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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/07/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6425/2018 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(CF P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Nola, la soc. proponendo ritualeParte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1819/2919, emesso dal Tribunale di
Nola in data 18.07.2018, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 1.515.980,46 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo essendo la pretesa azionata in via monitoria manifestamente infondata sia in fatto che in diritto;
concludeva, pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Si è costituita nel presente la Parte_2 la quale resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
- istanza rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 19.02.2019 1e il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata con conferma
dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma ritenuta diParte_1
giustizia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In
effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto
modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione,
SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993,
n. 7448).
Nel caso di specie l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso
sostanzialmente sulla base delle fatture di cui all'elenco prodotto dall'odierna opposta nella fase monitoria (si veda allegati 5, 6, 7, 8 e 9 del fascicolo monitorio).
Per ciò che attiene la validità delle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, sostiene che le stesse sono prova idonea soltanto nella fase monitoria poiché nella fase di opposizione spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) fornire ulteriore prova dell'esistenza di un rapporto che giustifichi l'emissione del documento contabile, valutabile, in caso contrario, soltanto come elemento di prova.
Invero, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass.
Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme,
Cass. Civ. n. 982/2002).
Dunque, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del fatto che l'opposta, nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione, si
è resa cessionaria dei crediti per cui è causa nei confronti dell'opponente.
È chiaro che il titolo, per così dire principale e diretto, posto a fondamento dell'azione è rappresentato dalla cessione;
tuttavia, in esso non si rinviene il fondamento reale ed ultimo della pretesa, che va invece vagliato alla luce del rapporto obbligatorio originario, interessato dai contratti di cessione.
Orbene, con riguardo a tali ultimi rapporti, va evidenziato che i contratti di fornitura, tra l'altro non prodotti con riferimento ai rapporti con
ENEL, non rispettano i requisiti, pacificamente intesi come previsti a pena di nullità, dall'art. 191, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Parte opposta ha invocato l'applicazione del regime di salvaguardia di cui alla Legge n. 125/2007.
Il Tribunale, tuttavia, rileva che la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art. 191 TUEL.
Ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'art. 191 TUEL persegue un fine costituzionale, che è
l'equilibrio di bilancio degli enti pubblici (art. 119, co 6, Cost.). Inoltre, la legge n. 125/2007 attua una direttiva comunitaria (cfr. l'articolo 3,
paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, il quale recita: "Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè
del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti.
Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza".
I clienti civili sono, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della su indicata direttiva "i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico,
escluse le attività commerciali o professionali”. Si può, pertanto,
escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia. Per
quanto riguarda, invece, le piccole imprese, la definizione è contenuta nello stesso art. 3, par. 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali. Ancora, nella legge n. 125/2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui non si può ritenere che sia norma speciale (riguarda gli Enti Locali) rispetto all'art. 191 TUEL;
è,
anzi, l'art. 191 TUEL ad essere speciale e che, pertanto, deroga alla previsione di cui alla legge n. 125/2007 (che riguarda più in generale i clienti civili), a prescindere dall'applicazione del criterio temporale.
Infine, che la legge n. 125/2007 non si riferisca agli enti pubblici ed anzi li escluda, si evince anche dalla lettura della direttiva europea. Infatti, va notato che in tale atto normativo comunitario il “cliente civile" è
strettamente correlato ad un uso domestico, mentre quello "non civile"
ad un uso non domestico. La legge di attuazione n. 125/2007 non ha ripreso la dizione “cliente civile” e quella “cliente non civile", ma si è
espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico" rivedendo, all'art. 1, co. 2, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva). Per il cliente non domestico (che ai sensi della direttiva diventa il cliente non civile e che, per il diritto interno,
sicuramente comprende l'ente pubblico territoriale) non è previsto alcun regime di salvaguardia e, pertanto, nessuna obbligazione che possa trovare il proprio titolo nella legge n. 125/2007, in deroga all'art. 191
TUEL.
Per di più, la stessa ratio della direttiva non può suggerire di accogliere l'interpretazione fornita dall'opposta creditrice: essa si prefigge lo scopo di “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e
distribuzione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore". La normativa è
espressamente volta a dare piena attuazione alla libera circolazione delle merci, alla libera fornitura dei servizi e alla libertà di stabilimento,
assicurate ai cittadini europei dal Trattato, che possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Orbene, il regime di salvaguardia è una chiara deroga a tale principio di libera scelta, per cui se ne deve accogliere un'interpretazione restrittiva, in rispetto dello scopo della norma, e, di
sicuro, non analogica (ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salvaguardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale).
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali). Inoltre, va Osservato che il principio di pareggio del bilancio,
costituzionalizzato, trova fondamento ancor prima nella legislazione europea (del resto la modifica costituzionale è stato un riflesso dei patti sovranazionali), dal momento che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria,
sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell'Unione Europea,
tra cui l'Italia, al titolo III, prevede proprio il c.d. fiscal compact o patto di bilancio, che obbliga gli stati membri (e, pertanto, gli enti territoriali in cui essi si articolano) a chiudere il bilancio almeno in pareggio, potendo procedere all'indebitamento solo in casi eccezionali, tali essendo gli
“eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione
economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non
comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine".
È evidente che la mancata scelta del fornitore di energia elettrica non è
una circostanza eccezionale ai sensi della predetta disposizione.
Per tali motivi non può rinvenirsi nella legge n. 125/2007 una deroga all'art. 191 TUEL, né al generale principio di forma scritta che regola i rapporti con la PA e, pertanto, non essendo stato posto in essere un contratto scritto con l'ente pubblico territoriale, deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito fatto valere dall'odierna opposta.
A tali conclusioni è già pervenuta in passato la giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale.
Per quanto riguarda gli altri contratti di fornitura, quelli recanti la forma scritta ma privi di attestazione di copertura finanziaria, impegno di spesa e relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio, va evidenziato che è
lo stesso art. 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore,
di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico,
della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione. Recita, infatti, la disposizione: "il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Ora, in tale contesto, nella fattispecie in esame, era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto
(nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa del credito.
Infine, anche quanto al rapporto tra Pt_1 ed SO ER per il
quale valgono le stesse argomentazioni sopra formulate, si rileva che parte opposta ha prodotto in giudizio proposta di contratto priva,
peraltro, della relativa data ed una delibera della Giunta Comunale che fa riferimento generico ad un rapporto di utenza con detta compagnia senza riferirsi specificamente ad un contrato in essere e senza indicare la relativa specifica copertura finanziaria.
Conclusivamente manca la prova dell'avvenuta controprestazione da parte dei creditori cedenti dei servizi oggetto dei singoli contratti e,
quindi, l'esatto adempimento del negozio, da parte della opposta;
prova necessaria stante la contestazione dell'opponente sul punto.
Tutto ciò premesso l'opposizione deve, pertanto, essere accolta, essendo fondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate con riferimento alle sole fasi realmente svoltesi e,
quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6425/2018, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1819/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 18.07.2018 e dichiara che parte opponente nulla deve a parte opposta per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la Controparte_1 in persona del suo dirigente-
procuratore pro tempore, al pagamento, in favore del Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 27,00 per esborsi ed in euro 10.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 30.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6425/2018 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(CF P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga Meroni, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Nola, la soc. proponendo ritualeParte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1819/2919, emesso dal Tribunale di
Nola in data 18.07.2018, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 1.515.980,46 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo essendo la pretesa azionata in via monitoria manifestamente infondata sia in fatto che in diritto;
concludeva, pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Si è costituita nel presente la Parte_2 la quale resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
- istanza rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 19.02.2019 1e il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata con conferma
dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna del al pagamento di ogni diversa somma ritenuta diParte_1
giustizia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In
effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto
modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione,
SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993,
n. 7448).
Nel caso di specie l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso
sostanzialmente sulla base delle fatture di cui all'elenco prodotto dall'odierna opposta nella fase monitoria (si veda allegati 5, 6, 7, 8 e 9 del fascicolo monitorio).
Per ciò che attiene la validità delle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, sostiene che le stesse sono prova idonea soltanto nella fase monitoria poiché nella fase di opposizione spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) fornire ulteriore prova dell'esistenza di un rapporto che giustifichi l'emissione del documento contabile, valutabile, in caso contrario, soltanto come elemento di prova.
Invero, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass.
Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme,
Cass. Civ. n. 982/2002).
Dunque, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del fatto che l'opposta, nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione, si
è resa cessionaria dei crediti per cui è causa nei confronti dell'opponente.
È chiaro che il titolo, per così dire principale e diretto, posto a fondamento dell'azione è rappresentato dalla cessione;
tuttavia, in esso non si rinviene il fondamento reale ed ultimo della pretesa, che va invece vagliato alla luce del rapporto obbligatorio originario, interessato dai contratti di cessione.
Orbene, con riguardo a tali ultimi rapporti, va evidenziato che i contratti di fornitura, tra l'altro non prodotti con riferimento ai rapporti con
ENEL, non rispettano i requisiti, pacificamente intesi come previsti a pena di nullità, dall'art. 191, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Parte opposta ha invocato l'applicazione del regime di salvaguardia di cui alla Legge n. 125/2007.
Il Tribunale, tuttavia, rileva che la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art. 191 TUEL.
Ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'art. 191 TUEL persegue un fine costituzionale, che è
l'equilibrio di bilancio degli enti pubblici (art. 119, co 6, Cost.). Inoltre, la legge n. 125/2007 attua una direttiva comunitaria (cfr. l'articolo 3,
paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, il quale recita: "Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè
del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti.
Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza".
I clienti civili sono, ai sensi dell'art. 2, n. 10, della su indicata direttiva "i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico,
escluse le attività commerciali o professionali”. Si può, pertanto,
escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia. Per
quanto riguarda, invece, le piccole imprese, la definizione è contenuta nello stesso art. 3, par. 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali. Ancora, nella legge n. 125/2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui non si può ritenere che sia norma speciale (riguarda gli Enti Locali) rispetto all'art. 191 TUEL;
è,
anzi, l'art. 191 TUEL ad essere speciale e che, pertanto, deroga alla previsione di cui alla legge n. 125/2007 (che riguarda più in generale i clienti civili), a prescindere dall'applicazione del criterio temporale.
Infine, che la legge n. 125/2007 non si riferisca agli enti pubblici ed anzi li escluda, si evince anche dalla lettura della direttiva europea. Infatti, va notato che in tale atto normativo comunitario il “cliente civile" è
strettamente correlato ad un uso domestico, mentre quello "non civile"
ad un uso non domestico. La legge di attuazione n. 125/2007 non ha ripreso la dizione “cliente civile” e quella “cliente non civile", ma si è
espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico" rivedendo, all'art. 1, co. 2, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva). Per il cliente non domestico (che ai sensi della direttiva diventa il cliente non civile e che, per il diritto interno,
sicuramente comprende l'ente pubblico territoriale) non è previsto alcun regime di salvaguardia e, pertanto, nessuna obbligazione che possa trovare il proprio titolo nella legge n. 125/2007, in deroga all'art. 191
TUEL.
Per di più, la stessa ratio della direttiva non può suggerire di accogliere l'interpretazione fornita dall'opposta creditrice: essa si prefigge lo scopo di “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e
distribuzione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore". La normativa è
espressamente volta a dare piena attuazione alla libera circolazione delle merci, alla libera fornitura dei servizi e alla libertà di stabilimento,
assicurate ai cittadini europei dal Trattato, che possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Orbene, il regime di salvaguardia è una chiara deroga a tale principio di libera scelta, per cui se ne deve accogliere un'interpretazione restrittiva, in rispetto dello scopo della norma, e, di
sicuro, non analogica (ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salvaguardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale).
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali). Inoltre, va Osservato che il principio di pareggio del bilancio,
costituzionalizzato, trova fondamento ancor prima nella legislazione europea (del resto la modifica costituzionale è stato un riflesso dei patti sovranazionali), dal momento che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria,
sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell'Unione Europea,
tra cui l'Italia, al titolo III, prevede proprio il c.d. fiscal compact o patto di bilancio, che obbliga gli stati membri (e, pertanto, gli enti territoriali in cui essi si articolano) a chiudere il bilancio almeno in pareggio, potendo procedere all'indebitamento solo in casi eccezionali, tali essendo gli
“eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione
economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non
comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine".
È evidente che la mancata scelta del fornitore di energia elettrica non è
una circostanza eccezionale ai sensi della predetta disposizione.
Per tali motivi non può rinvenirsi nella legge n. 125/2007 una deroga all'art. 191 TUEL, né al generale principio di forma scritta che regola i rapporti con la PA e, pertanto, non essendo stato posto in essere un contratto scritto con l'ente pubblico territoriale, deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito deve ritenersi insussistente il titolo da cui trae origine il credito fatto valere dall'odierna opposta.
A tali conclusioni è già pervenuta in passato la giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale.
Per quanto riguarda gli altri contratti di fornitura, quelli recanti la forma scritta ma privi di attestazione di copertura finanziaria, impegno di spesa e relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio, va evidenziato che è
lo stesso art. 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore,
di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico,
della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione. Recita, infatti, la disposizione: "il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Ora, in tale contesto, nella fattispecie in esame, era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto
(nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa del credito.
Infine, anche quanto al rapporto tra Pt_1 ed SO ER per il
quale valgono le stesse argomentazioni sopra formulate, si rileva che parte opposta ha prodotto in giudizio proposta di contratto priva,
peraltro, della relativa data ed una delibera della Giunta Comunale che fa riferimento generico ad un rapporto di utenza con detta compagnia senza riferirsi specificamente ad un contrato in essere e senza indicare la relativa specifica copertura finanziaria.
Conclusivamente manca la prova dell'avvenuta controprestazione da parte dei creditori cedenti dei servizi oggetto dei singoli contratti e,
quindi, l'esatto adempimento del negozio, da parte della opposta;
prova necessaria stante la contestazione dell'opponente sul punto.
Tutto ciò premesso l'opposizione deve, pertanto, essere accolta, essendo fondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate con riferimento alle sole fasi realmente svoltesi e,
quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6425/2018, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1819/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 18.07.2018 e dichiara che parte opponente nulla deve a parte opposta per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la Controparte_1 in persona del suo dirigente-
procuratore pro tempore, al pagamento, in favore del Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 27,00 per esborsi ed in euro 10.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 30.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura