Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Grosseto – Area 1 – Prot. Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
del decreto del Questore di Grosseto n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Grosseto e di U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, da ultimo, rilasciata in data -OMISSIS-.
A seguito di una segnalazione ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 intervenuta nei suoi confronti (perché trovato in possesso di 1,1 grammi di cocaina dai Carabinieri di Massa Marittima, in data -OMISSIS-), il Prefetto di Grosseto, con decreto -OMISSIS-, Area 1-prot. interno n. -OMISSIS- (notificatogli in data -OMISSIS-), faceva divieto allo stesso, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, rilevando come “l’assunzione, benché non abituale di sostanze stupefacenti …. (possa determinare) un potenziale stato di diminuito controllo del sé, che induce quantomeno un legittimo dubbio sul possibile abuso di armi e munizioni, tale da giustificare il divieto di detenzione”; con il successivo decreto 8 giugno 2023 prot. -OMISSIS- (notificato all’interessato sempre il -OMISSIS-), il Questore di Grosseto revocava poi la licenza di fucile per uso caccia in possesso del ricorrente e rigettava l’istanza di anticipato rinnovo della stessa presentata dallo stesso, richiamando, in funzione motivazionale del provvedimento, il divieto di detenere armi intervenuto nei suoi confronti.
Non avendo avuto formale riscontro l’istanza di autotutela presentata, il ricorrente impugnava i due provvedimenti sopra richiamati, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, articolando censure di: 1) inesistenza originaria o comunque sopravvenuto mutamento delle circostanze oggettive poste alla base dei decreti della Prefettura di Grosseto e del Questore di Grosseto, pendenza dell’istanza di riesame e revoca, mancato pronunciamento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed illogicità di motivazione, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente contestato tutte le ragioni poste a base del divieto di detenere armi ed in particolare, la rilevazione relativa al mancato possesso del requisito di idoneità sanitaria di cui all’art. 1, n.5, del d.m. Sanità 28 aprile 1998 (che attribuisce carattere preclusivo, ai fini del rilascio del certificato di idoneità sanitaria al porto delle armi, all’”assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e (all’)abuso di alcool e/o di psicofarmaci”).
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità articolata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato; il passo inserito all’interno della memoria del 25 aprile 2025 (a pag. 2) e che dovrebbe radicare l’eccezione risulta, infatti, essere tratto dal rapporto della Prefettura di Grosseto all’Avvocatura dello Stato (depositato in giudizio in data 14 settembre 2023) e non dall’atto impugnato.
Con tutta evidenza, si tratta quindi di argomentazione articolata negli atti difensivi dell’Amministrazione resistente che, per un chiaro orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 1805; T.A.R. Molise, 29 giugno 2024, n. 214), risulta del tutto inidonea ad integrare la motivazione dell’atto, per il resto, contestata da parte ricorrente nei suoi elementi costitutivi, tutti riferiti all’esercizio del potere ex art. 39 del T.U.L.P.S. e non estesi all’inidoneità sanitaria del ricorrente all’suso delle armi.
2.1, Nel merito, il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, risulta del tutto sufficiente rilevare come il mancato formale riscontro dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente successivamente alla notificazione del provvedimento prefettizio impugnato (inerzia sostanzialmente ammessa dal rapporto dell’Amministrazione all’Avvocatura dello Stato depositato in giudizio in data 14 settembre 2023) non possa “retroagire” e determinare l’illegittimità degli atti precedentemente emanati; del tutto irrilevante risulta pertanto il fatto che il ricorrente abbia inteso sottolineare l’inerzia dell’Amministrazione in sede di impugnazione del divieto di detenere armi, risultando indubbio come, alla fine, l’unica azione proposta in giudizio sia quella di annullamento degli atti impugnati (come già detto, non influenzata, sotto il profilo della legittimità, dal successivo comportamento dell’Amministrazione emanante) e non l’azione in materia di silenzio della p.a.
Con riferimento alle successive censure, una giurisprudenza assolutamente incontroversa ha poi più volte rilevato come il “porto d'armi non costituisc(a) oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività; il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici” (Cons. Stato sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; 9 febbraio 2024, n. 1335; 5 febbraio 2024, n. 1141; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2023, n. 901; T.A.R. CA, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 1297).
In termini più decisamente sistematici, occorre pertanto concludere
che “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della p.a., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità del ricorso a valutazione prognostiche in cui “il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere "più probabile che non" l'eventualità di abuso delle armi” ( Cons. Stato sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; 31 maggio 2024, n. 4914; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 marzo 2024, n. 641).
Nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Prefettura di Grosseto costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
In particolare, assolutamente rilevante e decisivo, nella prospettiva del ritiro delle armi ,si presenta l’uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti che una giurisprudenza assolutamente condivisa dalla Sezione (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 9 gennaio 2020, n. 2 in fattispecie assolutamente analoga; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 luglio 2017, n. 678; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 22 novembre 2014, n. 826) ha ritenuto del tutto idoneo a determinare l’emanazione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S.
Per quello riguarda il provvedimento del Questore di Grosseto di revoca del porto d’armi, la giurisprudenza ormai stabilizzata del Giudice amministrativo ha poi da tempo rilevato come, “una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 t.u.l.p.s. la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisc(a) una conseguenza diretta e vincolata poiché l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi. Pertanto, la domanda di annullamento della revoca della licenza di porto d'armi è inammissibile, per difetto d'interesse, qualora il divieto di detenzione sia divenuto inoppugnabile” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 ottobre 2023, n. 1175; T.A.R. Basilicata, 25 febbraio 2022, n. 154; Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292).
In questa prospettiva, risulta pertanto del tutto sufficiente a reggere il decreto del Questore, sotto il profilo motivazionale, la rilevazione relativa all’intervento del provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi, senza che possa, in qualche modo, rilevare l’ulteriore ed inesatta rilevazione relativa al fatto che la comunicazione di inizio procedimento recasse l’invito ad ottenere una nuova certificazione di idoneità da parte della Commissione Medica Collegiale competente (circostanza affermata dal ricorrente e sostanzialmente ammessa dalla documentazione depositata in giudizio e dal rapporto dell’Amministrazione).
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio delle Amministrazioni resistenti devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, nella somma di € 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione alle Amministrazioni resistenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.