Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/04/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 408/2019, pendente tra
P. IV , con sede in Patti in via Papa Giovanni XXIII n. 28/A, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti nella Piazza Tribunale n. 4 presso lo studio dell'avv. Lidia Di Blasi che la rappresenta e difende come da procura in atti
- opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Piraino (ME), Via Regione Siciliana, snc, c.f. e P. IVA , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Oliveri (Me), Via Giacomo Matteotti, 27, presso lo studio dell'Avv. Laura Scolaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- opposto–
Sono comparsi: l'avv. Lidia Di Blasi per parte opponente e l'avv. Francesco Sciortino in sostituzione dell'avv. Laura Solato per parte opposta, i quali si riportano alle note conclusive, nonché a tutti gli atti e verbali di causa.
L'avv. Di Blasi contesta il contenuto delle note conclusive avversarie rilevando in particolare la tardività oltre che infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, sollevata solo da ultimo nelle dette note.
L'avv. Sciortino contesta le note avversarie e l'eccezione di cui sopra ed insite in tutte le domande anche di ordine istruttorio.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 704/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2019, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 704/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 29.12.2018, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 7.320,00, in virtù della fattura 31/2015, relativa alla fornitura e posa in opera di manufatti, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito azionato, attesa la mancata stipulazione di un contratto di fornitura tra le parti, il quale, diversamente, doveva ritenersi intervenuto esclusivamente tra l'opposto e gli acquirenti del fabbricato edificato dalla signori , i quali Pt_1 Persona_1
avevano commissionato la realizzazione di una tettoia in legno con le caratteristiche di loro gradimento e dovevano ritenersi tenuti al relativo pagamento.
L'opponente, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava genericamente gli assunti avversari, senza meglio indicare e specificare l'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti, il tipo di fornitura eseguita, il luogo in cui la stessa sarebbe avvenuta, e l'oggetto della stessa, e previa dichiarazione di fondatezza della pretesa creditoria, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto.
Dichiarate inammissibili le richieste probatorie avanzate dall'opposta - tese a provare fatti e circostanze non dedotte prima del deposito delle memorie istruttorie, indicando quali testi soggetti che erano stati indicati dall'opponente quali effettivi debitori dell'importo ingiunto e, come tali, incapaci ex art. 246 c.p.c. a testimoniare -, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio
2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Inoltre, con riferimento alla legittimità del decreto ingiuntivo emesso su fatture, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che: "le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Trib. Monza, sez. 2,
4.05.2016 n. 1222; conf. ex permultis: Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. del 21.10.2010 n. 21599).
Ed invero, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, a fronte dell'espressa contestazione dell'opponente in merito all'insussistenza di un contratto di fornitura tra la e la l'opposto non ha adempiuto all'onere Parte_1 Controparte_1
probatorio sullo stesso incombente. A tal riguardo, infatti, si ribadisce l'inammissibilità della prova istruttoria richiesta, poiché volta a provare circostanze che il creditore non aveva mai dedotto ed allegato nei precedenti atti e, per di più, mediante l'indicazione quali testi di due soggetti che avrebbero, al più, dovuto essere chiamati in giudizio, poiché beneficiari della fornitura per cui è causa e potenziali debitori rispetto alla stessa.
Ne deriva che l'unica documentazione utile prodotta dall'opposto è esclusivamente quella allegata alla comparsa di risposta e alle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., ovvero la fattura, l'estratto del registro delle fatture di vendita, il sollecito di pagamento delle somme successivamente azionate mediante decreto ingiuntivo e il documento di trasporto della merce necessaria per la realizzazione della tettoia (in cui, tra l'altro, la risulta essere mittente e destinataria allo stesso tempo Controparte_1
e non è neanche indicato il luogo di consegna della merce).
La suddetta produzione documentale appare, per quanto già esposto, insufficiente ai fini della prova dell'an del diritto di credito vantato dall'opposto.
Ed invero, se è pacifico che il contratto di fornitura de quo non rientra tra quelli per cui la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, è allo stesso modo necessario provarne in giudizio l'avvenuta stipulazione, rimasta carente nel caso di specie.
A tal riguardo è opportuno precisare che a nulla rileva la circostanza, riconosciuta dalla Parte_1 secondo la quale l'opposta aveva preliminarmente presentato un preventivo all'impresa opponente, atteso che il mero preventivo privo di sottoscrizione del debitore costituisce, al più, una proposta contrattuale che tale rimane se non si prova l'avvenuta accettazione della stessa e, quindi, l'effettivo raggiungimento di un accordo.
Tanto basta per accogliere l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, revocare Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 704/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., limitatamente alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 408/2019 R.G, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 708/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data
29.12.2018, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
708/2018 del 29.12.2018. Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_1 antistatario di parte opponente, avv. Di Blasi, che si liquidano in € 5.222,50 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, il 03/04/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria