2017, Controparte_7 https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-017-0173-z#ref-CR6 8 et al., Mental health challenges in Nigeria: Bridging the gap between demand Persona_1 and resources, in Cambridge Prisms: Global Mental Health, febbraio 2024, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/764DF9CC74D3FE21D88840F50CCF89BB/S2054425124000190a.pdf/mental-health- challenges-in-nigeria-bridging-the-gap-between-demand-and-resources.pdf; ED NA et al.,
Integrating mental health into primary care in Nigeria: Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, dicembre 2023, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/9AFAC2B48878A3132FB389FDA420204C/S2054425124000049a.pdf/integrating-mental- health-into-primary-care-in-nigeria-implementation-outcomes-and-clinical-impact-of-the-happiness- intervention.pdf. 9 Population of Nigeria, https://www.worldometers.info/world-population/nigeria- CP_8 population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20Nigeria,the%20latest%20United%20Nations%
20data 10 Eaton et al., Interventions to increase use of services;
in Nigeria, 2017, Controparte_7 https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-017-0173-z#ref-CR6 11 Nigeria has a mental health problem, 2 ottobre 2019, CP_6 https://www.aljazeera.com/economy/2019/10/2/nigeria-has-a-mental-health-problem 12 , An Urgent Need in Nigeria, 28 Controparte_9 Controparte_10 aprile 2021, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=69608 13 , The time is now: reforming Nigeria's outdated mental health laws, agosto Controparte_11 2022, https://www.researchgate.net/publication/343149240_The_time_is_now_reforming_Nigeria%27s_outdated Per_ _mental_health_laws; G.O. et al., Nigeria mental health law: Challenges and implications for mental health services, South African Journal of Psychiatry, 19 aprile 2024, p. 3, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11079425/pdf/SAJPsy-30-2134.pdf
Pagina 15 di 24 rilasciato nel gennaio 2024 dalla Cambridge University Press riporta che il Paese ha gravi carenze in questo ambito, con solo 250 psichiatri per 200 milioni di persone, uno psicologo ogni 2 milioni di persone, un infermiere psichiatrico ogni 103mila persone e nessun fondo governativo per centri per la salute mentale comunitari14. Inoltre, vi è
una carenza di neurologi, con molti professionisti appena formati che lasciano il Paese
per lavorare all'estero. Ci sono pochi professionisti della salute mentale e neurologica,
come psicologi clinici, assistenti sociali, neurofisioterapisti e terapisti occupazionali. Le
infrastrutture per i pazienti con disturbi mentali sono inadeguate e faticano a far fronte alla crescente domanda e al cronico sottofinanziamento15.
L'unico dato fornito dal rapporto Atlas dell'OMS è il numero di strutture di assistenza ospedaliera: ci sono solo otto ospedali neuro-psichiatrici federali e un numero simile di dipartimenti psichiatrici ospedalieri universitari. Per l'OMS non sono disponibili informazioni e dati attendibili relativi al numero di specialisti operanti nel settore, al numero di ammissioni ospedaliere, ai programmi di prevenzione e promozione della salute mentale attivi ad oggi16.
Con particolare riferimento alla zona dell'Edo State, è presente nell'area il Federal
Neuro-Psychiatric Hospital, a Benin City, una struttura pubblica esistente dal 1964. Nella
medesima zona geografica, Sud-Sud, ma in Cross River State, si trova inoltre il Federal
Psychiatric Hospital di Calabar17.
Pagina 16 di 24 A causa della mancanza di risorse umane e della scarsa capacità di identificare e trattare i disturbi mentali, i centri di salute primaria del territorio solitamente indirizzano i casi a strutture specializzate, dislocate all'interno del Paese18.
Altri ostacoli ad un adeguato trattamento della malattia mentale sono la mancanza di un quadro legislativo adeguato, seppur sia stata recentemente promulgata una nuova legge in sostituzione del Lunacy Act del 2018, la scarsità di fondi, la difficoltà
nell'identificare la malattia a livello non specialistico e la mancanza di programmi specifici per trattare la malattia19.
Con riferimento ai costi, non esiste alcun programma di supporto economico per la cura di disturbi mentali e i costi delle medicine non vengono generalmente rimborsati da assicurazioni. Sulla base dei prezzi di trattamenti riferibili a cinque strutture ospedaliere - due private e tre pubbliche, distribuite in varie zone della Nigeria - i costi
(non comprensivi del prezzo del posto letto, dei pasti e dei trasporti) per il trattamento ambulatoriale e ospedaliero con uno psichiatra vanno da 42 a 85 dollari, le sessioni di psicoterapia dai 60 agli 85 dollari e l'ammissione in una clinica psichiatrica dai 50 ai 188
dollari20.
Nonostante i recenti sforzi per promuovere servizi più accessibili, la persistente mancanza di informazione sulla salute mentale e la possibilità di trattare in modo efficace le patologie psichiatriche fanno sì che, anche laddove disponibili, una piccolissima parte delle persone riceva un'assistenza adeguata21. Molti individui non hanno quindi accesso alle cure necessarie e come risultato, le persone affette da
Pagina 17 di 24 malattie psichiatriche spesso si rivolgono ai curatori tradizionali o alle chiese22. Un
report di Human Rights Watch fa notare che l'avvicinamento delle persone affette da malattie mentali ai curatori tradizionali e alle chiese è anche dovuto all'alto costo delle cure23.
Per concludere, le citate gravi carenze del sistema sociale, previdenziale e sanitario del paese di origine, nelle condizioni di vulnerabilità psico-fisica del ricorrente, sono tali per cui, nella valutazione del rischio di violazione del diritto alla propria vita privata, non si ritiene possano rilevare gli scarsi esiti del percorso inclusivo socio-
lavorativo o gli indubbi legami familiari del ricorrente con moglie e figli nel paese di origine andando tenuto conto - come elemento prevalente – lo stato psico-fisico descritto, avendo peraltro documentato un impegno ai fini di un effettivo inserimento sociale nel nostro paese che è risultato pregiudicato proprio dalle inabilità
documentate.
Nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1, va inoltre presa in considerazione la previsione del primo periodo della norma, che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.”.
Tra questi, secondo la formulazione risultante dalla legge di conversione del d.l.
130/20, si prevede il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità,
inutile e implicita nella supremazia alla legge del dettato costituzionale) e, tra questi,
del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3. La norma costituzionale garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese di origine l'esercizio delle libertà democratiche garantito dalla Costituzione.
In tale contesto, occorre tenere conto delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza.
Pagina 18 di 24 Passando quindi ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione della
Nigeria con particolare attenzione ad Edo State ed alla regione Delta del Niger.
Questa regione, come noto, ha una storia di sicurezza fragile e gruppi separatisti che mirano alla secessione, in particolare il Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano
del IA (MASSOB) ed il popolo indigeno del IA (IPOB). Questi gruppi hanno ampiamente sostenuto un cambiamento pacifico. Nel settembre 2017, il governo federale ha però dichiarato IPOB un'organizzazione terroristica. Ci sono state segnalazioni di uccisioni, discriminazioni, arresti arbitrari e vessazioni di entrambi i gruppi per mano delle autorità statali. Membri e manifestanti pro-IA sono stati arrestati negli ultimi anni. Dall'agosto 2020, la violenza tra IPOB e la polizia di stato e l'esercito è aumentata, tanto che nel dicembre 2020 è stata creata una nuova ala paramilitare Igbo, chiamata Eastern Security Network (ESN), che proclama di difendersi dagli attacchi dei pastori AN. Sono seguiti scontri con le forze statali e nel gennaio
2021 è stato dichiarato un cessate il fuoco24.
La regione sperimenta inoltre: la criminalità e la violenza legata al cultismo, con le sette che si scontrano tra loro e con le forze armate;
la violenza della folla;
la violenza politica;
la pirateria, che agisce attacchi a petroliere, pescherecci, dirottamenti e rapine di navi mercantili per il riscatto;
conflitti interetnici o comunitari, con comunità locali che si scontrano sulla proprietà della terra, disputano sui confini, e sul controllo degli impianti di petrolio e gas;
conflitti tra pastori AN e agricoltori;
la violenza legata al
Popolo indigeno del IA (IPOB) e alla sua ala paramilitare, l'Eastern Security Network
(ESN); la violenza delle forze dell'ordine25. Nello stato di Edo come in genere nel Delta
Pagina 19 di 24 del Niger, il cultismo è una delle principali fonti di violenza.26 Lo Stato di Edo è altresì
interessato dai conflitti tra pastori e agricoltori,27 con il primo incidente di questa natura registrato nel 2015. Da allora, gli scontri tra agricoltori e pastori nello CP_21
stato hanno provocato la perdita di vite umane e la distruzione di intere proprietà. I
conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori28. La
violenza criminale, anch'essa particolarmente diffusa, ha tuttavia riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e criminali comuni29.
Secondo Nigeria Watch, in tutto il 2024, le proteste pro-IA nel sud-est della Nigeria
hanno causato 379 vittime, con lo Stato di Imo che ha registrato il numero più alto di
Per_ morti (174), seguito da (114), (50), (34) ed 7). Molte delle Per_5 Per_6 Per_8
vittime erano membri dell'IPOB e dell'ESN, uccisi in operazioni speciali delle forze di sicurezza governative. Tuttavia, tra le altre vittime figurano anche governanti tradizionali, politici, imprenditori e agenti di sicurezza.30 Lo Stato è interessato anche dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership31. Infine, i rapimenti rappresentano
Co 26 , Nigeria's campus cults: Buccaneers, BL AX and other feared groups, 2 giugno 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922 27 ICG - International Crisis Group, Herders against Farmers: Nigeria's Expanding Deadly Conflict, 19 settembre 2017, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers- nigerias-expanding-deadly-conflict; Nigeria: Government failures fuel escalating Controparte_22 conflict between farmers and herders as death toll nears 4,000, 17 dicembre 2018, https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2018/12/nigeria-government-failures-fuel-escalating- conflict-between-farmers-and-herders-as-death-toll-nears-4000/. 28 in the Niger Delta ( ), Niger Delta Annual Controparte_23 CP_24 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/#. CP_ 29 in the Niger Delta ( Foundation), Niger Delta Annual Controparte_23 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/# 30 Nigeria Watch, Fourteen report 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-
Report24.pdf 31 in the Niger Delta (PIND Foundation), Niger Delta Annual Controparte_23 Conflict Report: January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual- conflict-report-january-december-2022/#
Pagina 20 di 24 uno dei principali problemi di sicurezza,32 nonché violenze ed uccisioni a sfondo politico33.
Si deve poi tenere in considerazione la particolare situazione della Nigeria colpita nell'ottobre del 2022 dalla peggiore alluvione della sua storia. La devastazione in
Nigeria è stata peggiore dell'ultima grande alluvione avvenuta nel 2012. Il bilancio dei morti e dei danni, senza precedenti per il Paese, è stato aggravato dalla crisi climatica.
Dei 36 stati che compongono il Paese, ben 34 sono stati colpiti dalla furia dell'acqua. Le
persone colpite direttamente sono 3,2 milioni, mentre gli sfollati arrivano a un milione e mezzo. Sono morte 612 persone e più di 300.000 abitazioni sono state spazzate via o danneggiate e danni significativi colpiscono anche più di mezzo milione di ettari di terreno agricolo. Le inondazioni hanno innescato un'epidemia di malattie trasmesse dall'acqua, soprattutto negli stati nord-orientali. Più di 320 morti sono stati segnalati per colera negli stati di Yobe, e Adamawa.34. La persistenza della grave crisi Per_9
climatica risulta confermata anche per l'autunno 2023 35.
A ciò si aggiunge L'inflazione alimentare della Nigeria che ha raggiunto il 22% a luglio del 2022, causando gravi difficoltà mentre le famiglie lottavano per permettersi il cibo.
A giugno 2022, il governo federale ha annunciato che 2 milioni di famiglie stanno beneficiando del suo programma di trasferimento condizionale di denaro (CCT). Oltre
95 milioni di nigeriani vivono in povertà con circa 1,90 dollari al giorno secondo le stime della Banca Mondiale. Una ricerca di Human Rights Watch del 2021 ha rilevato che la Nigeria non ha un sistema di protezione sociale funzionale per proteggere i cittadini dagli shock economici. Ha inoltre rilevato che iniziative ad hoc come il
Pagina 21 di 24 programma CCT non sono riuscite a proteggere il diritto delle persone a un tenore di vita adeguato durante la pandemia di Covid-19 36.
Se la presenza di risulta per il momento non riguardare il sud del Paese, Per_10
altre condizioni di criticità di carattere generale risultano presenti anche in Edo State.
Ci si riferisce, in particolare, alla violenza legata alla massiccia presenza di bande
Per_1 cultiste, su tutte BL AX ed Tra gennaio 2020 e febbraio 2023, sono state più di
400 le vittime da ricondurre agli scontri tra pastori e agricoltori sull'intero territorio del
Delta del Niger38; mentre, per quanto concerne specificamente lo Stato di Edo, Nigeria
Watch riporta, tra gennaio 2021 e aprile 2023, almeno 6 notizie di attacchi attribuibili a pastori, nel corso dei quali sono morte in totale 23 persone39. Alle condizioni di insicurezza appena tratteggiate sono da aggiungere anche i fenomeni già ricordati
supra dei rapimenti a fini estorsivi posti in essere dalla criminalità organizzata, le violenze legate alla difficoltà di reperimento di denaro contante, e i disordini registrati in occasione delle elezioni presidenziali di febbraio 2023.
Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Del resto, il richiedente non ha precedenti penali e lo stesso non Controparte_1
ha segnalato NDR a suo carico.
Pagina 22 di 24 Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
quindi rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”.
Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello
Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ.
Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Vista l'istanza di ammissione online, priva di riscontro sul dep.to, allegata con il ricorso
dep.to il 20.1.24 e visto il provvedimento del COA che data invece la presentazione della istanza
di ammissione successivamente, il 22.1.24, RISERVA di provvedere sulla richiesta liquidazione
all'esito del deposito di chiarimenti sul punto da parte del difensore con allegazione di:
> documentazione utile a stabilire la data di effettiva presentazione dell'istanza a norma degli
artt. 78, 79 e 122 TUSG
> brevi note illustrative in relazione alla sussistenza dei presupposti di legge di ammissibilità al
beneficio anche per le fasi di studio ed introduttiva
> chiarimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con riguardo al caso di specie
su quale sia la data da intendersi come data di presentazione dell'istanza anche e soprattutto ai
fini della decorrenza degli effetti di cui all'art. 109 dpr 115/02.
P.Q.M.
Pagina 23 di 24 Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente
, nato in [...] il [...] – CUI 05E91R6 Parte_1
• non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Depositata per la controfirma il 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(PA BO CO) (DA BI)
Pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0201501300010110001&dgu=2
017-03-18&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-
18&art.codiceRedazionale=17A02015&art.num=1&art.tiposerie=SG; 2 World Health Organization, Country Information Nigeria, n.d., https://www.afro.who.int/countries/nigeria 14 Cambridge Prisms, Global Mental Health, Integrating mental health into primary care in Nigeria:
Implementation outcomes and clinical impact of the HAPPINESS intervention, 28 dicembre 2023, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge- core/content/view/9AFAC2B48878A3132FB389FDA420204C/S2054425124000049a.pdf/integrating-mental- health-into-primary-care-in-nigeria-implementation-outcomes-and-clinical-impact-of-the-happiness- intervention.pdf. 15 , Mind the widening gap: A trauma-driven mental health crisis in Nigeria, 26 maggio Controparte_12 2024, https://blogs.bmj.com/bmjgh/2024/05/26/mind-the-widening-gap-a-trauma-driven-mental-health- crisis-in-nigeria/; O.C. , et al., and in Nigeria: A CP_13 CP_14 Controparte_15 Systematic Review, 15 luglio 2024, p. 12, https://journalindj.com/index.php/INDJ/article/view/445. 16 , 2020; Member State Profile;
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