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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11135/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 11135 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617 cpc vertente
TRA
in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Enrico Corcione n. 19, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Raffaele Mazzarella dal quale è rappresentato e difeso giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla in Controparte_1
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone giusta di procura in atti;
OPPOSTO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Caivano (NA) alla via Controparte_2
Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, il , per il Parte_3 tramite del proprio amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. AAIZ5020230004660 del 2023, e gli avvisi di accertamento esecutivi, n. 2021/409 e n. 2021/1341, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici concernenti gli anni compresi tra il
2012 e il 2018.
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n.
2021/409 e n. 2021/1341; 2) la conseguente intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione;
3) la nullità dell'atto di intimazione ad adempiere per violazione dell'obbligo di motivazione. Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
2023/4660 e degli avvisi di pagamento n.2021/409 e 2021/1341.
Il si costituiva, eccependo: 1) la mancata estinzione del diritto di credito oggetto Controparte_1 del giudizio;
2) la tardività dell'opposizione per ciò che concerne il difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Regolarmente evocata in giudizio, la si costituiva, benché oltre il termine di cui Controparte_2 all'art. 166 c.p.c., aderendo alle eccezioni del convenuto Controparte_1
In via preliminare, è necessario rilevare che, dal punto di vista della qualificazione giuridica, la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella costituisce motivo di opposizione ai sensi art. 617, comma 1, c.p.c., in quanto inerente un'irregolarità formale del titolo esecutivo. Pertanto, tale contestazione è inammissibile in quanto tardiva, giacché l'atto di citazione è stato notificato ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Per ciò che concerne la doglienza relativa all'intervenuta prescrizione del titolo di credito, essa costituisce motivo di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ciò in quanto tale vizio incide sull'esistenza stessa del diritto di credito, circostanza la quale preclude la stessa esperibilità dell'esecuzione forzata da parte del creditore.
Per tale ragione, si dichiara l'opposizione ammissibile relativamente alla sola doglianza avente ad oggetto l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
Passando al merito del presente giudizio si ritiene che l'opposizione vada accolta parzialmente, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, si reputa necessario un esame preliminare della disciplina in tema di prescrizione per i canoni del servizio idrico, oggetto di recente riforma legislativa. Si osserva, infatti, che la Legge nr.
205 del 2017 (all'art. 1 comma 4) ha modificato, a partire dal 2 gennaio 2020, il termine di prescrizione dei canoni idrici, in origine quinquennale, ad oggi ridotto a due anni. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni dovute fino al 1° gennaio 2020, resta in vigore il termine di prescrizione di 5 anni. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare il dies a quo per l'applicazione del termine in questione, si deve tener conto del giorno di scadenza per il pagamento.
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento della predetta obbligazione si presume a favore del debitore ai sensi dell'articolo 1184 c.c., salvo diversa previsione convenzionale delle parti. Di conseguenza, la prescrizione del credito relativo ai canoni non pagati non può che decorrere dall'ultimo dei termini utili previsti per il pagamento, posto che solo in questo momento il credito diviene liquido ed esigibile dall'ente impositore, il quale, prima di tale data, non potrà pretendere che il cittadino adempia alla sua prestazione (Cass. Sez. I civ., ord.
20.3.2018, n. 6966).
Se ne desume che il termine di prescrizione per i diritti di credito, oggetto del presente giudizio, è quinquennale, non trovando ad essi applicazione la disciplina introdotta dalla legge del 2017.
Nel caso di specie, è poi opportuno accertare se siano stati notificati atti interruttivi del decorso del menzionato termine.
Innanzitutto, si precisa che il ha prodotto in giudizio tre avvisi di costituzione in Controparte_1
mora:
- Il primo notificata il 28.11.2014 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi all'anno 2012;
- Il secondo notificato in data 7.02.2018 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2013 al 2016;
- Il terzo notificato in data 7.01.2020 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2012-2014-2015-2016.
Tuttavia, non sembra che tali atti di diffida siano stati correttamente notificati. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, tutti gli atti giuridici rivolti al condominio devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore. Il condominio, infatti, è sprovvisto di una sede legale e, quindi, giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore. Al più, è ammessa la notifica presso l'indirizzo del stesso, purché nello Parte_1 stabile vi siano locali destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi comuni, ossia un locale che possa essere considerato “ufficio dell'amministratore”, come la portineria. Si considera, infatti, valida la notifica al portiere qualificatosi come “addetto al ritiro”.
Nel caso di specie, i tre atti di costituzione in mora sono stati notificati a tale alla via CP_3
Con Andreozzi n. 19, presso il . il quale ha ricoperto l'incarico di Controparte_4 amministratore del condominio n. 19 fino all'anno 2015; mentre, a partire dal Controparte_6
2016, tale funzione è stata svolta da , come si evince dalla Parte_2 certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta nel corso del giudizio. Si conclude, quindi, che i menzionati atti non siano stati correttamente notificati al legittimo destinatario, fatta eccezione per la prima costituzione in mora del 2014, concernente i diritti di credito maturati nel 2012.
Con riferimento agli avvisi di pagamento, al contrario, gli stessi risultano notificati ( in data
22.11.2021) con raccomandata a mezzo posta ordinaria all'attuale amministratore del
[...]
) al suo ultimo domicilio fiscale alla via U. Controparte_7
Foscolo n. 54.
Sul tema, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta ordinaria degli avvisi di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che la notifica può essere compiuta a mezzo del servizio postale direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982.
In tal caso, tuttavia, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (Dm 1/10/2008) per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle relative alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 7 della legge n 890/1982.
Ciò implica che l'agente postale non sia tenuto alla redazione della relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, quindi,
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo.
Non è, peraltro, necessario l'invio della raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Tale presunzione è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. Sez. Trib.
Sent. n. 9832 del 13 aprile 2023).
Si sono, invero, rese opportune alcune precisazioni rispetto al caso in cui la notifica a mezzo posta ordinaria si perfezioni per compiuta giacenza. La disciplina del regolamento postale non contempla una norma analoga all'art. 8 della legge n. 890/1982, norma che - in tema di notifica degli atti giudiziari - individua le modalità di perfezionamento della notifica al momento della comunicazione di avvenuto deposito. La disposizione, infatti, prevede che in caso di mancato recapito "il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito (…) è data notizia al destinatario
a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso - di comunicazione di avvenuto deposito".
Conseguentemente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta al fine di delineare il regime da adottare rispetto alle notifiche a mezzo raccomandata ordinaria. Sul tema, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dovere dare applicazione in via analogica l'art. 8 della legge n. 890/1982, adeguando il dato normativo allo specifico caso concreto. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che a fronte del mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è da considerarsi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data:
- del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale ossia dalla data dell'immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza del destinatario;
- o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto;
“trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica” (Cass. Ord. del 9.06.2021, n 16183).
In estrema sintesi, nel caso oggetto del presente giudizio, trova applicazione la disciplina delle disposizioni contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008), le quali non richiedono gli adempimenti imposti dall'art.
7. Ne consegue che in punto di onere della prova dell'avvenuta notifica, non è indispensabile l'allegazione della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cosiddetto CAD), non trattandosi di una formalità necessaria per il perfezionamento della notifica a mezzo di posta ordinaria. Ciò comporta che può ritenersi correttamente provata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento esecutivo esecutivi n. 2021/409 e n. 2021/1341 per compiuta giacenza, come allegato dalla parte convenuta nel corso del giudizio.
Alla luce di quanto esposto, è possibile ritenere che i diritti di credito:
- Per i canoni idrici relativi agli anni compresi dal 2012 al 2016 erano, di fatto, già prescritti alla data di notifica degli avvisi di accertamento del 2021 e dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di opposizione;
- Per i canoni idrici relativi agli anni 2017 e 2018 non erano ancora prescritti alla data di notifica degli avvisi di accertamento del 2021 e dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di opposizione;
Ne consegue che l'opponente sia, in ogni caso, tenuto al pagamento dei canoni idrici per gli anni
2017 e 2018, per un valore complessivo equivalente ad euro 2.882,44.
In ragione di quanto esposto, l'opposizione va accolta solo parzialmente.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 11135/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla in parte l'intimazione di pagamento n.
AAIZ5020230004660 del 2023 e gli avvisi di accertamento esecutivi n. 2021/409 e n. 2021/1341 limitatamente ai canoni dovuti per il servizio idrico relativo alle annualità comprese tra il 2012 e il
2016;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 1.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 11135 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617 cpc vertente
TRA
in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Enrico Corcione n. 19, presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Raffaele Mazzarella dal quale è rappresentato e difeso giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla in Controparte_1
Piazza Municipio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone giusta di procura in atti;
OPPOSTO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Caivano (NA) alla via Controparte_2
Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, il , per il Parte_3 tramite del proprio amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. AAIZ5020230004660 del 2023, e gli avvisi di accertamento esecutivi, n. 2021/409 e n. 2021/1341, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici concernenti gli anni compresi tra il
2012 e il 2018.
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n.
2021/409 e n. 2021/1341; 2) la conseguente intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione;
3) la nullità dell'atto di intimazione ad adempiere per violazione dell'obbligo di motivazione. Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
2023/4660 e degli avvisi di pagamento n.2021/409 e 2021/1341.
Il si costituiva, eccependo: 1) la mancata estinzione del diritto di credito oggetto Controparte_1 del giudizio;
2) la tardività dell'opposizione per ciò che concerne il difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Regolarmente evocata in giudizio, la si costituiva, benché oltre il termine di cui Controparte_2 all'art. 166 c.p.c., aderendo alle eccezioni del convenuto Controparte_1
In via preliminare, è necessario rilevare che, dal punto di vista della qualificazione giuridica, la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella costituisce motivo di opposizione ai sensi art. 617, comma 1, c.p.c., in quanto inerente un'irregolarità formale del titolo esecutivo. Pertanto, tale contestazione è inammissibile in quanto tardiva, giacché l'atto di citazione è stato notificato ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Per ciò che concerne la doglienza relativa all'intervenuta prescrizione del titolo di credito, essa costituisce motivo di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ciò in quanto tale vizio incide sull'esistenza stessa del diritto di credito, circostanza la quale preclude la stessa esperibilità dell'esecuzione forzata da parte del creditore.
Per tale ragione, si dichiara l'opposizione ammissibile relativamente alla sola doglianza avente ad oggetto l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
Passando al merito del presente giudizio si ritiene che l'opposizione vada accolta parzialmente, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto, si reputa necessario un esame preliminare della disciplina in tema di prescrizione per i canoni del servizio idrico, oggetto di recente riforma legislativa. Si osserva, infatti, che la Legge nr.
205 del 2017 (all'art. 1 comma 4) ha modificato, a partire dal 2 gennaio 2020, il termine di prescrizione dei canoni idrici, in origine quinquennale, ad oggi ridotto a due anni. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni dovute fino al 1° gennaio 2020, resta in vigore il termine di prescrizione di 5 anni. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare il dies a quo per l'applicazione del termine in questione, si deve tener conto del giorno di scadenza per il pagamento.
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento della predetta obbligazione si presume a favore del debitore ai sensi dell'articolo 1184 c.c., salvo diversa previsione convenzionale delle parti. Di conseguenza, la prescrizione del credito relativo ai canoni non pagati non può che decorrere dall'ultimo dei termini utili previsti per il pagamento, posto che solo in questo momento il credito diviene liquido ed esigibile dall'ente impositore, il quale, prima di tale data, non potrà pretendere che il cittadino adempia alla sua prestazione (Cass. Sez. I civ., ord.
20.3.2018, n. 6966).
Se ne desume che il termine di prescrizione per i diritti di credito, oggetto del presente giudizio, è quinquennale, non trovando ad essi applicazione la disciplina introdotta dalla legge del 2017.
Nel caso di specie, è poi opportuno accertare se siano stati notificati atti interruttivi del decorso del menzionato termine.
Innanzitutto, si precisa che il ha prodotto in giudizio tre avvisi di costituzione in Controparte_1
mora:
- Il primo notificata il 28.11.2014 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi all'anno 2012;
- Il secondo notificato in data 7.02.2018 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2013 al 2016;
- Il terzo notificato in data 7.01.2020 con il quale si intimava il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2012-2014-2015-2016.
Tuttavia, non sembra che tali atti di diffida siano stati correttamente notificati. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, tutti gli atti giuridici rivolti al condominio devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore. Il condominio, infatti, è sprovvisto di una sede legale e, quindi, giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore. Al più, è ammessa la notifica presso l'indirizzo del stesso, purché nello Parte_1 stabile vi siano locali destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi comuni, ossia un locale che possa essere considerato “ufficio dell'amministratore”, come la portineria. Si considera, infatti, valida la notifica al portiere qualificatosi come “addetto al ritiro”.
Nel caso di specie, i tre atti di costituzione in mora sono stati notificati a tale alla via CP_3
Con Andreozzi n. 19, presso il . il quale ha ricoperto l'incarico di Controparte_4 amministratore del condominio n. 19 fino all'anno 2015; mentre, a partire dal Controparte_6
2016, tale funzione è stata svolta da , come si evince dalla Parte_2 certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta nel corso del giudizio. Si conclude, quindi, che i menzionati atti non siano stati correttamente notificati al legittimo destinatario, fatta eccezione per la prima costituzione in mora del 2014, concernente i diritti di credito maturati nel 2012.
Con riferimento agli avvisi di pagamento, al contrario, gli stessi risultano notificati ( in data
22.11.2021) con raccomandata a mezzo posta ordinaria all'attuale amministratore del
[...]
) al suo ultimo domicilio fiscale alla via U. Controparte_7
Foscolo n. 54.
Sul tema, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta ordinaria degli avvisi di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, evidenziato che la notifica può essere compiuta a mezzo del servizio postale direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982.
In tal caso, tuttavia, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (Dm 1/10/2008) per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle relative alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 7 della legge n 890/1982.
Ciò implica che l'agente postale non sia tenuto alla redazione della relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, quindi,
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo.
Non è, peraltro, necessario l'invio della raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Tale presunzione è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. Sez. Trib.
Sent. n. 9832 del 13 aprile 2023).
Si sono, invero, rese opportune alcune precisazioni rispetto al caso in cui la notifica a mezzo posta ordinaria si perfezioni per compiuta giacenza. La disciplina del regolamento postale non contempla una norma analoga all'art. 8 della legge n. 890/1982, norma che - in tema di notifica degli atti giudiziari - individua le modalità di perfezionamento della notifica al momento della comunicazione di avvenuto deposito. La disposizione, infatti, prevede che in caso di mancato recapito "il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito (…) è data notizia al destinatario
a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso - di comunicazione di avvenuto deposito".
Conseguentemente, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta al fine di delineare il regime da adottare rispetto alle notifiche a mezzo raccomandata ordinaria. Sul tema, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dovere dare applicazione in via analogica l'art. 8 della legge n. 890/1982, adeguando il dato normativo allo specifico caso concreto. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che a fronte del mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è da considerarsi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data:
- del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale ossia dalla data dell'immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza del destinatario;
- o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto;
“trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica” (Cass. Ord. del 9.06.2021, n 16183).
In estrema sintesi, nel caso oggetto del presente giudizio, trova applicazione la disciplina delle disposizioni contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008), le quali non richiedono gli adempimenti imposti dall'art.
7. Ne consegue che in punto di onere della prova dell'avvenuta notifica, non è indispensabile l'allegazione della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cosiddetto CAD), non trattandosi di una formalità necessaria per il perfezionamento della notifica a mezzo di posta ordinaria. Ciò comporta che può ritenersi correttamente provata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento esecutivo esecutivi n. 2021/409 e n. 2021/1341 per compiuta giacenza, come allegato dalla parte convenuta nel corso del giudizio.
Alla luce di quanto esposto, è possibile ritenere che i diritti di credito:
- Per i canoni idrici relativi agli anni compresi dal 2012 al 2016 erano, di fatto, già prescritti alla data di notifica degli avvisi di accertamento del 2021 e dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di opposizione;
- Per i canoni idrici relativi agli anni 2017 e 2018 non erano ancora prescritti alla data di notifica degli avvisi di accertamento del 2021 e dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di opposizione;
Ne consegue che l'opponente sia, in ogni caso, tenuto al pagamento dei canoni idrici per gli anni
2017 e 2018, per un valore complessivo equivalente ad euro 2.882,44.
In ragione di quanto esposto, l'opposizione va accolta solo parzialmente.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 11135/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla in parte l'intimazione di pagamento n.
AAIZ5020230004660 del 2023 e gli avvisi di accertamento esecutivi n. 2021/409 e n. 2021/1341 limitatamente ai canoni dovuti per il servizio idrico relativo alle annualità comprese tra il 2012 e il
2016;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 1.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo