Art. 2.
Nella prima applicazione della presente legge e' conferita al Ministro per la pubblica istruzione la facolta' di designare le persone per la nomina sia a presidente, sia a membro della Giunta direttiva.
Nella prima applicazione della presente legge e' conferita al Ministro per la pubblica istruzione la facolta' di designare le persone per la nomina sia a presidente, sia a membro della Giunta direttiva.