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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2024, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.5. 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3035/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
, tutti elettivamente domiciliati in RN alla Via Irno n. 11 presso lo Studio dell'Avv.
[...]
Gianfranco Nunziata e Adriana Cioffi, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
Avente ad oggetto: riconoscimento della carta elettronica docenti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del nel profilo di docente con contratto con contratto a tempo Controparte_1
determinato.
Org Segnatamente, la IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Parte_1
di Bellizzi (SA), tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 08/01/2018 al 30/06/2018 presso ), Organizzazione_2
Orga
- da 01/10/2018 al 30/06/2019 presso Organizzazione_3
Orga
- da 17/09/2019 al 30/06/2020 presso ( Org_3
- da 17/09/2020 al 30/06/2021 presso Organizzazione_4
Orga
- da 07/09/2021 al 30/06/2022 presso ( Org_3
Orga
- da 14/09/2022 al 30/06/2023 presso Org_5
Org
2. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' di IO Parte_2
(SA), tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi,
con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso A), Org_6
- dal 02/10/2021 al 30/06/2022 presso A), Org_7 - dal 01/10/2022 al 30/06/2023 presso (SA), Org_8
- dal 24/10/2022 al 30/06/2023, presso [cfr. all.ti 3-4]; Org_9
Org
3. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Calcedonia (SA) Parte_3
tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 26/11/2020 al 30/06/2021 presso , Org_10
Org
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso Pontecagnano (SA),
4. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l'IC Parte_4 Org_11
di OL (SA tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente
[...]
precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 19/10/2020 al 12/06/2021 presso di Cava E' IR (SA), Org_12
- dal 18/09/2021 al 30/06/2022 presso di AL, Org_13
- dal 18/09/2022 al 30/06/2023 presso di OL (SA) Org_14
O
5. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' di S. Gregorio Parte_5
Magno (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e,
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso di Portici (NA); Organizzazione_15
- dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso di Portici. Organizzazione_15
6. La IG.ra lavora come docente, per l'a.s. in corso, presso l' di RN Parte_6 Org_16
(SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi,
con contratti a tempo determinato, specificatamente: - dal 06/12/2018 al 30/06/2019 presso di RN;
Org_17
- dal 15/09/2021 al 31/03/2022 presso IC ” Org_18
7. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' Parte_7 Org_19
A) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, Parte_27
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 presso;
Org_19
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017 presso;
Org_19
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018 presso;
Org_19
- dal 01/09/2018 al 31/08/2019 presso;
Org_19
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020 presso;
Org_19
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso Org_19
8. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, contratto a tempo Parte_8
indeterminato presso l' tuttavia, per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come Org_20
docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 22/10/2018 al 03/11/2018 presso Organizzazione_21
- dal 12/11/2018 al 21/12/2018 presso Organizzazione_22
- dal 10/01/2019 al 28/06/2019 presso Organizzazione_22
- dal 24/09/2019 al 30/06/2020 presso Org_22
- dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso Organizzazione_22
- dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso;
Organizzazione_23 dal 08.09.2022 al 30.06.2023 presso Organizzazione_23
9. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. 2021 e ss., contratto a tempo Parte_9
indeterminato presso l' tuttavia, per gli anni antecedenti ha sempre Organizzazione_24
lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 17/10/2018 al 30/06/2019 presso , Organizzazione_25
- dal 25/09/2019 al 30/06/2020 presso , Organizzazione_26
- dal 22/09/2020 al 31/08/2021 presso P.no Org_24
10. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Parte_10 Org_27
di DA (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 14/01/2016 al 30/06/2016 presso , Org_19
- dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso di PI (VE), Organizzazione_28
- dal 31/10/2020 al 30/06/2021 presso di DA, Org_29
- dal 28/09/2021 al 31/08/2022 presso di CA (SA), Org_30
- dal 03/10/2022 dal 30/04/2023 presso di DA (SA) Org_29
11. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso presso l' di Parte_11 Org_31
EC RO (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 25/10/2021 al 11/06/2022 presso Org_32
- dal 12/10/2022 al 30/06/2023 presso Org_33 [...
. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso presso di Parte_12 Org_13
AL (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e,
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 03/10/2018 al 30/06/2019 presso di AL;
Org_13
13. La IG.ra ad oggi docente di ruolo presso di PO Parte_13 Org_34
(SA, ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 07/01/2016 al 30/06/2016 presso I.C. NU TO (SA),
- dal 10/01/2016 al 30/06/2017 presso di OL (SA), Organizzazione_35
- dal 17/10/2017 al 30/06/2018 presso di PO (SA), Org_34
- dal 12/10/2018 al 30/06/2019, presso di PO (SA), Org_34
- dal 05/10/2019 al 30/06/2020 presso Org_36
- dal 26/06/2020 al 30/06/2021 presso Org_36
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di OL Org_37
14. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso ha sempre lavorato come Parte_14 CP_2
docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 11/09/2017 al 30/06/2018 presso di Pompei;
Org_38
- dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso di Pompei;
Org_38
- dal 11/09/2019 al 30/06/2019 presso di Pompei;
Org_38
15. La IG.ra ad oggi docente non di ruolo presso IC IO (SA), ha sempre Parte_15
lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente: Org_
- dal 13/11/2020 al 30/06/2021 presso di IA (SA),
Org_
- dal 30/09/2021 al 30/06/2022 presso di IA (SA),
- dal 27/11/2021 al 30/06/2022 presso di RN, Org_40
- dal 08/09/2022 al 30.06.2023 presso [cfr. all.ti 29-30]; Org_23
16. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso il Parte_16 Org_41 Controparte_3
ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
[...]
specificatamente:
- dal 31/10/2020 al 30/06/2021 presso (SA); Organizzazione_42
Org_4
- dal 13/09/2021 al 31/08/2022 presso – (SA) , Org_43
- – Sapri (SA), della NI (SA), Org_45 Organizzazione_46
- dal 27/09/2022 al 30/06/2023 presso della NI (SA), E. Organizzazione_46
Vallo della NI (SA), Org_47
- dal 07/02/2023 al 30/06/2023 presso il Organizzazione_48
17. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso di RN ha sempre Parte_17 Org_49
lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 04/10/2021 al 30/06/2022 presso Organizzazione_50
18. La IG.ra ad oggi docente di ruolo presso di RN (SA) ha Parte_18 Org_51
sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
O
- dal 29/05/2015 al 10/06/2015 presso di Cava E' IR (SA), Org_52
- dal 29/11/2016 al 27/06/2017 presso di RN, Org_53 - dal 16/10/2017 al 08/06/2018 presso IC di Cava E' IR (SA), Org_52
O
- dal 10/09/2018 al 09/06/2019 presso di Pontecagnano,
- dal 15/10/2020 al 31/08/2021 presso di EC RO, Org_54
- dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso , Org_55
- dal 36/09/2022 al 31/10/2022 presso (SA); Org_51
19. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso IC ” ha Parte_19 Org_56
sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso IC (PC), Org_57
- dal 08/09/2022 al 30/06/2023 presso IC LB (SA);
20. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso I. Magistrale Parte_20 [...]
di RN ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo Org_58
determinato, specificatamente:
- dal 22/10/2022 al 30/06/2023 presso I. Magistrale ” di RN;
Org_58
O 21. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso “Calcedonia” di RN Parte_21
ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 08/09/2022 al 30/06/2023 presso di RN;
Org_10
22. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso di NO Parte_22 Org_59
(SA) ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente: Org_6
- dal 03/10/2020 al 30/06/2020 presso di Potenza;
- dal 09/10/2020 al 30/06/2021 presso l' di Senise;
Org_61
- dal 07/10/2021 al 30/06/2022 presso l' ; Organizzazione_62
- dal 23/11/2022 al 30/06/2023 presso l' di NO (SA) Org_63
23. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso IC di Maiori (SA) ha sempre Parte_23
lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 11/09/2021 al 30/06/2022 presso IC di Maiori,
- dal 08/09/2022 al 31/08/2023 presso IC di Maiori;
O 24. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso di NO (SA) ha Parte_24
sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 30/11/2018 al 12/06/2019 presso;
Org_64
- dal 22/01/2020 al 09/06/2020 presso di OL;
Organizzazione_65
O
- dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso di Sala Consilina (SA)
25. Il IG. , ad oggi docente a tempo determinato presso di Battipaglia Parte_25 Org_66
(SA) ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 08/10/2020 al 30/06/2021 presso IC di EC RO,
O
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di Campagna,
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di Battipaglia;
Org_66 26. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso Parte_26 Org_67
(SA) ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
[...]
specificatamente:
- dal 29/09/2020 al 30/06/2021 presso IC di IO,
- dal 04/09/2021 al 31/08/2022 presso IC di Altavilla,
- dal 07/09/2022 al 31/08/2023 presso IC di Org_24
I ricorrenti rappresentavano che con legge n.107 del 13.07.2015 il legislatore ha introdotto con l'art. 1 comma 121 la carta elettronica docenti per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore annuo di € 500,00 da corrispondere in ciascun anno scolastico entro il mese di ottobre;
di non aver ricevuto, tuttavia, nulla a tale titolo;
Tanto premesso, le parti ricorrenti sostenendo di aver diritto all'erogazione di € 500,00 a titolo di carta elettronica docenti adivano il tribunale di RN per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende
all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo,
ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge CP_4
2015/107 e s.m.i. nella parte in cui esclude i precari (i ricorrenti) nell'area personale docente;
3. Condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1
comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno
scolastico, indicati in premessa, e come da contratti versati in atti, in favore dei ricorrenti;
4. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa,
oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per
dichiarato anticipo..”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio , il dell'istruzione e del merito non si CP_1
costituiva in giudizio .
La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Soltanto alcune delle domande proposte dai sopra richiamati ricorrenti sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Occorre chiarire , da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata in atti e ai tempi di proposizione della stessa ed investe i principi posti a fondamento della richiesta e che , alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori , sono senz'altro condivisibili .
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce , al comma 1 , che “ l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo , direttive e docente ( …) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “.
Coerentemente , secondo l'art. 63 del CCNL di comparti , “ la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale , per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento , per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti , risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ . L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107 /2015 prevede che “Al fine di sosten er e la forma zion e continua dei docen ti e di valorizza rne le c ompe ten ze prof essionali, è istituita, nel ri spetto del limit e di spe sa d i cui al com ma 123, la C art a elett roni ca per l'ag gior n amen to e la f orm azio ne del doc ent e di ruol o dell e istit uzio ni scola stic he di o gni o rdine e g rado. La C art a, dell'i mporto nomi nale di eu ro 50 0 annui pe r cia scun a nno s cola stico, può esse re utili zzata pe r l'acqui sto di lib ri e d i testi, anche in for mato digi tal e, di pubblica zioni e di rivi s te comu nque utili all'aggiornam e nto pro fe ssi o nale, pe r l'acqui sto di har dwa re e soft ware, pe r
l'isc rizio ne a cor si per atti vità di aggiorna mento e di qualifica zion e dell e compet enze p rofe ssi onali, s volti da enti acc re ditati p re sso i l
[...]
orsi di lau rea, di lau re a Controparte_5
magist ral e, speciali stic a o a ciclo unico, inerenti al profilo prof ession ale, ovve r o
a corsi po st lau ream o a mast er u nive rsit ari ine rent i al pro filo profe s sio nale, pe r rapp re senta zioni te a tral i e cinemato graf iche, per l 'ing re sso a m u sei, most re e d eventi cu ltu r ali e spet tacoli dal vi v o, non ché pe r iniziat ive co erenti con le atti vità individuat e nell'a mbito del p iano t rienna l e dell' offe rta fo rmati va dell e scu ole e del
Pi. nazionale di forma z ione di cui al com ma 124. La so mma di cui al la Carta non costitu isc e re t rib uzio ne acc es so ria né r ed dito imponibil e”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con dec reto del Pre siden te del Con IGli o dei mini stri, di conc erto con il Controparte_6
e con il RG L n. 4687/2022 Ministro dell 'econo mia e delle finanze , da
[...]
adottare entr o se ssa nta giorni dalla data di entrata in vigo re della p re sente leg ge, sono defi niti i crite ri e le modalit à di assegnazione e utilizzo dell a Cart a di cui al comma 121, l' import o da asse gnare nell' ambito delle ri so rse disponi bili di cui al comma 12 3, tenend o conto d el si st ema pubblico p er la g est ione d ell'identit à digitale, nonc hé le modalità p er l' ero ga zione d elle a gevol azio ni e dei benefi ci collegati all a Car ta mede sim a ”.
Il comma 124 sanci sc e poi che “Nell'a mbi to degli ade mpime nti conn e ssi alla funzion e doc ente, la fo rma zione in se rvi zio dei do centi d i ruol o è obblig atori a, perm anent e e strutt ural e. Le attivi tà di formazi one son o definite da lle singol e istitu zioni scola st ich e in coer e nza c on il piano triennal e d ell'offe rta formativa e con i risul tati eme r si dai piani di mig lioram ento dell e istitu zioni scola stic he prev isti dal r egola m ento di cui al dec reto del Pre sident e della Repubbli ca 28 marzo 2013, n. 80, sulla base del l e prio ri tà n azionali indi cate nel Piano na zional e di formazi one, adottato ogni tre anni c on decre to del Ministro
[...]
s entite l e organi zzazi oni si ndaca li ra ppr esentati ve Controparte_7 di catego ria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevede va (atteso che esso è stato a nnull ato dal
ConIGlio di Stat o, con s ente nza n. 184 2/ 2022, proprio in ragion e dell' illegittimi tà dell'e sclu sion e dall a frui zion e del la c art a doce nti d el personal e a ssu nto a t empo determinat o), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a te mpo indet erminato p r e ss o le
Istituzi oni scol a sti che st atali, sia a temp o pieno che a tempo parzial e, compresi i docenti ch e sono in pe riod o di f orma zion e e prova, hanno di ritto all'a ss egna zion e di una C arta, che è nomin ativa, p erso nale e n on t rasf eri bile.
2. Il
[...]
gna la Ca rta a ci ascuno de i Controparte_8
docenti di cui al co mma 1, per il tra mite delle Isti tuzi oni sco lasti che. 3 . Le
Istituzi oni scola stich e comun icano e ntro i l 30 sette mbre di cia scun a nno scola stic o al condo le modalit à da Controparte_9
quest'ult imo indi viduat e, l'elenco dei d ocenti di ruol o a t empo ind ete rminat o pre sso l'Istituzion e mede sima, nonché le variazio ni di stato giurid ico di ciascu n docent e entro 10 giorni da l verifi ca rsi d ella causa della va riazione. Il
[...]
asmett e alle Ist itu zioni sc olast iche Controparte_9
le Carte da ass egna re a ciascu n do cent e di ruolo a tempo indeterminato .
4. La
Cart a è asse gnata, nel suo impo rt o m assi mo compl essivo, es clu siva mente al personal e docent e a tempo indete rminat o di cui al comma 1. Nel caso in cui il docent e si a stat o s osp eso pe r mo ti vi di sc iplinari è vi etato l'utili zzo del la Ca rta e
l'importo d i cui al l'a rt. 3 non può e ssere assegnato n el co rso degli an ni sc o las tici in cui int er vien e la so spen sion e. Qualo ra la so spen sion e int erv eng a succ essi vamen te all'a ss egna zion e dell'imp orto, la somma a ssegna ta è recu pe rata a vale re sull e ri so rs e dispo nibili sul la Ca rt a e, ove non suffi cienti, sull' a ssegn azio ne dell'anno sco lasti co suc ce ssi vo. Il Controparte_9
disciplina l e mo d alità di rev oca della Ca rt a n el ca so di inte rru zion e d e l
[...]
rappo rto di lav oro n el co rso d ell 'ann o scola stic o.
5. La Carta de ve e ss er e re stituita al l'atto dell a ce s sazi one d al servi zio.”; su b art. 3 che “1. Cia scun a
Cart a ha un valo re nomin ale non supe rio re ad euro 500 an nui utili zzab ili nell'a rco dell'anno scol a stico di rif eri mento, ovv e ro dal 1 sette mbr e al 31 agosto, fer mo re stando qu an do pre visto dai com mi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponi bile, pe r cia scun an no sc olastico, a valere sull 'au tori zzazi one di spe sa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativ a all'e se rci zio finanzia rio in cu i ha ini zio c iascun an no scola sti c o, ed entro il limite dell a mede sima. Entro il 31 di cemb re di ci ascun a nno, le ri sorse che dov esse r o eventu almen te ri mane re d i sponibi li a va lere sull'aut o ri zza zion e di sp esa ci tata sono des tinate ad incr ement ar e l'importo della Ca rt a, nei limiti dell'impo rto di cui al comma 1. 3. La cifra residu a eventua l mente non utilizzata da ciascun doc ente nel corso dell'a nno s cola stico di r i fe rime nto riman e nella di sp onibil ità della C arta dello ste sso d ocent e per l' anno sco last ico succ essiv o a quello della mancat a utilizzazi one.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valo re n ominal e di ciascuna Ca rta è pari all'impo rto di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di appli caz i one web, utili zzabil e tra mite a cce sso al la ret e Inte rne t attrav er so una piattafo rma info rmati ca dedicata nel rispetto della no rmati va vigente in mate ria di trattame nt o dei dati persona li.
3. L'applicazion e richi ede la regi strazio ne d ei be nefici ari della C a rta secondo le m odalità p re viste dall'a r ti colo
5, nonché del le st ruttu re, d egli e se rce nti e degli e nti acc re ditati p re sso i l
Ministe ro dell'i str uzio ne, dell'univ ers ità e della rice rc a attra ve rso i quali è possibile util i z zar e la Ca rta se condo quanto stabi lit o dal l'arti colo 7. 4.
L'applica zione p re ved e l'emi ssi one, nell ' area riservata di ci ascun be nefici ari o regi strato, di buoni el ettr onici di spe sa c on codic e identif i cativo, a ssociati ad u n acqui sto di uno dei beni o servizi, con sentiti dall'arti colo 1, co mma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'artico lo 6, comma 3 da effettuarsi pre sso le stru tture, gli ese rc enti e gli enti di cu i al succ essi vo arti colo 7”, sub art. 3 che “1.
La Cart a è as se gnata ai do centi d i ru ol o a tempo ind ete rminato delle I sti tu zioni scola stic he statali, si a a temp o pieno che a tempo pa rzial e, co mpresi i doce nti ch e sono in period o di formazio ne e prova, i docenti dichi arati inidon ei per motiv i di salute di cui all ' arti colo 514 del d ec ret o le gisl ativo 1 6 ap rile 199 4, n. 297, e succ essi ve modifi cazi oni, i docenti in po sizione di co mando, di sta cc o, fuori r uolo
o altriment i utiliz zati, i docenti nell e scu ole all'est ero, dell e scuol e milita ri.
2. La
Cart a non è più frui bi le all'atto dell a ce ssazio n e dal se rvi zio”.
Richia mata la norm ati va di riferimento, s ulla questione rel ati va all'e sclu sion e del person ale doce nte a tempo determinat o dal beneficio dell a Carta del Docent e si è pronunciat o dapprim a il C onsi glio di St at o, S ezione S ettima, il qu ale, co n senten za n. 1842/2022 pubblicat a il 16. 3.2022, mutando il proprio precedent e orientam ento di cui all a s enten za n. 3979/ 2017, ha an nullato gli atti ammini strati vi impugn ati nella parte in cui non cont empla vano i d ocenti non di ruolo tra i destina tori dell a carta del do cente.
Il ConIGl io di Stato h a ritenuto, con arg omentaz ioni de l tut to condi visib ili, ch e il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatori a, perman ente e stru tt urale e q uindi so ste nuta sotto il profilo e conomi co con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebb e alcu na obblig atoriet à, e, dunque, alcun sost egno ec onomic o.
Peraltro, tale si stem a viene a c ollidere c o n le di spo sizio ni costi tuzion ali degli artt.
3,35 e 97 della Costituzion e, s ia sotto il profilo della discrimin azion e a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesi one del p rincipio di buon andamento del la P.A. , scontr ando si con l'e IGen za del si stem a scol asti c o di far sì ch e sia tu tto il person ale doc en te (e non s olo quello d i ruolo) a poter conseg uire un livell o adegu ato di aggiorname nto profes sional e e di formazione, onde garantire la qualit à dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativ a p rimaria istitutiv a della c arta docent e, seco nd o quanto affermato nella se ntenz a del Con IGlio di Stato n. 1842/2022, può esser e interpretat a in chiave co stitu ziona lment e orie ntata, t ale da garant irne la co nformità alla
Costit uzion e e ci ò tene ndo in conside ra zi one an che la disciplina previ sta in t ema di formazione dei docent i dal C CN L di categoria, da legger si in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all' art. 1 commi da 121 a 124 d ella legge n. 107/2015.
Secondo quant o affermato dal ConIG l io di Stato nella sentenz a in esame :
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di forma zion e del per son ale doc ente dett a te dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di catego ria: regole che pon gono a ca ric o dell'Ammini stra zion e l'obbligo di fo rni re
a tutto il p er sonal e do cente, sen za al cuna di s tin zione tra doce nti a t emp o indete rmi nat o e a tempo dete rminato, “strum enti, riso rse e oppo rtunit à ch e garanti sc ano la fo rma zion e in s ervizio” ( così il c omma 1 dell'a rt. 63 cit.). E non vi è dubbio che t ra tali st rume nti possa (e anzi debba) e ssere comp re sa la Ca rta del docent e, di tal ché si può per tal via afferma re ch e di essa sono desti nata ri anche i do centi a t empo d ete rmin at o (c ome gli app ellanti), c o sì col mando si la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 /2015, che menziona i soli docen ti di ruolo: sus si ste, infatti, un'indisc utibile ident ità di ratio – la già rico rdata nec es sità di garanti re la quali tà dell' insegn ament o – che consent e di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibili t à con il diritto dell'un ione europea, si è espressa an che la C orte di Giustizi a su dom anda pregi udizi ale pro posta ai sen si dell' ar ticolo 267 TFUE. La
Corte, con ordinanza pronun ciata il 18 maggio 2022 nella c ausa C -450/20 21, ha dichiarat o incompa tibile c o n l'ordiname n to eurounit ario la norma c he preclu de ai docenti a tempo det erminato il diritto di avvalersi dei 500 euro del l a carta per l'aggiorna mento e l a formazion e del do c ente , aff ermando che la “La clau sola 4, punto 1, dell'a cco rdo qu adro sul l avo ro a tempo d ete rminato, concl u so il 1 8 ma rz o
1999, che figu ra nell' alle gato della di re ttiva 1999/70/ CE del Con IGlio, del 2 8 giugno 1999, rel ativa all'a cco rdo quad ro CES, e CEEP sul lavoro a te mpo Org_68
dete rminato, de ve e s se re int erp ret ata ne l sen so ch e essa o sta a un a normativ a naziona le che ris er va al solo pe rsona le do cent e a t empo indet erminato de l
non al person ale docent e a tempo determinato di tale Controparte_9
, il beneficio di un vantaggi o finanzia rio dell'impo rto di EU. 500 CP_1
all'anno, conc es so al fin e d i so ste ne re l a forma zion e contin ua dei do centi e di valori zzarne le comp eten ze p rofe s sionali, medi ante una ca rta el ettro nica c h e può esse re utiliz zata pe r l'acqui sto di libri e di testi, anche in form ato digitale, di pubblica zioni e di rivi ste comunq ue uti li all'aggiornamen to prof ession ale, pe r
l'acqui st o di har dwa re e soft ware, pe r l'isc ri zione a cors i pe r attiv ità di aggiorn ament o e di qualifica zione de ll e compet enze prof essional i, a corsi di laure a, di laur ea ma gist ral e, spe ciali sti ca o a ci clo uni co, in e renti al profilo profe ssional e, ovver o a cor si post lau ream o a master unive rsitari ineren ti al profilo p rofe ss ionale, pe r ra p presenta zioni teat rali e ci n emato grafi che, pe r
l'ingre sso a musei, most re ed ev enti c ulturali e sp ettaco li dal vivo, ad altre attività di forma zione e pe r l'acquist o d i servi zi di connetti vità al fine di assolv er e
l'obbligo di effettu ar e attività p rofe ssi ona li a distanza”.
La Corte di Giusti zia UE ha innanzitutt o affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta d ocenti ” deve essere consi derata com e r ientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clau sola 4, punto 1, dell'accord o quadro.
Si legge, invero, nella s ente nza s uddett a c he: “36 Infatti, co nfor mem ente all'arti colo 1, comma 1 21, della l egge n. 107/ 20 15, tale indennità è ve rs ata al fine di soste n e re la forma zion e continua dei doc enti, la quale è obbliga tori a tanto pe r il p erso nale a tempo in d ete rminato qu anto pe r quello impie gato a tempo dete rmi nato p re sso il , e di valorizza rne le CP_1
compet enz e pro fes sion ali.
Inoltre, dall'a dozi one d el de c r eto-leg ge d ell'8 ap rile 20 20, n. 22, il v ersam ento d i detta indennità mir a a c onsenti re l'acqui st o dei ser vizi di connetti vità nece s sar i allo svolgi mento, da parte dei doc enti impiega ti p resso il , d ei lor o CP_1
compiti p rofe s sionali a di stan za. Il gi udice del rinv io preci sa alt re sì che la conce ssione di que sta ste s sa ind ennità d i pende i n modo det e rmin ante d all'effet tiva pre sta zione d el se rvi zio da pa rte di tali d ocenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquist o di beni e servi zi che non sian o stretta m ent e correlati alla forma zio n e continua non è q uin di det e rmina nte ai fi ni della qualifica zion e dell'ind ennità di cui al proc edim ento pri ncipal e com e «con dizio n e di impiego ».
La Corte di Giu stizi a UE ha poi affermato che, dagli elementi del fa sci colo fornit i dal giudic e del rinvio, ri sulta va che l a sit u azion e dei doc enti a tempo d eterminat o e quella dei doc enti a tempo indet ermina to eran o “comp ara bili dal punto di vist a della natu ra del la vo ro e delle comp et e nze p rof essional i ri chie ste, e, dall'alt ro, che esi ste una diffe re nza di tratt a ment o tra tali docenti a tempo inde terminato e i docenti a ssunti dal n ell'am bito di ra pporti d i lavo ro a t emp o CP_1
dete rminato, in quanto qu esti ulti mi non benefic iano de l va ntaggio fina nzia rio di cui al proc edim ento pri n cipal e”.
La C orte ha p oi ver ific ato com e non e s ista un a ragion e ogge ttiva c he, ai s en si della cla usol a 4, punto 1, dell'a ccordo quadr o, che giu stifichi l a dif ferenz a di trattamento fra le du e categ orie di doce nti .
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una Persona_3
costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del Persona_1
22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09,Racc. Persona_2 Persona_3
pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza SA Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta eIGe che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e IA Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza SA Santana, cit., punto Per_3
73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammette re che la m era nat ura te mpora nea di un rap port o d i lavo ro si a suffici en te a giu stific are un a dif fe ren za di trattament o tra lav orat ori a tem po dete rminato e lavo rato ri a tempo inde termi nato pri ve rebb e di contenuto gl i obiettivi della dir ettiva 1999/ 70 e dell'acco rdo quadro ed equivarre bbe a perp etua re il mantenim ento di una si tu azion e svanta ggio sa per i lavora tori a tempo det ermi nato (v., in tal senso, sent enza d el 20 giugno 2019, Ustari z
Aróst egui, C-72/18, EU:C:2019:51 6, p unt o 41 e giuri spru den za ivi citat a).
La Corte h a ag giunto che “sp etta al giud ice n a zional e va luta re se i l l avo rato re a tempo dete rmin ato si trovi in una situa zio ne compa rabile a quella del lavo rato re a tempo ind ete rmina to, tenu to conto di el ementi q uali “ la nat ura del la vor o, le condi zioni di for mazi o ne e le co ndizi oni d i impiego”.
Ciò posto , va evidenziato ch e sulla que stione ogg e tto di indagine vi è stato un rinvio pregiudi ziale alla C orte di C assa zi one ex art. 363 bi s c.p.c. , la quale si è pronunciat a con la sent enza n. 29 96 1 del 27. 10.2023 nell a quale l a Corte ha ribadito il diritto dei docenti a tempo d etermin ato a frui re del benefi ci o di cui all'art. 1 , comma 121 , l.1077201 5 , stabilend o anch e le condizi oni pe r poter acce dere al be ne ficio .
La Corte ,infatti , sottolinea come la ta ratura dell'importo di € 500 in misura “ annua “ e p er “ an no scola sti co “ evid enzia l a co nne ssi one t emporale tra tal e sost egno all a formazion e e la didattic a , calibrandol o in ragione di un tale period o di durata di que st'ultima .
“ D'altra parte- afferma la Corte - anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del
2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai IGnificativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. L'impostazione della norma è stata infatti nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, comma 121 , L.107/2015 deve essere dunque disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Ora , per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio , il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento della obbligazione oggetto del contenzioso , la Corte ha affermato che occorre muoversi dal richiamo , dal lato datoriale , alla natura “ continua “ del diritto-dovere alla formazione d aggiornamento ed all'interirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo ( Cass. 28 novembre
2019 n. 31149) , ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato ( cass. 7 novembre 2016 n.
22558) .
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non IGnifichi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi , che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo- scolastico , in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo .
Tale nesso , se per i docenti di ruolo giustifica l'estinzione del diritto quando il servizio venga meno , nel caso di docenti precari , cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente , impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza , ma alla fuoriscita di essi dal sistema scolastico , E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta docente . Quindi , se il docente precario , che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla Carta , resti iscritto nelle graduatorie ( ad esaurimento , provinciali o di istituto ) per le supplente ed ,eventualmente , riceva anche incarichi di supplenza , permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo . Al contrario , se un tale docente , dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta , sia cancellato dalle graduatorie , il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione , per fuoriuscita dal sistema scolastico .
Tanto chiarito , va evidenziato che , nel caso che ci occupa ,la domanda può trovare solo per alcuni dei ricorrenti o , non sempre , per tutte le annualità rivendicate .
E più precisamente , la domanda può trovare pieno accoglimento per quanto riguarda :
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_1
2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 ; 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ; Parte_3
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ; Parte_5
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2015/2016 , Parte_7
2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 , 2019/2020 e 2020/2021 , non essendo stata sollevata alcuna tempestiva eccezione di prescrizione da parte del convenuto;
CP_1
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_9
2019/2020 e 2020/2021 ;
, cui la Carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2017/2018 ; 2018/2019 e Parte_14
2019/2020 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 Parte_15
, 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_16
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 202172022 ; Parte_17 , cui la carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_19
2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_21
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2021/2022 3 2022/2023 ; Parte_23
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_25
2021/2022 ;
Per quanto riguarda invece la ricorrente , il beneficio della Carta Docenti può Parte_4
essere riconosciuto solo con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 , mentre nulla può riconoscersi per l'anno scolastico 2020/2021 . Ebbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , la condizione circa il conferimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non sussiste con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020 . Nei suddetti anni , infatti , la ricorrente è stata destinataria di plurimi contratti a termine e , in particolare , per quanto riguarda l'anno scolastico 2016/2017 , la ricorrente ha svolto il proprio incarico presso l' di Maiori a partire dal 28 settembre 2016 per Organizzazione_69
completare l'attività didattica il 9 giugno 2017 , con sospensione nel periodo natalizio e pasquale , oltre ad un ulteriore giornata lavorativa il 12 giugno 2017 .
Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 , invece , la ricorrente ha prestato la propria attività didattica presso l' di Cava dei IR a decorrere dal 24 Organizzazione_70
settembre 2020 al 2 luglio 2021 in forza di due diversi contratti a termine che si sono succeduti senza soluzione di continuità e sempre con la medesima motivazione della sostituzione di un insegnante assente perché in congedo per maternità .
La Suprema Corte , come abbiamo anticipato , non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la
Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Ora , tornando al caso esaminato ,ritiene questo giudicante che quant'anche si possa assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 , co.1 e 2 della legge 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche , nel caso di specie , tale processo di assimilazione non può portare al riconoscimento del diritto invocato .
Sebbene , infatti , la ricorrente abbia svolto il proprio incarico sempre presso lo stesso istituto e in sostituzione della medesima insegnante , non ha svolto un'attività pienamente comparabile con quella di altri lavoratori a termine destinatari , ab origine , di un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche . E , pertanto , con riferimento ai suddetti anni , è insussistente la relazione tra la supplenza e la didattica annua , indicata dalla Suprema Corte quale parametro per la estensione del beneficio .
Per quanto attiene invece alla ricorrente , posto che la ricorrente ha prodotto Parte_8
unicamente un estratto del proprio stato matricolare , omettendo di produrre i contratti a termine stipulati nel corso degli anni , non è possibile riconoscere la Carta docenti con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 , atteso che la documentazione in atti attesta che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in regime di part – time presso diversi istituti scolastici senza che sia possibile stabilire quale orario di lavoro ella abbia complessivamente svolto . Pertanto alla stessa verrà riconosciuta la Carta docenti limitatamente agli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 e
2022/2023 ;
La ricorrente , invece , avrà diritto al riconoscimento della Carta Docenti Parte_10
soltanto per gli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022 , mentre nulla le può essere riconosciuto per l'anno scolastico 2022/2023 , mancando per tale anno un incarico di supplenza per l'intero anno .
E per l'accoglimento solo parziale della domanda bisognerà concludere anche con riferimento alla ricorrente , atteso che la documentazione in atti attesta che la stessa ha avuto Parte_18
incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 , mentre la domanda va rigettata con riferimento agli anni scolastici
2016/2017 , 2017/2018 e 2018/2019 .
E ancora va negato il diritto alla Carta docenti per l'anno scolastico 2022/2023 con riferimento alla ricorrente , atteso che manca per il predetto anno la prova che la ricorrente Parte_26
abbia svolto l'incarico di supplenza dedotto in ricorso , sicchè il diritto alla Carta docenti potrà essere riconosciuto solo per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 . La domanda , invece , va interamente rigettata con riferimento alle ricorrenti Parte_6
e , atteso che per gli anni rivendicati in ricorso non vi è prova Parte_20 Parte_24
dell'avvenuto espletamento dell'incarico di supplenza per l'intero anno o fino al termine delle attività didattiche .
Va inoltre rigettata la domanda proposta da e perché queste , Parte_11 Parte_13
sebbene invitate dal giudicante , non hanno documentato di essere ancora inserite nel sistema scolastico .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa e della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte e del solo parziale accoglimento della domanda , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie interamente la domanda proposta da :
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_1
2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 ; 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ; Parte_3
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ; Parte_5
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2015/2016 , Parte_7
2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 , 2019/2020 e 2020/2021 , non essendo stata sollevata alcuna tempestiva eccezione di prescrizione da parte del convenuto;
CP_1
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_9
2019/2020 e 2020/2021 ;
, cui la Carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2017/2018 ; 2018/2019 e Parte_14
2019/2020 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 Parte_15
, 2022/2023 ; , cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_16
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 202172022 ; Parte_17
, cui la carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_19
2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_21
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2021/2022 3 2022/2023 ; Parte_23
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_25
2021/2022 ;
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da :
, cui il beneficio della Carta Docenti può essere riconosciuto solo con Parte_4
riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 ;
cui va riconosciuta la Carta docenti limitatamente agli anni scolastici Parte_8
2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta soltanto per gli anni scolastici Parte_10
2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022; .
, cui la carta docenti va riconosciuta solo per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_18
2021/2022 ;
, cui la carta docenti va riconosciuta solo per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 Parte_26
;
rigetta le domande proposte da , , , Parte_6 Parte_11 Parte_13 Pt_20
e .
[...] Parte_24
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
RN 22 maggio 2024
Il Giudice
A.M. D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.5. 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3035/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
, tutti elettivamente domiciliati in RN alla Via Irno n. 11 presso lo Studio dell'Avv.
[...]
Gianfranco Nunziata e Adriana Cioffi, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE
Avente ad oggetto: riconoscimento della carta elettronica docenti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del nel profilo di docente con contratto con contratto a tempo Controparte_1
determinato.
Org Segnatamente, la IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Parte_1
di Bellizzi (SA), tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 08/01/2018 al 30/06/2018 presso ), Organizzazione_2
Orga
- da 01/10/2018 al 30/06/2019 presso Organizzazione_3
Orga
- da 17/09/2019 al 30/06/2020 presso ( Org_3
- da 17/09/2020 al 30/06/2021 presso Organizzazione_4
Orga
- da 07/09/2021 al 30/06/2022 presso ( Org_3
Orga
- da 14/09/2022 al 30/06/2023 presso Org_5
Org
2. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' di IO Parte_2
(SA), tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi,
con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso A), Org_6
- dal 02/10/2021 al 30/06/2022 presso A), Org_7 - dal 01/10/2022 al 30/06/2023 presso (SA), Org_8
- dal 24/10/2022 al 30/06/2023, presso [cfr. all.ti 3-4]; Org_9
Org
3. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Calcedonia (SA) Parte_3
tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 26/11/2020 al 30/06/2021 presso , Org_10
Org
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso Pontecagnano (SA),
4. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l'IC Parte_4 Org_11
di OL (SA tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente
[...]
precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 19/10/2020 al 12/06/2021 presso di Cava E' IR (SA), Org_12
- dal 18/09/2021 al 30/06/2022 presso di AL, Org_13
- dal 18/09/2022 al 30/06/2023 presso di OL (SA) Org_14
O
5. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' di S. Gregorio Parte_5
Magno (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e,
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso di Portici (NA); Organizzazione_15
- dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso di Portici. Organizzazione_15
6. La IG.ra lavora come docente, per l'a.s. in corso, presso l' di RN Parte_6 Org_16
(SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi,
con contratti a tempo determinato, specificatamente: - dal 06/12/2018 al 30/06/2019 presso di RN;
Org_17
- dal 15/09/2021 al 31/03/2022 presso IC ” Org_18
7. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l' Parte_7 Org_19
A) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, Parte_27
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 presso;
Org_19
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017 presso;
Org_19
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018 presso;
Org_19
- dal 01/09/2018 al 31/08/2019 presso;
Org_19
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020 presso;
Org_19
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso Org_19
8. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, contratto a tempo Parte_8
indeterminato presso l' tuttavia, per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come Org_20
docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 22/10/2018 al 03/11/2018 presso Organizzazione_21
- dal 12/11/2018 al 21/12/2018 presso Organizzazione_22
- dal 10/01/2019 al 28/06/2019 presso Organizzazione_22
- dal 24/09/2019 al 30/06/2020 presso Org_22
- dal 12/10/2020 al 30/06/2021 presso Organizzazione_22
- dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso;
Organizzazione_23 dal 08.09.2022 al 30.06.2023 presso Organizzazione_23
9. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. 2021 e ss., contratto a tempo Parte_9
indeterminato presso l' tuttavia, per gli anni antecedenti ha sempre Organizzazione_24
lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 17/10/2018 al 30/06/2019 presso , Organizzazione_25
- dal 25/09/2019 al 30/06/2020 presso , Organizzazione_26
- dal 22/09/2020 al 31/08/2021 presso P.no Org_24
10. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso, presso l Parte_10 Org_27
di DA (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 14/01/2016 al 30/06/2016 presso , Org_19
- dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso di PI (VE), Organizzazione_28
- dal 31/10/2020 al 30/06/2021 presso di DA, Org_29
- dal 28/09/2021 al 31/08/2022 presso di CA (SA), Org_30
- dal 03/10/2022 dal 30/04/2023 presso di DA (SA) Org_29
11. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso presso l' di Parte_11 Org_31
EC RO (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 25/10/2021 al 11/06/2022 presso Org_32
- dal 12/10/2022 al 30/06/2023 presso Org_33 [...
. La IG.ra lavora come docente, per il l'a.s. in corso presso di Parte_12 Org_13
AL (SA) tuttavia, anche per gli anni antecedenti ha sempre lavorato come docente precaria e,
quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 03/10/2018 al 30/06/2019 presso di AL;
Org_13
13. La IG.ra ad oggi docente di ruolo presso di PO Parte_13 Org_34
(SA, ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 07/01/2016 al 30/06/2016 presso I.C. NU TO (SA),
- dal 10/01/2016 al 30/06/2017 presso di OL (SA), Organizzazione_35
- dal 17/10/2017 al 30/06/2018 presso di PO (SA), Org_34
- dal 12/10/2018 al 30/06/2019, presso di PO (SA), Org_34
- dal 05/10/2019 al 30/06/2020 presso Org_36
- dal 26/06/2020 al 30/06/2021 presso Org_36
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di OL Org_37
14. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso ha sempre lavorato come Parte_14 CP_2
docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 11/09/2017 al 30/06/2018 presso di Pompei;
Org_38
- dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso di Pompei;
Org_38
- dal 11/09/2019 al 30/06/2019 presso di Pompei;
Org_38
15. La IG.ra ad oggi docente non di ruolo presso IC IO (SA), ha sempre Parte_15
lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente: Org_
- dal 13/11/2020 al 30/06/2021 presso di IA (SA),
Org_
- dal 30/09/2021 al 30/06/2022 presso di IA (SA),
- dal 27/11/2021 al 30/06/2022 presso di RN, Org_40
- dal 08/09/2022 al 30.06.2023 presso [cfr. all.ti 29-30]; Org_23
16. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso il Parte_16 Org_41 Controparte_3
ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
[...]
specificatamente:
- dal 31/10/2020 al 30/06/2021 presso (SA); Organizzazione_42
Org_4
- dal 13/09/2021 al 31/08/2022 presso – (SA) , Org_43
- – Sapri (SA), della NI (SA), Org_45 Organizzazione_46
- dal 27/09/2022 al 30/06/2023 presso della NI (SA), E. Organizzazione_46
Vallo della NI (SA), Org_47
- dal 07/02/2023 al 30/06/2023 presso il Organizzazione_48
17. Il IG. , ad oggi docente di ruolo presso di RN ha sempre Parte_17 Org_49
lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 04/10/2021 al 30/06/2022 presso Organizzazione_50
18. La IG.ra ad oggi docente di ruolo presso di RN (SA) ha Parte_18 Org_51
sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
O
- dal 29/05/2015 al 10/06/2015 presso di Cava E' IR (SA), Org_52
- dal 29/11/2016 al 27/06/2017 presso di RN, Org_53 - dal 16/10/2017 al 08/06/2018 presso IC di Cava E' IR (SA), Org_52
O
- dal 10/09/2018 al 09/06/2019 presso di Pontecagnano,
- dal 15/10/2020 al 31/08/2021 presso di EC RO, Org_54
- dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso , Org_55
- dal 36/09/2022 al 31/10/2022 presso (SA); Org_51
19. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso IC ” ha Parte_19 Org_56
sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso IC (PC), Org_57
- dal 08/09/2022 al 30/06/2023 presso IC LB (SA);
20. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso I. Magistrale Parte_20 [...]
di RN ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo Org_58
determinato, specificatamente:
- dal 22/10/2022 al 30/06/2023 presso I. Magistrale ” di RN;
Org_58
O 21. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso “Calcedonia” di RN Parte_21
ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 08/09/2022 al 30/06/2023 presso di RN;
Org_10
22. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso di NO Parte_22 Org_59
(SA) ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente: Org_6
- dal 03/10/2020 al 30/06/2020 presso di Potenza;
- dal 09/10/2020 al 30/06/2021 presso l' di Senise;
Org_61
- dal 07/10/2021 al 30/06/2022 presso l' ; Organizzazione_62
- dal 23/11/2022 al 30/06/2023 presso l' di NO (SA) Org_63
23. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso IC di Maiori (SA) ha sempre Parte_23
lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, specificatamente:
- dal 11/09/2021 al 30/06/2022 presso IC di Maiori,
- dal 08/09/2022 al 31/08/2023 presso IC di Maiori;
O 24. La IG.ra ad oggi docente a tempo determinato presso di NO (SA) ha Parte_24
sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 30/11/2018 al 12/06/2019 presso;
Org_64
- dal 22/01/2020 al 09/06/2020 presso di OL;
Organizzazione_65
O
- dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso di Sala Consilina (SA)
25. Il IG. , ad oggi docente a tempo determinato presso di Battipaglia Parte_25 Org_66
(SA) ha sempre lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato,
specificatamente:
- dal 08/10/2020 al 30/06/2021 presso IC di EC RO,
O
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di Campagna,
- dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso di Battipaglia;
Org_66 26. La IG.ra , ad oggi docente a tempo determinato presso Parte_26 Org_67
(SA) ha sempre lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato,
[...]
specificatamente:
- dal 29/09/2020 al 30/06/2021 presso IC di IO,
- dal 04/09/2021 al 31/08/2022 presso IC di Altavilla,
- dal 07/09/2022 al 31/08/2023 presso IC di Org_24
I ricorrenti rappresentavano che con legge n.107 del 13.07.2015 il legislatore ha introdotto con l'art. 1 comma 121 la carta elettronica docenti per l'aggiornamento e la formazione del docente del valore annuo di € 500,00 da corrispondere in ciascun anno scolastico entro il mese di ottobre;
di non aver ricevuto, tuttavia, nulla a tale titolo;
Tanto premesso, le parti ricorrenti sostenendo di aver diritto all'erogazione di € 500,00 a titolo di carta elettronica docenti adivano il tribunale di RN per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende
all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo,
ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge CP_4
2015/107 e s.m.i. nella parte in cui esclude i precari (i ricorrenti) nell'area personale docente;
3. Condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1
comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno
scolastico, indicati in premessa, e come da contratti versati in atti, in favore dei ricorrenti;
4. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa,
oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per
dichiarato anticipo..”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio , il dell'istruzione e del merito non si CP_1
costituiva in giudizio .
La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Soltanto alcune delle domande proposte dai sopra richiamati ricorrenti sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Occorre chiarire , da subito, che tale conclusione attiene alla specifica domanda formulata in atti e ai tempi di proposizione della stessa ed investe i principi posti a fondamento della richiesta e che , alla luce delle pronunce rese dalle Corti superiori , sono senz'altro condivisibili .
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 282 del d.lgs. n.297/1994 stabilisce , al comma 1 , che “ l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo , direttive e docente ( …) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica “.
Coerentemente , secondo l'art. 63 del CCNL di comparti , “ la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale , per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento , per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane “ , la disposizione aggiunge altresì che “ l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti , risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio “ . L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla legge n. 107/2015.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107 /2015 prevede che “Al fine di sosten er e la forma zion e continua dei docen ti e di valorizza rne le c ompe ten ze prof essionali, è istituita, nel ri spetto del limit e di spe sa d i cui al com ma 123, la C art a elett roni ca per l'ag gior n amen to e la f orm azio ne del doc ent e di ruol o dell e istit uzio ni scola stic he di o gni o rdine e g rado. La C art a, dell'i mporto nomi nale di eu ro 50 0 annui pe r cia scun a nno s cola stico, può esse re utili zzata pe r l'acqui sto di lib ri e d i testi, anche in for mato digi tal e, di pubblica zioni e di rivi s te comu nque utili all'aggiornam e nto pro fe ssi o nale, pe r l'acqui sto di har dwa re e soft ware, pe r
l'isc rizio ne a cor si per atti vità di aggiorna mento e di qualifica zion e dell e compet enze p rofe ssi onali, s volti da enti acc re ditati p re sso i l
[...]
orsi di lau rea, di lau re a Controparte_5
magist ral e, speciali stic a o a ciclo unico, inerenti al profilo prof ession ale, ovve r o
a corsi po st lau ream o a mast er u nive rsit ari ine rent i al pro filo profe s sio nale, pe r rapp re senta zioni te a tral i e cinemato graf iche, per l 'ing re sso a m u sei, most re e d eventi cu ltu r ali e spet tacoli dal vi v o, non ché pe r iniziat ive co erenti con le atti vità individuat e nell'a mbito del p iano t rienna l e dell' offe rta fo rmati va dell e scu ole e del
Pi. nazionale di forma z ione di cui al com ma 124. La so mma di cui al la Carta non costitu isc e re t rib uzio ne acc es so ria né r ed dito imponibil e”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con dec reto del Pre siden te del Con IGli o dei mini stri, di conc erto con il Controparte_6
e con il RG L n. 4687/2022 Ministro dell 'econo mia e delle finanze , da
[...]
adottare entr o se ssa nta giorni dalla data di entrata in vigo re della p re sente leg ge, sono defi niti i crite ri e le modalit à di assegnazione e utilizzo dell a Cart a di cui al comma 121, l' import o da asse gnare nell' ambito delle ri so rse disponi bili di cui al comma 12 3, tenend o conto d el si st ema pubblico p er la g est ione d ell'identit à digitale, nonc hé le modalità p er l' ero ga zione d elle a gevol azio ni e dei benefi ci collegati all a Car ta mede sim a ”.
Il comma 124 sanci sc e poi che “Nell'a mbi to degli ade mpime nti conn e ssi alla funzion e doc ente, la fo rma zione in se rvi zio dei do centi d i ruol o è obblig atori a, perm anent e e strutt ural e. Le attivi tà di formazi one son o definite da lle singol e istitu zioni scola st ich e in coer e nza c on il piano triennal e d ell'offe rta formativa e con i risul tati eme r si dai piani di mig lioram ento dell e istitu zioni scola stic he prev isti dal r egola m ento di cui al dec reto del Pre sident e della Repubbli ca 28 marzo 2013, n. 80, sulla base del l e prio ri tà n azionali indi cate nel Piano na zional e di formazi one, adottato ogni tre anni c on decre to del Ministro
[...]
s entite l e organi zzazi oni si ndaca li ra ppr esentati ve Controparte_7 di catego ria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevede va (atteso che esso è stato a nnull ato dal
ConIGlio di Stat o, con s ente nza n. 184 2/ 2022, proprio in ragion e dell' illegittimi tà dell'e sclu sion e dall a frui zion e del la c art a doce nti d el personal e a ssu nto a t empo determinat o), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a te mpo indet erminato p r e ss o le
Istituzi oni scol a sti che st atali, sia a temp o pieno che a tempo parzial e, compresi i docenti ch e sono in pe riod o di f orma zion e e prova, hanno di ritto all'a ss egna zion e di una C arta, che è nomin ativa, p erso nale e n on t rasf eri bile.
2. Il
[...]
gna la Ca rta a ci ascuno de i Controparte_8
docenti di cui al co mma 1, per il tra mite delle Isti tuzi oni sco lasti che. 3 . Le
Istituzi oni scola stich e comun icano e ntro i l 30 sette mbre di cia scun a nno scola stic o al condo le modalit à da Controparte_9
quest'ult imo indi viduat e, l'elenco dei d ocenti di ruol o a t empo ind ete rminat o pre sso l'Istituzion e mede sima, nonché le variazio ni di stato giurid ico di ciascu n docent e entro 10 giorni da l verifi ca rsi d ella causa della va riazione. Il
[...]
asmett e alle Ist itu zioni sc olast iche Controparte_9
le Carte da ass egna re a ciascu n do cent e di ruolo a tempo indeterminato .
4. La
Cart a è asse gnata, nel suo impo rt o m assi mo compl essivo, es clu siva mente al personal e docent e a tempo indete rminat o di cui al comma 1. Nel caso in cui il docent e si a stat o s osp eso pe r mo ti vi di sc iplinari è vi etato l'utili zzo del la Ca rta e
l'importo d i cui al l'a rt. 3 non può e ssere assegnato n el co rso degli an ni sc o las tici in cui int er vien e la so spen sion e. Qualo ra la so spen sion e int erv eng a succ essi vamen te all'a ss egna zion e dell'imp orto, la somma a ssegna ta è recu pe rata a vale re sull e ri so rs e dispo nibili sul la Ca rt a e, ove non suffi cienti, sull' a ssegn azio ne dell'anno sco lasti co suc ce ssi vo. Il Controparte_9
disciplina l e mo d alità di rev oca della Ca rt a n el ca so di inte rru zion e d e l
[...]
rappo rto di lav oro n el co rso d ell 'ann o scola stic o.
5. La Carta de ve e ss er e re stituita al l'atto dell a ce s sazi one d al servi zio.”; su b art. 3 che “1. Cia scun a
Cart a ha un valo re nomin ale non supe rio re ad euro 500 an nui utili zzab ili nell'a rco dell'anno scol a stico di rif eri mento, ovv e ro dal 1 sette mbr e al 31 agosto, fer mo re stando qu an do pre visto dai com mi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponi bile, pe r cia scun an no sc olastico, a valere sull 'au tori zzazi one di spe sa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativ a all'e se rci zio finanzia rio in cu i ha ini zio c iascun an no scola sti c o, ed entro il limite dell a mede sima. Entro il 31 di cemb re di ci ascun a nno, le ri sorse che dov esse r o eventu almen te ri mane re d i sponibi li a va lere sull'aut o ri zza zion e di sp esa ci tata sono des tinate ad incr ement ar e l'importo della Ca rt a, nei limiti dell'impo rto di cui al comma 1. 3. La cifra residu a eventua l mente non utilizzata da ciascun doc ente nel corso dell'a nno s cola stico di r i fe rime nto riman e nella di sp onibil ità della C arta dello ste sso d ocent e per l' anno sco last ico succ essiv o a quello della mancat a utilizzazi one.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valo re n ominal e di ciascuna Ca rta è pari all'impo rto di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di appli caz i one web, utili zzabil e tra mite a cce sso al la ret e Inte rne t attrav er so una piattafo rma info rmati ca dedicata nel rispetto della no rmati va vigente in mate ria di trattame nt o dei dati persona li.
3. L'applicazion e richi ede la regi strazio ne d ei be nefici ari della C a rta secondo le m odalità p re viste dall'a r ti colo
5, nonché del le st ruttu re, d egli e se rce nti e degli e nti acc re ditati p re sso i l
Ministe ro dell'i str uzio ne, dell'univ ers ità e della rice rc a attra ve rso i quali è possibile util i z zar e la Ca rta se condo quanto stabi lit o dal l'arti colo 7. 4.
L'applica zione p re ved e l'emi ssi one, nell ' area riservata di ci ascun be nefici ari o regi strato, di buoni el ettr onici di spe sa c on codic e identif i cativo, a ssociati ad u n acqui sto di uno dei beni o servizi, con sentiti dall'arti colo 1, co mma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'artico lo 6, comma 3 da effettuarsi pre sso le stru tture, gli ese rc enti e gli enti di cu i al succ essi vo arti colo 7”, sub art. 3 che “1.
La Cart a è as se gnata ai do centi d i ru ol o a tempo ind ete rminato delle I sti tu zioni scola stic he statali, si a a temp o pieno che a tempo pa rzial e, co mpresi i doce nti ch e sono in period o di formazio ne e prova, i docenti dichi arati inidon ei per motiv i di salute di cui all ' arti colo 514 del d ec ret o le gisl ativo 1 6 ap rile 199 4, n. 297, e succ essi ve modifi cazi oni, i docenti in po sizione di co mando, di sta cc o, fuori r uolo
o altriment i utiliz zati, i docenti nell e scu ole all'est ero, dell e scuol e milita ri.
2. La
Cart a non è più frui bi le all'atto dell a ce ssazio n e dal se rvi zio”.
Richia mata la norm ati va di riferimento, s ulla questione rel ati va all'e sclu sion e del person ale doce nte a tempo determinat o dal beneficio dell a Carta del Docent e si è pronunciat o dapprim a il C onsi glio di St at o, S ezione S ettima, il qu ale, co n senten za n. 1842/2022 pubblicat a il 16. 3.2022, mutando il proprio precedent e orientam ento di cui all a s enten za n. 3979/ 2017, ha an nullato gli atti ammini strati vi impugn ati nella parte in cui non cont empla vano i d ocenti non di ruolo tra i destina tori dell a carta del do cente.
Il ConIGl io di Stato h a ritenuto, con arg omentaz ioni de l tut to condi visib ili, ch e il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatori a, perman ente e stru tt urale e q uindi so ste nuta sotto il profilo e conomi co con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebb e alcu na obblig atoriet à, e, dunque, alcun sost egno ec onomic o.
Peraltro, tale si stem a viene a c ollidere c o n le di spo sizio ni costi tuzion ali degli artt.
3,35 e 97 della Costituzion e, s ia sotto il profilo della discrimin azion e a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesi one del p rincipio di buon andamento del la P.A. , scontr ando si con l'e IGen za del si stem a scol asti c o di far sì ch e sia tu tto il person ale doc en te (e non s olo quello d i ruolo) a poter conseg uire un livell o adegu ato di aggiorname nto profes sional e e di formazione, onde garantire la qualit à dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativ a p rimaria istitutiv a della c arta docent e, seco nd o quanto affermato nella se ntenz a del Con IGlio di Stato n. 1842/2022, può esser e interpretat a in chiave co stitu ziona lment e orie ntata, t ale da garant irne la co nformità alla
Costit uzion e e ci ò tene ndo in conside ra zi one an che la disciplina previ sta in t ema di formazione dei docent i dal C CN L di categoria, da legger si in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all' art. 1 commi da 121 a 124 d ella legge n. 107/2015.
Secondo quant o affermato dal ConIG l io di Stato nella sentenz a in esame :
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di forma zion e del per son ale doc ente dett a te dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di catego ria: regole che pon gono a ca ric o dell'Ammini stra zion e l'obbligo di fo rni re
a tutto il p er sonal e do cente, sen za al cuna di s tin zione tra doce nti a t emp o indete rmi nat o e a tempo dete rminato, “strum enti, riso rse e oppo rtunit à ch e garanti sc ano la fo rma zion e in s ervizio” ( così il c omma 1 dell'a rt. 63 cit.). E non vi è dubbio che t ra tali st rume nti possa (e anzi debba) e ssere comp re sa la Ca rta del docent e, di tal ché si può per tal via afferma re ch e di essa sono desti nata ri anche i do centi a t empo d ete rmin at o (c ome gli app ellanti), c o sì col mando si la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 /2015, che menziona i soli docen ti di ruolo: sus si ste, infatti, un'indisc utibile ident ità di ratio – la già rico rdata nec es sità di garanti re la quali tà dell' insegn ament o – che consent e di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sulla compatibili t à con il diritto dell'un ione europea, si è espressa an che la C orte di Giustizi a su dom anda pregi udizi ale pro posta ai sen si dell' ar ticolo 267 TFUE. La
Corte, con ordinanza pronun ciata il 18 maggio 2022 nella c ausa C -450/20 21, ha dichiarat o incompa tibile c o n l'ordiname n to eurounit ario la norma c he preclu de ai docenti a tempo det erminato il diritto di avvalersi dei 500 euro del l a carta per l'aggiorna mento e l a formazion e del do c ente , aff ermando che la “La clau sola 4, punto 1, dell'a cco rdo qu adro sul l avo ro a tempo d ete rminato, concl u so il 1 8 ma rz o
1999, che figu ra nell' alle gato della di re ttiva 1999/70/ CE del Con IGlio, del 2 8 giugno 1999, rel ativa all'a cco rdo quad ro CES, e CEEP sul lavoro a te mpo Org_68
dete rminato, de ve e s se re int erp ret ata ne l sen so ch e essa o sta a un a normativ a naziona le che ris er va al solo pe rsona le do cent e a t empo indet erminato de l
non al person ale docent e a tempo determinato di tale Controparte_9
, il beneficio di un vantaggi o finanzia rio dell'impo rto di EU. 500 CP_1
all'anno, conc es so al fin e d i so ste ne re l a forma zion e contin ua dei do centi e di valori zzarne le comp eten ze p rofe s sionali, medi ante una ca rta el ettro nica c h e può esse re utiliz zata pe r l'acqui sto di libri e di testi, anche in form ato digitale, di pubblica zioni e di rivi ste comunq ue uti li all'aggiornamen to prof ession ale, pe r
l'acqui st o di har dwa re e soft ware, pe r l'isc ri zione a cors i pe r attiv ità di aggiorn ament o e di qualifica zione de ll e compet enze prof essional i, a corsi di laure a, di laur ea ma gist ral e, spe ciali sti ca o a ci clo uni co, in e renti al profilo profe ssional e, ovver o a cor si post lau ream o a master unive rsitari ineren ti al profilo p rofe ss ionale, pe r ra p presenta zioni teat rali e ci n emato grafi che, pe r
l'ingre sso a musei, most re ed ev enti c ulturali e sp ettaco li dal vivo, ad altre attività di forma zione e pe r l'acquist o d i servi zi di connetti vità al fine di assolv er e
l'obbligo di effettu ar e attività p rofe ssi ona li a distanza”.
La Corte di Giusti zia UE ha innanzitutt o affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta d ocenti ” deve essere consi derata com e r ientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clau sola 4, punto 1, dell'accord o quadro.
Si legge, invero, nella s ente nza s uddett a c he: “36 Infatti, co nfor mem ente all'arti colo 1, comma 1 21, della l egge n. 107/ 20 15, tale indennità è ve rs ata al fine di soste n e re la forma zion e continua dei doc enti, la quale è obbliga tori a tanto pe r il p erso nale a tempo in d ete rminato qu anto pe r quello impie gato a tempo dete rmi nato p re sso il , e di valorizza rne le CP_1
compet enz e pro fes sion ali.
Inoltre, dall'a dozi one d el de c r eto-leg ge d ell'8 ap rile 20 20, n. 22, il v ersam ento d i detta indennità mir a a c onsenti re l'acqui st o dei ser vizi di connetti vità nece s sar i allo svolgi mento, da parte dei doc enti impiega ti p resso il , d ei lor o CP_1
compiti p rofe s sionali a di stan za. Il gi udice del rinv io preci sa alt re sì che la conce ssione di que sta ste s sa ind ennità d i pende i n modo det e rmin ante d all'effet tiva pre sta zione d el se rvi zio da pa rte di tali d ocenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquist o di beni e servi zi che non sian o stretta m ent e correlati alla forma zio n e continua non è q uin di det e rmina nte ai fi ni della qualifica zion e dell'ind ennità di cui al proc edim ento pri ncipal e com e «con dizio n e di impiego ».
La Corte di Giu stizi a UE ha poi affermato che, dagli elementi del fa sci colo fornit i dal giudic e del rinvio, ri sulta va che l a sit u azion e dei doc enti a tempo d eterminat o e quella dei doc enti a tempo indet ermina to eran o “comp ara bili dal punto di vist a della natu ra del la vo ro e delle comp et e nze p rof essional i ri chie ste, e, dall'alt ro, che esi ste una diffe re nza di tratt a ment o tra tali docenti a tempo inde terminato e i docenti a ssunti dal n ell'am bito di ra pporti d i lavo ro a t emp o CP_1
dete rminato, in quanto qu esti ulti mi non benefic iano de l va ntaggio fina nzia rio di cui al proc edim ento pri n cipal e”.
La C orte ha p oi ver ific ato com e non e s ista un a ragion e ogge ttiva c he, ai s en si della cla usol a 4, punto 1, dell'a ccordo quadr o, che giu stifichi l a dif ferenz a di trattamento fra le du e categ orie di doce nti .
Secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva CE 1999/70: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.”; la medesima clausola al punto 4 prevede che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La CGUE ha affermato (cfr. sentenza , sentenza e Persona_1 Persona_2
e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una Persona_3
costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze , cit., punto 57, e del Persona_1
22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09,Racc. Persona_2 Persona_3
pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza SA Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47).
51.La nozione suddetta eIGe che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, alfine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e IA Per_1 Persona_2
punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza SA Santana, cit., punto Per_3
73, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 48; sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammette re che la m era nat ura te mpora nea di un rap port o d i lavo ro si a suffici en te a giu stific are un a dif fe ren za di trattament o tra lav orat ori a tem po dete rminato e lavo rato ri a tempo inde termi nato pri ve rebb e di contenuto gl i obiettivi della dir ettiva 1999/ 70 e dell'acco rdo quadro ed equivarre bbe a perp etua re il mantenim ento di una si tu azion e svanta ggio sa per i lavora tori a tempo det ermi nato (v., in tal senso, sent enza d el 20 giugno 2019, Ustari z
Aróst egui, C-72/18, EU:C:2019:51 6, p unt o 41 e giuri spru den za ivi citat a).
La Corte h a ag giunto che “sp etta al giud ice n a zional e va luta re se i l l avo rato re a tempo dete rmin ato si trovi in una situa zio ne compa rabile a quella del lavo rato re a tempo ind ete rmina to, tenu to conto di el ementi q uali “ la nat ura del la vor o, le condi zioni di for mazi o ne e le co ndizi oni d i impiego”.
Ciò posto , va evidenziato ch e sulla que stione ogg e tto di indagine vi è stato un rinvio pregiudi ziale alla C orte di C assa zi one ex art. 363 bi s c.p.c. , la quale si è pronunciat a con la sent enza n. 29 96 1 del 27. 10.2023 nell a quale l a Corte ha ribadito il diritto dei docenti a tempo d etermin ato a frui re del benefi ci o di cui all'art. 1 , comma 121 , l.1077201 5 , stabilend o anch e le condizi oni pe r poter acce dere al be ne ficio .
La Corte ,infatti , sottolinea come la ta ratura dell'importo di € 500 in misura “ annua “ e p er “ an no scola sti co “ evid enzia l a co nne ssi one t emporale tra tal e sost egno all a formazion e e la didattic a , calibrandol o in ragione di un tale period o di durata di que st'ultima .
“ D'altra parte- afferma la Corte - anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del
2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai IGnificativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. L'impostazione della norma è stata infatti nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori").
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, comma 121 , L.107/2015 deve essere dunque disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Ora , per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio , il D.P.C.M. 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento della obbligazione oggetto del contenzioso , la Corte ha affermato che occorre muoversi dal richiamo , dal lato datoriale , alla natura “ continua “ del diritto-dovere alla formazione d aggiornamento ed all'interirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo ( Cass. 28 novembre
2019 n. 31149) , ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato ( cass. 7 novembre 2016 n.
22558) .
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non IGnifichi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi , che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo- scolastico , in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo .
Tale nesso , se per i docenti di ruolo giustifica l'estinzione del diritto quando il servizio venga meno , nel caso di docenti precari , cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente , impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza , ma alla fuoriscita di essi dal sistema scolastico , E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta docente . Quindi , se il docente precario , che in una certa annualità abbia maturato il diritto alla Carta , resti iscritto nelle graduatorie ( ad esaurimento , provinciali o di istituto ) per le supplente ed ,eventualmente , riceva anche incarichi di supplenza , permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo . Al contrario , se un tale docente , dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta , sia cancellato dalle graduatorie , il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione , per fuoriuscita dal sistema scolastico .
Tanto chiarito , va evidenziato che , nel caso che ci occupa ,la domanda può trovare solo per alcuni dei ricorrenti o , non sempre , per tutte le annualità rivendicate .
E più precisamente , la domanda può trovare pieno accoglimento per quanto riguarda :
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_1
2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 ; 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ; Parte_3
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ; Parte_5
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2015/2016 , Parte_7
2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 , 2019/2020 e 2020/2021 , non essendo stata sollevata alcuna tempestiva eccezione di prescrizione da parte del convenuto;
CP_1
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_9
2019/2020 e 2020/2021 ;
, cui la Carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2017/2018 ; 2018/2019 e Parte_14
2019/2020 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 Parte_15
, 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_16
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 202172022 ; Parte_17 , cui la carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_19
2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_21
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2021/2022 3 2022/2023 ; Parte_23
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_25
2021/2022 ;
Per quanto riguarda invece la ricorrente , il beneficio della Carta Docenti può Parte_4
essere riconosciuto solo con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 , mentre nulla può riconoscersi per l'anno scolastico 2020/2021 . Ebbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , la condizione circa il conferimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non sussiste con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2019/2020 . Nei suddetti anni , infatti , la ricorrente è stata destinataria di plurimi contratti a termine e , in particolare , per quanto riguarda l'anno scolastico 2016/2017 , la ricorrente ha svolto il proprio incarico presso l' di Maiori a partire dal 28 settembre 2016 per Organizzazione_69
completare l'attività didattica il 9 giugno 2017 , con sospensione nel periodo natalizio e pasquale , oltre ad un ulteriore giornata lavorativa il 12 giugno 2017 .
Con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 , invece , la ricorrente ha prestato la propria attività didattica presso l' di Cava dei IR a decorrere dal 24 Organizzazione_70
settembre 2020 al 2 luglio 2021 in forza di due diversi contratti a termine che si sono succeduti senza soluzione di continuità e sempre con la medesima motivazione della sostituzione di un insegnante assente perché in congedo per maternità .
La Suprema Corte , come abbiamo anticipato , non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la
Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del
2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Ora , tornando al caso esaminato ,ritiene questo giudicante che quant'anche si possa assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 , co.1 e 2 della legge 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche , nel caso di specie , tale processo di assimilazione non può portare al riconoscimento del diritto invocato .
Sebbene , infatti , la ricorrente abbia svolto il proprio incarico sempre presso lo stesso istituto e in sostituzione della medesima insegnante , non ha svolto un'attività pienamente comparabile con quella di altri lavoratori a termine destinatari , ab origine , di un contratto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche . E , pertanto , con riferimento ai suddetti anni , è insussistente la relazione tra la supplenza e la didattica annua , indicata dalla Suprema Corte quale parametro per la estensione del beneficio .
Per quanto attiene invece alla ricorrente , posto che la ricorrente ha prodotto Parte_8
unicamente un estratto del proprio stato matricolare , omettendo di produrre i contratti a termine stipulati nel corso degli anni , non è possibile riconoscere la Carta docenti con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 , atteso che la documentazione in atti attesta che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in regime di part – time presso diversi istituti scolastici senza che sia possibile stabilire quale orario di lavoro ella abbia complessivamente svolto . Pertanto alla stessa verrà riconosciuta la Carta docenti limitatamente agli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 e
2022/2023 ;
La ricorrente , invece , avrà diritto al riconoscimento della Carta Docenti Parte_10
soltanto per gli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022 , mentre nulla le può essere riconosciuto per l'anno scolastico 2022/2023 , mancando per tale anno un incarico di supplenza per l'intero anno .
E per l'accoglimento solo parziale della domanda bisognerà concludere anche con riferimento alla ricorrente , atteso che la documentazione in atti attesta che la stessa ha avuto Parte_18
incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche solo per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 , mentre la domanda va rigettata con riferimento agli anni scolastici
2016/2017 , 2017/2018 e 2018/2019 .
E ancora va negato il diritto alla Carta docenti per l'anno scolastico 2022/2023 con riferimento alla ricorrente , atteso che manca per il predetto anno la prova che la ricorrente Parte_26
abbia svolto l'incarico di supplenza dedotto in ricorso , sicchè il diritto alla Carta docenti potrà essere riconosciuto solo per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 . La domanda , invece , va interamente rigettata con riferimento alle ricorrenti Parte_6
e , atteso che per gli anni rivendicati in ricorso non vi è prova Parte_20 Parte_24
dell'avvenuto espletamento dell'incarico di supplenza per l'intero anno o fino al termine delle attività didattiche .
Va inoltre rigettata la domanda proposta da e perché queste , Parte_11 Parte_13
sebbene invitate dal giudicante , non hanno documentato di essere ancora inserite nel sistema scolastico .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa e della indubbia controvertibilità delle questioni trattate fino all'intervento chiarificatore della Suprema Corte e del solo parziale accoglimento della domanda , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie interamente la domanda proposta da :
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_1
2019/2020 , 2020/2021 , 2021/2022 ; 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ; Parte_3
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ; Parte_5
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2015/2016 , Parte_7
2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 , 2019/2020 e 2020/2021 , non essendo stata sollevata alcuna tempestiva eccezione di prescrizione da parte del convenuto;
CP_1
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2018/2019 , Parte_9
2019/2020 e 2020/2021 ;
, cui la Carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2017/2018 ; 2018/2019 e Parte_14
2019/2020 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , 2021/2022 Parte_15
, 2022/2023 ; , cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 , Parte_16
2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 202172022 ; Parte_17
, cui la carta docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_19
2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_21
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per l'anno scolastico 2021/2022 3 2022/2023 ; Parte_23
, cui la Carta Docenti va riconosciuta per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_25
2021/2022 ;
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da :
, cui il beneficio della Carta Docenti può essere riconosciuto solo con Parte_4
riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 ;
cui va riconosciuta la Carta docenti limitatamente agli anni scolastici Parte_8
2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023 ;
, cui la Carta Docenti va riconosciuta soltanto per gli anni scolastici Parte_10
2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022; .
, cui la carta docenti va riconosciuta solo per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_18
2021/2022 ;
, cui la carta docenti va riconosciuta solo per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 Parte_26
;
rigetta le domande proposte da , , , Parte_6 Parte_11 Parte_13 Pt_20
e .
[...] Parte_24
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
RN 22 maggio 2024
Il Giudice
A.M. D'Antonio