Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Vito Savino Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 124-131/2024 sezione lavoro, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv.Paola Scarabotti Parte_1
del Foro di Ancona
Appellante-appellato
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura Controparte_1 alle liti in atti dall'Avv. Vincenzo Bancone del Foro di Roma
Appellata-appellante
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente l'8 ed il 12 aprile 2024, e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza del 16 ottobre 2023, ciascuno in relazione CP_1
alle statuizioni ritenute a sé sfavorevoli;
il primo ha censurato la decisione del Tribunale di Ancona perché a suo dire affetta da vizio di ultrapetizione, nella parte in cui aveva condannato la Società convenuta al pagamento della somma di euro 17.834,50 a titolo di provvigioni non versate, previa detrazione dei “… pagamenti documentalmente effettuati….”, tra i quali vi sarebbero stati anche quelli relativi alle provvigioni calcolate sul fatturato realizzato nel periodo 1.1.2017-30.6.2017 (di cui alle fatture n. 29 e n. 30), in tal modo pervenendo ad una ingiusta sottrazione di provvigioni, in realtà pacificamente già pagate né rese oggetto di alcuna domanda, perché inerenti ad un periodo
che, in base ad un corretto calcolo delle somme spettanti ai titoli azionati, la differenza dovuta e pretesa da parte attrice avrebbe dovuto quantificarsi in euro 4.063,58, laddove la
Società convenuta, richiesta di versare quanto stabilito dalla gravata sentenza, aveva risposto, come da mail allegata, di essere tenuta a pagare la sola somma di euro 229,62. ha Parte_1
chiesto, pertanto, a parziale modifica della sentenza di primo grado, condannarsi la Società convenuta al pagamento della somma di euro 17.834,50 calcolata sul fatturato relativo al periodo dall'1.7.2017 al 30.6.2019, detratte le provvigioni già pagate relative allo stesso periodo, ammontanti ad euro 13.770,92, oltre accessori di legge e spese di lite.
dal canto suo, ha impugnato la decisione del Tribunale nella parte in cui, pur CP_1 avendo disatteso la ricostruzione attorea dei fatti di causa, nonchè affermato l'infondatezza delle domande di risarcimento del danno per lucro cessante e di pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. nella misura richiesta in via principale, inspiegabilmente aveva statuito la condanna della Società preponente al pagamento della somma di euro 17.834,50, detratti i pagamenti documentalmente effettuati, così generando un insanabile equivoco circa l'effettiva portata della decisione, posto che, una volta effettuata la compensazione tra somme di riconosciuta spettanza al ricorrente ed entità dei pagamenti già effettuati in suo favore a titolo di provvigioni maturate dal 1° luglio 2017 fino al primo semestre 2019 per un ammontare di euro 18.522,88, nessun credito sarebbe residuato in favore dell'agente; la Società appellante ha stigmatizzato, altresì, il governo delle spese di lite e di CTU fatto dal primo giudice, a fronte della surriferita sostanza decisionale;
ha chiesto, pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertarsi la soccombenza di
, quindi condannarsi il medesimo al pagamento delle spese di lite e di CTU, Parte_1
ovvero, in subordine, compensare queste tra le parti.
Disposta la riunione dei procedimenti, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, le cause sono state trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per stabilire la fondatezza o meno degli odierni gravami, occorre verificare la sostanza decisionale inerente alla sentenza impugnata, definendo con precisione, in forza del complessivo tenore della pronuncia, l'ammontare del credito riconosciuto in favore dell'originario ricorrente ai titoli dedotti in causa, nonché l'ammontare dei versamenti documentati come già effettuati da parte convenuta ai medesimi titoli.
Al riguardo, va detto in primo luogo che il Tribunale non è incorso in vizio di ultrapetizione, in quanto non ha statuito oltre i limiti della domanda, né ha posto a base della decisione titoli diversi da quelli dedotti in causa;
è, infatti, univoco il tenore della motivazione nella parte in cui, con riferimento ai calcoli effettuati dal nominato CTU, di fatto estesi al fatturato della Società preponente anche per il semestre gennaio-giugno 2017, ossia per un periodo effettivamente mai dedotto in causa, ha comunque affermato il diritto dell'agente “….alle provvigioni solo sugli affari conclusi (ovvero sulle fatture emesse dalla committente verso i clienti) dall'1\7\17 al 30\6\19 (per un totale, secondo il conteggio elaborato dal CTU di € 278.808,57 – 59.015,44 = 219.793,13: con provvigioni all'8% pari a € 17.834,50)….”, dopo aver chiarito che “…l'esorbitanza dell'accertamento del CTU rispetto all'oggetto del quesito non è ostativa alla sua completa utilizzazione da parte del Giudice (Cass. 117/00)….”.
Ebbene, fermo il giudicato per difetto di censure ai criteri di computo utilizzati, onde determinare le provvigioni spettanti dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2019 nella misura di euro
17.834,50 - mediante opportuna sottrazione dalla base di calcolo dell'importo di euro 59.015,44, corrispondente al fatturato del periodo da gennaio a giugno 2017 evincibile dai registri Iva vendite e mastrini contabili, nonché mediante inclusione, in forza del richiamato disposto dell'art.6, ultimo comma, dell'AEC, degli importi corrispondenti al fatturato mensile per i mesi da gennaio a giugno
2019, sempre ricavabile dai registri Iva vendite - ad oggi, in favore di Parte_1
residuerebbe al predetto titolo un credito pari ad euro 4.180,57 per sorte capitale, in base a quanto dalla Società preponente risulta incontestatamente già versato all'agente (euro 18.064,12 oltre Iva), ed alla stregua del prospetto dei pagamenti dalla stessa redatto, che include le somme di euro
2.501,78 e di euro 1.908,41 (per un totale di euro 4.410,19), di cui alle fatture n.29 e n.30 afferenti al primo ed al secondo trimestre 2017 (da gennaio a giugno 2017), da imputarsi, tuttavia, alla definizione dei rapporti inerenti al periodo anteriore a quello dedotto in causa, espressamente escluso dal Tribunale ai fini della determinazione del quantum debeatur, e che deve conseguentemente restare estraneo al meccanismo di imputazione dei pagamenti, funzionale alla decisione circa il debito tuttora esistente a titolo di provvigioni per i semestri successivi.
D'altro canto, dal chiaro tenore della corrispondenza via mail intercorsa tra i legali delle odierne parti si evince che ad oggi lamenta il mancato pagamento della sorte Parte_1
capitale di euro 4.063,58, quale differenza tra quanto dovutogli per provvigioni in forza della sentenza e quanto già pagato da controparte;
pertanto, in difetto di migliore documentazione ed in ossequio al principio dispositivo, la Società preponente deve ritenersi tuttora debitrice della somma da ultimo richiesta.
In conclusione, alla stregua di quanto innanzi esposto, e tenuto conto del passaggio in giudicato delle restanti parti di sentenza non attinte da gravame, si impone in questa sede una modifica del dispositivo di condanna unicamente in funzione dell'esigenza di determinarne con chiarezza i contenuti, laddove la sostanza decisionale della pronuncia resa dal Tribunale non esorbita dal petitum, né risulta contraria al ragionamento giuridico sviluppato in questa sede;
essa, invece, merita riforma nella parte inerente al governo delle spese di lite. Vero è, infatti, che tra le parti si è realizzata una situazione di reciproca soccombenza, rispetto all'esito tanto del giudizio di primo grado che degli odierni gravami, così che appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese dell'intero giudizio;
le spese di CTU possono restare a carico della Società preponente, il cui contegno parzialmente inadempiente ha comunque reso necessaria l'indagine tecnica
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.063,58 a titolo di provvigioni maturate dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2019, oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado
Ancona, 21 febbraio 2025
Il Presidente est.