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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1815/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: , in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Per_1 C.F._5
Cursi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in San Pietro Vernotico (Br) alla
Via Sacerdote Nicola Valzani, n. 1; attori
NEI CONFRONTI DI
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Taranto alla via Dario Lupo, n. 32
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.11.2024 da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 17.4.2019, conveniva in giudizio il Persona_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1
conseguenza dell'illegittima occupazione di terreni di sua proprietà.
In particolare, l'attore deduceva: che con contratto del 1.4.2003 aveva acquistato la proprietà di alcuni terreni posti nel territorio del convenuto;
che una parte di tali CP_1
terreni (censiti in catasto al fg. 30, p.lle 1066,1069,1077,1080) era stata occupata illecitamente dal Comune di mediante la realizzazione di strade Controparte_1
pubbliche; che tale occupazione non era stata preceduta dall'ordinaria procedura di esproprio;
che l'occupazione illecita obbligava il Comune a risarcire per equivalente il proprietario per un importo pari al valore venale dell'immobile occupato;
che l'ente convenuto era tenuto a risarcire, altresì, il danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene, da liquidarsi nella misura prevista dall'art. 42 bis d.p.r. 327/01.
Con comparsa depositata in data 8.7.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario
[...] in favore di quello amministrativo. Sul punto, l'ente convenuto rilevava: che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/95 era stato approvato il piano particolareggiato relativo alla zona C2, nel quale rientravano i lotti in contestazione;
che l'approvazione di tale strumento urbanistico equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità; che ciò era sufficiente per far ritenere che la p.a. avesse speso potere pubblico e tanto giustificava la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla controversia.
Il convenuto eccepiva, in secondo luogo, il difetto di legittimazione attiva CP_1 dell'attore, considerato che al momento dell'acquisto della proprietà dei fondi per i quali è causa da parte del la rete stradale era già stata realizzata. Pt_2
Nel merito, il sosteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria anche in ordine CP_1
al quantum debeatur. Infine, in via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'avvenuto acquisto dei terreni in contestazione per usucapione.
Dopo il decesso dell'attore, i suoi eredi si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e a mezzo CTU, finalizzata alla quantificazione del valore venale dei terreni asseritamente occupati dal convenuto. CP_1
2 All'udienza del 11.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che sussiste la giurisdizione di questo giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.
Invero, è principio oramai consolidato quello secondo il quale ”ai fini della sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 lett. g) c.p.a., in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è comunque necessario che a monte dell'espropriazione vi sia stato da parte dell'Amministrazione l'esercizio di un potere pubblico che si sia estrinsecato nell'emissione della dichiarazione di pubblica utilità o altro titolo in forza del quale l'Ente ha lecitamente occupato l'area, anche se poi la procedura non si sia conclusa con l'adozione del tempestivo decreto di esproprio;
al contrario, laddove l'Amministrazione abbia occupato materialmente il bene senza la previa emissione di tali atti, trovandosi in presenza di un mero comportamento materiale dell'Ente (occupazione c.d. usurpativa), la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario” (cfr. ex multis T.A.R. Cagliari, sez. II,
03/05/2024, n.354).
Nel caso in esame, si è in presenza di un'occupazione cd. usurpativa, realizzata, cioè, in assenza di una valida e pregressa dichiarazione di pubblica utilità. Sul punto, si osserva che, anche ove volesse ritenersi che l'approvazione del piano particolareggiato equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, comunque nel caso in esame non potrebbe dirsi che l'occupazione sia stata preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che proprio nel piano particolareggiato, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
101/95 si dà atto della preesistenza di “una parziale rete di strade già tracciate ed asfaltate, in parte complete di pubblica illuminazione, rete di fognatura nera e rete idrica e reste di gas metano”.
Ne consegue che, in assenza di prova in ordine alla sussistenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione dei terreni per i quali è causa (incontestata
3 tra le parti e, comunque, accertata dal CTU) deve ritenersi a carattere usurpativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Va poi chiarito che la condotta illecita tenuta dall'Amministrazione pubblica con l'occupazione abusiva di terreno altrui configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., il quale cessa al verificarsi di queste ipotesi: a) restituzione del fondo;
b) accordo transattivo;
c) rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato;
e) provvedimento emanato ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 18/01/2019, n.460).
Trattandosi di illecito permanente, è del tutto irrilevante - ai fini della contestata legittimazione attiva dell'attore - la circostanza che l'occupazione abbia avuto inizio prima dell'acquisto della proprietà dei terreni da parte del;
invero, alla data della Pt_2 proposizione della domanda giudiziaria l'attore aveva interesse e diritto, in quanto proprietario di un bene che continuava ad essere occupato illegittimamente, ad ottenere tanto la restituzione del bene (diritto rispetto al quale vi è stata una sostanziale abdicazione da parte dell'attore) quanto il risarcimento del danno per equivalente, effettivamente invocato.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale, finalizzata ad accertare e dichiarare l'acquisto dei terreni de quibus da parte del per usucapione. CP_1
L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della pubblica amministrazione è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024,
n.26659). Tuttavia, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la prescrizione acquisitiva deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore del t.u. in materia di espropriazione (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr.
Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2016, n.2). Ebbene, considerando il 30.6.2003 quale
4 termine inziale per usucapire, può affermarsi che al momento della proposizione della domanda giudiziaria in valutazione, il termine ventennale, utile ai fini dell'usucapione, non era ancora decorso. Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto CP_1
deve essere rigettata.
Tanto chiarito, passando al merito della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, essa
è fondata.
Come sopra anticipato, l'occupazione di un bene sine titulo da parte della pubblica amministrazione costituisce un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale. In conseguenza di tale fatto illecito, il proprietario del bene occupato ha diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente del danno patito in conseguenza della stabile occupazione.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il abbia Controparte_1 occupato i terreni dell'attore per realizzare strade pubbliche.
Il CTU nominato ha accertato tale occupazione e calcolato con esattezza la sua estensione.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che “Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2022, n.18142); tale valore deve accertarsi con riferimento al momento di proposizione della domanda risarcitoria e non con riguardo a quello di avvio della condotta illecita a carattere permanente.
Il CTU - sulla base di argomentazioni chiare, esaustive e convincenti - ha quantificato il valore venale dei terreni effettivamente occupati in € 173.937,59, somma che il CP_1
convenuto è tenuto a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata spetteranno la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
Quanto alla domanda di condanna del al ristoro del danno patito per la perdita del CP_1
godimento del bene nel periodo di occupazione, questo giudice ritiene di dover rigettare la domanda non avendo l'attore neppure allegato la concreta possibilità di godimento perduta.
5 Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del CP_1
danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M.55/14, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Caterina Greco definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, e , quali Parte_5 Parte_3 Parte_4
eredi di contro il , così Persona_1 Controparte_1
provvede:
1) Accerta la responsabilità del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., per l'occupazione sine titulo dei terreni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso al risarcimento dei danni, subiti dagli attori, che quantifica in €
173.937,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in parte motiva.
2) Condanna il convenuto, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in complessivi € 15.344,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi oltre al 15% rimb. Forf., Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del . Controparte_1
Brindisi, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1815/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: , in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Per_1 C.F._5
Cursi, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in San Pietro Vernotico (Br) alla
Via Sacerdote Nicola Valzani, n. 1; attori
NEI CONFRONTI DI
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Taranto alla via Dario Lupo, n. 32
Convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.11.2024 da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 17.4.2019, conveniva in giudizio il Persona_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1
conseguenza dell'illegittima occupazione di terreni di sua proprietà.
In particolare, l'attore deduceva: che con contratto del 1.4.2003 aveva acquistato la proprietà di alcuni terreni posti nel territorio del convenuto;
che una parte di tali CP_1
terreni (censiti in catasto al fg. 30, p.lle 1066,1069,1077,1080) era stata occupata illecitamente dal Comune di mediante la realizzazione di strade Controparte_1
pubbliche; che tale occupazione non era stata preceduta dall'ordinaria procedura di esproprio;
che l'occupazione illecita obbligava il Comune a risarcire per equivalente il proprietario per un importo pari al valore venale dell'immobile occupato;
che l'ente convenuto era tenuto a risarcire, altresì, il danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene, da liquidarsi nella misura prevista dall'art. 42 bis d.p.r. 327/01.
Con comparsa depositata in data 8.7.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario
[...] in favore di quello amministrativo. Sul punto, l'ente convenuto rilevava: che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/95 era stato approvato il piano particolareggiato relativo alla zona C2, nel quale rientravano i lotti in contestazione;
che l'approvazione di tale strumento urbanistico equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità; che ciò era sufficiente per far ritenere che la p.a. avesse speso potere pubblico e tanto giustificava la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla controversia.
Il convenuto eccepiva, in secondo luogo, il difetto di legittimazione attiva CP_1 dell'attore, considerato che al momento dell'acquisto della proprietà dei fondi per i quali è causa da parte del la rete stradale era già stata realizzata. Pt_2
Nel merito, il sosteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria anche in ordine CP_1
al quantum debeatur. Infine, in via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'avvenuto acquisto dei terreni in contestazione per usucapione.
Dopo il decesso dell'attore, i suoi eredi si costituivano in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e a mezzo CTU, finalizzata alla quantificazione del valore venale dei terreni asseritamente occupati dal convenuto. CP_1
2 All'udienza del 11.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che sussiste la giurisdizione di questo giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.
Invero, è principio oramai consolidato quello secondo il quale ”ai fini della sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 lett. g) c.p.a., in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è comunque necessario che a monte dell'espropriazione vi sia stato da parte dell'Amministrazione l'esercizio di un potere pubblico che si sia estrinsecato nell'emissione della dichiarazione di pubblica utilità o altro titolo in forza del quale l'Ente ha lecitamente occupato l'area, anche se poi la procedura non si sia conclusa con l'adozione del tempestivo decreto di esproprio;
al contrario, laddove l'Amministrazione abbia occupato materialmente il bene senza la previa emissione di tali atti, trovandosi in presenza di un mero comportamento materiale dell'Ente (occupazione c.d. usurpativa), la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario” (cfr. ex multis T.A.R. Cagliari, sez. II,
03/05/2024, n.354).
Nel caso in esame, si è in presenza di un'occupazione cd. usurpativa, realizzata, cioè, in assenza di una valida e pregressa dichiarazione di pubblica utilità. Sul punto, si osserva che, anche ove volesse ritenersi che l'approvazione del piano particolareggiato equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, comunque nel caso in esame non potrebbe dirsi che l'occupazione sia stata preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che proprio nel piano particolareggiato, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
101/95 si dà atto della preesistenza di “una parziale rete di strade già tracciate ed asfaltate, in parte complete di pubblica illuminazione, rete di fognatura nera e rete idrica e reste di gas metano”.
Ne consegue che, in assenza di prova in ordine alla sussistenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione dei terreni per i quali è causa (incontestata
3 tra le parti e, comunque, accertata dal CTU) deve ritenersi a carattere usurpativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Va poi chiarito che la condotta illecita tenuta dall'Amministrazione pubblica con l'occupazione abusiva di terreno altrui configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., il quale cessa al verificarsi di queste ipotesi: a) restituzione del fondo;
b) accordo transattivo;
c) rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato;
e) provvedimento emanato ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 18/01/2019, n.460).
Trattandosi di illecito permanente, è del tutto irrilevante - ai fini della contestata legittimazione attiva dell'attore - la circostanza che l'occupazione abbia avuto inizio prima dell'acquisto della proprietà dei terreni da parte del;
invero, alla data della Pt_2 proposizione della domanda giudiziaria l'attore aveva interesse e diritto, in quanto proprietario di un bene che continuava ad essere occupato illegittimamente, ad ottenere tanto la restituzione del bene (diritto rispetto al quale vi è stata una sostanziale abdicazione da parte dell'attore) quanto il risarcimento del danno per equivalente, effettivamente invocato.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale, finalizzata ad accertare e dichiarare l'acquisto dei terreni de quibus da parte del per usucapione. CP_1
L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della pubblica amministrazione è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024,
n.26659). Tuttavia, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la prescrizione acquisitiva deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore del t.u. in materia di espropriazione (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr.
Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2016, n.2). Ebbene, considerando il 30.6.2003 quale
4 termine inziale per usucapire, può affermarsi che al momento della proposizione della domanda giudiziaria in valutazione, il termine ventennale, utile ai fini dell'usucapione, non era ancora decorso. Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto CP_1
deve essere rigettata.
Tanto chiarito, passando al merito della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, essa
è fondata.
Come sopra anticipato, l'occupazione di un bene sine titulo da parte della pubblica amministrazione costituisce un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale. In conseguenza di tale fatto illecito, il proprietario del bene occupato ha diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente del danno patito in conseguenza della stabile occupazione.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il abbia Controparte_1 occupato i terreni dell'attore per realizzare strade pubbliche.
Il CTU nominato ha accertato tale occupazione e calcolato con esattezza la sua estensione.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che “Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2022, n.18142); tale valore deve accertarsi con riferimento al momento di proposizione della domanda risarcitoria e non con riguardo a quello di avvio della condotta illecita a carattere permanente.
Il CTU - sulla base di argomentazioni chiare, esaustive e convincenti - ha quantificato il valore venale dei terreni effettivamente occupati in € 173.937,59, somma che il CP_1
convenuto è tenuto a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra indicata spetteranno la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
Quanto alla domanda di condanna del al ristoro del danno patito per la perdita del CP_1
godimento del bene nel periodo di occupazione, questo giudice ritiene di dover rigettare la domanda non avendo l'attore neppure allegato la concreta possibilità di godimento perduta.
5 Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del CP_1
danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante la carenza dei presupposti soggettivi (malafede e colpa grave), richiesti dalla norma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M.55/14, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della
Dott.ssa Caterina Greco definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, e , quali Parte_5 Parte_3 Parte_4
eredi di contro il , così Persona_1 Controparte_1
provvede:
1) Accerta la responsabilità del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., per l'occupazione sine titulo dei terreni per i quali è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso al risarcimento dei danni, subiti dagli attori, che quantifica in €
173.937,59, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in parte motiva.
2) Condanna il convenuto, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in complessivi € 15.344,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi oltre al 15% rimb. Forf., Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del . Controparte_1
Brindisi, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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