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15 dicembre 1949
15 dicembre 1949
Art. 2.
Nella prima applicazione della presente legge e' conferita al Ministro per la pubblica istruzione la facolta' di designare le persone per la nomina sia a presidente, sia a membro della Giunta direttiva.
Nella prima applicazione della presente legge e' conferita al Ministro per la pubblica istruzione la facolta' di designare le persone per la nomina sia a presidente, sia a membro della Giunta direttiva.