Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 3587/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce – sezione lavoro - dott.ssa
Francesca Costa, all' udienza del 11-6-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3587/2024 R.G.L. contenzioso vertente
TRA in persona del Parte_1
Presidente pro tempore- rappr e difeso dall' avv Petrucci
Maria Teresa
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall' avv Napoli Pierlucio CP_1
e Napoli Francesca
RESISTENTE
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.03.2024 l' ha Pt_2 proposto opposizione avverso il D.I. n.89/2024 con il quale il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, su ricorso in sede monitoria del 8.2.2024, gli aveva ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 8890,39 oltre accessori Parte_3
a titolo di arretrati per pensione di inabilità civile spettanti a Parte_3
a decorrere dal 28.1.2024 (ovvero dal 121 giorno successivo alla notifica del decreto di omologa avvenuta il 29.9.2023).
Sulla scorta di tanto, ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opposta ha evidenziato che il pagamento della prestazione era avvenuto solo in data 29.2.2024 (ovvero dopo la notifica del decreto ingiuntivo del 12.2.2024 e dopo il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del 29.9.2023), che l' non aveva provveduto all' integrale Pt_2 pagamento degli interessi.
Tanto premesso chiedeva di dichiararsi inammissibile l' opposizione per carenza di interesse ad agire con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELA DECISIONE
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti (e della documentazione prodotta), risulta in parte cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda principale esercitata in sede monitoria, in quanto i crediti vantati a titolo di pensione di inabilità civile risultano essere stati soddisfatti anche se successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
Ed invero l nelle more del giudizio, ha provveduto a Pt_2 liquidare la pensione di inabilità civile dell' odierno opposto nella misura di euro 8890,39 come da comunicazione di liquidazione del 29 febbraio 2024 allegata (v. documentazione in atti).
A cagione di siffatta declaratoria, peraltro, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede deve essere revocato, atteso che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore alla domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (sul punto, dirimendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite della
S.C. con la sentenza 7 luglio 1993 n. 7448).
*
In ordine alle ulteriori somme reclamate dall' opposto occorre rilevare che dalla documentazione prodotta emerge come l' Pt_2 abbia altresì liquidato gli interessi legali sulla sorte capitale nella misura pari ad euro 23,05 a decorrere dal
28.1.2024.
La questione verte allora sull'esatta individuazione del momento di insorgenza del diritto agli accessori dovuti per il ritardo nel pagamento dei ratei arretrati.
Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 17126/2002,
2563/2016).
Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi, non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né
l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002
e 17111/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non
è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento".
Orbene, tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11
L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine
(nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, gli interessi legali spettano dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al pagamento della sorta capitale.
Nella specie, quindi, non risultano corrisposti gli interessi legali, dovuti, dalla data di maturazione dei ratei ma solo quelli con decorrenza 28.1.2024.
Sicchè l' è tenuto a corrispondere gli interessi legali Pt_2 sulla prestazione corrisposta in ritardo con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo differenziale sino al soddisfo, detratta la somma di euro 23,05 già corrisposta, con condanna dell al relativo pagamento. Pt_2
In definitiva, alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve essere dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 8890,39 dovuta a titolo di ratei di pensione di inabilità civile dal 1.12.2021 al 28 febbraio 2023 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Relativamente alla residua somma spettante a titolo di interessi legali sulla somma già liquidata di euro 8890,39,
l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, l' Pt_2 deve essere condannato a pagare in favore di gli Parte_3 interessi legali sulla prestazione corrisposta in ritardo con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo differenziale, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo, detratta la somma di euro 23,05 già corrisposta.
Le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, complessivamente ed unitariamente liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente, parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi, definitivamente pronunziando, così provvede:
1)-dichiara in parte cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 8890,39 dovuta a titolo di ratei di pensione di inabilità civile dal 1.12.2021 al 28 febbraio 2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n 89/2024;
2)- rigetta per il resto l' opposizione e per l' effetto condanna l' al pagamento in favore di degli Pt_2 Parte_3 interessi legali sulla prestazione corrisposta in ritardo con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo differenziale, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo, detratta la somma di euro 23,05 già corrisposta.
3)- condanna l alla rifusione delle spese del presente Pt_2 giudizio di opposizione e della fase sommaria, che liquida unitariamente e complessivamente in €. 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA con distrazione in favore degli avv Napoli
Pierlucio e Napoli Francesca;
Così deciso in Lecce, 11 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa