Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1960, n. 132
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 marzo 1960
Art. 3.
I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali - ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve - sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell' art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 27 marzo 1960