Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 297/2022 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 04/04/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...] il _1
01/01/1957 (C.F.: ), ivi residente in [...]
Colajanni n. 18; nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e ivi residente in [...]; C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella M. A. Cusimano (C.F.: ), elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrenti -
CONTRO
NT
(P.Iva. – C.F. ), in persona dell'Assessore
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA (C.F. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC P.IVA_3
Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio contro l' _1 convenuto per ottenere l'integrale corresponsione del trattamento retributivo accessorio in conformità agli importi stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. A tal fine, in linea di fatto, essi hanno esposto:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della Regione Sicilia e di prestare servizio presso l'ufficio ( per l'espletamento di gare per CP_2 Controparte_3 l'appalto di lavori pubblici) di TA;
- che il loro rapporto di lavoro è stato costituito in capo all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
1
- che l'art. 87 del CCRL del 2005 ha previsto l'istituzione di un Fondo di
Amministrazione per il Miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.), fondo destinato anche al trattamento economico accessorio dei dipendenti in servizio presso l' (art. 88 CCRL cit.); CP_2
- che le modalità di utilizzo del fondo connesso <al pagamento del trattamento economico accessorio dei dipendenti degli uffici> sono state rimesse alla CP_2 contrattazione integrativa regionale;
l' con accordo sindacale del CP_4
25/05/2007, ha stabilito le suddette modalità e, nello specifico, ha precisato che <l della retribuzione accessoria di cui al comma forma oggetto contrattazione decentrata ai sensi dell del vigente ccrl nell delle disposizioni contrattuali vigenti e deroghe presente articolo nonch entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante calcolati sulla base seguente tabella riferita ciascun dipendente in servizio novembre precedente: categoria b c d>>;
- che il CCRL del 22/05/2008 ha determinato l'ammontare del fondo facendo riferimento allo stanziamento istituito a partire dall'anno 2005, nella misura stabilita, per il 2007, dal DDG n. 103 UOB 3/T del 04.10.2007 pari ad € 2.265.000,00 [docc. 6 e 7];
- che, nelle more del rinnovo contrattuale, l'art. 50 c. 2 LR n. 9/2015, Regione ha modificato l'impegno assunto con il C.C.R.L. del 2008, prevedendo una riduzione del budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale di comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico – amministrativa del 20%;
- che, in considerazione di ciò, <senza alcun fondamento ed in maniera del tutto illogica arbitraria il datore di lavoro a decorrere dall e fino all ha ridotto l dovuto ad ogni singolo dipendente senza alcuna relazione al budget finanziario che seppur come normativamente previsto sarebbe stato comunque sufficiente coprire pienamente gli emolumenti dovuti ricorrente>>;
- che il 28/04/2021 l'organo assessoriale è stato messo in mora e diffidato ad eseguire il pagamento delle differenze spettanti a titolo di emolumenti accessori.
Sulla base di tale quadro fattuale, i ricorrenti hanno sviluppato le seguenti considerazioni sul piano giuridico:
- l'operato datoriale è arbitrario ed erroneo perché ha applicato la decurtazione prevista dalla LR n. 9/2015 sugli importi spettanti ad ogni singolo dipendente quando, in realtà, la stessa era riferita <alla disponibilit di spesa in bilancio>>;
- segnatamente, la LR 9/2015 ha disposto che ad essere ridotto del 20% è il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio… È il caso di precisare che il termine budget si riferisce alla disponibilità di bilancio cioè a quella previsione di spesa prevista contrattualmente e destinata poi al pagamento del trattamento economico accessorio ed è questa che andava ridotta del 20%. La norma, infatti, nulla
2 dice in merito alle modalità di ripartizione del fondo per ogni singola stazione appaltante ovvero per singolo ufficio provinciale Urega., che è oggetto di contrattazione decentrata>>
- l'accordo ARAN del 2007 (contrattazione decentrata di II° livello) ha previsto dei limiti di importo per ogni singola SA rispetto al numero di dipendenti e agli inquadramenti professionali ma tali limiti non possono certamente riguardare il dettato normativo della LR 9/2015;
- l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità <avrebbe dovuto provvedere al pagamento integrale del trattamento economico in oggetto qualora la disponibilit ovvero il budget assegnato alla regione siciliana nonostante riduzione fosse stato sufficiente e mancanza avrebbe ad una proporzionata per ogni dipendente quindi anno>>; nella vicenda in esame, lo stanziamento di bilancio, pur ridotto del 20%, sarebbe stato comunque sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario relativo al pagamento delle competenze accessorie da elargire ai dipendenti per tutti gli anni di causa;
ciò è dimostrato CP_2 dalla capienza dei capitoli di bilancio <al pagamento del trattamento economico accessorio dei dipendenti degli uffici>- <anche riducendo il budget finanziario annualmente stanziato ma soprattutto oggetto di specifico impegno contrattuale del si ha una disponibilit pari ad idonea a coprire fabbisogno annuale dal al>>.
- l'art. 50 c. 2 LR 09/2015, peraltro, è affetto da vizi di legittimità perché il legislatore regionale non avrebbe potuto variare unilateralmente le disposizioni contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro per cui è causa;
- il quantum debeatur va computato considerando gli importi previsti dalla contrattazione collettiva, <che determina gli emolumenti dovuti ad ogni singolo dipendente e pagati per intero negli anni precedenti decurtati delle eventuali assenze ovvero giornata di assenza>>; in questa situazione, le somme dovute sono le seguenti [per il sig. , andato in quiescenza a far data dal mese di _1 agosto 2018, la somma riguardante l'anno 2018 è stata rapportati a 8 mensilità su 12]:
3 Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa ritenere dichiarare l decurtazione degli emolumenti dovuti ai sigg. ri parte_1>, , , per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a
[...] Parte_2 Parte_3 titolo di trattamento economico accessorio della retribuzione;
Ritenere e dichiarare che i sigg. ri , _1
, , hanno diritto al pagamento integrale del Parte_2 Parte_3 trattamento economico accessorio della retribuzione per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 in relazione agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale;
Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto condannare l'
[...]
, datore di lavoro, in persona del suo NT assessore e rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma illegittimamente decurtata di € 6.690,00 in favore del sig. _1
nato a [...] il [...] C.F.: , di €
[...] C.F._1 7.881,00 in favore della sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2 C.F.: e di € 7.865,00 in favore del sig. nato a [...]F._2 Parte_3
NO (CL) il 15/02/1959 C.F.: , a titolo di integrale C.F._3 pagamento del trattamento economico accessorio per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi, in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi>>. In data 24/02/2023, l'Assessorato convenuto si è costituito in giudizio. L'Amministrazione regionale ha eccepito la propria estraneità alla lite, rappresentando:
- che la gestione giuridica ed economica del personale regionale rientra nella competenza funzionale dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica;
- che quest'ultima articolazione amministrativa provvede anche alla liquidazione del trattamento accessorio, per questa ragione, configura la struttura legittimata dal punto di vista passivo. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 04/04/2025.
4 Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni ivi articolate.
2. Occorre innanzitutto riconoscere la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' . _1 NT L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale non coglie nel segno. L'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica si occupa esclusivamente della liquidazione dei trattamenti economici dovuti ai dipendenti.
La pretesa azionata - vale a dire il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento integrale del trattamento accessorio secondo gli importi stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale per i dipendenti – investe la concreta CP_2 gestione e direzione del rapporto di lavoro.
I poteri gestori vanno ricondotti alla struttura assessoriale che occupa la posizione di datore di lavoro che, in questa vicenda, è ricoperta dall'Amministrazione convenuta. È quest'ultima, infatti, che:
- elabora mensilmente i cedolini paga da cui risultano le decurtazioni qui contestate;
- ha partecipato agli accordi contrattuali con cui è stato regolamentato il salario accessorio oggetto di causa. L'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica opera, per contro, come mero ente pagatore.
Alla luce di ciò, la legittimazione a contraddire va incardinata in capo all'Amministrazione che concretamente ha applicato le trattenute censurate dai ricorrenti, vale a dire il datore di lavorio rappresentato dall' NT
.
[...]
3. Nel merito, è possibile richiamare il condivisibile percorso argomentativo sviluppato nei precedenti che si sono occupati di vicende identiche a quella odierna.
Si tratta di pronunce a cui può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. cpc stante l'omogeneità della situazione processuale e delle questioni affrontate, recependole per la loro chiarezza espositiva come in seguito riportato [cfr. Trib. Catania n. 1453/2021;
Trib. Catania 821/2024]: <va in primo luogo osservato che non discussione la legittimit della disposizione di cui all c. legge reg. siciliana n. del>2015 nella parte in cui ha sancito che "Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è ridotto del 20 per cento", quanto l'interpretazione che della suddetta disposizione viene data alla norma in parola dalla Amministrazione resistente, che alla stessa rimette disciplina di competenza dell , CP_4 segnatamente la contrattazione per la regolamentazione di specifiche materie aventi refluenza per la Regione Siciliana nel suo complesso individuate dal contratto (CERE del 2005 art. 3 c. 3) e secondo i criteri ivi stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Non si dirime pertanto in ordine alla scelta del legislatore regionale di ridurre del
20% il budget in discussione, in ragione del fatto che il contratto collettivo regionale non ha avuto altre rivisitazioni o rinnovi nonostante l'impegno delle parti, restando in
5 vigore il CCRL del 2005 parzialmente modificato ed aggiornato dal CCRL del 2008e del 2012-con la finanziaria del 2015, nelle more di tale mancato rinnovo contrattuale, essendosi ritenuto legittimamente di dover modificare, per evidenti esigenze di bilancio, l'impegno prima assunto nel precedente CCRL del 2008. Né si pone in dubbio che laddove la riduzione del budget avesse determinato l'insufficienza dei fondi a copertura del trattamento economico accessorio-cosa nel caso a mano invero non accaduta, si come si desume dai documenti versati in atti l' resistente, di _1 conseguenza, avrebbe potuto, ma prima ancora dovuto, provvedere al pagamento dello stesso mediante una riduzione proporzionata per ogni dipendente e quindi per ogni anno del trattamento stesso. Nemmeno può ritenersi che sia ostativo alla ricostruzione delle fonti di disciplina della materia oggetto di lite e della prevalenza della regolazione negoziale nella determinazione della modalità di ripartizione ad ogni singolo ufficio del trattamento economico accessorio, in sede di contrattazione integrativa regionale di secondo livello e delle modalità di pagamento in sede di contrattazione collettiva di terzo livello ( cosi ex art. 3 e 4 del CCRL e art. I del CCRI del 25.4.2007), la eventuale circostanza dell'esubero di budget rispetto al fabbisogno concreto, ad esempio per trasferimento, pensionamento del personale, ben potendo questa costituire economia di spesa, come correttamente ricordato dall'Assessorato contenuto, piuttosto dovendo ritenersi, in conformità ai principi ancora di recente affermati dalla Corte Costituzionale (Corte Cosi. n. 199 del 2.9.2020) che "a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico del dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia "ordinamento civile" (ex multis, sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017 e n. 257 del 2016); e ciò significa che detta disciplina "e retta dalle disposizioni del codice civile alla contrattazione collettiva" (sentenza n. 160 del 2017), cui la legge dello Stato rinvia". La norma regionale in discussione, art. 50 c. 2 della I. r. sic. 9/2015, pertanto va intesa come disposizione che non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva, quanto come espressamente e testualmente recita quale norma di disciplina della misura - ridotta del 20%-del-budget da destinare al personale dell'amministrazione regionale del comparto non dirigenziale ivi menzionato. Stabilito dunque in concreto l'ammontare del suddetto budget che, in ipotesi, potrebbe essere sia insufficiente a coprire integralmente il trattamento economico accessorio che eccedente, nell'un caso potendo determinarsi, come premesso, la riduzione proporzionale degli emolumenti in concreto distribuiti in misura proporzionale tra vari dipendenti considerati i criteri di spettanza per ciascuno come oggetto di contrattazione decentrata in relazione all'appartenenza alle diverse categorie, nell'altro realizzandosi piuttosto un'economia di spesa, milita nel senso prospettato in ricorso l'esame del c. I dell'art 50 della L. 9/2015 che prevede: "l. A tutti i componenti delle commissioni, inclusi presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, nella misura prevista dall'articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, ridotta del 20%. Analoga riduzione si applica per gli altri componenti per i quali l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza". Non può non rilevarsi che
6 mentre in tal caso è stata prevista espressamente la riduzione del trattamento economico accessorio erogato in favore dei soggetti ivi declinati, al c. 2, che piuttosto rileva nella fattispecie a mano, il legislatore regionale ha previsto la riduzione del budget assegnato a titolo di trattamento economico, la cui misura in concreto poteva anche essere sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di tutti i dipendenti regionali dell come nella specie dedotto e non contestato 1, oppure no, o addirittura CP_2 eccedente, variando di anno in anno il personale effettivamente in servizio a causa di trasferimenti o di nuove assunzioni. Né a diversamente ritenere è sufficiente richiamare i comportamenti a dire dell'amministrazione resistente da intendersi concludenti quanto alla che non si è Controparte_5 espressamente pronunciata o all che non ha te preso posizione in ordine CP_4 alla riduzione del budget di cui all'art. 50 c 2 della cui legittimità non si discute piuttosto dovendo nella fattispecie in esame concludersi per la fondatezza della domanda dei ricorrenti in forza delle risultanze che infine si sintetizzano: I) il dato letterale della norma, che depone anche in virtù di una lettura sistematica dell'intero art. 50, nel senso prospettato in ricorso;
2) l'individuazione delle fonti di disciplina della materia;
3) il rapporto tra fonti contrattuali di diverso livello verso una regolazione dal generale al particolare con accessorio, delle modalità di ripartizione ad ogni singolo ufficio della quota di competenza fino alla disciplina delle modalità di pagamento ad ogni singolo dipendente, in ragione dell'appartenenza alla categoria, all'ufficio, e tenuto conto delle assenze ( da computarsi in 1/360 per ogni giornata di assenza) ... >>.
3.1. Giova evidenziare che il medesimo assetto motivazionale è stato replicato anche da statuizioni adottate da questo Ufficio e confermate dalla locale Corte d'Appello. Nel giudizio RG 720/2021, questo Tribunale ha puntualizzato che <nel caso di specie i ricorrenti hanno riferito che la decurtazione del trattamento economico accessorio da riferire all applicazione dell so della l.r. n. dei costi cui legge regionale luglio ai sensi quale: a tutti componenti delle commissioni inclusi presidenti e vicepresidenti dipendenti al comma quarto periodo de corrisposto fermo restando il disposto decreto presidente regione giugno successive modifiche ed integrazioni lettere d medesimo allegato nella misura prevista dall gennaio ridotta analoga riduzione si applica per gli altri quali l indennit posta carico rispettive amministrazioni provenienza. nelle more rinnovo contratto collettivo lavoro regionali non appartenenti dirigenza budget assegnato titolo corrispondere personale comparto dirigenziale segreteria tecnico- amministrativa ridotto cento. lettera norma coerente alle argomentazioni contenute in ricorso secondo le decorrere dal ragioni economia spesa stata disposta:>7 • ai sensi del comma 1 dell'art. SO I. r. n. 9/2015 la decurtazione del trattamento accessorio nella misura del 20% per i componenti delle Commissioni di gara istituite presso l dall'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; CP_2
• ai sensi del comma 2 dell'art. 50 I. r. n. 9/2015 la decurtazione del 20% del budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico amministrativa. Come evidenziato dai ricorrenti la lettera della norma non ha significato una riduzione del trattamento accessorio per il personale non dirigenziale, al contrario dei componenti delle Commissioni che appartengono al ruolo dirigenziale, ma unicamente del fondo, senza che tanto si sia risolto (in assenza di obiezioni dalla parte datoriale che avrebbe comunque avuto l'onere di dimostrare l'esatto adempimento del pagamento della retribuzione dovuta) in una insufficienza del fondo stesso a retribuire nella misura integrale il trattamento accessorio. Per tali ragioni il ricorso è fondato e l'Amministrazione deve corrispondere quanto dovuto per trattamento accessorio negli anni 2015 /2018 nella misura specificata in dispositivo>> [Trib. TA 14/2022 RG 720/2021]. Nella medesima direzione convergono le argomentazioni scandite dalla locale Corte d'appello nell'ambito del giudizio RG 226/2022. In tale occasione, il giudice di seconde cure ha osservato che <l della retribuzione accessoria di cui al comma forma oggetto contrattazione decentrata ai sensi dell del vigente ccrl nell delle disposizioni contrattuali vigenti e deroghe presente articolo nonch entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante calcolati sulla base seguente tabella riferita ciascun dipendente in servizio novembre precedente: categoria b c d>8 Tuttavia, giurisprudenza costante afferma che il nuovo contratto collettivo può bensì modificare in pejus per il lavoratore la disciplina precedente, ma non può incidere sui suoi diritti quesiti, intesi questi come le situazioni entrate a far parte del suo patrimonio, quali i corrispettivi per le prestazioni già rese (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2022 n. 11072, Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2014 n. 3982, Cass. Sez. Lav. 29 settembre 2009 n. 20838, Cass. Sez. Lav. 20 agosto 2009 n. 18548, Cass. Sez. Lav. 2 aprile 2001 n. 4839, Cass. Sez. Lav. 12 febbraio 2000 n. 1576). Resta salva la possibilità di previo specifico mandato oppure di ratifica ed accettazione della disciplina peggiorativa da parte del lavoratore, ma tali eventualità non ricorrono nel caso in esane. Non incide sul punto la disposizione dell'art. 50 L.R. n. 9 del 2015, che, secondo l'assunto dell'Ente appellante, escluderebbe il carattere retroattivo delle disposizioni contrattuali collettive e, dunque, non consentirebbe di parlare di diritti quesiti. Come da corretta puntualizzazione del Tribunale, neppure specificamente censurata nel ricorso in appello, altro è lo stanziamento di fondi pubblici previsto per una determinata tipologia di compenso retributivo, ambito in cui opera la citata norma regionale, altro è la misura di quel compenso stabilita unitariamente per ciascun lavoratore dal contratto collettivo e l'impegno di spesa conseguentemente assunto dal datore di lavoro, impegno di spesa nella specie capiente, secondo quanto apprezzato in punto di fatto dal Tribunale in base alla documentazione depositata dai ricorrenti in primo grado, con valutazione a sua volta non censurata. Peraltro, il legislatore regionale neppure avrebbe potuto interferire nella disciplina del rapporto di lavoro, riservata, quale parte dell'“ordinamento civile”, alla legislazione statale ed, appunto, in forza dell'art. 40 D.Lgs. n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2021 n. 153, Corte Cost. 11 luglio 2017 n. 160). Sarebbe perciò in ogni caso da respingere, in quanto non conforme al principio costituzionale, un'interpretazione che stabilisse una correlazione immediata, diretta e vincolante fra la diminuzione – consentita – dello stanziamento dei fondi e la diminuzione dell'importo unitario della retribuzione accessoria, operativa invece solo dopo la stipula della nuova disciplina contrattuale collettiva che l'ha sancita>> [CdA TA n. 55/2023]. Ala luce delle superiori coordinate esegetiche, non può che ritenersi illegittima la decurtazione applicata agli emolumenti spettanti ai ricorrenti. Con riguardo al quantum debeatur, la determinazione degli importi rivendicati è ancorata ai dettagliati conteggi elaborati nell'atto introduttivo e nella tabella ivi allegata
[riportata in narrativa]; conteggi non specificamente contestati dall' _1 convenuto.
4. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra e, pertanto, l' convenuto va condannato a pagare: _1
- la somma di € 6.690,00 in favore del sig. ; _1
- la somma di € 7.881,00 in favore della sig.ra ; Parte_2
- la somma di € 7.865,00 in favore del sig. . Parte_3 Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i valori tariffari minimi delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000 (in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria.
9 Deve tersi conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”. Si ritiene di riconoscere un aumento del 30% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni. All'avvocato Gabriella M. A. Cusimano vanno distratte le spese per la parte corrispondente all'attività svolta successivamente alla sua costituzione in giudizio del 28/02/2023 (id est: fase decisoria).
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento integrale del trattamento economico accessorio della retribuzione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in relazione agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale;
ii) per l'effetto, condanna l' _1 NT
, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento di € 6.690,00 in favore
[...] del sig. , di € 7.881,00 in favore della sig.ra _1
, di € 7.865,00 in favore del sig. , il tutto oltre Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo;
iii) condanna, altresì, l' NT
, in persona dell'Assessore pro tempore, alla refusione delle spese di lite, spese
[...] che liquida in complessivi € 2741,70 oltre spese generali al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, di cui € 1051,70 (fase decisionale) oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, distratti in favore dell'avvocato Gabriella M.A.
Cusimano, procuratore antistatario.
TA, 04/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
10