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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6868/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6868/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Acacie n. 90, con il patrocinio dell'avv.to PEZZOTTI Damiano;
e
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._2
90, con il patrocinio dell'avv.to PEZZOTTI Damiano;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri d Parte_1 celebrato nella frazione di Villerose comune di Borgorose (RI) il 21.07.2012 (trascritto CP_1 presso il Comune di Borgorose (RI) atto n. 6, P 2, Anno 2012, Serie A, Ufficio 1);
2. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i genitori riconoscono che il presente ricorso rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
4. i minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
5. I minori vivranno presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
a) due week-end alterni dal venerdì pomeriggio prelevandoli all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21.30;
b) sulla base dell'attuale contratto lavorativo la sig.ra comunicherà, tramite email, ogni CP_1 domenica i propri turni lavorativi della settimana entrante, ovvero se svolti la mattina oppure il pomeriggio dei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì onde consentire e accordarsi sulla frequentazione settimanale padre/figli come segue:
- quando la madre svolgerà i turni lavorativi mattinieri nei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì i minori verranno prelevati a casa della madre al mattino dal padre il quale provvederà ad accompagnarli a scuola mentre verranno prelevati all'uscita dalla sig.ra CP_1
- quando la madre svolgerà i turni lavorativi pomeridiani nei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì i minori verranno prelevati all'uscita di scuola dal padre per essere riaccompagnati a casa della madre direttamente dopo cena alle ore 21.30;
- il padre si rendere disponibile all'occorrenza, previo accordo con la madre e fatti salvi impegni lavorativi, sulla base dei turni lavorativi della sig.ra a tenere con se i figli un ulteriore giorno a settimana senza CP_1 pernottamento (mattina o pomeriggio);
c) in ordine ai periodi natalizi e pasquali, i minori li trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua Per_ con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre);
d) il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. i minori staranno con il padre ugualmente Pt_1
a dirsi per la madre. Il compleanno dei minori verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
e) i minori trascorreranno i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): ad esempio se il padre trascorrerà con i figli il 25 aprile, il successivo 1 maggio i minori li trascorreranno con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
f) in ordine alle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni nel mese di agosto, anche consecutivi, che verranno comunicati alla madre entro il 31 maggio;
6)entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante i minori (ie. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
7)i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
8)i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con i figli ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc…)
9) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della prole senza alcuna eccezione;
10) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla prole concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
11) entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei famigliari che andranno a costituirsi;
12)entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o mariti possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico degli stessi, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
13)entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto della separazione che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento dei figli;
14) entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi;
15)entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
16) entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere gli stessi in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente;
17) negli eventuali periodi di malattia dei minori, qualora, dietro espressa indicazione scritta del medico curante, e fossero impossibilitati a lasciare la residenza del genitore presso il quale si trovano, Per_1 Per_2
l'altro genitore avrà facoltà di recarsi in visita presso l'abitazione del padre/madre e ivi trascorrere un congruo lasso di tempo (massimo 1 ora), nel rispetto dei principi di riservatezza che tutelano entrambi i genitori;
18) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento ai minori che vicendevolmente tra loro;
19) il sig. ontribuirà al mantenimento dei figli e , con un assegno di mantenimento Pt_1 Per_1 Per_2 mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli (euro 250,00 cadauno) da corrispondersi, da parte del padre, tramite bonifico bancario, alla sig.ra entro il giorno 5 CP_1 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre lo stesso provvederà a versare regolarmente tempestivamente ogni mese entro la nota scadenza l'importo di sua competenza del rateo mensile del mutuo acceso presso la gravante sulla casa coniugale ovvero il 50% del rateo Controparte_2 complessivo;
20) le spese straordinarie per i minori saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% secondo il noto
Protocollo del Tribunale di Roma che qui si allega e che le parti sottoscrivono per integrale accettazione;
21) le parti sono d'accordo affinché l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla sig.ra
CP_1
22) entrambi i genitori si obbligano a far completare gli studi ad entrambe figli presso la scuola privata di
Roma “Istituto Filippo Smaldone” sostenendone al 50% i costi ivi compresa la retta mensile ad oggi pari ad euro 454,00 complessivi (precisamente 204,00 euro retta di e 250,00 euro retta di . Per_2 Per_1 Per_2 terminerà la scuola primaria per poi essere iscritto alla scuola secondaria di primo grado mentre Per_1 terminerà la scuola secondaria di primo grado;
23) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione di una ricevuta, fiscalmente valida e intestata al minore, attestante l'acquisto;
24) le parti provvederanno ciascun in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente;
25) i coniugi lasceranno attivo il conto corrente cointestato n. 000101171577 presso l'Istituto di credito per il pagamento della rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale;
ogni coniuge CP_2 provvederà mensilmente a versare sul predetto conto corrente la quota pari al 50% della rata di mutuo;
26) la casa coniugale sita in Roma in via delle Acacie n. 90, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra in virtù del collocamento dei minori. CP_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/07/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6868/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgorose (RI) in data 21/07/2012 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgorose Parte_1 CP_1 al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2012, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6868/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Acacie n. 90, con il patrocinio dell'avv.to PEZZOTTI Damiano;
e
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) ed ivi residente in [...] C.F._2
90, con il patrocinio dell'avv.to PEZZOTTI Damiano;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg.ri d Parte_1 celebrato nella frazione di Villerose comune di Borgorose (RI) il 21.07.2012 (trascritto CP_1 presso il Comune di Borgorose (RI) atto n. 6, P 2, Anno 2012, Serie A, Ufficio 1);
2. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i genitori riconoscono che il presente ricorso rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
4. i minori e verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
5. I minori vivranno presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
a) due week-end alterni dal venerdì pomeriggio prelevandoli all'uscita di scuola sino alla domenica sera allorquando li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21.30;
b) sulla base dell'attuale contratto lavorativo la sig.ra comunicherà, tramite email, ogni CP_1 domenica i propri turni lavorativi della settimana entrante, ovvero se svolti la mattina oppure il pomeriggio dei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì onde consentire e accordarsi sulla frequentazione settimanale padre/figli come segue:
- quando la madre svolgerà i turni lavorativi mattinieri nei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì i minori verranno prelevati a casa della madre al mattino dal padre il quale provvederà ad accompagnarli a scuola mentre verranno prelevati all'uscita dalla sig.ra CP_1
- quando la madre svolgerà i turni lavorativi pomeridiani nei giorni del lunedì, mercoledì e giovedì i minori verranno prelevati all'uscita di scuola dal padre per essere riaccompagnati a casa della madre direttamente dopo cena alle ore 21.30;
- il padre si rendere disponibile all'occorrenza, previo accordo con la madre e fatti salvi impegni lavorativi, sulla base dei turni lavorativi della sig.ra a tenere con se i figli un ulteriore giorno a settimana senza CP_1 pernottamento (mattina o pomeriggio);
c) in ordine ai periodi natalizi e pasquali, i minori li trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua Per_ con il padre, dal lunedì in al mercoledì con la madre);
d) il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. i minori staranno con il padre ugualmente Pt_1
a dirsi per la madre. Il compleanno dei minori verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
e) i minori trascorreranno i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): ad esempio se il padre trascorrerà con i figli il 25 aprile, il successivo 1 maggio i minori li trascorreranno con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
f) in ordine alle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni nel mese di agosto, anche consecutivi, che verranno comunicati alla madre entro il 31 maggio;
6)entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante i minori (ie. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
7)i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
8)i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con i figli ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc…)
9) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della prole senza alcuna eccezione;
10) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla prole concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
11) entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei famigliari che andranno a costituirsi;
12)entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o mariti possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico degli stessi, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
13)entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto della separazione che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento dei figli;
14) entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi;
15)entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
16) entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere gli stessi in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente;
17) negli eventuali periodi di malattia dei minori, qualora, dietro espressa indicazione scritta del medico curante, e fossero impossibilitati a lasciare la residenza del genitore presso il quale si trovano, Per_1 Per_2
l'altro genitore avrà facoltà di recarsi in visita presso l'abitazione del padre/madre e ivi trascorrere un congruo lasso di tempo (massimo 1 ora), nel rispetto dei principi di riservatezza che tutelano entrambi i genitori;
18) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento ai minori che vicendevolmente tra loro;
19) il sig. ontribuirà al mantenimento dei figli e , con un assegno di mantenimento Pt_1 Per_1 Per_2 mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli (euro 250,00 cadauno) da corrispondersi, da parte del padre, tramite bonifico bancario, alla sig.ra entro il giorno 5 CP_1 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre lo stesso provvederà a versare regolarmente tempestivamente ogni mese entro la nota scadenza l'importo di sua competenza del rateo mensile del mutuo acceso presso la gravante sulla casa coniugale ovvero il 50% del rateo Controparte_2 complessivo;
20) le spese straordinarie per i minori saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% secondo il noto
Protocollo del Tribunale di Roma che qui si allega e che le parti sottoscrivono per integrale accettazione;
21) le parti sono d'accordo affinché l'assegno unico per i minori venga interamente percepito dalla sig.ra
CP_1
22) entrambi i genitori si obbligano a far completare gli studi ad entrambe figli presso la scuola privata di
Roma “Istituto Filippo Smaldone” sostenendone al 50% i costi ivi compresa la retta mensile ad oggi pari ad euro 454,00 complessivi (precisamente 204,00 euro retta di e 250,00 euro retta di . Per_2 Per_1 Per_2 terminerà la scuola primaria per poi essere iscritto alla scuola secondaria di primo grado mentre Per_1 terminerà la scuola secondaria di primo grado;
23) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione di una ricevuta, fiscalmente valida e intestata al minore, attestante l'acquisto;
24) le parti provvederanno ciascun in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente;
25) i coniugi lasceranno attivo il conto corrente cointestato n. 000101171577 presso l'Istituto di credito per il pagamento della rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale;
ogni coniuge CP_2 provvederà mensilmente a versare sul predetto conto corrente la quota pari al 50% della rata di mutuo;
26) la casa coniugale sita in Roma in via delle Acacie n. 90, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra in virtù del collocamento dei minori. CP_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/07/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6868/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgorose (RI) in data 21/07/2012 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgorose Parte_1 CP_1 al n.6, Parte II, Serie A, Anno 2012, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi