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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8192 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Casaluce (CE), alla Via Filippo Turati n. 58, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Iavarone, presso il suo studio elett.te dom.to in Napoli, al Centro Direzionale - Isola C2, Sc. A, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(già ), con sede legale in Venezia Mestre (VE), alla Controparte_1 CP_1
Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria (già (c.f. Controparte_2 CP_3
– P. IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), alla via Terraglio n. P.IVA_3 P.IVA_2
63, in persona del Procuratore speciale, Dr.ssa (c.f. ), Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (c.f. ), con domicilio eletto C.F._3 presso l'avv. Paola Santoro (c.f. ) nello studio dell'Avv. Guglielmo Romano, C.F._4 sito in Aversa, alla via Santa Marta n. 70, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10/12/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di Controparte_1
cessionaria del credito originariamente sorto in capo a otteneva ingiunzione di Controparte_5
pagamento, in danno del IG , per la somma di euro 7.314,52, oltre interessi e Parte_1
spese della procedura, in ragione del saldo debitore maturato sul contratto di finanziamento n.
10273031734250, stipulato in data 26/01/2015.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2196/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29/05/2021, il IG interponeva formale e tempestiva opposizione, eccependo Parte_1
l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010; il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice;
la mancata comunicazione al debitore ceduto della intervenuta cessione;
l'inidoneità dei documenti offerti in copia a comprovare l'an ed il quantum debeatur; l'illegittimità e l'incongruità delle somme ingiunte.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società la quale, diffusamente argomentando a sostegno Controparte_1 dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Accolta la predetta richiesta, con ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. in data 16/12/2021, e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14/03/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 10/12/2024, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 20/01/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
2 La mancata partecipazione dell'opponente, il quale pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, non osta all'avveramento della condizione di procedibilità, ma non rimane privo di conseguenze, comportando l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Si principia dal ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Come ampiamente precisato in sede di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Specifica, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di una cessione di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 3 58 T.U.B., l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella predetta operazione negoziale (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
6. La società già per mera variazione della precedente Controparte_6 Controparte_1 denominazione (doc. 2 fascicolo opposta), ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da in virtù di Controparte_5 un'operazione di cessione di crediti in blocco, intercorsa in data 07/10/2020.
La società ingiungente ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva al menzionato contratto di cessione (doc. 04 fascicolo monitorio), completo di proposta ed accettazione;
ha poi integrato tale produzione documentale offrendo l'annex omissato dei crediti ceduti (doc. 25 fascicolo opposta), ove risultano compiutamente indicati i dati anagrafici del debitore ceduto e la serie numerica identificativa del contratto.
L'opposta ha, altresì, versato in atti la dichiarazione della cedente, datata 07/10/2020, sufficientemente circostanziata sia in ordine al perfezionamento della fattispecie traslativa che all'inclusione del credito litigioso nel novero di quelli ceduti in blocco.
Alla predetta dichiarazione va riconosciuta una capacità indiziaria particolarmente persuasiva, atteso che la cedente, con affermazione dal sapore semantico inequivocabile, ammette contra se la circostanza della mutata titolarità della posizione giuridica attiva vantata in giudizio, di fatto ammettendo di essersi spogliata di una posta attiva del proprio patrimonio, in favore di altro soggetto
(sul valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. sent. n. 10200/2021).
Il corredo documentale offerto consente, dunque, di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur se indiziario, destinato a conferire maggiore solidità al complessivo compendio probatorio offerto in giudizio (Cass. n. 10200/2021, cit.).
6.1. È smentita per tabulas la censura relativa alla omessa notifica della cessione (cfr. doc. 05 e 06 fascicolo monitorio).
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che la notifica al debitore ceduto, nelle forme contemplate dagli art. 1264 c.c. e 58, comma 2, TUB, costituisce elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Premesso, dunque, che l'omessa notifica si traduce in termini di inopponibilità e non di inefficacia della cessione, al cui perfezionamento non concorre il consenso del debitore ceduto (cfr. Cass.,
4 02/11/2010, n. 22280), va richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
(cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che alla eventuale omessa notifica della comunicazione conseguirebbe l'inopponibilità della cessione solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
L'eccezione per tali motivi non merita accoglimento.
7. Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, reietta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione dell'onere probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La società opposta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di finanziamento, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, le cui le cui condizioni economiche sono state pattuite ed accettate mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando, in particolare, il
TAN, pari al 8,50%, il TAEG, pari al 12,13%, l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del debitore, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
5 D'altro canto, lo stesso opponente ha non ha disconosciuto di aver sottoscritto il contratto, di aver usufruito del credito e di aver dato parziale esecuzione alla propria obbligazione restitutoria: elementi, questi, che assumono pregnanza probatoria univoca, ai sensi dell'art. 115, comma 1 c.p.c.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
L'estratto contabile ricostruisce l'intero andamento del rapporto, indicando le poste contabili del finanziamento, nonché il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato, derivante dagli insoluti maturati in seguito al mancato pagamento delle rate convenute.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Non sono pertinenti le doglianze relative alla inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in ragione della natura del rapporto in oggetto, sussumibile nell'alveo non dei contratti di conto corrente, ma dei contratti di mutuo.
Il rapporto di conto corrente, infatti, in ragione dell'impiego flessibile della provvista, ha carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali di segno contabile contrario, sicché la prova del saldo negativo che la banca intende azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza interruzioni di tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, dalla accensione del rapporto sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza.
Tali esigenze non si ravvisano, tuttavia, nei contratti di mutuo, attesa la peculiare morfologia dell'operazione in questione, che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo (cfr. Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
“L'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde, dunque, dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB” (così Trib. Napoli Nord, 12/03/2024, n. 1366).
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
6 A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni estremamente generiche, inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
In assenza di prova contraria, non sussiste, allora, alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
8. Non è meritevole di accoglimento la censura relativa alla inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia e, in particolare, del contratto.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato e granitico, quello secondo il quale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (così Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/10/2024, n. 26593; cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/08/2024, n. 23213).
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha, peraltro, gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1 n. 2 c.p.c., atteso che mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719
c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022; Cass. Civ. nn. 2155/14,
24456/2011, 9439/2010, 7522/2007).
Tali principi hanno carattere generale e non sussistono ragioni che ne impediscano l'applicazione ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente ed abbia interessato documenti in origine analogici (cfr. Cass. civ. Sez. lav., ord. 07/10/2024, n. 26200, secondo la quale:
“L'attestazione di conformità è richiesta … non per ogni deposito documentale, ma solo con riguardo agli atti processuali di parte (o per quelli del giudice) … Per le copie degli altri atti, non formati proprio per il processo dal difensore e diversi dai provvedimenti del giudice, ma, ad esempio, destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, trovano applicazione, quindi, le ordinarie regole stabilite dal Codice civile in tema di efficacia, contestazione
e riconoscimento delle scritture private e degli atti pubblici”).
Alla luce delle predette coordinate esegetiche, l'eccezione mossa dall'opponente, in ragione della estrema genericità della sua formulazione, deve considerarsi irricevibile.
7 Si osserva, peraltro, che la scheda contrattuale in atti si presenta integra e non reca manomissioni o alterazioni che possano eventualmente comprometterne la genuinità.
9. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2196/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29/05/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta, come rapp.ta, le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 10/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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