Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 111-ter. (( (Fascicolo informatico e accesso agli atti). )) (( 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', la leggibilita', l'interoperabilita' nonche' l'agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformita' all'originale. )) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformita' all'originale. )) ((290)) -------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Commentari • 36
- 1. Costituzione di parte civile in formato cartaceo: legittima ma non impugnabile in assenza di abnormità (Cass. pen. n. 18624/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 maggio 2025 · 60.221252
[…] unitamente alla procura speciale allegata in calce, possa essere validamente presentata in udienza anche in formato cartaceo (analogico) e se gli articoli 111-bis e 111-ter cod. proc. pen. impongano esclusivamente l'uso del formato digitale o piuttosto prevedano un obbligo di successiva digitalizzazione dell'atto senza pregiudicare la validità della costituzione avvenuta in udienza in forma cartacea". […] Si impone, poi, anche il coordinamento con l'art. 111-ter cod. proc. pen. che dispone testualmente: "1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2025, n. 18624Provvedimento: […] unitamente alla procura speciale allegata in calce, possa essere validamente presentata in udienza anche in formato cartaceo (analogico) e se gli articoli 111-bis e 111-ter cod. proc. pen. impongano esclusivamente l'uso del formato digitale o piuttosto prevedano un obbligo di successiva digitalizzazione dell'atto senza pregiudicare la validità della costituzione avvenuta in udienza in forma cartacea”. […] Si impone, poi, anche il coordinamento con l'art. 111-ter cod. proc. pen. che dispone testualmente: «1. […]Leggi di più...
- Cassa delle Ammende·
- procura speciale·
- inammissibilità ricorso·
- abnormità provvedimento·
- costituzione parte civile·
- spese processuali·
- deposito telematico·
- art. 122 cod. proc. pen.·
- art. 111-ter cod. proc. pen.·
- art. 111-bis cod. proc. pen.